Errore Compilazione quadro VH e VL della dichiarazione IVA: come rimediare

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quadro VH e VL della dichiarazione IVAL’errore di compiazione dei quadri VH e VL della dichiarazione annuale dei dati Iva genera dei problemi che possono sfociare in avvisi bonari automatici per omesso versamento o errata indicazione. Vediamo come si effettua la compilazione cercando di fornirvi chiarimenti utili in risposta alle domande che giungono gradite dai lettori.
Per fornirvi alcuni chiarimenti è bene chiarire un concetto sulla struttura del modello IVA, in quanto nel quadro VH devono essere indicati i dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva, siano esse mensili o trimestrali. Per dati delle liquidazioni intendo quelli che sono presenti nei vostri registri Iva e che niente hanno a che vedere con il dato finanziario del versamento. Quelli andranno indicati nel quadro VL.
Nel quadro VH infatti, per ciascun mese o trimestre a seconda della tipologia del contribuente Iva, è obbligatorio indicare l’importo risultante a credito/a debito del contribuente. Da quel quadro uscirà un credito o un debito Iva annuale spettante all’erario o dovuto dallo stesso.

Gli importi devono essere indicati indipendentemente dal versamento effettuato o meno con modello F24. Lo stesso vale anche se avete utilizzato una compensazione verticale (debito di un’imposta con credito di un’altra), o orizzontale (iva a debito con Iva a credito risultante nella precedente dichiarazione).

Nel Quadro VL, invece, devono essere indicati i pagamenti effettuati con modello di versamento F24 nel corso dell’anno precedente.

Sempre meglio mantenere un foglio di lavoro in xls dove annotare per codice aliquota tutte le tipologie di operazioni con importo imponibile e Iva, e verificando finanziariamente cosa è stato effettuato a livello di modello F24, compreso se vi sono state compensazioni. Oggi vi sono software che aiutano molto a fare questa operazione, ma capisco che se siete per esempio lavoratori autonomi o consulenti o piccoli professionisti può risultare non agevole o dispendioso gestire tramite questi la contabilità per cui meglio allora aiutarvi con dei fogli di lavoro in cui riepiloghiate le operazioni effettuate.

Istruzione compilazione Quadro VH

Attenzione: il quadro VH, da quest’anno (2018), deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017). In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Nell’ipotesi particolare in cui l’invio, l’integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”. Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato.

Righe da VH1 a VH16 devono essere compilati indicando i dati (IVA a credito ovvero IVA a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. Per quanto riguarda la compilazione dei righi VH15 e VH16, si precisa che deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione sottraendo l’ammontare dell’acconto eventualmente dovuto. Le società che hanno aderito alla liquidazione dell’IVA di gruppo prevista dall’art. 73 e dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, utilizzano i predetti righi per l’indicazione dei crediti e/o dei debiti trasferiti al gruppo durante l’anno d’imposta.

L’importo da indicare nel campo “debiti” di ogni rigo del presente quadro corrisponde all’IVA dovuta per ciascun periodo (anche se non effettivamente versata). Tale importo coincide con l’ammontare dell’IVA indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi VH4, VH8, VH12 e VH16. Quest’ultimo rigo non va, invece, compilato dai contribuenti di cui all’art. 7 del d.P.R. n. 542 del 1999, in quanto l’IVA dovuta (o a credito) per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale.

I contribuenti che svolgono più attività con contabilità separate ai sensi dell’art. 36, per obbligo di legge o per opzione, e che, in coincidenza dell’ultimo mese di ciascun trimestre, hanno compensato le risultanze della liquidazione mensile con quella del trimestre nei termini della liquidazione mensile, devono indicare nei righi VH3, VH7, VH11 e VH15 l’importo corrispondente alla somma algebrica dei crediti e dei debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi e nel rigo corrispondente al trimestre la cui liquidazione è stata anticipata devono barrare esclusivamente la casella “Liquidazione nticipata” (vedi Appendice alla voce “Contabilità separate”).

Qualora l’importo dovuto non superi il limite di 25,82 euro, comprensivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, il versamento non deve essere effettuato. Detto importo deve essere, comunque, indicato nel campo debiti del rigo corrispondente al periodo di liquidazione.

Conseguentemente il debito d’imposta deve essere riportato nella liquidazione periodica immediatamente successiva (vedi rigo VP7 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA).

Rigo VH17 riportare l’ammontare dell’acconto Iva dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto:

  • “1” storico;
  • “2” previsionale;
  • “3” analitico effettivo;
  • “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.

