Fattura Falsa: cosa si rischia, sanzioni Penali e accertamenti fiscali

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

La Falsa fatturazione è uno dei modi preferiti per evadere le tasse o le imposte e forse non tutti sanno che è la fattispecie maggiormente rischiosa anche se può sembrare quella più facile da mettere in atto per comportamenti evasivi tesi a generare un indebito risparmio di imposta a favore del falsificatore di fatture.

Vediamo cosa cambia dal primo gennaio 2020 in relazione al tema della fattura falsa a seguito del recepimento della Direttiva Europea.

Vediamo cosa si rischia ad emettere una fattura falsa e quali son le conseguenze sia amministrative, intendersi con tale allocuzione multe in denaro e penali.

La premessa è che ci sono fattispecie evasive che scattano automaticamente al superamento di determinate soglie di mancato pagamento e altre per cui basta anche un minimo comportamento falso a configurare un reato penalmente rilevante.

Quando una fattura è considerata falsa

La fattura è falsa quando contiene elementi non veritieri che modificano in tutto o in parte l’effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi prestati. La fattura è falsa anche solo per un euro. Non sono previste infatti per tali fattispecie soglie di delittuosità

La fattura falsa risponde ad alcuni intenti evasivi del contribuente che non sono solo quelli di pagare meno imposte a fine anno nella propria dichiarazione dei redditi o di quella della società attraverso la riduzione della base imponibile ai fini delle imposte dirette (irpef, ires o Irap) e indirette (Iva) attraverso la creazione di operazioni di acquisto inesistenti infatti, come spesso solitamente accade ha la finalità di abbassare l’imponibile del soggetto che la riceve e la registra nella propria contabilità

Per fare qualche esempio il contribuente infatti può costruire operazioni societarie di compravendita di beni e servizi inesistenti finalizzate esclusivamente  spostare materia imponibile ossia ricavi o costi da una società o l’altra andando così a commettere un reato consistente nel depauperamento del patrimonio disponibile dei creditori. Farsi fare una fatturazione falsa per una prestazione di servizi o una fornitura di beni risponde alla logica delinquenziale di svuotare le risorse disponibili per soddisfare i creditori della società che ha comprato il servizio.

Da questo esempio emerge come la falsa fatturazione non ha in sé solamente l’elemento quantitativo ma può avere anche come elemento un falso destinatario della prestazione e in linea teorica uno degli elementi principali obbligatori della fattura.

Tuttavia laddove vi siano delle errate indicazioni o omissioni da parte del contribuente su uno degli altri elementi costitutivi della fattura non dovete pensare che si sconfini subito nella falsa fatturazione ed il rato sia penale ma parliamo solo di errata fatturazione che determina anche l’infedele dichiarazione dei redditi. Le conseguenze di queste le potete approfondire nell’articolo dedicato a come gestire gli errori nella fatturazione.

Quali sanzioni o multe dalla fattura falsa

Le sanzioni che rispondono ad un comportamento fraudolento da parte del contribuente ed aventi ad oggetto l la fatturazione per operazioni inesistenti anche solo in parte è disciplinata dall’articolo 8 del D.lgs n. 74 del 2000 che prevede le seguenti sanzioni

E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di piu’ fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Quest’ultimo articolo mi sembra teso a soddisfare il principio di quelli che se commettono un reato lo commettono grande il che a mio modesto avviso non è concepibile in quanto dovrebbe valere un principio di proporzionalità. Proprio in premessa infatti ho scritto sinteticamente che è sufficiente anche una fattura falsa per un 1 euro a far scattare il penale. Letta al contrario però potrebbe indurre a far evadere il contribuente per somme più elevate dato che possono beneficiare di una previsione sanzionatoria uguale.

Il successivo articolo 10 del D.lgs n. 74 del 2000 affronta il reato di occultamento di documenti contabile per i quali si prevede la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Questo si ha quando si configura un comportamento, da dimostrare naturalmente teso ad evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, attraverso l’occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari in sede di accertamento o verifica da parte dell’agenzia delle entrate o della Guardia di Finanza.

L’articolo 2 del Dlgs 74/00 punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque abbia utilizzato documenti falsi per evadere imposte sui redditi o l’Iva.

Va detto comunque che l’amministrazione finanziaria deve dimostrare il dolo da parte del contribuente oltre l’inesistenza dell’operazione.

Differenze tra Imposte dirette ed Iva

V’è anche da segnale che nella giurisprudenza c’è un diverso approccio riguardante lo stesso reato se considerato ai fini delle imposte dirette o dell’Iva. nel caso delle dirette infatti la sanzione penale è integrata solo in caso di inesistenza quantitativa delle operazioni mentre ai fini Iva sembrerebbe ricomprendere anche la fattispecie di indicazione di un soggetto inesistente rispetto a quello reale destinatario del bene o della prestazione.

Giova ricordare che il fattispecie in oggetto è disciplinata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

La sanzione ai fini Iva sarebbe di natura amministrativa e andrebbe punita con una ammenda che è quantificabile dal 100% al 200% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio con un minimo di 516,00 euro.

Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta.

Nel caso però di operazioni dimostrate inesistenti la sanzione si caratterizza per l’applicazione di un principio di specialità con l’integrazione delle sanzioni di natura penale previste dal D.Lgs. n. 74 del 2000.

Occultamento di documenti contabili

Stessa sorte per l’occultamento di documenti contabili che nella sentenza sono presi a rifermento come analoga fattispecie penalmente rilevante.

