Diritto camerale 2017 foglio di calcolo xlsIl calcolo del diritto camerale  da versare alla camera di commercio deve avvenire entro il 30 giugno di ciascun anno ma le modalità di calcolo differiscono particolarmente in base al fatturato prodotto, alla nascita della società, alla sua sede legale per cui vi invito a leggere casi di esenzione dal versamento nonché gli sconti che son stati introdotti dal 2015 e che hanno i loro effetti anche sul calcolo di quest’anno in modo da fornirvi chiarimenti e risposte alle domande che potrebbero sorgere.

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Riduzione del diritto camerale dal 2018

Partiamo con la buona notizia sulla riduzione dei diritti camerali avviata nel 2015 e che proseguirà anche per il 2017 con uno sconto più forte. Il D.L. n. 90 del 2014 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” ha introdotto un taglio netto del diritto camerale che si va ad incrementare ogni anno fino ad arrivare al 50%. nel seguito la sintesi degli sconti

  • per l’anno 2015 > al calcolo toglierete il 35%;
  • per l’anno 2016 > al calcolo toglierete il 40%;
  • per l’anno 2017 > al calcolo toglierete il 50%.

Primo particolarità è che il diritto camerale non matura pro quota ma spetta per intero anche se vi iscrivete per esempio il 30 dicembre.

Chi deve versare il Diritto camerale: soggetti obbligati

Per quello che concerne l’ambito soggettivo di applicazione il pagamento al registro delle imprese spetta a tutte le imprese che risultano iscritte alla camera di commercio dal primo gennaio del 2017 o di ciascun anno se lo state leggendo per esempio per il 2018 e in base alla sede legale dove risulta iscritta. Nel caso particolare in cui vi siano dei trasferimento di sede legale nel corso dell’anno il codice regione da inserire nel modello F24 che identificare la cara di commercio di competenza resta quello al primo gennaio o data successiva se l’impresa è stata costituita in data successiva.

Parliamo quindi di:

  • Imprese individuali come per esempio piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e IAP – imprenditori agricoli professionali e non
  • Società di persone SNC, SAS società in accomandita semplice, ditte
  • Società di capitali, SRL, SPA SAPA società in accomandita per azioni
  • Altre società o enti collettivi,
  • Società cooperative.

Società cessate o chiuse nel corso dell’anno

Per le società che hanno cessato la propria attività in corso d’anno il diritto sarà dovuto; l’unico caso che consente l’esenzione in caso di cessazione riguarda la cessione o cancellazione dal registro delle imprese entro il 30 gennaio. Se per esempio comunico entro il 30 gennaio 2017 la cancellazione della società non sono obbligato al pagamento del diritto camerale e se mi sbaglio probabilmente la camera di commercio mi farà riavere indietro anche il diritto versato.

Calcolo del Diritto Camerale

Il calcolo del diritto camerale segue il meccanismo solito degli scaglioni che applicano una percentuale in base al fatturato registrato nell’anno precedente. Esistono poi dei casi particolari che vedrete nel seguito che godono  che invece dovranno versarlo in misura fissa.

Le imprese iscritte nel Registro delle imprese, diverse da quelle di cui sopra, versano il diritto camerale, con riferimento alla sede legale (per le sedi secondarie e unità locali si veda la tabella di cui sopra), applicando al fatturato dell’esercizio dell’anno precedente i medesimi scaglioni applicati per gli anni passati a cui corrispondono le relative aliquote.

Tabella per Calcolo del diritto camerale in base al fatturato

Scaglione di fatturato Aliquota Riduzioni
Da 0 a 100.000 euro 200 euro in misura fissa
Da 100.001 a 250.000 0,015%
Da 250.001 a 500.000 0,013%
Da 500.001 a 1.000.000 0,010%
Da 1.000.001 a 10.000.000 0,009%
Da 10.000.001 a 35.000.000 0,005%
Da 35.000.001 a 50.000.000 0,003%
Da 50.000.001 e oltre 0,001% fino ad un massimo di 40.000 euro

La somma di ciascuna riga dovrà essere ridotta delle percentuali viste sopra e che per il 2017 sarà pari al 50%

Casi particolari:

Esenzione Start up

Le imprese cosiddette Start up istituite a norma del D.L. 179 del 2012 ed iscritte nella sezione speciale non versa il diritto camerale dalla data di iscrizione e per i 4 anni successivi come disciplinato dall’art. 8 e 31 del D.L. 179 del 2012.

Soggetti REA

Per i soggetti iscritti solo al R.E.A. – Repertorio Economico Amministrativovale il versamento solo della sede legale e non anche per le ulteriori unità locali sul territorio come chiarito dalla Nota del Ministero dello sviluppo economico del 31 gennaio 2011.

Impresa Importo
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. 120,00 euro Se iscritte nella sezione speciale 53,00 euro
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) 18,00 euro
Società semplice agricola 60,00 euro
Società semplice non agricola 120,00 euro
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) 120,00 euro
Unità locali o stabili organizzazioni in Italia di imprese estere  66,00 euro

Unità locali sia territorio

Il diritto camerale è dovuto per ciascuna unità locale situata nel territorio e sarà dovuta alla camera di commercio di competenza.

Questo significa che per non sbagliare dovrete prendere la visura camera di commercio aggiornata e verificare in base alla vostra situazione le unità locali aperte e la loro ubicazione in modo da determinare i codici delle rispettive camere di commercio da indicare nel modello F24 da utilizzare per il versamento.