Attenzione: il rigo non deve essere compilato dalle società partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo per tutto l’anno d’imposta. Tali soggetti devono indicare gli importi trasferiti alla società controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto per il gruppo nel rigo VK28.

Compilazione del quadro VH da parte dei subfornitori (art. 74, comma 5)

I soggetti che si sono avvalsi della facoltà di versare trimestralmente l’IVA relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura, utilizzando gli appositi codici tributo, devono comprendere l’imposta relativa a tali operazioni nel rigo corrispondente al periodo di liquidazione in cui sono state effettuate, ancorché il versamento sia stato effettuato con cadenza trimestrale (senza corresponsione di interessi) anziché mensile, barrando la relativa casella “Subfornitori” (cfr. circolare n. 45/E del 18 febbraio 1999).

Compilazione del quadro VH da parte dei contribuenti che hanno utilizzato crediti speciali d’imposta o crediti IVA ceduti da società di gestione del risparmio

Il contribuente che in sede di liquidazione periodica o in sede di acconto, utilizza speciali crediti d’imposta nonché crediti ricevuti da società di gestione del risparmio, deve indicare, nel campo “debiti” dei righi compresi tra VH1 e VH17, le risultanze delle liquidazioni e l’importo dell’acconto al netto dei crediti utilizzati. Gli speciali crediti d’imposta così utilizzati devono essere compresi nel rigo VL27 mentre nel rigo VL28 vanno riportati i crediti ricevuti da società di gestione del risparmio. Tali crediti, utilizzati in sede di dichiarazione annuale, devono invece essere rispettivamente riportati nei righi VL34 e VL35.

Se il contribuente utilizza i predetti crediti d’imposta in compensazione, tramite modello di pagamento F24, nel quadro VH devono essere indicate le risultanze delle liquidazioni periodiche e l’importo dell’acconto senza tener conto della compensazione effettuata.

Avvertenze

Per i soggetti colpiti da eventi eccezionali > Vedi Appendice alla voce “Soggetti colpiti da eventi eccezionali”

Contribuenti con contabilità separata (art. 36) > Vedi Appendice alla voce “Contabilità separate”.

Prima di procedere all’approfondimento dell’argomento oggetto di questo appassionante e a tratti emozionante articolo vi segnalo un altro articolo gratuito dedicato questa volta alla detrazione Iva relativa alle fatture che pervengono a cavallo d’anno tra dicembre e gennaio. Da non farvi dormire la notte, lo so, andateci piano e non leggetene più di un paio al giorno.

Detrazione IVA Fatture a Cavallo d’anno Dicembre – gennaio: come funziona

Compilazione del quadro VH da parte delle società controllanti e controllate (art. 73)

Per le modalità di compilazione del quadro VH da parte delle società aderenti alla liquidazione di gruppo di cui all’art. 73, in particolari ipotesi di cessazione del controllo nel corso dell’anno d’imposta o di fusioni ecc., si rinvia ai chiarimenti forniti sub paragrafo 3.4.3.

Compilazione del quadro VH nelle ipotesi di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 3.3 il soggetto risultante dalla trasformazione deve compilare un modulo per se stesso e un modulo per il soggetto dante causa. Nel quadro VH del soggetto avente causa devono essere indicati i dati relativi alle liquidazioni dallo stesso effettuate nell’intero anno d’imposta comprendendo anche le eventuali operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l’operazione. Nel quadro VH del soggetto dante causa devono essere indicati i dati relativi alle liquidazioni effettuate fino all’ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell’operazione.

Inoltre, in questo stesso quadro deve essere compilato il rigo VH17 nell’ipotesi in cui la trasformazione si sia verificata in data successiva al versamento dell’acconto.
Nelle ipotesi di trasformazioni che non abbiano comportato l’estinzione del soggetto dante causa (ad esempio conferimento di ramo aziendale) quest’ultimo è tenuto a presentare la dichiarazione annuale compilando il quadro VH con esclusivo riferimento alle liquidazioni periodiche relative alle attività non trasferite.

Compilazione del quadro VH da parte dei contribuenti con contabilità presso terzi

Per le modalità di compilazione del quadro VH vedi Appendice alla voce “Contribuenti con contabilità presso terzi”.

