Aggiornato il 4 Maggio 2023
Cambia solo la base imponibile IRAP su cui effettuare il calcolo per l’IRES sarà pari al valore che si prende dal quadro RN mentre nel caso dell’Irap si farà riferimento al quadro IR del modello Unico prendendo come riferimento il rigo che si chiama Imposta dovuta.
L’acconto Irap dovrà essere versato da tutti i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Irap e sono pertanto soggetti al pagamento anche del primo e del secondo acconto Irap. Secondo quanto avete avuto modo di leggere nella guida fiscale Irap.
Il primo acconto Irap
Il primo acconto IRAP funziona come il primo acconto IRES o IRPEF e viene versato in sede di liquidazione delle imposte che si fa solitamente a giugno nell’ambito della predisposizione della dichiarazione modello unico. Dallo scorso anno il Modello Irap non è più compreso nel modello Unico come prima ma è autonomo, cambia poco per noi, ma è così.
Proroga Acconto Irpef Ires IRAP 2021
Per tener conto dell’impatto che l’emergenza COVID-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari, è stato adottato un DPCM che proroga il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza corresponsione di interessi.
Novità IRAP 2020
L’articolo Art.27 del DL rilancio 2020 introduce la cancellazione del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435.
Acconto IRAP 2021
Leggi nuovo articolo con esempi pratici di calcolo dopo le novità introdotte dal DL Rilancio 2020: Cancellazione Saldo IRAP 2020 e Acconto 2021: come funziona veramente in pratica
Chi non paga il saldo e l’acconto IRAP 2020
Si applica a tutti i soggetti che non determinano il calore della produzione diversi da quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli articoli 7 ossia le compagnie di assicurazioni e 10-bis ossia le banche e istituti finanziari del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Neanche i soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Parliamo degli Intermediari finanziari e società di partecipazione con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
Superato quindi dal DL maggio 2020 il Decreto Fiscale n. 124 del 2019 introduce quasi una rivoluzione copernicana in quanto la storica proporzione del 40% 60% viene cambiata a sfavore (tanto per cambiare) del contribuente in quanto viene previsto che dal 40%-60% si passi al 50%-50%. Come disciplinato infatti dall’art. 58 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i soggetti di cui all’articolo 12 -quinquies , commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES) ,nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.
Viene prevista, in sostanza, la rimodulazione delle percentuali relative alla prima e seconda rata, che passeranno dal 40% + 60% al 50% + 50%.
Questo incide sulla modalità di versamento del primo acconto che potrà essere versato in misura inferiore in quanto potrete versare a novembre 2019 non più il 60% ma il 50%.
Errori stralcio saldo e primo acconto: come rimediare
È stato prorogato il termine di scadenza previsto dal Decreto di agosto e più precisamente all’art. 42-bis del decreto Legge n. 104/2020 per la regolarizzazione degli errori eventualmente connessi ala cancellazione del saldo e acconto IRAP. La nuova scadenza è il 30 aprile 2021 senza applicazione di sanzioni.
Chiarimenti Primo acconto 2021
Come chiarito nella circolare con riferimento alle disposizioni in tema di versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) previste dall’articolo 24 del Decreto, la predetta circolare ha fornito specifiche risposte a quesiti sul tema al paragrafo 1.1. Si ricorda, che a mente della predetta disposizione, in considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è previsto che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento:
−del saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2019, fermo restando, per detto periodo d’imposta, il versamento dell’acconto, suddiviso nelle rate legis
− della prima rata, pari al 40 per cento (ovvero al 50 per cento per particolari categorie di soggetti previsti dalla normativa vigente), dell’acconto dell’IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020.
A seguito della pubblicazione della predetta circolare sono state avanzate ulteriori richieste di chiarimenti cui viene fornito riscontro nei paragrafi che seguono.
Aspetti connessi alle modalità di applicazione dell’articolo 24 del Decreto
In relazione alle disposizioni contenute nell’articolo 24 del Decreto è stato chiesto di chiarirne l’applicazione, con specifico riferimento:
- al calcolo dell’IRAP da versare a saldo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
- alla possibilità, qualora il saldo dell’IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 sia inferiore alla prima rata di acconto “dovuta” per il medesimo periodo, di utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso ovvero azzerare la differenza a credito.
Operatività dell’esclusione della prima rata dell’acconto dell’IRAP 2020 dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso anno
Con riferimento al calcolo dell’IRAP da versare per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, va in primo luogo ricordato che il citato articolo 24, ha previsto, al comma 1, che «Non è […] dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall’articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta».
