La deduzione Fiscale ai fini IRES, IRAP ed IVA delle tasse pagate per la TARI è spesso fonte di dubbi applicativi e genera problemi nel calcolo del fondo imposte di fine anno perchè, a differenza della deduzione IMU segue una sua autonoma disciplina.
Continua la rassegna delle deduzioni e detrazioni fiscali ai fini IRES ,IRAP ed IVA dei costi sostenuti dall’imprenditore per la sua attività di impresa.
Ci eravamo occupati già di una sintesi sulle imposte e tasse deducibili il cui articolo lo trovate in calce a questo che si occupa più approfonditamente della deduzione della TARI.
Per comprendere come comportarsi e fornire non solo delle rapide risposte ai degli utili strumenti per con la deduzione è necessario prima di tutto fare riferimento all’articolo 99 del Tuir che recita: “Le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”.
Un esempio per cui è prevista la rivalsa è ad esempio l’IVA. Dall’ultimo capoverso la risposta al quesito ai fini dell’IRES. “Le altre imposte” tra cui proprio la TARI sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento. Per cui la TARI sarà deducibile nell’esercizio in cui si effettua il pagamento.
Deduzione dalla base imponibile IRAP della TARI
Ai fini IRAP non dovrebbero esserci problemi perchè il costo in realtà non rientra nel valore della produzione netta per cui ai fini del calcolo del fondo imposte non dovreste apportare alcuna variazione in aumento. Tuttavia per coloro che invece adottano come metodo il calcolo partendo dall’utile ante imposte allora si dovranno ricordare di applicare anche per l’IRAP una ripresa a tassazione per rendere indeducibile il costo ai fini della base imponibile IRAP.
Deduzione Sanzioni TARI
Se dovessimo ragionare infatti sul reddito di impresa e della deducibilità IRES del costo basata sul principio di strumentalità queste dovrebbero essere deducibili. Ma nel caso delle sanzioni tributarie la loro deducibilità finirebbe solo per ridurne il loro ammontare e quindi attenuarne il loro effetto. Come chiarito dalla Risoluzione n. 89/E/2001 e nella Circolare n. 42/E/2005 viene proprio chiarito che le eventuali sanzioni applicate saranno indeducibili ai fini IRES ed IRAP. Nemmeno nel caso di utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso sulla TARI per sanare eventuali errori od omissioni, si assisterebbe alla loro deduzione per la stessa motivazione.