Iscrizione Archivio VIES per la Comunicazione Operazioni Intracomunitarie per chi lavora con l’estero

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L’iscrizione al VIES è obbligatoria per chi lavora con l’estero e se volete vendere bene e servizi ed effettuare operazioni intracominitarie in quanto con il Prot. n. 2010/188376, l’agenzia delle entrate ha introdotto un nuovo adempimento dal 2011 relativo all’obbligo di comunicazione delle operazioni intracomunitarie e la verifica con il software VIES dell’agenzia delle entrate in cui sarà possibile verificare se un soggetto comunitario esiste e se è autorizzato a porre in essere operazioni intracomunitarie con soggetti residenti e titolari di partite Iva europee sempre al fin di contrastare le frodi Iva. In pratica per colpa di pochi tutto il sistema deve lavorare il doppio.

Inutile dirvi che l’agenzia delle entrate potrà anche negare la possibilità di effettuare operazioni anche se sinceramente non capisco come faccia in quanto a mio avviso lederebbe i principi di libera circolazione di beni e servizi in Europa ma ci sarà tempo per discuterne soprattutto sull’articolo 35 comma 7-bis del DPR 633 del 1972 così come modificato dall’articolo 27 del d.l. n. 78 del 2010

L’obbligo di iscrizione al VIES è a carico di chi effettua operazioni intracomunitarie che esercitano attività impresa, arte o professione, lavoro autonomo, libero professionale nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.

Inoltre, la richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello ANR che trovate da scaricare gratuitamente in calce all’articolo) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.

La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella “C” del quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta.

Abbiamo già pubblicato un vademecum per il nuovo obbligo Vies sulle operazioni intracomunitarie

Per chi intende aprire la partita Iva da ora vedremo che dobbiamo indicare nel solito modulo di inizio attività AA7 la voce “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi), indicando la lettera C. Oppure potranno anche esprimere il diniego ad effettuare questo tipo di operazioni, scelta questa che eviterebbe i controlli più frequenti ed approfonditi che abbiamo visto prima.

Chi ha già la partita Iva cosa deve fare

Per i soggetti già titolari di un numero di partita Iva l’obbligo consiste nella presentazione di una dichiarazione in cui si esplicita la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e da inviare all’Agenzia delle entrate. A tale fine ci auguriamo che siano predisposte procedure telematiche di invio in quanto si troveranno gli uffici sommersi di lettere da parte dei contribuenti e visto che già ogni giorni ci dicono che sono in affanno non vorremmo che tale adempimento rendesse ancora più complesso comunicare con l’agenzia delle entrate.

Contribuenti Minimi e comunicazione operazioni archivi intracomunitarie

Nel caso dei contribuenti minimi la dichiarazione di effettuare operazioni intracomunitarie non dovrà essere presentata in quanto se analizziamo quanto presente nella circolare 36 del 2010 i contribuenti minimi che erogano supponiamo prestazioni di servizio all’estero non dovranno compilare l’elenco Intrastat e pertanto non rientreranno nell’obbligo di comunicazione. Caso a parte nel caso in cui intendano effettuare acquisti intracomunitari in quanto allora sarebbero soggetti, ma solo limitatamente agli acquisti e non alle prestazioni di servizi erogate.

I soggetti non residenti nel territorio dello Stato

I soggetti che presentano la dichiarazione di identificazione diretta ai fini Iva per il tramite del modello ANR possono comportarsi nello stesso modo ma indirizzando l’istanza al Centro Operativo di Pescara

Cosa succede se mi iscrivo

L’agenzia delle entrate afferma nel provvedimento che saranno condotti controlli più approfonditi entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà. Mi viene da pensare ad un contribuente che oggi comunica di effettuare operazioni intracomunitarie fatte nel 2010 e che ancora non ha dichiarato e si vede accertare. Vi segnalo comumque un link alle domande e risposte sul VIES

Non solo ma a seguito di controlli potranno aversi anche provvedimenti di esclusione dall’archivio vies dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie con provvedimento di revoca emesso dall’Agenzia.

Il VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema di scambi automatici tra  le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell’Unione Europea.  Attivo dal 1 gennaio 1993, la finalità del VIES è il controllo delle transazioni  commerciali in ambito comunitario e dei soggetti passivi Iva che le pongono in  essere. Attraverso questo sistema gli Stati membri dell’Unione Europea possono  scambiarsi le informazioni relative alle operazioni intracomunitarie intervenute  tra operatori commerciali titolari di un numero identificativo Iva.

Soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività prima del 31 maggio 2010

In pratica coloro che hanno aperto la partita IVA prima del 31 maggio 2010 e non hanno presentato elenchi Intrastat negli anni 2009 e 2010, o che pur avendoli presentati non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009 sono esclusi di default dall’elenco che potete riscontrare on line. Anche in questo caso per iscriversi basterà seguire la procedura descritta sopra per la presentazione dell’Istanza di adesione.

Se cercate qualcuno cliente o fornitore all’estero e non lo trovate: cosa fare

In questo caso per procedere ad ulteriori accertamenti puoi rivolgerti ad un Ufficio delle Entrate. Si ricorda che la verifica del numero identificativo Iva digitato avviene attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri. Non esiste, infatti, una base dati a livello comunitario ma per effettuare il controllo, le richieste sono inviate allo Stato membro selezionato che, per fornire la risposta, accede alla propria base dati nazionale

Le motivazioni di questo nuovo provvedimento VIES sono da rintracciarsi nella direttiva europea contro le frodi fiscali internazionali (direttiva 2006/112/CE)

Modello AA7/10

Cosa succede se non mi iscrivo al VIES

La mancata iscrizione al VIES potrebbe determinare prima di tutto una mancata accettazione della commessa da parte del cliente che magari non vedendovi nel VIES non si fida ad acquistare da voi i prodotti o anche un servizio per cui svolge anche una funzione di garanzia. Tuttavia a fronte di questo è anche previsto un regime sanzionatorio spiegato nella Risoluzione n. 42/E/2012, che prevede per coloro che pur non essendo iscritto svolgono operaizoni con l’estero non si avrebbe una operazione intracomunitaria pertanto l’Iva sarebbe dovuta nel paese del fornitore.

Nel caso in cui acquistiate un bene o un servizio all’estero e non siate iscritti nel VIES sarà prevedeibile che riceva la fattura senza applicazione dell’IVA ma non potrà applicare il reverse charge per cui non potrà detrarre l’Iva che ne discenderà.

 

ANR_3 Modello

ANR3_Istruzioni

ANR_3_aggiornamento-2

Leggi anche 

Controllo Partite Iva Comunitarie 

Codici ISO Paesi Esteri

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/richiesta-partita-iva-in-italia-stranieri-non-residenti-fiscalmente/38548/

3 Commenti

  1. Ciao, come sempre i vostri articoli non lasciano spazio a dubbi… io però ho una curiosità riguardo i tempi… sono un contribuente minimo iscritto il 04/01/2012, in comunica ho inserito anche l’iscrizione al vies perchè faccio acquisti intra. Secondo voi devono passare necessariamente 30 gg per l’iscrizone o in qualche modo si possono abbreviare i termini?? Grazie, Antonio

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