Ritardo pagamento acconti Irpef, Irap, Ires? Si rimedia con il ravvedimento operoso

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

pagamenti in ritardoNel caso in cui siete in ritardo con la scadenza del primo acconto Ires o Irap per il versamento degli acconti Irpef, Ires o Irap del 30 novembre siete in ritardo e vi state ponendo la domanda ora cosa faccio, ecco qualche spunto e qualche consiglio per ridurre al massimo la spesa per questo errore o dimenticanza.

Come funziona il Ravvedimento Operoso

Premetto che prima uno se ne accorge e meglio è, perchè avete a disposizione lo strumento del nuovo ravvedimento operoso che vi permetterà di ridurre le sanzioni al minimo anche in relazione al momento in cui vi ravvedete.

Per rimediare al versamento in ritardo dell’acconto Irpef, Ires o Irap dovrete indicare come codice tributo nel caso di acconto Irpef in ritardo in corrispondenza della colonna importi a debito il codice tributo 4001, 4034 o 2022 per l’acconto Ires.
Se invece quello che avete versato in ritardo ossia dopo la scadenza del 30 Novembre è l’acconto IRAP allora utilizzerete il codice tributo 3813.

Per l’Ires invece potete consultare l’articolo appositamente dedicato al calcolo dell’acconto Ires in cui troverete i chiarimenti e gli opportuni approfondimenti.

Codici tributo da utilizzare con il nuovo ravvedimento operoso

I codici tributo invece previsti dal legislatore fiscale per le sanzioni sono 8901 per l’irpef e 8907 per l’Irap. Per il calcolo dell’acconto avete avuto modo di leggere nei precedenti articoli che prenderete come riferimento il rigo RN33 della dichiarazione e andrete a considerare il 100% di questo valore se a debito e il 40% lo avete versato a giugno e la restante parte, ossia il 60% entro il 30 novembre e sempre che sia superiore a 51,65 euro, limite minimo questo al di sotto del quale non si procederà al versamento.

Considerate che nell’articolo evidenziato in celeste poi trovate anche un file in xls che potrebbe aiutarvi per fare impostare il calcolo. Le formule sono in chiaro per aiutarvi.

Ritardo pagamento
Sanzione  Riduzione 

 Sanzione Minima 

ordinaria

30%
0,2% per ogni giorno di ritardo 0,20%
3% fisso (un decimo del 30%)   1/10 3,00%
3,33% fisso (un nono del 30%)  1/9 3,33%
3,75 fisso (un ottavo del 30)  1/8 3,75%
4,29% fisso (un settimo del 30%)  1/7 4,29%
5% fisso (un sesto del 30%)  1/6 5,00%

Attenzione: la sanzione ordinaria del 30% viene ridotta della metà e quindi al al 15% se il ritardo nel pagamento del ravvedimento non supera i 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Cambierebbero in pratica le prime tre scadenze (evidenziate in rosso) in quanto ricadenti all’interno dei 90 gg.

Così facendo la tabella si trasformerebbe nel modo seguente

Ritardo pagamento
Sanzione  Riduzione 

 Sanzione Minima 

ordinaria se pagamento effettuato nei 90 giorni dalla scadenza ordinaria

15%
0,1% per ogni giorno di ritardo 0,10%
1,5% fisso (un decimo del 15%)   1/10 1,50%
3,33% fisso (un nono del 15%)  1/9 1,67%
3,75 fisso (un ottavo del 15%)  1/8 3,75%
4,29% fisso (un settimo del 15%)  1/7 4,29%
5% fisso (un sesto del 15%%)  1/6 5,00%

Lo stesso vale anche nei pagamenti con ravvedimento prima dei 15 giorni dalla scadenza ordinaria.

Il ragionamento è il medesimo

Tanto per anticiparvi quello che leggerete nell’articolo dedicato al nuovo ravvedimento operoso in linea di massima se vi accorgete subito del ritardo nel versamento effettuato un ravvedimento operoso super breve ossia entro 14 giorni dall’omesso versamento con cui ve la caverete con lo 0,2% giornaliero a titolo di sanzione più gli interessi giornalieri al tasso di interesse legale vigente per l’anno, poi avrete il ravvedimento operoso breve dal quindicesimo giorno al 30 esimo giorno con pagamento del 3,00% più gli interessi legali e del 3,75 per ritardi superiori ai 30 giorni utilizzando il ravvedimento operoso ordinario.

A titolo di esempio per l’anno 2011 gli interessi legali sono pari all’1,5% annuo pertanto dovrete prendere l’importo omesso moltiplicarlo per l’1,5% dividerlo per 365 e moltiplicarlo per i giorni che separano la scadenza dal giorno in cui intendete effettuare il versamento.

