Vediamo anche come funziona il visto, chi può apporre il visto di conformità e come funziona la compensazione e anche cosa succede nel caso in cui ci sbagliamo. Capiremo anche il regime di responsabilità solidale tra contribuente e soggetto che appone il visto fino a dove arriva. Inoltre possiamo anche consultare un altro articolo dedicato alla quantificazione dei costi del visto di conformità sia nel caso in cui sia una società di revisione a doverlo apporre, sia che se ne occupi il collegio sindacale oppure anche il dottore commercialista che si occupa di tenervi la contabilità e predisporre i dichiarativi ogni anno.
Il visto di conformità rappresenta una forma di controllo a pagamento che l’amministrazione finanziaria impone sopra determinati importi e che non è altro che una certificazione con cui il dottore commercialista (o altro soggetto abilitato all’apposizione del visto di conformità) appone sulla dichiarazione e con cui certifica che i dati contenuti nelle dichiarazioni trasmesse telematicamente corrispondono alle scritture contabili e ad ogni altra documentazione che il contribuente gli ha messo a disposizione. Naturalmente la responsabilità di colui che appone il visto e certifica l’esistenza del credito si ferma alla documentazione in possesso.
La strada della compensazione è quella che vi consente di poter “incassare” subito il credito. L’utilizzo in compensazione infatti è immediato anche a differenza del credito da richiedere a rimborso che necessita di controlli maggiori da parte dell’agenzia delle entrate e tempi più lunghi anche per l’incasso. Basti pensare che la liquidazione delle dichiarazioni dei redditi impieghi oltre un anno ad essere fatta per cui prima di quella data sicuramente non vedreste un euro.
Vediamo ora di chiarire quando viene richiesto il visto di conformità e come si utilizzano i crediti in compensazione.
Come funziona il credito fiscale da utilizzare in compensazione o da richiedere a rimborso
Nel caso in cui la vostra dichiarazione dei redditi, sia essa 730, 730 pre compilato, modello Redditi o anche modello Unico Spesso risulti a credito lo indicherete in uno dei seguenti quadri: RX, VL o IR del modello dichiarazione UNICO, IVA o IRAP.
Il primo chiarimento che do è che prima dell’utilizzo i compensazione l’agenzia delle entrate richiedere una sua indicazione nella dichiarazione dei redditi.
Le compensazioni possono essere poi sia di tipo “orizzontale” (tributo compensato con tributo di uguale natura) sia “verticale” ossia con tributi diversi.
La compensazione verticale possono essere effettuate annualmente fino ad un massimo di 700 mila euro. Esistono tuttavia delle deroghe previste dal legislatore. Il Decreto Anticrisi D.L. n. 78/2010 ha previsto che per la compensazione
orizzontale non si potrà procedere qualora il contribuente abbia debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro. La previsione non ha effetto se il debito non è ancora scaduto. Solitamente tale termine sono i 6 giorni dalla data di notifica dell’atto di riscossione.
Quando si deve apporre il visto di conformità obbligatorio
Dall’anno di imposta 2019 e quindi per le dichiarazioni da presentare a partire dal 2020 si applica la nuova norma sulle compensazioni introdotta dal Decreto Legge n. 124/2019.
Secondo tale norma l’obbligo per l’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA annuali per importo singoli superiori a Euro 5.000 annui.
Dal 2019 i crediti potranno essere portati in compensazione solo se siano stati preventivamente controllati e vistati dal soggetto che apporrà il visto di conformità nella dichiarazione dei redditi. L’utilizzo inoltre potrà essere effettuato solo dopo 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
sono trascorsi almeno dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione;
Chi può apporre il visto di conformità per i crediti fiscali
I Soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità sono i soggetti indicati nelle lettere a) e b), articolo 3, comma III del D.P.R. n. 322 del 1998 e nel seguito riepilogati:
- a) gli iscritti nell’ Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o dei Consulenti del Lavoro.
- b) gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la sub-categoria tributi, purché laureati in giurisprudenza o economia e commercio (o equivalenti), ovvero diplomati in ragioneria.