Come chiarito nella relazione illustrativa al Decreto, i soggetti che beneficiano di detta previsione (e individuati al comma 2 del medesimo articolo 242) «non sono tenuti al versamento della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020, ovvero pari al 50 per cento per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 12-quinquies del decreto-legge n. 34, del 2019. L’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale».
Al riguardo, si ricorda che, in linea generale, il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (“metodo “storico”). In alternativa, coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. In tal caso il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.
Peraltro, si ricorda che l’articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, alla legge 5 giugno 2020, n. 40, dispone, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto, se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso (in sostanza, in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione annuale, entro il margine del 20 per cento
Coordinando le regole generali con le nuove previsioni recate dal Decreto, si evince che il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto.
Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo “previsionale”, lo stesso è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto.
In entrambe le ipotesi il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale). In tal senso va inteso il rinvio contenuto nella relazione illustrativa.
Esemplificando, se l’IRAP dovuta per il periodo d’imposta 2019 fosse pari a 1.000 euro:
CONTRIBUENTI CHE NON APPLICANO GLI ISA
CASI | METODO | I ACCONTO FIGURATIVO |
II ACCONTO VERSATO |
IRAP 2020 |
I ACCONTO FIGURATIVO DA SOTTRARRE |
II ACCONTO DA SOTTRARRE |
SALDO |
1 a | STORICO | 400 | 600 | 800 | 320 | 600 | (120) |
1. b |
PREVISIONALE (IRAP prevista €800) |
320 | 480 | 800 | 320 | 480 | 0 |
CASI | METODO | I ACCONTO FIGURATIVO |
II ACCONTO VERSATO |
IRAP 2020 |
I ACCONTO FIGURATIVO DA SOTTRARRE |
II ACCONTO DA SOTTRARRE |
SALDO |
2. a | STORICO | 400 | 600 | 1.200 | 400 | 600 | 200 |
2. b |
PREVISIONALE (IRAP prevista €800) |
320 | 480 | 1.200 | 400 | 480 | 320 |
3. |
PREVISIONALE (IRAP prevista €1.600) |
640 | 960 | 800 | 320 | 960 | (480) |
4. |
PREVISIONALE (IRAP prevista €1.200) |
480 | 720 | 1.200 | 400 | 720 | 80 |
5. |
PREVISIONALE (IRAP prevista €1.200) |
480 | 720 | 1.400 | 400 | 720 | 280 |
- CONTRIBUENTI CHE APPLICANO GLI ISA
CASI | METODO | I ACCONTO FIGURATIVO |
II ACCONTO VERSATO |
IRAP 2020 |
I ACCONTO FIGURATIVO DA SOTTRARRE |
II ACCONTO DA SOTTRARRE |
SALDO |
1. a | STORICO | 500 | 500 | 800 | 400 | 500 | (100) |
1. b |
PREVISIONALE (IRAP prevista €800) |
400 | 400 | 800 | 400 | 400 | 0 |
2. a | STORICO | 500 | 500 | 1.200 | 500 | 500 | 200 |
2. b |
PREVISIONALE (IRAP prevista €800) |
400 | 400 | 1.200 | 500 | 400 | 300 |
3. |
PREVISIONALE (IRAP prevista €1.600) |
800 | 800 | 800 | 400 | 800 | (400) |
4. |
PREVISIONALE (IRAP prevista €1.200) |
600 | 600 | 1.200 | 500 | 600 | 100 |
5. |
PREVISIONALE (IRAP prevista €1.200) |
600 | 600 | 1.400 | 500 | 600 | 300 |
Saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 inferiore alla prima
rata di acconto
Coordinando le regole generali in tema di calcolo degli acconti con le previsioni recate dall’articolo 24 del Decreto, come illustrate nel paragrafo precedente, si evince che il contribuente che applica il metodo “storico” è tenuto a versare per il periodo d’imposta 2020:
− il secondo acconto, pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento, se applica
−l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento, se applica gli ISA) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.
Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo “previsionale”, lo stesso è tenuto a versare, per il medesimo periodo d’imposta 2020:
− un secondo acconto pari al 60 per cento (ovvero al 50 per cento, se applica gli ISA) dell’
− l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40 per cento ovvero al 50 per cento se applica gli ISA) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.
In entrambe le ipotesi, il primo acconto “figurativo” da sottrarre non può mai eccedere il 40 per cento (ovvero il 50 per cento) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato, in linea generale, secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere.
