La finalità dello strumento del presente contributo è quella di fornire all’imprenditore la possibilità di regolarizzare il valore contabile delle giacenze, eliminando la discrepanza sussistente tra il valore contabile delle rimanenze al 01.01.2023 e la loro effettiva consistenza in magazzino.
Si pensi al caso in cui le giacenze fisiche in magazzino siano superiori a quelle contabilizzate, detta ipotesi potrebbe essere sintomo di un acquisto in nero della merce in eccedenza non dichiarata. Ipotesi inversa potrebbe verificarsi laddove le giacenze fisiche siano inferiori a quelle contabili e in questo caso si potrebbe prospettare una situazione di cessione di merci in nero con conseguente evasione dell’IVA e evidente alterazione della base imponibile sulla quale viene calcolata l’IRPEF, IRAP e IRES.
Essenzialmente ciò che si verifica è un disallineamento tra l’inventario fisico e quello contabile.
Presupposto indefettibile della procedura è la commissione di errori pregressi (anche di stima) e la tenuta di comportamenti fiscali anomali (da quanto sancisce il CM 115/2000) da parte dell’imprenditore che, in caso di eventuali verifiche fiscali condotte dall’Amministrazione Finanziaria, comporterebbe l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale si troverebbe nella situazione di dover giustificare dette discrepanze.
Affinché il contribuente possa beneficiare della c.d. rottamazione del magazzino è necessario che l’adeguamento venga richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (art. 1, comma 78)
Ambito soggettivo: a chi è rivolta la procedura di rottamazione?
Il comma 78 dell’art. 1 laddove genericamente prevede “gli esercenti attività di impresa” non pone particolari limiti soggettivi alla possibilità di beneficiare del meccanismo di regolarizzazione in oggetto se non prevedendo, quale unico motivo di esclusione, l’adozione da parte dell’impresa dei criteri di contabilità internazionale ai fini della redazione del bilancio.
Ambito oggettivo di applicazione della rottamazione
Possono essere oggetto di adeguamento le esistenze iniziali indicate nell’art. 92 TUIR, relative alle rimanenze iniziali riferite al periodo d’imposta in corso al 30/09/2023 (esistenze iniziali al 01/01/2023). Le rimanenze oggetto di adeguamento possono consistere in:
- Merci (beni coinvolti nello svolgimento dell’attività imprenditoriale)
- Materie prime e sussidiarie, semilavorati ed altri beni mobili
Si ritiene, invece, siano esclusi dall’ambito di operatività della c.d. rottamazione del magazzino le rimanenze finali relative ai servizi (da quanto emerge dai chiarimenti forniti nella Circolare del 01.06.2000 n. 115 del Ministero delle Finanze – Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Uff. del Dir. Centrale per la precedente procedura di rottamazione adottata con la Legge n. 488/1999 – legge finanziaria 2000).
Funzionamento della rottamazione
I meccanismi previsti dalla Legge di Bilancio 2024 ai fini dell’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino sono due:
- Eliminazione di esistenze iniziali: come detto questa prima procedura presuppone un errore commesso a monte da parte del contribuente relativamente alla dichiarazione della “quantità” o del “valore” della merce in giacenza (uno dei possibili motivi potrebbe consistere nella volontà per l’imprenditore di non far emergere una perdita di natura civilistica).
La procedura de qua richiede il versamento da parte del contribuente interessato di due imposte:
- Imposta sul valore aggiunto (IVA): determinata mediante la seguente formula di calcolo:
aliquota IVA media 2023 x (valore eliminato x “coefficiente di maggiorazione”)
dove il suddetto “coefficiente di maggiorazione” viene determinato da un apposito Decreto Ministeriale, specifico a seconda dell’attività di impresa svolta;
- Imposta sostitutiva ai fini IRPEF/IRES ed IRAP: determinata mediante la seguente formula:
18% x (ammontare calcolato ai fini IVA – valore delle esistenze iniziali al 01/01/2023 eliminato)
- Iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse: Tale circostanza si verifica, generalmente, nell’ipotesi in cui vi siano stati acquisti di beni senza documentazione fiscale di riferimento in periodi precedenti, per cui l’impresa si troverà con un magazzino contabile inferiore a quello fisico.
L’adeguamento in questo caso può avvenire esclusivamente per le quantità esistenti al 1.01.2023, mediante il “pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento, da applicare al valore iscritto”.
Pagamento dell’imposta: modalità e tempi
La norma in commento prevede che le somme dovute a titolo di imposta sostitutiva e di IVA debbano essere versate dal contribuente in due rate di pari importo e nei seguenti termini:
- La prima rata entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2023;
- La seconda rata entro il termine per il versamento della seconda / ultima rata di acconto delle imposte relative al periodo di imposta 2024.
Il mancato pagamento nei termini delle rate in questione comporta l’iscrizione al ruolo, maggiorato delle relative sanzioni ed interessi di mora.
Effetti derivanti dall’adeguamento
Il comma 83 espressamente prevede che l’avvenuta rottamazione, attraverso il versamento delle imposte dovute nei termini prescritti, “non rileva a fini sanzionatori di alcun genere”.
Detta esclusione dovrebbe incentivare gli imprenditori ad adottare la procedura della c.d. rottamazione del magazzino, in quanto il minor/maggior valore oggetto dell’adeguamento non è sanzionabile per le violazioni di norme tributarie, quali, per citarne alcune: l’irregolare tenuta delle scritture contabili; la presentazione di dichiarazione infedele; l’omessa fatturazione/registrazione di operazioni imponibili.
Sempre a tenore dal comma 83, l’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2024).