Il quadro VL è composto di tre sezioni. Nel caso di compilazione di più moduli per effetto di contabilità separate (art. 36), le sezioni 2 e 3 del presente quadro devono essere compilate, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività dichiarate (vedi il paragrafo 3.2), soltanto sul primo modulo compilato e individuato come Mod. 01. Nell’ipotesi di dichiarazione presentata da soggetto risultante da una trasformazione, devono essere compilate una sola volta per ciascun soggetto partecipante all’operazione, le sezioni 2 e 3 del presente quadro e qualora siano state tenute contabilità separate, le stesse sezioni 2 e 3 devono essere compilate solo sul primo dei moduli riferiti a ciascun contribuente.

SEZIONE 1 – Determinazione dell’IVA dovuta o a credito per il periodo d’imposta Rigo VL1 somma dei righi VE26 e VJ19.
Rigo VL2 indicare l’importo di cui al rigo VF71.
Rigo VL3 imposta dovuta, determinata dalla differenza tra il rigo VL1 e il rigo VL2. Rigo VL4 imposta a credito, determinata dalla differenza tra il rigo VL2 e il rigo VL1. SEZIONE 2 – Credito anno precedente

La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2016 hanno evidenziato un credito annuale non richiesto a rimborso.
Sono tenuti a compilare la sezione anche i soggetti che in applicazione di quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 73, non possono far confluire nel gruppo IVA l’eccedenza di credito emergente dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello di adesione alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo. Tale credito, come precisato con la risoluzione n. 4/DPF del 14 febbraio 2008, può essere: –  oggetto di richiesta di rimborso in anni successivi;
–  computato in detrazione in anni successivi, venuta meno la partecipazione alla liquidazione di gruppo;
–  utilizzato in compensazione orizzontale, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, nei limiti previsti dalla normativa in materia.
Inoltre, può essere ceduto dai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dall’art. 117 del TUIR, ai fini della compensazione dell’IRES dovuta dalla consolidante.

Rigo VL8, campo 1, indicare il credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno 2016 che non è stato chiesto a rimborso ma riportato in detrazione o in compensazione, indicato nel rigo VX5.
Inoltre, nel campo 1 deve essere indicato da parte dei soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 per l’intero anno d’imposta, il credito chiesto a rimborso in anni precedenti e per il quale l’ufficio ha formalmente negato il diritto al rimborso autorizzandone l’utilizzo ai sensi del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 443. L’importo relativo a tale credito deve essere riportato anche nel campo 2. Trattandosi di un credito maturato in un periodo d’imposta antecedente l’ingresso nella procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, infatti, lo stesso non può essere trasferito al gruppo IVA ma resta nella disponibilità della società controllata come chiarito dalla risoluzione n. 21 del 18 febbraio 2014. Nell’ipotesi di partecipazione alla liquidazione dell’IVA di gruppo per periodi inferiori all’anno, tale credito deve essere riportato, invece, nel rigo VL26.
Per la compilazione del presente rigo da parte dei soggetti che nel corso dell’anno d’imposta hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive che non hanno determinato l’estinzione del soggetto dante causa (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d’azienda), occorre tenere presente che:

  • –l’avente causa (società beneficiaria, conferitario, cessionario o donatario) deve compilare il presente rigo, nel modulo relativo alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa, indicando il credito IVA emergente dalla dichiarazione relativa all’anno 2016 e da quest’ultimo cedutogli, in tutto o in parte, a seguito dell’operazione;
  • il dante causa (società scissa, conferente, cedente o donante) deve compilare il presente rigo indicando il credito IVA emergente dalla dichiarazione relativa all’anno 2016 che eventualmente residua dopo la cessione effettuata nei confronti dell’avente causa in occasione dell’operazione.
    Se tale credito è stato variato dall’Agenzia delle Entrate a seguito della liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 54-bis, nel rigo occorre indicare:
  • il credito riconosciuto con la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, se maggiore dell’importo dichiarato;
  • se il credito riconosciuto (es. 800) è minore dell’importo dichiarato (es. 1.000), occorre indicare tale minore credito (800).

Qualora a seguito della comunicazione, il contribuente abbia invece versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (200, nell’esempio riportato), deve essere indicato l’intero credito dichiarato (1.000). Per la compilazione del presente rigo da parte di società che in precedenza hanno aderito alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo in qualità di controllanti si rinvia alle istruzioni fornite nel paragrafo 3.4.4

Rigo VL9 indicare il credito IVA riportato in detrazione o in compensazione nella dichiarazione precedente (dichiarazione IVA/2017 e relativa all’anno 2016) ed utilizzato in compensazione con il modello F24 anteriormente alla presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2017.
Nello stesso rigo deve essere compreso anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle Entrate inviata ai sensi dell’art. 54-bis ed ugualmente utilizzato per compensare altre somme dovute prima della presentazione della presente dichiarazione.