Per vedere quale tasso di interesse legale da applicare potete consultare questa sintetica tabella con i tassi di interessi legali vigenti spero vi possa essere utile:

Nell’articolo dedicato al nuovo ravvedimento operoso troverete anche il foglio in Excel per effettuare il calcolo.

Se vi può essere di aiuto vi riporta una tabella dell’AE sui codici tributo delle sanzioni applicabili

Codici tributo Sanzioni per il ravvedimento Codice Sanzione
Sanzione pecuniaria Irpef 8901
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all’Irpef 8902
Sanzione pecuniaria addizionale comunale all’Irpef 8903
Sanzione pecuniaria Iva 8904
Sanzione pecuniaria Irpeg 8905
Sanzione pecuniaria sostituti di imposta 8906
Sanzione pecuniaria Irap 8907
Sanzione pecuniaria altre imposte dirette 8908
Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti 8909
Sanzione pecuniaria Iva forfetaria connessa a imposta sugli intrattenimenti 8910
Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive,all’Irap e all’Iva 8911
Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria, al codice fiscale, alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva 8912
Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi 8913
Sanzione pecuniaria Irpef rettifica modello 730 8915
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all’Irpef rettifica modello 730 8916
Sanzione pecuniaria addizionale comunale all’Irpef rettifica modello 730 8917
Ires – Sanzione pecuniaria 8918

Intendiamoci stesse regole valgono anche per gli altri tributi, come anche per l’acconto Iva, ma per quelle sapete che c’è sempre il motore di ricerca interno al sito quindi potete cercarli anche da soli. :-)

Nella tabella in sinesi le nuove sanzioni per il ravvedimento operoso comprensive delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016:

Ravvedimento Sanzione %
Entro 14 giorni dalla scadenza dell’omesso o ritardato pagamento 0,2% per giorno
Dal 15esimo giorno al 30esimo giorno dalla scadenza 1/10 del 30% 3,00% (1,5% dal primo gennaio 2016)
Dal 31esimo giorno al 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato omesso o ritardato il tributo 1/8 del 30% 3,75%
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato omesso o ritardato il tributo 1/9 del 30% 3,33% (1,67% dal primo gennaio 2016)
Entro il 30 settembre del secondo anno successivo a quello in cui è stato commesso l’inadempimento 1/7 del 30% 4,28%
Oltre 1/6 del 30% 5,00%

-> CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO: scarica il FILE considerando la tabella che segue per quello che concerne alle singole aliquote da applicare considerando i giorni di scadenza che intercorrono tra quando scadeva il pagamento della tassa dell’imposta e quello in cui intendete procedere al pagamento

https://www.tasse-fisco.com/dichiarazione-dei-redditi-730-o-unico/errore-modello-correzione-come-rimediare-sanzioni-integrativa-correttiva/47001/

http://www.tasse-fisco.com/dichiarazione-dei-redditi-730-o-unico/guida-fiscale-al-primo-acconto-irpef-irap-iva-scadenza-calcolo-e-versamento-con-f24/2908/

http://www.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/nuovo-ravvedimento-operoso-2011-tabella-con-le-nuove-sanzioni/4145/

https://www.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/nuovo-ravvedimento-operoso-2011-tabella-con-le-nuove-sanzioni/4145/

Il nuovo ravvedimento operoso vale però solo per i tributi, imposte e tasse gestite direttamente dall’amministrazione centrale o Agenzia delle Entrate per cui a titolo di esempio le imposte come l’IMU, la TARI, o la TASI non potranno beneficiarne per cui varranno le vecchie regole che trovate qui sopra.

http://www.tasse-fisco.com/finanziaria-manovra-dl/nuovo-ravvedimento-operoso-2011-tabella-con-le-nuove-sanzioni/4145/

3 Commenti

  1. buongiorno,
    mia suocera, pensionata, ha fatto il 730 e l’inps quale sostituto d’imposta scrive che gli emolumenti non sono stati sufficienti a recuperare per intero le imposte dovute e di versare la rimanenza 2° acc.to irpef a mezzo f24 applicando la maggiorazione dello 0,4% mensile;
    i dati sono i seguenti : seconda rata di acconto irpef 1580,00 , trattenuto 1485,17 , residuo a debito da versare con f24 euro 94,83: cosa deve versare di maggiorazione se versa entro questo mese ; la maggiorazione va aggiunta al residuo oppure viene utilizzato un codice a parte?
    grazie.

  2. troppe tasse sulla casa, va a finire che nessuno investirà più nel mattone. Il mattone fino ad ora è stato il principale investimento degli Italiani bloccare questo mercato vuol dire fermare l’economia nazionale.

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