Ipotizzando, quindi, un contribuente che non sia tenuto ad applicare gli ISA e che utilizzi il metodo “storico”, se l’IRAP:
− dovuta per il periodo d’imposta 2019 è pari a 1.000 euro,
− effettivamente dovuta per il periodo d’imposta 2020 è pari a 200 euro,
− versata a titolo di secondo acconto per il periodo d’imposta 2020 risulta pari a 600 euro,
in questo caso, il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro (40% di 200). Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 480 euro [200-(600+80)].
Qualora, invece, il contribuente non sia tenuto ad applicare gli ISA ed utilizzi il metodo “previsionale”, se l’IRAP:
− dovuta per il periodo d’imposta 2019 è pari a 1.000 euro,
− che si presume di dover versare per il periodo d’imposta 2020, è pari a
800 euro,
− effettivamente dovuta per il periodo d’imposta 2020 risulta pari a 200 euro,
− versata a titolo di secondo acconto è pari a 480 euro,
in questo caso, il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro. Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 360 euro [200-(480+80)].
Ambito applicativo dell’articolo 20 del decreto-legge n. 23 del 2020
L’articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, rubricato «Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno», prevede che «Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019».
Posto che il testo di legge richiama espressamente solo le imposte IRPEF, IRES e IRAP, è stato chiesto di chiarire se tale previsione trovi applicazione anche in relazione alle “addizionali” di dette imposte.
Con la circolare n. 9/E del 2020, al paragrafo 4.1, cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento, è stato chiarito che, da un punto di vista oggettivo, la citata disposizione, «oltre che alle imposte espressamente individuate, si applica anche:
all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari; alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) o sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE)».
Tale chiarimento discende dalla circostanza che per le imposte richiamate si applicano i medesimi termini di versamento dell’acconto dettati per le imposte espressamente individuate dalla norma in oggetto.
Conseguentemente, la previsione di legge in commento si applica, altresì, agli acconti relativi alle addizionali di dette imposte con scadenza 30 giugno 2020. Resta di contro esclusa l’applicazione all’addizionale regionale all’IRPEF in quanto, per quest’ultima, non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell’imposta dovuta per l’anno 2019.
Rif.to all’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile
Acconto Irap 2019
Per effettuare il calcolo dell’acconto cui utilizza nella maggior parte dei casi il metodo storico che in pratica si sotnzia nel prendere l’imposta dovuta nell’anno precedente indicata nella dichiarazione dei redditi , se presente, al netto di eventuali crediti di imposta o detrazioni. A questa andranno detratte anche le eventuali ritenute subite nel orso dell’anno. Ogni anno il legislatore stabilisce una misura % dell’acconto. Negli ultimi anni è sempre stata pari al 100% dell’imposta precedente da versare per il 40% entro il 30 Giugno e per il restante 60% entro il 30 novembre. La base imponibile per il calcolo dell’acconto IRAP è il 100%.
Per l’acconto 2019 il termine del 30 novembre cade di sabato per cui slitta al primo giorno lavorativo successivo che in questo caso è il 2 dicembre.
Il rigo da prendere in considerazione ai fini del calcolo è indicato nel quadro IR – Determinazione dell’imposta rigo IR21. L’acconto sarà dovuto solo se da questo calcolo il valore sarà superiore a 51,65 Euro.
Proroga versamento 2019
Proroga versamenti Giugno 2019 a settembre 2019: quando e chi beneficia della proroga
Entro il 30 settembre 2019 potranno essere effettuati i versamenti in scadenza “tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019″ tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale cosiddetti “ISA”. nel seguito vi riporto il testo dell’articolo 12-quinquies, comma 3, del DL Crescita: “Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3. “
Per questi soggetti sarà possibile beneficiare anche della scadenza del 31 ottobre con la maggiorazione del 31 ottobre 2019.
VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 30/09/2019 | VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 31/10/2019 | |||||
rata | scadenza | interessi % | rata | scadenza | interessi % | |
I Rata | 30/09/2019 | – | I Rata | 31/10/2019 | – | |
II Rata | 16/11/2019 | 0,33 | ||||
II Rata | 16/10/2019 | 0,33% | (*) Maggiorazione 0,40% dell’importo da versare | |||
II Rata | 18/11/2019 | 0,66% | ||||
Secondo acconto (scadenza originaria 30 novembre) Nuova Scadenza 02/12/2019 |
Secondo acconto (scadenza originaria 30 novembre) Nuova scadenza 02/12/2019 |
Quando non si versa l’Acconto Irap
Talvolta l’acconto Irap non risulta dovuto in quanto l’imposta dovuta inferiore a a 21 euro per i soggetti ires o a 51,65 euro per le persone fisiche e le società di persone Snc, ditte individuali per esempio.
