Forniamo alcuni importanti chiarimenti in merito ai dubbi che sono sorti sull’applicazione dei contributi INPS ed INAIL agli amministratori di società di persone o di capitali. Sappiamo che possono presentarsi diversi casi particolari che determinano diversi trattamenti fiscali a seconda si tratti di Amministratori soci o non soci delle società per cui prestano il servizio oppure anche Amministratori che svolgono la loro attività con partita Iva o con busta paga.
Nomina dell’Amministratore di società
La nomina di un soggetto quale amministratore di una società di persone o di capitali determina la maturazione di un compenso periodico che può essere in misura fissa, o variabile rapportato per esempio agli utili dell’esercizio, partecipazione agli utili della società. Potrebbe anche essere previsto un compenso misto ossia una quota fissa di retribuzione annua con busta paga e un MBO Annuo parametrato al fatturato o al volume d’affari della società o a qualsiasi altro obiettivo che i soci hanno indicato al top management. Potrebbe anche essere previsto come compenso un’indennità di fine mandato o anche in alcuni casi dei compensi in natura.
Ricordo che i compensi sono deliberati dall’assemblea dei soci secondo le modalità che sono definite all’interno dello statuto o se non previste da questo dall’articolo 2364 del codice civile.
Ricordo anche che il compenso degli amministratori dovrà essere congruo per evitare che l’agenzia delle entrate e l’Inps possono avviare un accertamento fiscale o previdenziale. L’accertamento sarebbe finalizzato a smascherare le costituzioni di società nate per eludere la più alta tassazione fiscale e previdenziale prevista per le persone fisiche. Non è un caso infatti che si cerchi di costituire società per ridurre il carico previdenziale determinato su redditi prodotti da persone fisiche che in alternativa sarebbero soggette alla tassazione del reddito da lavoro autonomo che prevede una maggiore tassazione e è un maggiore prelievo Inps.
È importante quindi non solo che vi sia il compenso all’amministratore, che sia congruo e che sia deliberato all’interno di un’assemblea, indipendentemente dalla periodicità con cui questo sia erogato all’amministratore. Per quello che concerne i contributi Inps è necessario sapere che ciascun amministratore nominato deve altresì procedere all’iscrizione alla gestione separata Inps.
La gestione separata Inps è disciplinata dalla legge n.335 del 1995. Ci siamo occupati di questo argomento nella guida all’iscrizione alla gestione separata Inps, articolo gratuito che vi consiglio di leggere per conoscere e avere ulteriori chiarimenti e risposta alle domande di alcuni lettori su come procedere in pratica all’iscrizione e quali sono i requisiti richiesti.
Smarcato il quesito sull’obbligatorietà o meno dell’iscrizione passiamo alle modalità con cui è necessario iscriversi. Prima di tutto sarà necessario, qualora non l’abbiate, richiedere le credenziali di accesso al sito dell’Inps. Il iscrizione potrà anche essere effettuata dalla società per la quale siete stati nominati. L’iscrizione andrà effettuata alla sede dell’Inps di competenza in cui ha la residenza oppure dove è situata la sede sociale e legale della società.
L’iscrizione alla gestione separata dell’Inps andrà effettuata entro 30 giorni dalla nomina come amministratore. La data della nomina è quella del verbale dell’assemblea ordinaria dei soci che ha nominato l’amministratore definendo neanche i relativi compensi.
Nel seguito l’articolo di approfondimento gratuito dedicato proprio a come effettuare l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps.
Amministratore e socio della società
In molti casi l’amministratore della società e anche socio della società stessa che amministra e dalla quale è stato nominato. Nel caso in cui l’amministratore sia socio della società a responsabilità limitata questo dovrà essere iscritto alla gestione separata in quanto socio amministratore della società e procedere alla gestione commercianti perché socio.
Versamento contributi amministratore società
Una volta effettuata l’iscrizione, la società dovrà procedere al pagamento dei contributi previdenziali con modello F 24 entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento dei compensi. Non vi è quindi una periodicità predefinita per il pagamento ho delle scadenze valide per tutti. Il pagamento dei contributi dell’amministratore infatti è funzione della periodicità con cui sono stati definiti i compensi. Questi potranno essere mensili trimestrali o anche annuali. Potranno inoltre essere compensi anticipati o posticipati.
Pagamento di contributi Inps all’amministratore a capo come nel caso di lavoratori dipendenti anche gli amministratori dovranno versare i contributi che sono a carico della società per due terzi e per un terzo a carico dell’amministratore.
Classificazione e natura del compenso erogato all’amministratore
Anche se non è questo l’articolo il reddito dell’amministratore è assimilabile a reddito di lavoro dipendente così come previsto dall’articolo 50 comma uno bis del Tuir. In effetti la società corrisponderà secondo le modalità e le tempistiche definite dal contratto o dal verbale assembleare un avere propria busta paga ossia un cedolino mensile dove saranno riportate le voci stipendiarli le ritenute, le trattenute, i contributi previdenziali e assistenziali eventualmente dovuti dall’amministratore. Mensilmente si dovrà procedere alla liquidazione delle ritenute, intendo la società naturalmente, e al versamento dei contributi all’Inps e mediante modello F 24.