Rigo VL10 deve essere compilato solo dai soggetti che nel corso del 2017 hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo per l’intero anno e che, in applicazione di quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 73, non possono far confluire nel gruppo IVA l’eccedenza di credito derivante dal periodo d’imposta precedente all’anno di adesione alla procedura di gruppo. Il presente rigo va compilato anche nei moduli relativi alle società danti causa di operazioni straordinarie (ad esempio, incorporate) che hanno partecipato alla medesima procedura di liquidazione IVA di gruppo della società avente causa dichiarante (ad esempio, incorporante) fino alla data dell’operazione straordinaria.
Il presente importo è dato dalla differenza tra quelli indicati nei righi VL8 e VL9.

Le modalità di utilizzo dell’importo indicato nel presente rigo devono essere evidenziate nell’ambito del quadro VX. In particolare, è previsto il riporto di detto credito nel rigo VX2 e, conseguentemente:

  • –la compilazione del rigo VX4 per indicare l’importo oggetto di richiesta di rimborso, ai sensi dell’art. 30, quarto comma (minore eccedenza detraibile del triennio, confronta le risoluzioni n. 4/DPF del 2008 e 56/E del 2011);
  • la compilazione del rigo VX5 per indicare l’importo da utilizzare in compensazione nel modello F24. Per l’utilizzo occorre assumere come anno di riferimento l’anno d’imposta relativo alla dichiarazione in cui è riportato;
  • la compilazione del rigo VX6 per indicare l’importo ceduto dai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dagli artt. 117 e seguenti del TUIR.

Rigo VL11, campo 1, indicare il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel 2017, pari alla somma degli importi indicati nella colonna 3 dei righi da VN1 a VN4 di tutti i moduli compilati, per i quali non è barrata la colonna 2 “Gruppo”. I soggetti che hanno partecipato nel 2017 ad una procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo non possono far confluire al gruppo l’importo del credito se per l’anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa non partecipavano al medesimo gruppo. In tal caso, qualora la società dichiarante abbia partecipato nel 2017 alla liquidazione dell’IVA di gruppo per l’intero anno d’imposta, tale importo va indicato esclusivamente nel campo 2 e, per quanto riguarda le modalità di utilizzo, lo stesso deve essere riportato nel rigo VX2 e, conseguentemente, considerato ai fini della compilazione dei righi VX4, VX5 e VX6; diversamente detto importo va indicato nel campo 1. Il campo 2 va compilato anche nei moduli relativi alle società danti causa di operazioni straordinarie (ad esempio, incorporate) che hanno partecipato alla medesima procedura di liquidazione IVA di gruppo della società avente causa dichiarante (ad esempio, incorporante) fino alla data dell’operazione straordinaria qualora non possano far confluire al gruppo l’importo del credito.

SEZIONE 3 – Determinazione dell’IVA a debito o a credito

Rigo VL20 indicare l’ammontare dei rimborsi infrannuali richiesti. L’importo dei rimborsi infrannuali richiesti a norma dell’art. 38-bis, comma 2, deve essere indicato anche se i rimborsi, regolarmente richiesti, non siano stati (in tutto o in parte) ancora liquidati.

Rigo VL21 indicare l’ammontare dei crediti trasferiti da parte di ciascuna società che effettua liquidazioni di gruppo ai sensi dell’art. 73. Tale importo corrisponde con quello indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 2 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Rigo VL22 indicare l’importo delle eccedenze detraibili relative ai primi tre trimestri dell’anno 2017, utilizzate in compensazione con il modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale (art. 17, d.lgs. n. 241 del 1997). Si ricorda che ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, tali crediti possono, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale, essere compensati con altri tributi, contributi e premi dovuti soltanto dai soggetti legittimati a richiedere i rimborsi infrannuali a norma dell’art. 38-bis, secondo comma.

Rigo VL23 indicare l’importo complessivo degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali in relazione alle prime tre liquidazioni periodiche, anche se non coincidono esattamente con l’importo degli interessi effettivamente versati. Naturalmente nel rigo devono anche essere compresi gli interessi (dovuti ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542), per i versamenti trimestrali effettuati in ritardo a seguito di successive regolarizzazioni. Si precisa che l’ammontare degli interessi dovuti relativi all’imposta da versare in sede di dichiarazione annuale non deve essere compreso in tale rigo, ma deve essere indicato nel rigo VL36.