Come si versa: le istruzioni dell’agenzia
Il versamento in acconto dell’IRAP deve essere effettuato secondo le stesse regole stabilite per le imposte sui redditi. Pertanto, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 è dovuto, per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nella misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), sempre ché tale importo sia superiore a euro 51,65 mentre per gli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente (ad esclusione dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi del comma 1 dell’articolo 10-bis), nella misura pari al 100 per cento dell’importo indicato nel rigo IR21 (salvo quanto indicato di seguito), semprechè tale importo sia superiore a euro 20,66. In base all’articolo 17, comma 3, del D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001, l’acconto va versato in due rate di cui la prima pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione. Si fa presente che il versamento della prima rata non è dovuto se d’importo non superiore a euro 103. Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo;
Il Secondo acconto Irap
Il secondo acconto Irap non è altro che la diretta conseguenza del pagamento del primo acconto irap e che si dovrà effettuare entro il 30 novembre di ogni anno per la restante parte ancora da versare e pari al 60% residuale.
La seconda, pari al residuo 60 per cento, entro il giorno lavorativo successivo se il 30 scade in un giorno festivo ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo di imposta.
E’ facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell’imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza, ferma restando, in tal caso, l’applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito dalla legge n. 154 dello stesso anno.
Per le Regioni in deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, trovano applicazione maggiorazioni di aliquota non indicate nella tabella riportata in Appendice, l’acconto dell’IRAP dovrà essere determinato:
Per le regioni in Deficit Sanitario dovrete stare attenti come anche inserito nella guida fiscale al pagamento dell’Irap alle maggiorazioni previste a livello di singola regione e a livello di singolo settore di attività: questo vuole dire che dovrete sempre guardare la tabella con le aliquote Irap previste per l’anno e buona norma è anche quella di andare sul sito delle singole regioni dove operate per verificare se abbiano avuto la meravigliosa idea di aumentare le aliquote Irap. Sono esclusi i produttori agricoli dal versamento dell’acconto Iva a patto che abbiano chiesto la dispensa dagli adempimenti IVA (Cfr articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972 ) e che in tale anno hanno superato i limiti previsti per l’esonero.
Rateizzazione del primo acconto
La rateizzazione viene effettuata ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 ed è consentita solo per il primo acconto e non anche per il secondo e sono possibili massimo 6 rate menisli da versare entro il 16 di giorni mese a partire da giugno o luglio con applicazione dei relativi interessi. Il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.
Codici tributo Acconto irap
I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’acconto Irap sono:
- 3800 per il versamento del saldo Irap
- 3812 per il versamento del primo acconto che ricordo potrà essere rateizzato quindi nella colonna rateizzazioni inserirete
- 3813 per il versamento del secondo acconto di novembre
La sezione è Tributi regionali e dovrete anche indicare la regione di competenza. Potete approfondire anche leggendo l’articolo dedicato proprio ai codici tributo degli acconti con gli esempi di compilazione.
- 0106 se state pagando la prima rata di sei rate.
Se avete domande o fattispecie particolari scrivete all’indirizzo di posta elettronica.
Vi ricordo anche di consultare l’articolo dedicato alle deduzioni Irap.
Compilazione F24 Acconto Irap codice tributo 3800
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE SALDO
Sezione modello F24 da compilare: REGIONI
L’importo a debito puo’ essere versato in forma rateale
Il codice e’ utilizzabile anche per indicare un importo a credito da compensare
Riferimento Normativo: D.Lgs. 446 del 99/99/1997
ESEMPIO 1: importo da versare
I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo
Importo: | 6.000,00 Euro |
Anno di imposta: | 2017 |
Regione competente per l’imposta : | Lazio |
Numero di rate prescelto: | 6 |
Pagamento della prima rata di: | 1.000,00 Euro |
SEZIONE REGIONI | ||||||||||||||||||
codice regione |
codice tributo | rateazione/ mese rif. |
anno di riferimento |
