Aggiornato il 4 Maggio 2023
State pensando di trasferirvi all’estero? Consigliamo di fare anche una valutazione sulle imposte o tasse che vi potreste continuare a trovare a dover pagare in Italia. Al fine di evitare spiacevoli sorprese al vostro rientro, meglio approfondire l’argomento legato alla tassazione non solo dei redditi percepiti all’estero ma anche di quelli prodotti in Italia o anche di come quelli prodotti all’estero potrebbero venire tassati anche in Italia.
Trasferimento estero e Tasse: come funziona
Come comportarsi quando si sta maturando o si sia maturata la decisione o siamo costretti a trasferirci all’estero per motivi di lavoro. Sarà necessario fare alcuni passi prima del trasferimento anche per valutare l’impatto fiscale che questa decisione può avere sulle nostre finanze personali.
Iscrizione Aire quali tasse paga in Italia?
L’iscrizione all’AIRE non esime il contribuente dalla verifica della propria residenza fiscale per il calcolo delle tasse e imposte da continuare a versare nel territorio dello Stato Italiano al fine di evitare l’applicazione di sanzioni ed interessi.
Già in precedenza abbiamo parlato dei criteri utilizzati dal fisco per individuare l’esatta residenza fiscale dei contribuenti persone fisiche e per individuare il paese che ha nei vostri confronti la potestà impositiva e come i due paesi possono disciplinare il livello di tassazione e l’eventuale credito di imposta che potrebbero riconoscervi per evitare le doppie imposizioni fiscali. In linea di massima ultimamente si parla spesso di italiani che vanno all’estero Brexit a parte.
Nonostante non vi sia più un legame diretto con il territorio italiano la cittadinanza Italiana rappresenta un elemento che potenzialmente lega voi alla madre patria e quindi anche all’erario. Sarà importante definire budini la corretta residenza fiscale in base alla vostra situazione, fattuale, reddituale, patrimoniale affettiva in quanto spesso la nazione della residenza fiscale non coincide con quello della residenza anagrafica. Nel testo unico delle imposte sui redditi Tuir si afferma che ai fini delle imposte dirette, coloro che per la maggior parte dell’anno, alternativamente, risultano semplicemente iscritti all’anagrafe dei residenti oppure hanno nel territorio dello Stato Italiano il domicilio o la residenza sono considerati residenti fiscalmente in Italia, indipendentemente dalla loro cittadinanza Italiana o estera, per questo prima dicevo che per determinarla la residenza anagrafica rappresentava solo un elemento per definire la residenza fiscale del contribuente, per lo più anche di natura formale per il fisco.
Per la residenza fiscale conta la dimora o il domicilio
Il domicilio fiscale è il luogo ove s’incentrano gli interessi di natura patrimoniale, lavorativa, affettiva, morale e sociale del contribuente e come ci insegna la famosa “Sentenza Pavarotti” prescindono dall’elemento formale della residenza anagrafica sul territorio italiano.
La residenza per il fisco coincide più con la dimora abituale budini più che con quella anagrafica del soggetto persona fisica, ossia il luogo dove si svolge in modo abituale la permanenza fisica del soggetto. L’abitualità si realizza con il superamento di 183 giorni all’anno anche non consecutivi sul territorio.
L’abitualità infatti non suppone la definitività o la continuità e, quindi, non viene meno per assenze più o meno prolungate per studio, lavoro, cura o svago, se l’interessato torna quando è possibile. Un ulteriore elemento che incide nel calcolo di questi 183 giorni che dovrebbero riguardare solo la presenza fisica ma che, come vediamo tra poco, così non è è la presunzione che se siete all’estero in uno dei paesi a fiscalità privilegiata questi giorni si considerano come se fosse stati in Italia qualora non dimostriate l’assenza di strumentalità ad un disegno elusivo dell’imposta come recita il comma 2-bis dell’articolo 2 del Tuir che recita per l’appunto: “2-bis. Si considerano altresi’ residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.“
L’iscrizione all’AIRE rappresenta il rovescio della medaglia formale della residenza estera. Il fatto che siate quindi iscritti all’AIRE rappresenta per il fisco Italiano un requisiti per lo più formale che non non vi esime da verificare se per lui siete consisterai residenti fiscalmente in Italia. Questo è un passaggio delicato in quanto molti di vi pensano che una volta che vi siete iscritti all’AIRE vi scordate il fisco italiano: vi piacerebbe!
Questa è la sintesi del cosiddetto WWT World Wide Taxation secondo cui rispondete in Italia, se considerati ivi residenti per tutti redditi prodotti nel mondo sia dalla propria attività sia dal possesso di beni, come per esempio immobili situati all’estero. Una volta definito correttamente il paese di residenza se siete effettivamente residenti all’estero perché effettivamente li lavorate ed avete famiglia supponiamo, allora potrebbe verificarsi il caso in cui l’Italia reclami qualche tipo di tassazione sui beni posseduti in Italia.
Il caso più ostico è quello di lavoratore all’estero che lascia la famiglia in Italia perchè effettivamente rappresenterebbe un caso di doppia residenza fiscale sui quali operano spesso le convenzioni contro le doppie imposizioni che definiscono un ordine di priorità (molto spesso ricalcando l’articolo 4 del modello OCSE) che danno maggiore enfasi agli interessi primari alla dimora abituale ed infine alla nazionalità (risoluzione 471/E/2008).
La presenza di figli in Italia è senza dubbio un forte indice attrattivo della residenza fiscale in Italia (o all’estero se i figli sono all’estero)
Il caso più tipico è quello della presenza di immobili, case, appartamento i altre tipologie di beni immobili situati nel territorio dello Stato Italiano che saranno tassati in Italia secondo il principio della fonte in base all’articolo 23 del TUIR che rappresenta il caposaldo della tassazione dei redditi prodotti dai non residenti e che per questo vi riporto integralmente nel seguito:
“1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
- a) i redditi fondiari;
- b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
- c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50;
- d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita’ esercitate nel territorio dello Stato;
- e) i redditi d’impresa derivanti da attivita’ esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione:
- 1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell’articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
- 2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
- 3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l’intervento d’intermediari, in mercati regolamentati;
- g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci, associati o partecipanti non residenti.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
- a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e]) del comma 1 dell’articolo 16;
- b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell’articolo 47; 78
- c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
- d) i compensi corrisposti ad imprese, società o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato.
La doppia tassazione Italia e Paese estero: come rimediare con il credito di imposta
La possibilità concreta che lo stesso reddito sia tassato tanto in Italia quanto nel paese estero viene sterilizzata molto spesso dalla presenza delle convenzioni contro le doppie imposizioni in assenza delle quali ci si rifarà alla convenzione OCSE mediante il meccanismo del credito d’imposta per tasse pagate all’estero, ma anche per sapere chi può beneficiare del credito di imposta per il lavoro all’estero.
Come individuare la residenza fiscale delle persone fisiche
Articolo di approfondimento dedicato ai criteri per l’individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche
Ravvedimento operoso per gli iscritti all’AIRE
Nel caso vi accorgiate di esservi sbagliati nella determinazione o versamento delle tasse in Italia potete consultare il nuovo articolo dedicato al Ravvedimento operoso per gli iscritti all’AIRE o soggetti esteri in cui vi saranno forniti alcuni importanti chiarimenti per regolarizzare la vostra posizione prima che sia il fisco a prendervi riducendo in modo determinante le sanzioni.
http://www.tasse-fisco.com/case/decadenza-benefici-prima-casa/64/