Il pagamento di imposte di registro per la registrazione di atti o contratti da parte di un’impresa pone la domanda sulla sua deduzione fiscale ai fini IRES, Irap e della sua detraibilità Iva per ridurre il tax rate e risparmiare qualcosa in bilancio.
Continua la rassegna delle deduzioni e detrazioni fiscali ai fini del calcolo delle imposte in nel bilancio d’esercizio ai fini IRES ,IRAP ed IVA per quei costi sostenuti dall’imprenditore per la sua attività di impresa.
Per comprendere come comportarsi e fornire non solo delle rapide risposte ai degli utili strumenti per con la deduzione è necessario prima di tutto fare riferimento all’articolo 99 del Tuir che recita: “Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”.
Un esempio per cui è prevista la rivalsa è ad esempio l’IVA. Dall’ultimo capoverso la risposta al quesito ai fini dell’IRES. “Le altre imposte” tra cui proprio la TARI sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento. Per cui la TARI sarà deducibile nell’esercizio in cui si effettua il pagamento.
Deduzione dalla base imponibile IRAP dell’imposta di registro
Ai fini IRAP non dovrebbero esserci problemi perchè il costo in realtà rientra nel valore della produzione netta per cui ai fini del calcolo del fondo imposte non dovreste apportare alcuna variazione in aumento.
Principio generale deducibilità delle imposte e tasse sul reddito di impresa
Il testo unico delle imposte sui redditi affronta in un apposito articolo il tema della deduzione fiscale ai fini IRES delle imposte e tasse pagate dall’imprenditore o dalla società durante l’esercizio ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Il comma 1 dell’art. 99 TUIR recita che secondo cui non sono deducibili dal reddito le imposte sui redditi e le imposte per le quali è prevista la rivalsa (ad esempio l’IVA). Le altre imposte, invece, sono deducibili e lo sono secondo il principio di cassa ossia nello stesso esercizio in cui avviene il versamento all’erario indipendentemente dalla loro imputazione a bilancio.
Articolo 99 TUIR
Oneri fiscali e contributivi – In vigore dal 01/01/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1
- Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento (1). Da qui si evince il principio di cassa e non di competenza a identificare il corretto annuo in cui applicare l’eventuale deduzione fiscale dell’imposta di registro.
- Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate sono deducibili nei limiti dell’ammontare corrispondente alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.
- I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione dell’associazione
Pertanto, anche l’imposta di registro è deducibile secondo lo stesso principio di cassa, salvo il caso in cui la spesa sia legata ad altro onere pluriennale come ad esempio nel caso di acquisto d’azienda (in tal caso è da capitalizzare) oppure il caso in cui è da considerarsi come onere accessorio al costo cui si riferisce (es. acquisto di terreno edificabile o fabbricato strumentale da privato).
Imposta di registro su contratti pluriennali
Anche nel caso in cui l’onere assolto per la registrazione abbia ad oggetto atti di durata pluriennale come potrebbero essere servizi di locazione, affitti, manutenzione, ristrutturazione o altri servizi immobiliari la deduzione fiscale sarebbe comunque possibile nell’esercizio di
Nel caso della locazione, l’imposta di registro è un onere in se e per se, nel senso che non è legato ad altro “costo pluriennale” né tantomeno può essere considerata come “onere accessorio” ad altro onere sostenuto. Ne consegue, che, nel caso di locazione, anche in ipotesi di versamento non per singole annualità ma anticipatamente ed in unica soluzione per tutte le annualità, la sua deduzione può avvenire integralmente nell’anno stesso del versamento e, quindi, secondo il principio di cassa fissato dal comma 1 art. 99 TUIR. Pertanto, nel Modello Unico/2016, il lettore può dedurre integralmente l’imposta di registro versata nel 2015, anche se il pagamento si riferisce all’intera durata del contratto e non alla singola annualità 2015.
Indetraibilità Iva
Ai fini Iva il costo non rileva per sua natura per cui l’eventuale costo sostenuto per la registrazione di atti non determina una riduzione nell’ambito della liquidazione Iva
Deduzione Sanzioni Imposta di Registro
Se dovessimo ragionare infatti sul reddito di impresa e della deducibilità IRES del costo basata sul principio di strumentalità queste dovrebbero essere deducibili. Ma nel caso delle sanzioni tributarie la loro deducibilità finirebbe solo per ridurne il loro ammontare e quindi attenuarne il loro effetto. Come chiarito dalla Risoluzione n. 89/E/2001 e nella Circolare n. 42/E/2005 viene proprio chiarito che le eventuali sanzioni applicate saranno indeducibili ai fini IRES ed IRAP. Nemmeno nel caso di utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso sulla TARI per sanare eventuali errori od omissioni, si assisterebbe alla loro deduzione per la stessa motivazione.
https://www.tasse-fisco.com/societa/ires-azienda-societa/deduzione-tari-ires-irap/48174/