importi a debito versati |
importi a credito compensati |
SALDO (E – F) | ||||||||||||
(1) | 0 8 | (2) | 3800 | (3) | 0106 | (4) | 2017 | (5) | 1.000,00 | (6) | ||||||||
TOTALE | E | (7) | F | (8) | (9) |
Campi del modello F24 | come compilare il campo |
---|---|
(1) codice regione: | codice della regione (Tabella Codici delle Regioni e delle Province Autonome), nell’esempio 08 |
(2) codice tributo: | indicare 3800 |
(3) rateazione/mese rif: | rata che si paga (due cifre) e numero di rate prescelto (due cifre), nell’esempio 0106 N.B.: in caso di pagamento in unica soluzione indicare 0101 |
(4) anno di riferimento: | Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2017 |
(5) importi a debito versati: | indicare l’importo a debito, nell’esempio 1.000,00 |
(6) importi a credito compensati: | non compilare |
(7) TOTALE E: | somma degli importi a debito indicati nella Sezione Regioni |
(8) TOTALE F: | somma degli importi a credito indicati nella Sezione Regioni, non compilare se non sono presenti importi a credito |
(9) SALDO (E – F): | indicare il saldo (TOTALE E – TOTALE F) |
ESEMPIO 2: importo a credito
I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo
Importo: | 6.000,00 Euro |
Anno di imposta a cui si riferisce il credito: | 2017 |
Regione competente per l’imposta : | Lazio |
SEZIONE REGIONI | ||||||||||||||||||
codice regione |
codice tributo | rateazione/ mese rif. |
anno di riferimento |
importi a debito versati |
importi a credito compensati |
SALDO (E – F) | ||||||||||||
(1) | 0 8 | (2) | 3800 | (3) | 0101 | (4) | 2017 | (5) | (6) | 6000,00 | ||||||||
TOTALE | E | (7) | F | (8) | (9) |
Campi del modello F24 | come compilare il campo |
---|---|
(1) codice regione: | codice della regione (Tabella Codici delle Regioni e delle Province Autonome), nell’esempio 08 |
(2) codice tributo: | indicare 3800 |
(3) rateazione/mese rif.: | indicare sempre 0101 |
(4) anno di riferimento: | Anno d’imposta a cui si riferisce il credito, nell’esempio 2017 |
(5) importi a debito versati: | non compilare |
(6) importi a credito compensati: | indicare l’importo a credito, nell’esempio 6.000,00 |
(7) TOTALE E: | somma degli importi a debito indicati nella Sezione Regioni, non compilare se non sono presenti importi a debito |
(8) TOTALE F: | somma degli importi a credito indicati nella Sezione Regioni |
(9) SALDO (E – F): | indicare il saldo (TOTALE E – TOTALE F) |
Compilazione F24 Acconto Irap codice tributo 3812
IRAP ACCONTO PRIMA RATA
Sezione modello F24 da compilare: REGIONI
L’importo a debito puo’ essere versato in forma rateale
Tributo da utilizzare solo per importi a debito
Riferimento Normativo: D.Lgs. 446 del 99/99/1997
ESEMPIO 1: importo da versare
I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo
Importo: | 6.000,00 Euro |
Anno di imposta: | 2018 |
Regione competente per l’imposta : | Lazio |
Numero di rate prescelto: | 6 |
Pagamento della prima rata di: | 1.000,00 Euro |
SEZIONE REGIONI | ||||||||||||||||||
codice regione |
codice tributo | rateazione/ mese rif. |
anno di riferimento |
importi a debito versati |
importi a credito compensati |
SALDO (E – F) | ||||||||||||
(1) | 0 8 | (2) | 3812 | (3) | 0106 | (4) | 2018 | (5) | 1.000,00 | (6) | ||||||||
TOTALE | E | (7) | F | (8) | (9) |
Campi del modello F24 | come compilare il campo |
---|---|
(1) codice regione: | codice della regione (Tabella Codici delle Regioni e delle Province Autonome), nell’esempio 08 |
(2) codice tributo: | indicare 3812 |
(3) rateazione/mese rif: | rata che si paga (due cifre) e numero di rate prescelto (due cifre), nell’esempio 0106 N.B.: in caso di pagamento in unica soluzione indicare 0101 |
(4) anno di riferimento: | Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2018 |
(5) importi a debito versati: | indicare l’importo a debito, nell’esempio 1.000,00 |
(6) importi a credito compensati: | non compilare |
(7) TOTALE E: | somma degli importi a debito indicati nella Sezione Regioni |
(8) TOTALE F: | somma degli importi a credito indicati nella Sezione Regioni, non compilare se non sono presenti importi a credito |
(9) SALDO (E – F): | indicare il saldo (TOTALE E – TOTALE F) |
Ritardo Pagamento Acconto: cosa fare
Vi segnalo l’articolo dedicato al calcolo del ravvedimento per i primi Acconti IRES ed Irap dove trovate anche le nuove aliquote da applicare alle sanzioni. MI raccomando: se siete in ritardo sbrigatevi a ravvedervi cosi pagherete minori imposte.
Calcolo ravvedimento Acconti IRES e IRAP
Potete anche fare riferimento agli articoli correlati all’argomento:
Guida Fiscale IRAP
Acconto irpef, scadenza e versamento
Acconto Iva
Deduzioni e Detrazioni Irap