La scadenza del 20 settembre prevista per l’anno 2016 deriva dalla proroga concessa rispetto alla scadenza naturale della comunicazione che coincide con quella prevista per l’invio del cosiddetto spesometro.
Soggetti IVA e comunicazioni black list
Dovranno essere presentate entro il 20 settembre 2016 (termine prorogato solo per il 2016) le comunicazioni black list relative alle operazioni, attive e passive, con soggetti aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi a fiscalità previlegiata. Quest’anno, tra l’altro, si dovrà tener conto delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014 (il quale ha modificato l’art. 1, comma 1, D.L. n. 40/2010 per ciò che riguarda: (i) da un lato, la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare e (ii) dall’altra, la periodicità di presentazione delle comunicazioni da effettuare nel quadro BL del modello approvato con il provvedimento del 2 agosto 2013) relativamente alla periodicità annuale dell’adempimento e alla soglia, elevata a 10.000 euro, delle operazioni da comunicare.
Il termine, difatti, – precedentemente fissato al 10 aprile 2016 per i contribuenti mensili e al 20 aprile 2016 per i contribuenti trimestrali – è stato prorogato al 20 settembre con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (provvedimento dell’11/04/2016).
Individuazione dei Paesi black list
L’obbligo comunicativo presuppone che le controparti estere abbiano sede, residenza o domicilio nei Paesi black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 (con i relativi limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti).
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010, ha precisato che le liste di Paesi contenute nei suddetti decreti devono essere applicate congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell’operatore economico.
In altri termini, ai fini dell’adempimento, è sufficiente che la controparte abbia sede, residenza o domicilio in uno dei Paesi (di seguito elencati) contemplato da una sola delle liste e indipendentemente dalla natura giuridica e dall’attività svolta dall’operatore: Alderney, Andorra, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey, Kiribati, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Malesia, Maldive, Mauritius, Monaco, Monserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, Sant’Elena, Sark, Seychelles, Singapore, Svizzera, Taiwan, Tonga, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu.
A quest’ultimo riguardo, si evidenzia come a decorrere dal 23 dicembre 2014, il Lussemburgo è stato escluso dall’elenco di cui al D.M. 21 novembre 2001. Pertanto, le operazioni attive e passive poste in essere nel 2015 con operatori ivi stabiliti sono escluse dall’obbligo comunicativo in scadenza il 20 settembre 2016.
Ma quale semplificazione!
Le novità dal 2015 riguardano le soglie di importo al di sotto del quale è previsto un invio unico della comunicazione annuale mediante il modello di comunicazione polivalente introdotto con il nuovo decreto sulla semplificazione. Fino al 2014 infatti la periodicità era mensile o trimestrale a seconda che la singola operazione (cessione di bene o prestazione di servizio) fosse singolarmente di importo superiore a 500 euro.
Dal 2015
Importante premessa è che non cambiano le regole di identificazione delle operazioni per cui i chiarimenti e le risposte date alle domande sulla black list o sullo spesometro in linea teorica dovrebbero restare invariate eccetto il fatto che alcuni paesi potrebbero non essere più considerati Black list da un esercizio all’altro per effetto di accordi a convenzioni per lo scambio di informazioni. Tuttavia l’adempimento diviene obbligatorio qualora l’importo complessivo annuale delle operazioni sia superiore a 10 mila euro con la conseguenza che possono presentarsi principalmente due casi che qui vediamo per da qualche chiarimento:
L’Agenzia infatti chiarisce che per Importo complessivo annuale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. Black list si intende la somma delle singole operazioni e che una volta superato tale importo scatta l’obbligo fa scattare l’adempimento – deve essere riferito al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. Black list.
- Singole operazione con somma superiore a 10 mila euro annue: scatta l’obbligo: la fregatura è che ante 2015 se le operazioni fossero state tutte singolarmente al di sotto di 500 euro l’obbligo non ci sarebbe stato mentre dal 2015 si…W le semplificazioni! Il rovescio della medaglia è che almeno la comunicazione è annuale e non è poco perchè parliamo di 11 adempimenti in meno rispetto a prima per i contribuenti che prima erano mensili e 3 in meno per quelli che erano trimestrali.