Per l’apposizione del visto devono inoltre essere abilitati a Entratel o Fiscoonline per la trasmissione delle dichiarazione e devono anche essere iscritti nell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità. L’elenco è presente presso il sito della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione al proprio domicilio fiscale.
lo trovate in questo link: Verifica soggetti autorizzati apposizione visto di conformità
Il limite da cui scatta l’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione orizzontali ossia Iva con altri tributi riportati a debito all’interno del modello di pagamento F24 è di 5 mila euro. In precedenza il limite era di 15 mila euro come avrete modo di leggere nel proseguo ma nel tempo questo limite è sceso per evitare sempre di più manovre elusive d parte dei contribuenti.
Consulta i nuovi limiti al visto di conformità
Al superamento di tale limite se volete utilizzare il credito Iva in compensazione dovrete incaricare un professionista abilitato come dottori commercialisti, società di revisione o organo deputato al controllo contabile per esempio o anche società di revisione se siete una società per richiedere la verifica e l’eventuale apposizione del visto di conformità. In alternativa per le società si potrà incaricare anche il soggetto deputato al controllo contabile.
Questo incarico sarà a pagamento nel corso dell’articolo ci occupiamo anche di capire quanto potrà costare il visto a seconda dell’importo. La normativa di riferimento del visto è contenuta nel D.L. n. 50/2016.
A tal proposito ho scritto un articolo con i possibili costi che ragionevolmente possono essere previsti per l’apposizione del visto di conformità o visto leggero anche in considerazione dell’attività svolta dal dottore commercialista e del profilo di responsabilità connesso. Costi visto di conformità per Crediti Tributari
Come effettuare la compensazione
Nel caso siate titolari del diritto al rimborso di un credito tributario comunicatovi da Equitalia o Agenzia della Riscossione dall’ente impositore (fattispecie più naturale) potrete presentarvi il modello F24 accise e procedere con l’indicazione del tributo a credito e del tributo a credito.
Allo sportello di Equitalia mi dicono che è possibile compensare solo tributi definiti dallo stesso ente impositore (Tributi agenzia entrate su agenzia entrate) e non anche tra enti diversi (agenzia entrate Vs INPS per fare un esempio). A tal fine la difficoltà, a mio modesto avviso, sarà scegliere quale codice tributo indicare per identificare nel modello il credito tributario a nostro favore.
A tal fine comunque potete leggere anche l’articolo dedicato alla compilazione del modello F24 Accise
Se sbaglio cosa posso fare
Nel caso di visto infedele ossia di certificazione infedele restano prima di tutto ferme le sanzioni previste per l’infedele dichiarazione a carico del contribuente (se ha colpa lui) Poi subentra anche una sanzione amministrativa ossia economica disciplinata dall’articolo 39, comma I, lettera a del D.Lgs. n. 472 del 1997.
La multa va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.582 ed è a carico del soggetto che ha apposto il visto.
Nel caso in cui le violazioni siano gravi o ripetute è prevista la sospensione dell’autorizzazione ad apporre il visto per un periodo da 1 a 3 anni fino anche ad arrivare al divieto di apporre visti di conformità con cancellazione dall’elenco sopra citato.
Dichiarazione Iva 2020 2021
Se si sbaglia c’è il ravvedimento operoso che v consentirà di ridurre sanzioni che potrebbero essere anche del 30% oltre gli interessi legali fino anche al solo 0,1% se vi accorgete il giorno dopo la scadenze e procedete subito al versamento.
Leggi anche: Guida al ravvedimento operoso
Tipologia Ravvedimento | Entro quando | Sanzione | Sanzione ordinaria |
---|---|---|---|
Sprint | 15 giorni dalla scadenza ordinaria | 0,1% per ogni giorno dalla scadenza fino al 14esimo giorno | |
Semplificato | dal 15esimo al 30 giorni dalla scadenza | 1/10 | 3% |
Semplificato | < 90 giorni dalla scadenza | 1/9 | 3,33% |
Ordinario | < 1 anno dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+1) | 1/8 | 3,75% |
Ordinario | < 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+2) | 1/7 | 4,29% |
Ordinario | < 2 anni dalla scadenza; entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a cui si riferisce l'errore (i.e 30 settembre anno N+2) | 1/6 | 5% |
Ordinario | Dopo Procezzo Verbale Constatazione | 1/5 | 6% |
Responsabilità solidale con colui che appone il visto
Il Decreto Legge n.4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n° 26/2019 ha eliminato la responsabilità solidale del dottore commercialista, professionista o CAF per l’apposizione di un visto di conformità infedele sul modello 730. Questo significa che qualora il contribuente fornisca degli elementi falsi o non invii tutte le informazioni al dottore commercialista che si occupa della predisposizione della dichiarazione dei redditi e se in virtù di omissioni o di dichiarazioni mendaci il credito non risulta dovuto allora non risponderà il dottore commercialista ma il contribuente.