Rigo VL24 deve essere indicato, da parte di ciascuna società del gruppo risultata di comodo per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o dell’art. 2, commi 36-decies e 36-undecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, l’ammontare complessivo delle eccedenze di credito trasferite nel corso dello stesso anno e oggetto di restituzione da parte della controllante (confronta risoluzione n. 180 del 29 aprile 2008).
Si evidenzia che il rigo non deve essere compilato dalle società di comodo che nella dichiarazione IVA/2017 hanno indicato il codice 4 nel rigo VA15 (società di comodo per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell’IVA non inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994). Nella predetta ipotesi, infatti, come precisato con la circolare n. 25 del 4 maggio 2007, trova applicazione la disposizione contenuta nell’ultimo periodo del comma 4, dell’art. 30, della legge n. 724 del 1994, che prevede la perdita definitiva del credito IVA annuale.

Rigo VL25 indicare l’eccedenza di credito dell’anno precedente. Il presente importo è dato dalla differenza tra quelli indicati ai righi VL8 e VL9. La compilazione del presente rigo non è ammessa per i soggetti che hanno compilato il rigo VL10.

Rigo VL26 indicare il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente ad utilizzare il credito stesso per l’anno 2017 in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale (vedasi anche il d.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e circolare n. 134/E del 28 maggio 1998). Si evidenzia che il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 per l’intero anno d’imposta. In tal caso, l’importo relativo al credito denegato deve essere riportato nel rigo VL8, campo 1 ed evidenziato anche nel campo 2.

Rigo VL27 indicare l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta utilizzati per il 2017 a scomputo dei versamenti periodici e dell’acconto. Per effetto di quanto disposto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall’anno 2008, i crediti d’imposta indicati nel quadro RU possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. Per informazioni dettagliate in ordine all’importo effettivamente utilizzabile nonché ai crediti non assoggettati al limite, si rinvia alle istruzioni del quadro RU dei modelli REDDITI 2018.

Rigo VL28, indicare i crediti utilizzati nell’anno 2017 dall’ente o società dichiarante, ceduti dalle società di gestione del risparmio ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 351 del 2001, già compresi nella sezione 2 del quadro VD.

Rigo VL29, indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007. In particolare devono essere indicati:
– i versamenti effettuati nel corso dell’anno oggetto della dichiarazione e relativi a cessioni avvenute nello stesso anno; – i versamenti effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni avvenute nell’anno oggetto della dichiarazione.

Rigo VL30, indicare:

  • nel campo 2, l’ammontare complessivo dell’IVA periodica dovuta; tale importo corrisponde alla somma degli importi

dell’IVA indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relative al 2017 (senza considerare gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo VP14 ma non versati in quanto non superiori a 25,82 euro). A tale ammontare va sommato anche l’importo dell’acconto dovuto indicato nel rigo VP13 del predetto modello. In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate, indicare gli importi inseriti nel quadro VH. Il presente campo non va compilato da parte delle società che hanno partecipato alla procedura di liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno. In caso, invece, di partecipazione per una parte dell’anno va indicato solo l’ammontare complessivo dell’IVA dovuta risultante dalle liquidazioni periodiche effettuate dopo l’uscita dalla procedura di liquidazione IVA di gruppo;

  • nel campo 3, il totale dei versamenti periodici, compresi l’acconto IVA (vedi in Appendice) e gli interessi trimestrali, nonché l’imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, relativi al 2017. Si precisa che l’ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati IVA riportati nella colonna “Importi a debito versati” della “Sezione erario” dei modelli di pagamento F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad IVA), contributi e premi, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo:
  • –  da 6001 a 6012 per i versamenti mensili;
  • –  da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti

di cui all’art. 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4;

  • –  6013 e 6035 per l’acconto;
  • –  da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture.
    Nel caso particolare di società controllata partecipante alla liquidazione IVA di gruppo uscita dal gruppo dopo il termine finale stabilito per il versamento dell’acconto IVA, la stessa deve comprendere nel presente campo l’importo dell’acconto versato per suo conto dall’ente o società controllante già indicato nel rigo VK36;
  • nel campo 1, il maggiore tra l’importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3.