- Singole operazione con somma inferiore a 10 mila euro annue: esenzione comunicazione Black list
Nell’articolo troverete anche gli aggiornamenti previsti dal Provvedimento dell’agenzia delle entrate sullo spesometro del 2 agosto 2013 che introduce importanti novità che incidono anche sulla comunicazione black list delle operazioni con i paesi a fiscalità privilegiata.
Chi deve compilare la comunicazione dei rapporti con i paesi a fiscalità privilegiata
I soggetti che sono obbligati alla comunicazione dei rapporti con i paesi a fiscalità privilegiata sono tutti coloro che titolari di partita iva hanno intrattenuto rapporti con uno dei paesi che sono indicati qui sotto ed individuato dal DM del 4 maggio 1999. Vi chiariamo subito che esistono due black list: una ai fini delle imposte dirette (per intenderci IRES) ed una ai fini delle indirette (per intenderci IVA).
In questa comunicazione noi facciamo riferimento alla secondo quindi non prendete in considerazione la lista di paesi per intenderci che rientra nell’ambito dell’art. 110 del TUIR in quanto è diversa (cfr svizzera) per questo state attenti in quanto per qualche paese le cose cambiano.
Per cui la Black list da periodica mensile o trimestrale diventerebbe annuale come anche confermato dal nuovo modello inserito nel provvedimento del 2 agosto insieme alle specifiche tecniche e questo indipendentemente dal volume di operazioni sviluppato nell’anno di imposte o nei periodi precedenti, cosa che fino ad ora variava e diveniva da trimestrale a mensile per i soggetti che avevano realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un volume non superiore a 50 mila euro. La soglia di esenzione come abbiamo visto prima è cambiata dal primo gennaio 2015
Già precedentemente comunicato nella conferenza stampa del 3 luglio 2013 comuicato stampa dell’agenzia delle entrate si era saputo che “La comunicazione delle operazioni con operatori ubicati in territori black list diventa a cadenza fissa annuale, e non più collegata alle singole operazioni. Inoltre, sale da 500 a 1.000 euro la soglia dell’esenzione dall’obbligo di comunicare le operazioni, allargando così il ventaglio delle transazioni “libere” dal vincolo della segnalazione al Fisco”. Di sicuro varia la soglia grazie all’articolo 2, comma 8, del Decreto Legge. n. 16 del 2012 che innalza la soglia di non trasmissione da 500 euro a mille euro a prescindere dal volume di operazioni eseguite anche se potrebbe rappresentare più un problema per coloro che sviluppano il software in casa che si trovano a dover escludere delle operazioni quando forse era possibile includerle tutte che si faceva prima.
Cosa indicare nella nuova comunicazione dei rapporti con paesi a fiscalità privilegiata
Dal primo luglio 2010 dovremo verificare che nell’ambito dei rapporti intrattenuti con i paesi a fiscalità privilegiata siano presenti i seguenti dati in modo da poter procedere correttamente all’invio telematico delle seguenti informazioni.
Nel modello di comunicazione andranno inseriti i seguenti elementi:
- codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
- numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
- in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
- in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
- periodo di riferimento della comunicazione;
- per ciascuna controparte, l’importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;
- per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l’importo complessivo della relativa imposta;
- per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l’importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.
La presente comunicazione andrà effettuata molto probabilmente con cadenza mensile ed inviata entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese precedente pertanto sarà necessario predisporre un procedura interna al fine di ottenere in tempo utile.
Quando presentare la comunicazione
Dal 2015 la periodicità diviene annuale per operazioni di importo complessivamente superiore a 10 mila euro. Ante 2014 invece si doveva adottare la periodicità mensile o trimestrale descritta nel seguito. Brevemente i contribuenti trimestrali dovranno presentare la nuova comunicazione 2010 dei rapporti intrattenuti con i paesi a fiscalità privilegiata entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento al pari dei contribuenti mensili (volume scambi nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni volumi inferiori ai 50 mila euro). Con il provvedimento del 2 agosto il nuovo modlelo andrà applicato dalla comunicazione relativa ad ottobre 2013 er cui entro il 30 novembre 2013.
Quali sono i paesi black list o paesi a fiscalità privilegiata
Elenco paesi black List White List comprensivi dei codici paese ricordando anche ultimamente nell’aprile del 2015 la lista ha subito una modifica per opera di apposito Decreto Ministeriale sull’internazionalizzazione del 27 aprile 2015.
