La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto l’abolizione dell’IRAP per alcune categorie di lavoratori autonomi…ma non tutti.
Vediamo quando non si paga l’Irap per titolari di partita Iva anche in base alla circolare dell’agenzia delle entrate del febbraio 2022 che analizza bene i casi.
Abolizione Irap; a chi si applica
L’abrogazione dell’IRAP si applica dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
Chi sono questi?
L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997».
In sostanza parliamo delle persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato.
Inoltre sono le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.
Per quelle di cui all’articolo 55 del Tuir che fanno reddito di impresa – per coloro che sono più avvezzi con i riferimenti normativi – sono esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, in base al combinato disposto di cui al comma 8 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 e dell’articolo 55 del TUIR, le persone fisiche esercenti imprese commerciali, ove per «esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa» (articolo 55, comma 1, del TUIR).
Le attività dell’articolo 2195 del codice civile sono quelle soggette ad obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese e più nello specifico sono: 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
- Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso. Sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché’ non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali (*). - Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.
- Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell’articolo 27.
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
Abolizione Irap: da quando scatta e da quale anno
L’articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2022 prevede che a «decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Questo significa che si applicherà già dal 2022, anno di entrata in vigore della Legge.
Abolizione Irap Impresa Familiare
Al ricorrere della condizione di esercizio di impresa commerciale, considerata la natura di impresa individuale, si è dell’avviso che non siano soggette ad Irap l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
L’impresa familiare, infatti, come chiarito nella risoluzione 28 aprile 2008, n. 176/E, “ha natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi”.
In tal senso è possibile menzionare anche la risposta all’interpello del 18 marzo 2021, n. 195, che, nel richiamare la risoluzione del 10 giugno 2008, n. 233/E, chiarisce che l’unico soggetto in un’impresa familiare ex articolo 230-bis del codice civile avente la qualifica di imprenditore è il titolare dell’impresa stessa.
In considerazione della natura di impresa individuale, l’impresa familiare, pertanto, rientra nell’ambito dei soggetti esclusi dall’Irap a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022.
Per le medesime considerazioni, si è dell’avviso che siano escluse dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, a far data dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le aziende coniugali non gestite in forma societaria.
Nell’ambito soggettivo di esclusione dall’Irap di cui alla sopra citata lettera b) rientrano le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.
Abolizione Irap Studi Associati
Il riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni implica che resti assoggettato ad Irap l’esercizio di arti e professioni in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5 del TUIR.
L’esclusione dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap delle sole persone fisiche, per quanto concerne l’esercizio di arti e professioni, è coerente con la volontà del legislatore di escludere dall’ambito soggettivo di applicazione dell’Irap, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le sole persone fisiche esercenti attività d’impresa.
Abolizione Irap in pratica: cosa cambia
Venendo meno il presupposto per l’applicazione di esce dall’ambito soggettivo di applicazione per cui non solo non si effettua il calcolo e non si pagano le imposte. A questo si aggiunge anche il fatto che non ci saranno più gli obblighi documentali a questo fino come registri, scritture contabili o obblighi anche dichiarativi.
Resterà naturalmente l’obbligo di chiudere gli adempimenti relativi al 2021 per cui la dichiarazione Irap nel 2022 andrà presentata in quanto riferita all’ultimo anno di vigore dell’imposta.