Fatturazione Interessi di Mora, Legali, Dilazioni pagamento e rate

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Affrontiamo i temi della fatturazione, contabilizzazione e trattamento fiscale degli interessi legali, interessi di mora o quelli concessi per la dilazione di pagamenti o anche gli interessi passivi di finanziamento richiesti per fruire di una rateizzazione di un debito. Forniamo alcuni importanti chiarimenti alle domande che giungono dai lettori sul tema degli interessi e cerchiamo così da darvi uno strumento pratico per orientarvi e non solo per avere la rispostina facile.

Quale trattamento fiscale adottare interessi attivi?

Come si contabilizzano gli interessi?

Devo emettere fatture per gli interessi?

Devo fatturare gli Interessi di finanziamento?

Gli interessi concessi e richiesti per una dilazione del pagamento di un credito o richiesti per il soddisfacimento di un debito sono assimilabili maggiormente ad operazioni di finanziamento.

Questo fa si che l’operazione sarà soggetta ad Iva ma rientrerà nell’ambito delle operazioni di finanziamento esenti Iva in base all’articolo 10 del DPR n. 633 del 1972. Il testo dell’articolo lo trovate nel seguito.

Questa la conclusione a cui si giunge il cui effetto prevede l’alimentazione di una voce nel libro giornale e l’iscrizione di un provento in contabilità (se trattasi di interessi attivi concessi per far rientrare un vostro debitore) oppure interessi passivi se trattasi di richieste di dilazione o rateizzazione per onorare il credito di vostri fornitori.

Se la dilazione di pagamento è frutto di un accordo preventivo riguardo le modalità di pagamento.

Interessi di Mora

Se invece viene accordata successivamente per la concessione di un rientro la natura degli interessi cambia e non parliamo più di interessi di finanziamento ma di interessi di mora. Gli Interessi di Mora sono gli interessi dovuti a seguito di ritardi unilaterali nell’esecuzione del pagamento da parte del compratore. Poiché gli interessi moratori non costituiscono il corrispettivo per la prestazione di un servizio, bensì il risarcimento del danno per il ritardato pagamento, sono estranei al campo di applicazione dell’iva.

Non sto qui a parlarvi degli interessi di mora in quanto meritano un articolo a parte, il cui link lo trovate in calce a questo articolo, ma vi anticipo che questi sono attualmente fissi nella misura dell’8% e che per scattare non c’è bisogno della messa in mora dell’avvocato ma scattano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza della fattura. Questi maturano giornalmente. Essendo oggi difficile anche farsi pagare gli interessi sui conti correnti potete comprendere che oggi gli interessi di mora rappresentano forse la tipologia di investimenti più attraente :-)

Detto questo, in questa sede ci serve sapere che per gli interessi di mora si deve emettere apposita fattura

Gli interessi di Mora, disciplinati dal D.L. 9 ottobre 2002, n. 231 recepito dall’Ordinamento Italiano della direttiva 2000/35/CE, sono una forma di difesa contro i cattivi pagatori e sono un importante deterrente per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Gli interessi moratori non sono soggetti ad IVA e non alimentano la base imponibile IVA di conseguenza. Non incrementano nemmeno il il volume d’affari o il fatturato nonostante siano fatturati. Più precisamente sono esclusi base alle disposizioni dell’articolo 15 del DPR 633 del 1972. Anche a tal proposito segnalo articolo di approfondimento proprio sulle operazioni IVA escluse articolo 15.

A fronte di questi andrà emessa regolare fattura. Il termine di emissione deve essere al più quello di incasso degli interessi anche se dubito che vi possano essere contestazioni su ritardata fatturazione in questo caso.

Gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato nella fattura emessa. Se il contratto siglato con la controparte riporta un diverso termine di pagamento rispetto alla scadenza indicata in fattura rileverà il termine contrattuale.

Gli interessi di mora decorrono automaticamente

Non è necessaria alcuna raccomandata o PEC per mettere in mora un debitore ma basterà richiedere gli interessi maturati.

Non saranno dovuti interessi passivi moratori solo nel caso in cui il cliente dimostri che il ritardo non è dovuto a causa a lui non imputabile. Naturalmente l’onere della prova è a carico del debitore che deve fornire la dimostrazione che non dipende da lui il ritardato pagamento. La dimostrazione che la causa non è imputabile a lui è piuttosto difficile.

Interesse Legali

Gli interessi legali sono diversi da quelli di mora.

Quelli di mora rispondono all’esigenza di remunerare il fornitore di una inadempienza contrattuale rispetto alle tempistiche di incasso del corrispettivo dovuto.
L’ interesse legale è leggermente diverso in quanto rappresenta il corrispettivo dovuto per remunerare la possibilità di utilizzare una somma di denaro per un numero definito di giorni.

Gli interessi legali infatti decorrono giornalmente secondo un saggio di interesse legale definito annualmente dallo Stato. La misura del taso di interesse viene definita annualmente Ministero delle Finanze entro la scadenza del 15 Dicembre a valere dal primo gennaio dell’anno successivo. Il tasso di interesse viene definito da apposito decreto del MEF.

Potete vedere lo sviluppo e quello attualmente vigente andando su questo articolo dedicato proprio a il tasso di interesse legale vigente.

La misura del tasso di interesse tiene conto del rendimento medio annuo di titoli di Stato di durata inferiore a 12 mesi e dell’inflazione registrata nell’anno.

Sono tanti gli esempi di interesse legale. Quello che mi viene in mente fin da subito è il loro utilizzo nel ravvedimento operoso che ci consente di abbattere le sanzioni che ci applicherebbe l’erario in caso di accertamento.

Interessi di Mora e applicazione delle ritenute

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