Leggi anche: la nuova White list
Quale valore inserire nella comunicazione
Premesso che se avete fatture a sostegno inserire il valore della fattura la nuova norma fa riferimento al valore normale valido ai fini della dedubilità fiscale
Cosa fare in pratica
Prima di tutto richiedere sempre non solo l’emissione di di una fattura o di altro documento giustificativo della transazione e poi farsi da un numero di registrazione alla camera di commercio del paese a fiscalità privilegiata o numero del registro delle imprse o altro codice similare che sia stato attrbituito al fornitore estero.
In seguito dovrete verificare se il paese del fornitore è inserito nella black list aggiornata (non vi pensata che sia stata stravolta).
Non solo i costi ma anche le minusvalenze potrebbero essere indeducibili
Avete capito bene anche la minusvalenza derivante dalla cessione di beni immobili o altre immobilizzazioni se acquistate in precedenza dal fornitore black list o vendute oggi saranno soggette alla verifica del valore normale del bene compresi anche eventuali interessi passivi o altre componenti di costo come costi vivi o quote di ammortamento.
Quantificazione del valore normale del bene
La quantificazione del valore normale del bene avverrà mednate le ricerche sul trasfer pricing secondo quanto definito dal modello Ocse. Se il costo sostenuto è maggiore di quello normale sarà necessario dimostrare con carte alla mano l’effettività dell’operazione di acquisto o di cessione, la convenienza economica a farlo ecc. non essendo più sufficiente dimostrare che l’impresa black list sia un’impresa realmente operante.
Come effettuare la comunicazione dei rapporti intrattenuti con i paesi a fiscalità privilegiata
La comunicazione dei rapporti, costi e ricavi e degli altri dati che prima vi abbiamo riassunto per darvi un piccolo vademecum deve essere effettuata telematicamente attraverso il software entratel e nei tempi ed entro le scadenze sopra indicate.
Software Black list per la comunicazione all’agenzia delle entrate
Ad oggi nonostante siano state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematico con l’indicazione dei tracciati record da seguire per la compilazione del modello dei paesi black list, non siamo ancora in grado di fronirvi il software per la comunicazione in quanto ancora non è disponibile e non è previsto quando lo sarà. Molto probabilmente sarà reso disponibile nella seconda settimana di agosto ma sarà naturale che non potranno irrogare sanzioni per il ritardato adempimento dal momento che non potrebbero richiedere l’adempimento in pieno periodo di ferie e date le oggettive condizioni di incertezza.
Software Black List 2013
Software per la comunicazione delle operazioni con paesi a fiscalità privilegiata.
Nel frattempo vi segnalo un elenco pressochè esustivo dei paesi considerati Black list
- Alderney (Aurigny);
- Andorra (Principat d’Andorra);
- Anguilla;
- Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
- Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
- Aruba;
- Bahama (Bahamas);
- Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
- Barbados;
- Belize;
- Bermuda;
- Brunei (Negara Brunei Darussalam);
- Cipro (Kypros);
- Costa Rica (Republica de Costa Rica);
- Dominica;
- Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-‘Arabiya al Muttahida);
- Ecuador (Republica del Ecuador);
- Filippine (Pilipinas);
- Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
- Gibuti (Djibouti);
- Grenada;
- Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
- Hong Kong (Xianggang);
- Isola di Man (Isle of Man);
- Isole Cayman (The Cayman Islands);
- Isole Cook;
- Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
- Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
- Jersey;
- Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
- Liberia (Republic of Liberia);
- Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
- Macao (Macau);
- Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
- Maldive (Divehi);
- Malta (Republic of Malta);
- Maurizio (Republic of Mauritius);
- Monserrat;
- Nauru (Republic of Nauru);
- Niue;
- Oman (Saltanat’Oman);
- Panama (Republica de Panamà);
- Polinesia Francese (Polynésie Francaise);
- Monaco (Principautè de Monaco);
- San Marino (Repubblica di San Marino);
- Sark (Sercq);
- Seicelle (Republic of Seychelles);
- Singapore (Republic of Singapore);
- Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
- Saint Lucia;
- Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
- Svizzera (Confederazione Svizzera);
- Taiwan (Chunghua MinKuo);
- Tonga (Pule’anga Tonga);
- Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
- Tuvalu (The Tuvalu Islands);
- Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
- Vanuatu (Republic of Vanuatu);
- Samoa (Indipendent State of Samoa).