A fine anno inoltre procederà alla trasmissione delle certificazione unica all’agenzia delle entrate e all’invio all’amministratore della certificazione unica dove sarà riportato il riepilogo annuale di tutte le voci stipendiarli e ritenute previdenziali e fiscali che riguardano il rapporto tra società e amministratori.
Nel caso in cui l’amministratore operi con partita Iva si dovrà procedere alla richiesta all’amministratore dell’emissione di una fattura con applicazione delle ritenute eventualmente applicate e indicate nella stessa e al versamento della relativa Iva. L’amministratore a sua volta verificherà si dovrà applicare in fattura anche la cassa di previdenza del 4%. Si dovrà poi fare una distinzione Sulle modalità di emissione della fattura a seconda del caso in cui l’amministratore svolga per la società un’attività affine a quella svolta come lavoratore autonomo oppure libero professionista e il caso in cui le due attività siano completamente diverse e non connesse.
È bene sapere che l’aliquota da applicare al compenso dell’amministratore per il calcolo dei contributi previdenziali Inps è funzione del fatto che l’amministratore abbia già una copertura previdenziale come dipendente o come artigiano o come pensionato o come commerciante oppure sia titolare già di una pensione di anzianità di vecchiaia o di invalidità.
Nel caso infatti in cui l’amministratore sia privo di altra contribuzione previdenziale e quindi non sia titolare di altro reddito da lavoro dipendente o autonomo e gli pagherà una percentuale che varia annualmente ma che si aggira intorno al 33% annuo. Nel caso in cui egli sia già iscritto ad altra forma di contribuzione la percentuale scende al 24%.
Per quello che concerne i massimali contributivi INPS vi anticipo che questi possono cambiare annualmente con apposita determina da parte dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e si aggirano intorno ai 100.000 euro annui. Per conoscere il massimale contributivo vi invito a leggere l’articolo che trovate qui nel seguito dove è riportata la tabella per ciascun anno. Superamento del massimale naturalmente non saranno più dovuti contributi né a carico della società né a carico dell’amministratore.
Calcolo dei contributi
Per quello che concerne il calcolo dei contributi Inps da versare e per l’amministratore vi rimando all’articolo dedicato al calcolo dei contributi Inps per gli iscritti alla gestione separata.
Contributi INAIL per gli amministratori di società
Gli amministratori delle società sono soggetti all’obbligo di iscrizione all’Inail e il conseguente versamento dei contributi secondo quanto disciplinato dal decreto legislativo 38 del 2000.
Casi esenzione iscrizione Inail
Vi sono dei casi di esenzione dall’iscrizione all’Inail che consentono di non procedere al versamento dei relativi contributi. È il caso per esempio dell’amministratore senza deleghe che partecipa solamente alle riunioni del consiglio d’amministrazione ma non prende parte alle scelte della società.
Non vi è obbligo di iscrizione all’Inail nel caso in cui l’amministratore sia o meglio svolga la stessa attività di lavoro autonomo come il caso di un dottore commercialista di un avvocato di un ingegnere o un architetto.
Anche in questo caso l’iscrizione all’Inail deve avvenire entro 30 giorni dalla delibera dell’assemblea che ha conferito l’incarico.
I contributi versati per incarico di amministratore contano per il diritto alla pensione e si cumulano con quelli da lavoratore dipendente?
Buongiorno, sono iscritta all’inps nella gestione commercianti perchè sono socio e amministratore di una srl senza compenso e senza alcuna attività da parete mia (la srl è un immobiliare che riscuote 4 volte l’anno un affitto).
Sto facendo domanda di pensionamento (avrò diritto da fine luglio) e mi chiedo se devo contnuare a pagare i contributi inps nella misura di 3800 euro/annui anche se sarò pensionata e senza altri redditi.
Grazie
Immagino glielo liquidassero in busta paga per cui rientrava ytra i redditi di lavoro dipendente. Ha provato a chiedere all’ufficio del personale?
Buongiorno,
tra il 2011 ed il 2012 sono stato membro del CdA di una S.p.A. su designazione della società controllante, della quale ero e sono tuttora dipendente.
L’incarico era a titolo gratuito (sic !) ed era previsto solo un gettone di presenza di € 100,00 che veniva, tra l’altro, riversato alla società per cui lavoro.
Nell’estratto conto INPS non vedo alcun contributo versato dalla controllata per l’incarico di amministratore. E’ corretto ?
Grazie,
Buongiorno,
tra il 2011 ed il 2012 sono stato membro del CdA di una S.p.A. su designazione della società controllante, della quale ero e sono tuttora dipendente.
L’incarico era a titolo gratuito (sic !) ed era previsto solo un gettone di presenza di € 100,00 che veniva, tra l’altro, riversato alla società per cui lavoro.
nell’estratto conto INPS non vedo alcun contributo versato per quell’anno. E’ corretto ?
Grazie,