Diritto camerale 2017

Unità locale/sede secondaria Importo già decurtato del 50%
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I. 13,75
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. 30
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola 15
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola 30
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001) 30
Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, Aziende speciali, ecc. 30

Versamento del diritto Camerale

Il versamento dovrà essere effettuato tramite home banking o telematicamente attraverso il modello F24 compilato nella sezione  “IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” ed il codice tributo da utilizzare è il 3850:
Relativamente al Codice Ente dovrete indicare la sigla automobilistica della camera di commercio destinataria del versamento mentre per l’anno di riferimento l’anno cui si riferisce il versamento (quindi per il versamento nel 2017 sarà l’anno 2017.

Scadenza diritto Camerale

Al solito dopo aver identificato l’ambito soggettivo di applicazione e capito prima di ogni caso se dovete pagarlo vi segnalo la scadenza in modo da capire quanto tempo avere per capire il calcolo e organizzarvi. La scadenza naturale o termine è prevista per il Dunque, va versato entro il prossimo 16 giugno 2016 o entro i successivi 30 giorni (quindi entro il 18 luglio 2016 poiché il 16 luglio è sabato) con una maggiorazione dello 0,40%. Qualora il termine finale del ravvedimento coincida con un sabato o un giorno festivo, esso slitterà al primo giorno lavorativo seguente.

Pagamento in ritardo del Diritto Camerale 

Non preoccupatevi in quanto per i pagamenti in ritardo esiste il ravvedimento operoso che vi consente di beneficiare di forti riduzioni sul calcolo delle sanzioni e che in estrema sintesi vi consente di ridurle tanto più ve ne accorgerete prima e pagherete.

Vi anticipo comunque che nel caso del ravvedimento breve ossia nel caso in cui procedere al versamento entro 30 giorni dalla scadenza naturale del contratto la sanzione sarà pari al 3% ed il versamento dovrà essere effettuato indicando l’apposito codice 3852, limitatamente alla sanzione naturalmente mentre gli interessi legali giornalieri andranno versati utilizzando il codice tributo 3851. Se invece andate oltre il mese avrete di tempo solo l’anno dalla originaria scadenza prima di essere accertati la sanzione sale al 3,75%.

MODELLO IRAP

Il fatturato è d’ordinario riferito all’anno di esercizio e corrisponde all’antica definizione di “somma degli importi delle fatture emesse”.

In relazione alle variazioni sulla normativa dell’IRAP, introdotte dal comma 50 e seguenti dell’articolo 1 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 con i quali sono state semplificate le regole di determinazione della base imponibile dell’IRAP, e in riferimento alle quali è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate il nuovo modello IRAP, le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese devono calcolare il fatturato, quale base imponibile per il calcolo del diritto annuale, secondo le indicazioni contenute nella seguente tabella:

QUADRO IC Sezione RIQUADRI MODELLO IRAP VOCI DEL CONTO ECONOMICO
Società di capitali I Imprese industriali e commerciali Somma di
IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
e
IC5 (altri ricavi e proventi)
II Banche e altri soggetti finanziari Somma di
IC15 (interessi attivi e proventi assimilati)
e
IC18 (commissioni attive)
I-II Imprese che assumono partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria Somma di
IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
e
IC5 (altri ricavi e proventi)
e
IC15 (interessi attivi e proventi assimilati)
III Imprese di assicurazioni somma dei premi e altri proventi tecnici rappresentati dalle  voci I.1 – I.3 – II.1 e II.4 del conto economico
V Regime forfetario ricavi delle vendite, delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari rappresentati nelle scritture contabili
QUADRO IP Sezione
Società di persone I Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. 446/97 IP1 (ricavi di cui all’art. 85, comma 1 lett. a), b), f) e g) del TUIR scorporando da tale somma l’importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore)
II Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9, D.Lgs. 446/97 Somma di
IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
e
IP17 (altri ricavi e proventi)
II Imprese che assumono partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria Somma di
IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
e
IP17 (altri ricavi e proventi)
e
IP18 (interessi attivi e proventi assimilati)
III Società in regime forfetario IP47 (reddito d’impresa determinato forfetariamente)
IV Società esercenti attività agricola IP52 (corrispettivi)
QUADRO IQ Sezione
Persone fisiche I Imprese art. 5-bis D.Lgs. 446/97 IQ1 (ricavi di cui all’art. 85, comma 1 lett. a), b), f) e g) del TUIR scorporando da tale somma l’importo dei maggiori ricavi da adeguamento agli studi di settore)
II Imprese art. 5 D.Lgs. 446/97 Somma di
IQ13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)
e
IQ17 (altri ricavi e proventi)
III Imprese in regime forfetario IQ41 (reddito d’impresa determinato forfetariamente)
Contribuenti minimi imprese che:

  • hanno conseguito ricavi non superiori a 30.000 euro
  • non hanno effettuato cessioni all’esportazione
  • non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori
  • non hanno erogato somme sotto forma di utili di partecipazione nel triennio solare precedente
  • non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro
ricavi di cui alle lettere a) b) comma 1 art. 85 D.P.R. 917/86
Confidi voce M031 (corrispettivi per le prestazioni di garanzia) del conto economico

Per l’individuazione dei righi del modello IRAP ai fini della definizione della base imponibile (fatturato) per il versamento del diritto annuale, la Circolare di riferimento è la n.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato.

Riferimenti normativi

Legge n. 114 del 2014, art. 28
Decreto Interministeriale del 21 aprile 2011, art. 3, comma 1

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