Aggiornato il 4 Maggio 2023
Nel caso in cui abbiate richiesto alla propria Direzione provinciale o regionale competente in relazione al domicilio fiscale il vostro DURF o DURC fiscale o certificato di regolarità fiscale e non ve l’abbiano rilasciate dovreste approfondire le motivazioni sottostanti partendo dai controlli che vengono svolti al momento del rilascio del certificato.
Il DURF fiscale a partire dal 2021 infatti viene rilasciato pulito solamente nel caso in cui dalle risultante presenti dagli archivi dell’anagrafe tributaria si passino questi i controlli che trovate nel seguito.
Per il rilascio abbiamo prima un requisito oggettivo anagrafico che consiste nella possibilità di rilasciare DURF solo alle imprese in vita da almeno tre anni. Questo come detto anche in un precedente articolo a mio modesto avviso è un elemento che potrebbe limitare le nuove imprese o newco ad accedere a determinati appalti in quanto l’altra modalità di soddisfacimento della normativa di cui all’articolo. 17-bis, D.Lgs. 241/97 in assenza di DURF diviene molto complessa sia per l’appaltatore che si trova a dover produrre una copiosa mole di documentazione sia per il committente che potrebbe non avere degli strumenti sufficienti a svolgere le verifiche richieste dalla legge.
Una volta effettuata la verifica anagrafica sull’esistenza e età della società richiedente il certificato si passa alla verifica della presenza delle dichiarazioni dei redditi presentate (modello Unico, IRAP, IVA).
I tributi oggetto di controllo sono imposte, ritenute e contributi previdenziali. Sono esclusi invece eventuali debiti derivanti da sanzioni o interessi . La sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all’ultimo giorno del mese oggetto della richiesta
Successivamente di vanno a verificare i versamenti delle imposte a debito indicati nelle dichiarazioni. Per i versamenti in conto fiscale si va a verificare che questi non siano inferiori al 10 per cento dei ricavi e compensi.
Inoltre si rileva la presenza di eventuali iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.
Non abbiamo una valutazione qualitativa delle risultanze ma il certificato viene rilasciato solo se, nonostante vi siano delle inesattezze o delle mancate rilevazioni di dati da parte dei sistemi informativi dell’agenzia delle entrate.
L’emissione del certificato viene effettuata dalla Direzione Provinciale dell’agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Per i grandi contribuenti l’emissione del certificato compete alla Direzione regionale.
Esempi di DURF non regolare
Omessi o Carenti Versamenti
Nel caso più classico di omesso versamento se non volete vedervi sospendere il pagamento della forniture di beni e servizi per queste tipologie di contratti di appalto. In questo caso si dovrà procedere al versamento con ravvedimento operoso che salva dall’applicazione dell’articolo. 17-bis, D.Lgs. 241/97 che limita il versamento dei corrispettivi maturati a non oltre una percentuale minima rispetto al dovuto al fine di evitare. Il ravvedimento operoso salva e sana il certificato di regolarità fiscale. Dovrete tuttavia attendere qualche giorno per vedere il modello presso i sistemi.
Mancata definizione a sistema delle controversie tributarie
Un caso che potrebbe presentarsi riguarda anche il mancato aggiornamento presenti nei sistemi dell’agenzia delle entrate ossia nell’anagrafe tributaria. Sappiamo che, nonostante i progressi verso la digitalizzazione dei processi della pubblica amministrazione, potrebbe verificarsi il caso in cui l’agenzia delle entrate non abbia passato correttamente le informazioni al concessionario per la riscossione per cui nei sistemi (se non erro si chiama ancora “Serpico”). Potrebbe anche verificarsi che lo abbia fatto correttamente ma non tempestivamente. Potrebbe anche verificarsi che il ritardo o l’errore risiedano nell’agenzia per la riscossione.
Anche in questo caso sarà necessario dotarsi di pazienza e predisporre un’istanza da lavorare in autotutela e richiedere un appuntamento per cercare di farsi lavorare la pratica allora portello o attraverso il servizio CIVIS dell’agenzia delle entrate. La finalità è non solo quella di avere una situazione pulita presso il concessionario della riscossione, ma anche quello di farlo in tempi ragionevoli. Presso le agenzie delle entrate di Roma o Milano o Napoli i tempi di lavorazione di un’istanza possono essere molto, molto, molto lunghi. Solo in ultima istanza, qualora l’inerzia dell’agenzia delle entrate sia eccessiva mi rivolgerei al garante del contribuente.
Mancato aggancio del modello F24 di versamento al suo legittimo proprietario
Un esempio potrebbe essere un F24 agganciato ad un altro contribuente che necessità di un intervento dello sportellista p della presentazione delle quietanza da parte del contribuente che si trova a dover consegnare la quietanza del versamento per consentire la correzione a sistema del modello F24 mediante la corretta associazione al suo titolare.
Correzione F24 con codice tributo sbagliato
Altro esempio potrebbe essere un modello F24 con un codice tributo non corretto che fa emergere un debito per imposte che nella realtà non esiste. In questo caso sarà sufficiente un’istanza di correzione del modello F24 anche on line con il sistema CIVIS. Solitamente in poche ore l’istanza di correzione viene accolta.
Modulo DOMANDA DURF EDITABILE DA SCARICARE
Riferimenti normativi ritenute appalti
Articolo 17, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e chiarimenti nella circolare 12 del 2013 dell’agenzia delle entrate.
Articolo. 17-bis, D.Lgs. 241/97
Articolo 13 Decreto legislativo del 18121997 n. 471
Articolo 10 – bis Decreto legislativo del 10032000 n. 74
Ritenute sugli appalti: dubbi e chiarimenti applicativi
CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI
Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti
Tabella A – Requisiti previsti
Circolare 1 del 12 febbraio 2020
Proroga DURC e Certificati di regolarità Fiscale
Con la conversione in legge del “Decreto Rilancio 2020” i documenti di regolarità contributiva sono prorogati fino al 29 ottobre 2020 per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 103 comma 2 del D.L. 18/2020 ( “Decreto Cura Italia”) senza alcuna eccezione per i Documenti di regolarità contributiva. Sono prorogati tutti quelli in scadenza nel periodo che va dal 31 gennaio ed il 31 luglio 2020.