Nei commenti trovate l’indirizzo per scaricare l’applicazione entratel, tuttavia non ritroviamo il software per la compilazione. Il fatto di aver dato il tracciato record è sempre stato seguito nel passato dalla predisposizione di un software di facile consultazione e aggiornamento necessario a predisporre il file per l’invio telematico. Definire il tracciato senza predisporre un software equivale a chiedere l’intervento di un tecnico informatico che rappresente un costo per tutte le aziende.
Consulta il nuovo decreto ministeriale 27 aprile 2015 che aggiorna la lista dei paesi black list
Decreto-del-27 aprile 2015 con la nuova lista dei paesi black list
Unico e comunicazione componenti negativi con paesi a fiscalità privilegiata
I costi che dovranno essere inseriti nella comunicazione con i paesi a fiscalità privilegiata vi sarete domandati sembrerebbo essere l’esplosione dei costi che andiamo ad indicare nel modello unico nel quadro RF sia tra le variazioni in aumento che in diminuzione e quindi ad impatto zero sul reddito imponibile. In realtà le istruzion e anche se stiamo aspettando una circolare esplicativa sulle metodologie che dovremmo applicare a breve per questa nuova comunicazione vi consigliamo di tenere d’occio i due numeri in quanto hanno dei caratteri in comune e potrebbero portare allo stesso risultato a fine anno.
Nella comunicazione tuttavia inseriemoa solo i componenti negativi sotto la minaccia della loro indeducibilità e di una sanzione che arriva anche a 50 mila euro, che non è proprio cosa buona e giusta.
Aggiornamento dal 2012: è stato modificato l’adempimento in quanto le operazioni andranno comunicate solo se di importo superiore ai 500 euro in quanto il Dl 16 del 2012 ha modificato a partire dal 3 marzo la previsione che faceva ricomprendere nell’obbligo tutte le operazioni indistinatamente. Il limite i questo adempimento e a differenza dello spesometro deve essere considrato in base alla singola fattura e non in base alle operazioni tra loro collegate.
Aggiornamento 2013: leggete il Provvedimento AE 2 agosto 2013 sullo spesometro e Black List
Chiarimenti alle domande e alle risposte: la risoluzione 121 del 2010 sulle black list
Sicuramente avrai già provveduto ma secondo la nuova normativa iva cambiano i creitre di idnetificazioni territoriale della prestazione e quidni a seconda di quella che tu svolgi anche lìambito di applicazione del tributo. Gli articoli interessati sono il 7 e seguenti del test Unico Iva.
Rispetto alla nuova comunicazione potete leggere anche gli altri articoli pubblicati che recepiscono le ultime posizioni espresse in merito alla presnza di stabili organizzazioni e branch di soggetti black list e non black list.
Salve sono un agente di commercio che fattura 2500€ mensili di provvigioni con una azienda sammarinese. Le fatture che emetto sono IVA fuori campo, secondo la normativa in essere. Cosa cambia rispetto ai nuovi adempimenti? Da quando partono i nuovi obblighi? Da luglio o da …? Grazie per la risposta
Il sito è
http://telematici.agenziaentrate.gov.it
L’abilitazione a Fisconline può essere ottenuta richiedendo il codice codice PIN:
– direttamente “online” da questo sito, compilando un modulo di richiesta che contiene alcuni dati identificativi. Il sistema, eseguiti alcuni controlli, fornirà subito le prime 4 cifre del codice PIN necessario per accedere ai servizi di Fisconline.
Entro 15 giorni il richiedente riceverà, al domicilio conosciuto dall’Agenzia delle Entrate, una lettera contenente gli elementi necessari a completare il codice PIN (ultime 6 cifre) e la password per il primo accesso;
– recandosi muniti di documento di riconoscimento presso un qualsiasi ufficio delle Entrate.
Il funzionario dell’ufficio, verificata l’identità del richiedente, fornirà le prime 4 cifre del codice PIN e la password per il primo accesso.
Gli elementi necessari a completare la costruzione del codice PIN (ultime 6 cifre) saranno ottenuti “online” con l’apposita funzione disponibile su questo sito;
-per telefono, tramite il servizio automatico che risponde al numero 848.800.333.
Salve
Qualcuno mi sà dire se e dove sarà possibile scaricare l’applicazione FISCONOLINE per l’invio autonomo di questa lista?
saluti
Fabrizio