Come richiedere il credito fiscale a rimborso? Qui invece trovate come richiedere il credito a rimborso con l’apposito modello da presentare all’agenzia delle entrate per farlo accreditare sul vostro conto corrente
Articoli gratuiti di approfondimento
Bonus 110: Differenza tra Attestazione tecnica e visto di conformità
Guida al calcolo del ravvedimento operoso
Compensazione o rimborso dei crediti tributari
Obbligo F24 telematico: quando e come si procede alla compilazione
Compilazione modello F24 Accise per compensazioni crediti e imposte
Condizioni per la validità del visto di conformità
Si ricorda che il visto di conformità, in base alla normativa e alla prassi vigente, non si considera validamente rilasciato nei seguenti casi:
- il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
- il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);
- il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1) ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui al punto 1), ma non risulta “collegato” con la società partecipata dal Consiglio nazionale, Ordine e Collegio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia non corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione;
- in caso di CAF-imprese, quando il soggetto che lo rilascia corrisponde al responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) del CAF indicato nella presente sezione ma il CAF non risulta “collegato” con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio o l’associazione che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica;
- in caso di associazione sindacale tra imprenditori, quando il soggetto che lo rilascia non risulta collegato con la società di servizi, cooperativa o consortile o con il consorzio che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.
In merito al punto 3), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:
- l’associazione o la società semplice costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno lametà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1, comma
1, lett. a),del decreto 18 febbraio 1999);
- la società commerciale di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 ( art. 1, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
- la società tra professionisti (s.t.p.) disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui il professionista che appone ilvisto di conformità è uno dei soci.
In merito al punto 4), il professionista che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con la società partecipata esclusivamente dai consigli nazionali, dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro nonché dai rispettivi iscritti e dalle relative casse nazionali di previdenza e quelle partecipate esclusivamente dalle associazioni rappresentative dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett.
b), del d.P.R. n. 322 del 1998 e dai rispettivi associati. Tale società può essere abilitata a svolgere la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni per conto dei soggetti nei confronti dei quali l’amministrazione finanziaria ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998, sempreché il rappresentante legale della predetta società ovvero il soggetto da questi delegato alla presentazione della richiesta di abilitazione al servizio telematico sia uno dei soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del d.P.R. n. 322 del 1998 (art. 3 del decreto 18 febbraio 1999).
In merito al punto 6), il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando quest’ultimo soggetto coincide con:
- la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lett. a), b), c) del d.lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
- la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2,comma 1, lett. a), del decreto 18 febbraio 1999);
- il consorzio o la società consortile di cui, rispettivamente, agli artt. 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lett. b), del decreto 18 febbraio 1999);
- le associazioni di cui all’art. 36 del codice civile costituite tra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lettera c) del menzionato articolo 32, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997 (art. 2, comma 1, lett. c), del decreto 18 febbraio 1999).
In merito al punto 7), (Risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017) il soggetto che rilascia il visto di conformità risulta “collegato” con il soggetto incaricato che trasmette la dichiarazione in via telematica quando lo stesso è un dipendente della società inquadrabile tra le società di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, di seguito indicate:
- la società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali di categoria traimprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
- la società cooperativa o società consortile cooperativa i cui aderenti sono, per più della metà, soci delle predette associazioni (art. 2 ,comma 1, lettera a), del decreto 18 febbraio 1999);
- il consorzio o società consortile di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, i cui aderenti sono, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e soci delle predette associazioni (art. 2, comma 1, lettera b), del decreto 18 febbraio 1999).