Rigo VL31 indicare l’ammontare dei debiti trasferiti in sede di liquidazioni periodiche da parte di ciascuna società che effettua la liquidazione di gruppo ai sensi dell’art. 73. Tale importo corrisponde con quello indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Rigo VL32 totale IVA a debito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi dei debiti (rigo VL3 e da rigo VL20 a VL23) risulti superiore alla somma degli importi dei crediti (rigo VL4, VL11, campo 1, e da rigo VL24 a VL31). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

Rigo VL33 totale IVA a credito, da indicare nel caso in cui la somma degli importi dei crediti (rigo VL4, VL11, campo 1, e da rigo VL24 a VL31) risulti superiore alla somma degli importi dei debiti (rigo VL3 e da rigo VL20 a VL23). Il relativo dato si ricava per differenza dei predetti importi.

Rigo VL34 indicare l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati da particolari categorie di contribuenti a scomputo dell’IVA a debito (VL32) in sede di dichiarazione annuale. Si ricorda che tali crediti d’imposta possono essere utilizzati esclusivamente ai fini del pagamento delle imposte dovute e quindi, anche in sede di dichiarazione annuale, non possono mai tramutarsi in eccedenze detraibili d’imposta (da computarsi in detrazione nell’anno successivo o da chiedere a rimborso). Per effetto di quanto disposto dall’art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall’anno 2008, i crediti d’imposta indicati nel quadro RU possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. Per informazioni dettagliate in ordine all’importo effettivamente utilizzabile nonché ai crediti non assoggettati al limite, si rinvia alle istruzioni del quadro RU dei modelli REDDITI 2018.

Rigo VL35 indicare la parte di credito ricevuta a seguito della cessione effettuata dalle società di gestione del risparmio ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 351 del 2001 ed utilizzata in diminuzione del debito IVA risultante dalla presente dichiarazione. Detto importo, già compreso nel rigo VD54, non deve essere in ogni caso superiore all’importo risultante dalla seguente formula (VL32 – VL34).

Rigo VL36 indicare l’ammontare degli interessi dovuti dai contribuenti trimestrali, relativamente all’IVA da versare (VL32–VL34–VL35) come conguaglio annuale.

Rigo VL37 indicare la parte del credito IVA, emergente dalla presente dichiarazione, ceduta ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 351 del 2001. Detto importo corrisponde a quello indicato nel rigo VD1.

Rigo VL38 indicare il totale dell’IVA dovuta che si ricava sottraendo al dato indicato al rigo VL32 i crediti eventualmente utilizzati (VL34 + VL35) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (VL36). Tale importo deve essere indicato al rigo VX1 (oppure al rigo VX7 in caso di società partecipante alla procedura di liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno) nel caso in cui lo stesso sia superiore a 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). Si evidenzia che in caso di compilazione del rigo VL40, ad esclusione delle ipotesi di compilazione del predetto rigo da parte di soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo (per cui si rinvia alle istruzioni al quadro VX), l’importo da indicare nel rigo VX1 è costituito dalla differenza tra gli importi indicati nei righi VL38 e VL40.

Rigo VL39 indicare il totale dell’IVA a credito risultante dal rigo VL33.

Le società di gestione del risparmio che abbiano ceduto ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 351 del 2001 tutto o parte del credito IVA evidenziato al rigo VL33 devono indicare nel presente rigo il risultato ottenuto dalla differenza tra gli importi di rigo VL33 e rigo VL37.
Tale importo deve essere indicato nel rigo VX2 (oppure nel rigo VX8 in caso di società partecipante alla procedura di liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno). Si evidenzia che in caso di compilazione del rigo VL40, ad esclusione delle ipotesi di compilazione del predetto rigo da parte di soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo (per cui si rinvia alle istruzioni al quadro VX), l’importo da indicare nel rigo VX2 è costituito dalla somma degli importi di cui ai righi VL39 e VL40.

Rigo VL40 indicare l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo in compensazione del credito IVA in mancanza del visto di conformità previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del decreto-legge n. 78 del 2009). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d’imposta relativo alla presente dichiarazione. In caso di compilazione del rigo da parte di soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo l’importo nello stesso evidenziato, in quanto non trasferibile al gruppo, deve essere riportato nel rigo VX2 e, conseguentemente, considerato ai fini della compilazione dei righi VX4, VX5 e VX6.

Omesso o parziale versamento Iva: rimedi

Nel caso in cui vi accorgeste in fase di compilazione annuale di aver omesso uno o più versamenti, integralmente o anche solo in modo parziale potere porvi rimedio attraverso il santo istituto del ravvedimento operoso.  Nel seguito la guida gratuita all’applicazione e calcolo con il ravvedimento operoso

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