Il comma 700 prevede che gli imprenditori agricoli possano effettuare lavendita diretta non solo dei propri prodotti, ma anche di quelli acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. Il comma 701 dispone che per le finalità di cui al comma precedente le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovano specifiche campagne per valorizzare le produzioni agroalimentari locali, prevedendo, a tal fine, un limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019.
Nello specifico, il comma 700 aggiunge un nuovo comma all’articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, relativo alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
L’articolo 4 prevede che gli imprenditori agricoli, singoli o associati possonovendere direttamente al dettaglio, anche in forma itinerante, con strutture mobile o tramite commercio elettronico, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende (inclusi i prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici), osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti che non provengono dalle rispettive aziende sia superiore nell’anno solare precedente a 160.000 euro per gli imprenditori individuali o a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni sul commercio di cui decreto legislativo n. 114 del 1998.
La disposizione introdotta prevede che l’imprenditore agricolo possa vendere direttamente su tutto il territorio della Repubblica prodotti agricoli e alimentari appartenenti a comparti agronomici diversi da quelli di cui è produttore acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. La stessa disposizione prevede che il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti che provengono dalla propria azienda debba essere, comunque, prevalente rispetto a quello proveniente dalla vendita degli altri prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.
Il successivo comma 701 prevede che per le finalità di cui al comma precedente le Regioni e le province autonome promuovano specifiche campagne per valorizzare delle produzioni agroalimentari locali nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019.
Si rileva che le disposizioni di cui sopra riprendono parte dei contenuti della proposta di legge A.S. 728 sulle piccole produzioni locali, all’esame presso la Commissione Agricoltura del Senato.
Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi
Il comma 699 dispone che i produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi e che non ricadono nell’esonero stabilito dall’articolo 34, comma 6, del D.P.R. IVA possono applicare il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 75,della legge n. 190 del 2014.
Il comma 699 dispone che i produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 75 del 2018 (piante officinali spontanee), e che non ricadono nell’esonero stabilito dall’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 (D.P.R.IVA) per coloro che prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, possono applicare il regime forfettario di cuiall’articolo 1, commi da 54 a 75, della legge n. 190 del 2014, che vienemodificato ed esteso dal disegno di legge in commento (vedasi la scheda di lettura relativa ai commi 9-11).
Nei prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30rientrano funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale,crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni. Dalla classe è esclusa la produzione gestita, mentre vi ricade la raccolta di questi prodotti.
Ai fini dell’imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale secondo le disposizioni sul reddito agrario di cui all’articolo 32 del D.P.R. 917 del 1986 (TUIR) e non trovano applicazione le norme sulla determinazione del reddito imponibile del regime forfetario, di cui ai commi 64 e seguenti del citato articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee
Il comma 692 istituisce un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali da applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi e dalla raccolta di piante officinali spontanee. Il comma 693 fissa in 100 euro l’importo della predetta imposta sostitutiva, da versare entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento. Il comma 694 stabilisce una soglia dei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto, pari a 7.000 euro, entro la quale l’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale. Il comma 695 dispone che ai soggetti che hanno versato l’imposta sostitutiva non si applica la ritenuta prevista per i tartufi, con riferimento all’anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata. Il comma 696 estende alla cessione di tutti i prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, nonché alle piante officinali spontanee, le disposizioni previste per la cessione del tartufo. Il successivo comma 697 stabilisce che per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l’applicazione della ritenuta, il soggetto acquirente emette un documento d’acquisto dal quale risultino taluni dati relativi al cedente e al prodotto ceduto. Il comma 698 modifica il D.P.R. n. 633 del 1972 (D.P.R. IVA), inserendo il nuovo articolo 34-ter che reca il regime IVA applicabile alla vendita di prodotti selvatici non legnosi derivanti dalla raccolta occasionale.
Il comma 692 istituisce un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali da applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall’art.3 del decreto legislativo n. 75 del 2018.
Nei prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 rientrano funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale,crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni. Dalla classe è esclusa la produzione gestita, mentre vi ricade la raccolta di questi prodotti.
Il comma 693 fissa in 100 euro l’importo dell’imposta sostitutiva, dal pagamento della quale sono esclusi coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o più prodotti, rilasciato dalla regione o altri enti.
Il comma 694 stabilisce una soglia dei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto, pari a 7.000 euro, entro la quale l’attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale.
Il comma 695 dispone che ai soggetti che hanno versato l’imposta sostitutiva non si applica la ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati, di cui all’articolo 25-quater del D.P.R. n. 600 del 1973, con riferimento all’anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
L’articolo 25-quater del D.P.R. n. 600 del 1973 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) stabilisce che i soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 (si tratta dei soggetti che effettuano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all’aliquota fissata dall’articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all’ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
Il successivo comma 697 stabilisce che per le operazioni di acquisto prodotto effettuate senza l’applicazione della ritenuta, il soggetto acquirente emette un documento d’acquisto dal quale risulti la data di cessione, nome e cognome, codice fiscale del cedente, codice ricevuta del versamento dell’imposta sostitutiva, natura e quantità del prodotto ceduto, nonché l’ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all’articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010.
Il comma 696 estende alla cessione di tutti i prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, nonché alle piante officinali spontanee, le disposizioni previste dal comma 109, dell’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) per la cessione del tartufo.
Ai sensi delle citate disposizioni, la cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.
La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 10 del 2005 ha fornito chiarimenti in ordine a tali disposizioni. In particolare, per quanto concerne la disciplina IVA, in conseguenza del regime previsto dall’articolo 1, comma 109, della legge finanziaria 2005, i soggetti che, nell’esercizio di impresa acquistano tartufi da raccoglitori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti ad emettere autofattura.
Il comma 698 modifica il D.P.R. n. 633 del 1972 (D.P.R. IVA), inserendo il nuovo articolo 34-ter che reca il regime dell’imposta sul valore aggiunto applicabile alla vendita di prodotti derivanti dalla raccolta occasionale.
Soggetti della norma sono i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee, la cui raccolta è disciplinata dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 75 del 2018, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro.
Ai sensi del comma in argomento, dunque, i raccoglitori occasionali con un volume d’affari fino a 7.000 euro sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.
Vengono inoltre apportate modifiche alla Tabella A (parte I, II-bis e III) del D.P.R. IVA, relativa ai beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta.
In particolare, alla tabella A, parte I, è aggiunto il numero 15-bis) che include nell’elenco beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta i tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il MEF.
Alla tabella A parte II-bis, che elenca i beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento è aggiunto il numero 1-quater), che include i tartufi freschi o refrigerati.
Alla tabella A, parte III, che elenca i beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento il numero 20-bis) è sostituito con il riferimento ai tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.
L’aliquota applicabile ai tartufi viene dunque differenziata, prevedendo la riduzione dal 10 al 5 per cento per quella applicabile ai tartufi freschi o refrigerati.