Aggiornato il 4 Maggio 2023
Dal primo gennaio 2022 cambia la fatturazione elettronica delle fatture attive e passive da fornitori e clienti con la residenza fiscale estera. Nel seguito vediamo quali sono le nuove specifiche tecniche da scaricare ed i nuovi codici da utilizzare.
Fatturazione Elettronica Estera 2022: cosa cambia e quali novità in sintesi
Le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano dovranno essere fattura elettronicamente.
Per quello che concerne le fatture fornitori del ciclo passivo si abbandonerà l’esterometro trimestrale per procedere alla trasmissione mensile dei flussi attraverso l’applicazione del reverse charge, integrazione o autofattura. Per chi fino al 31 dicembre 2021 ha proceduto all’effettuazione dell’autofattura o dell’integrazione della fattura in modalità cartacea dovrà adeguarsi alla nuova previsione per cui si dovrà procedere elettronicamente.
Si amplia quindi il perimetro oggettivo di applicazione della e-fattura.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che modifica il tracciato record con le nuove specifiche tecniche per le fatturazione elettroniche estere è il n. 293384/2021 del 28 ottobre 2021. Il precedente provvedimento che modificava le specifiche tecniche era il n. 89757/2018 fino ad aprile 2021.
La notizia positiva riguarda l’abolizione dell’esterometro dal 2022 il che mi pare una magra consolazione perché di fatto viene sostituito da un adempimento similare ma maggiormente frequente.
Fatturazione Elettronica Estera 2022 Scadenza: Entro quando l’emissione
La fattura elettronica andrà emessa entro il 12 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione al pari della fattura domestica. Parliamo delle operazioni cosiddette immediate. Vi ricordo sempre di verificare cosa si intende per “momento di effettuazione dell’operazione” andando nell’apposito articolo di approfondimento gratuito che vi da un riepilogo in sintesi delle diverse fattispecie e dei rispettivi momenti entro cui emettere fattura.
Nel caso invece delle fatture differite il momento di emissione della fattura elettronica. Parliamo delle cosiddette operazioni a fatturazione differita disciplinate dal testo unico IVA all’articolo articolo 21 comma 4 lettera a) D.P.R. 633/72. Il termine di scadenza per questa è il giorno 15 del mese successivo a quello di esecuzione dell’operazione.
Se poi andate oltre ricordate di leggere l’articolo dedicato a Ritardo Fattura Elettronica: Come rimediare all’Errore con il Ravvedimento
Fattura Elettronica Estera: nuove specifiche tecniche e codici da utilizzare
Cambia naturalmente il nuovo flusso XML da trasmettere all’agenzia delle entrate tramite lo SDI seguendo le nuove specifiche tecniche rilasciate dall’agenzia delle entrate con apposito provvedimento.
Da questo diciamo in sintesi che viene creato una nuova famiglia di codici fattura per le operazioni non imponibili IVA in base al criterio della territorialità.
Codice TD 17
Per emettere l’autofattura relativa agli acquisti di servizi effettuati dall’estero dovremmo utilizzare il codice TD17. Nel caso infatti di acquisto di prestazioni estere si dovrà procedere all’integrazione della fattura ai fini IVA sulla fattura ricevuta dal fornitore europeo.
Nel caso in cui il fornitore sia ESTRA EU invece si procederà all’emissione della autofattura con della fattura ricevuta dal fornitore extraUE. Parlo, in altri termini delle autofatture emesse ai sensi dell’articolo 17 comma 2 D.P.R. 633/72 sia da soggetti UE sia da soggetti Extra UE.
Codice TD18
Attenzione: il valore dell’imponibile IVA della fattura estera è il valore indicato come totale nella fattura estera; l’aliquota IVA è quella che si sarebbe applicata ad analogo servizio svolto in Italia.
Nel caso invece di acquisti intracomunitari di beni o prodotti per i quali si procederà all’auto fatturazione o reverse charge si indicherà il codice TD18. Parliamo delle operazioni intracomunitarie ex articolo articolo 46 comma 1 D.L. 331/1993
Casi particolari codice TD19
Poi abbiamo il codice TD19 che servirà per contraddistingue alcuni casi specifici di acquisti intracomunitari di prodotti che danno luogo sempre all’integrazione della fattura Integrazione ex articolo 46 comma 1 D.L. 331/1993.
Parliamo per esempio di acquisti di prodotti ex articolo 17 comma 2 D.P.R. 633/72:
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Questi sono per esempio acquisto di prodotti: Acquisto di prodotti da San Marino o dallo Stato della Città del Vaticano.
Acquisto estero di prodotti già presenti in Italia o in deposito Iva
In questo caso il termine è il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura dal fornitore estero.
- Dati obbligatori della fattura Elettronica
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- Sanzioni reverse charge
- Fattura Falsa: cosa si rischia
Specifiche Tecniche Fatturazione Elettronica estera 2022
Nel seguito trovate le nuove specifiche tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni o note di credito tramite SDI.
Serviranno anche per l’invio dei flussi di dati relativi alle vendite di prodotti e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Nel seguito i provvedimenti e le nuove specifiche tecniche 2022 che consentono la trasmissione dei nuovi flussi 2022 di fatture ricevute e trasmesse dall’estero
Per maggiore facilità di lettura, si riporta di seguito il testo del provvedimento del 30 aprile 2018 coordinato con le modifiche apportate dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30 ottobre 2019, del 17 dicembre 2019, del 28 febbraio 2020, del 20 aprile 2020, del 4 maggio 2020, del 23 settembre 2020, del 28 febbraio 2021 e del 30 giugno 2021
- Testo coordinato – pdf
- Allegato B – Dati fattura – pdf – aggiornato al 29 aprile 2019
- Specifiche tecniche versione 1.6.3 – zip (aggiornate al 7 luglio 2021)
- Specifiche tecniche – versione 1.5 (aggiornate il 30 luglio 2019 e utilizzabili fino al 31 dicembre 2020)