Nonostante l’analogo comportante le due fattispecie non sono assorbenti come chiarito nella recente sentenza n. 36049 del 2017 per cui le sanzioni dell’occultamento di documenti contabili prevista dall’articolo 10 non assorbono quelle previste dall’articolo 8 in materia di falsa fatturazione.

Ravvedimento operoso

Si potrebbe pensare di correre ai ripari attraverso l’istituto del ravvedimento operoso tuttavia l’agenzia delle entrate tuttavia la finalità del ravvedimento è quella di correggere degli errori non di consentire il pagamento del denaro in cambio di una fattispecie delittuosa altrimenti parleremo di condono operoso :-)

Vi sono tuttavia dei casi in cui è ammesso il ravvedimento operoso qualora sia stata utilizzata documentazione falsa o siano state dichiarate operazioni inesistenti mediante artifici o raggiri o negozi simulati in danno all’erario. Queste sanzioni sono punite dal 135% al 270% applicata alla minore imposta non versata.

In tal modo trovate nel seguito la griglia delle percentuali di ravvedimento da applicare in base al momento in cui vi ravvedete.

Dichiarazione Infedele con utilizzo di documentazione falsa
Sanzione Sanzione 135%
0,2% per ogni giorno di ritardo 0,20%
3% fisso (un decimo del 30%)   1/10 45,00%
3,33% fisso (un nono del 30%)  1/9 15,00%
3,75 fisso (un ottavo del 30)  1/8 16,88%
4,29% fisso (un settimo del 30%)  1/7 19,29%
5% fisso (un sesto del 30%)  1/6 22,50%

Responsabilità del commercialista

Qualora l’articolo lo stesse leggendo un giovane commercialista del far west lo invito a verificare anche la responsabilità che insiste su di lui in caso di queste operazioni in modo da avere un quadro più chiaro e sintetico dei profili di responsabilità del professionista. Invero per questa tipologia, come leggerete nell’articolo di approfondimento, i profili di responsabilità sono attenuati, ma non sempre….

Per il CAF non mi preoccupo perché a memoria non sono coinvolti in operazioni di questo genere.

Responsabilità dell’utilizzatore, fornitore emittente e cliente la fattura falsa

L’utilizzatore ovvero il fornitore che emette il documento falsificato e la registra nella propria contabilità potrebbe concorrere agli stessi reati del soggetto che ne ha richiesto l’emissione per abbassare i costi nella propria contabilità. Il soggetto ricevente se non li registra nella propria contabilità, ossia non li usa e non determina alcuna indebito arricchimento dovuto alle minore imposte versate riduce il proprio profilo sanzionatoria ovvero condotta delittuosa.

L’articolo  2 del Dlgs 74/00 mira a tenere distinte i casi in cui le fatture false sono utilizzate da quello in cui non sono utilizzate. All’interno di quest’ultimo sarebbe necessario poi verificare se il soggetto ricevente le abbia ricevute o meno  e se sia stato nelle condizioni di verificarne il contenuto. Basti pensare a imprese di grandi dimensioni con decine di migliaia di fatture tra le quali una fattura falsa potrebbe sfuggire all’occhio anche attento di un dipendente amministrativo.

Nel caso di non utilizzo della fattura potrebbe esserci quindi un solo profilo civile legato alla mancata segnalazione di operazioni sospette che potrebbe comunque insospettire il Giudice. Per fare un esempio se mi arriva una fattura da un milione falsa non posso dire che non me ne ero accorto per cui il profilo e la concorrenza allo stesso reato del soggetto emittente, anche in caso di non utilizzo, a mio modesto avviso sarebbe difficile da difendere in giudizio.

La Cassazione invece tende ad escludere da qualsiasi reato il soggetto che pur ricevendo la fattura falsa non la utilizza. Da chiarire meglio cosa intende per il non utilizzo. Se la registrazione in contabilità senza eduzione del costo o la mancata annotazione nei registri contabili.

La Cassazione ha però precisato che l’esclusione del concorso, non opera se il destinatario delle fatture non le abbia utilizzate.

Dichiarazione infedele

Queste fattispecie portano anche alla presentazione di una dichiarazione infedele che espone il contribuente all’applicazione di sanzioni anche di rilevanza penale come potrete leggere nell’articolo dedicato proprio alla dichiarazione infedele: come rimediare

http://www.tasse-fisco.com/accertamenti-e-cartelle-di-pagamento/dichiarazione-infedele-falsa-come-sanare-comportarsi-compliance-legge-reati-tributari/44601/

Falsa dichiarazione

Discorso diverso è la dichiarazione dei redditi errata di cui la falsa fatturazione è solo la naturale conseguenza in quanto rappresenta l’elemento dichiarativo successiva alla commissione del reato di falsa fatturazione.

Novità dal primo gennaio 2020 Sanzione Reati Tributari

L’Italia recepisce la direttiva UE 2017/1371 modificando nell’art. 39, comma 2, del Decreto Fiscale Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 ampliando le misure sanzionatorie e l’ambito oggettivo di applicazione dei reati tributari. Il nuovo art. 25-quinquiesdecies – “Reati  tributari” disciplina le nuove sanzioni pecuniarie seguenti:

  1. a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  2. b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  3. c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  4. d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
  5. e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  6. f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
  7. g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote“.

http://www.tasse-fisco.com/societa/evasione-fiscale-omessa-dichiarazione-fatture-false-presentazione/8168/

http://www.tasse-fisco.com/consulenza-legale/differenze-esposto-querela-denuncia/36646/

http://www.tasse-fisco.com/societa/sanzioni-reati-societari-dipendenti-amministratori/12850/

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