Vendita e commercio all’estero: iscrizione VIES obbligatoria, pena sanzioni IVA

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pulsante control del computerPer operare all’estero, commerciare con l’estero, vendere in un altro paese diverso dall’Italia beni o servizi, è obbligatoria l’iscrizione al VIES con lo specifico software per la comunicazione all’agenzia delle entrate e pena l’applicazione delle sanzioni nonchè il forte rischio di vedersi applicata l’Iva secondo diversi criteri territoriali.
Per cui leggete con attenzione per vedere come fare ad iscriversi.

Commerciare con l’estero

Prima di tutto parliamo delle cosiddette operazioni intracomunitarie per cui l’ambito oggettivo di applicazione della norma istitutiva del VIES che ha natura comunitaria intendendosi come tale applicabile ai titolari di partita IVA che sono residenti fiscalmente in UE o sono obbligati ad identificarsi in UE fiscalmente in virtù dell’attività che svolgono o dei beni che commerciano nello spazio economico europeo.

Si parla di obbligo ma in realtà direi quasi conveniente in quanto si rischia la riqualificazione dell’operazione come svolta in Italia con le ripercussioni che questo comporta in termini di applicazione dell’Iva secondo i criteri territoriali contenuti nel DPR 633 del 1972 per cui occhio perché la mancata iscrizione al VIES potrebbe farvi sanzionare successivamente per mancato versamento dell’Iva per cui è molto importante che:

  1. l’iscrizione al VIES abbia avuto esito positivo per cui come vedremo in seguto apparite come soggetti validi una volta che vi siete iscritti;
  2. interpretiate bene le norme sull’individuazione del territorio dove l’operazione Iva ossia la prestazione di servizi, consulenze, o altro si considera effettuata.

Ma facciamo un passo indietro e vediamo prima di tutto come ci si iscrive al VIES per effettuare e vendere all’estero prestazioni di servizi.

L’Iscrizione al VIES è uno dei requisiti per poter vendere servizi, consulenze, prestazioni all’estero o Unione Europea per i soggetti con partita Iva e vediamo come fare per iscriversi, la domanda da presentare all’agenzia delle entrate, le conseguenze che da quest iscrizione discendono in termini non tanto della fatturazione con l’estero quanto degli adempimenti successivi che da ciò potrebbero discendere.

Avete già avuto modo di affrontare l’argomento relativo all’iscrizione al VIES, in un articolo che fa da guida e che aggiunge a questo altre importanti informazioni da sapere per operare all’estero.

Cosa Significa VIES

Per Vies si intende il VAT Information Exchange System ossia il sistema delle partite Iva comunitarie che confluiscono in un unico sistema per tracciare tutti i soggetti Iva che risiedono od operano nell’Unione Europea al fine di contrastare eventuali evasioni fiscali a livello internazionale. Alcuni sono stati iscritti grazie ad un semplice invio di una raccomandata ossia per coloro che alla data di introduzione del provvedimento erano già titolari di partita Iva.

Il controllo e l’esito dell’iscrizione deve passare per la VERIFICA ISCRIZIONE ARCHIVIO VIES ossia attraverso l’inserimento della propria partita Iva utilizzando il software VIES nell’archivio europeo e la visualizzazione che quella partita Iva è valida.

Effettua il Controllo Partite Iva Comunitarie

Quando iscriversi al VIES

L’iscrizione non è obbligatoria se non per i soggetti che intendono operare nell’Unione Europea vendendo beni, prodotti o servizi ad altri soggetti residenti nell’Unione Europea.
Pertanto ancor prima di manifestare l’intenzione di operare con un soggetto estero, che potrebbe capotare improvvisamente soprattutto se operate sul web ossia ovvero vi potrebbe capitare di ricevere una richiesta da un soggetto estero dovrete effettuare la comunicazione all’agenzia delle entrate oppure manifestare tale evenienza al momento di apertura della partita Iva.

Vi ricordo che potete leggere l’articolo dedicato alla guida per l’apertura della partita Iva. Qui invece parliamo di cosa bisogna al momento dell’artura per iscriversi nell’archivio VIES e cosa fare se siete già titolari di una partita Iva e dovete iscrivervi successivamente (anche se vi anticipo che lo avreste già dovuto comunicare l’anno scorso).

Iscrizione nell’archivio VIES per chi ancora non ha la partita IVA: AA9/1

Nel modello AA9/1 che userete per comunicare i dati relativi all’apertura della partita Iva dove in sintesi si indicano dati anagrafici, codice atecofin che individua l’attività svolta da voi, il luogo dove sono tenute le scritture contabili ed eventuali regimi fiscali a cui desiderate accedere ecc, si aggiungerà anche la sezione Altre informazioni nel quadro I alla voce operazioni intracomunitarie dove indicherete l’ammontare presunto del volume d’affari che pensate potrete generare nell’anno di iscrizione della partita Iva.

Iscrizione nell’archivio VIES per chi ha la partita IVA:

Modello AA7/10

Per questi soggetti invece potete presentare telematicmente oppure presentare in formato cartaceo presentandovi all’agenzia delle entrate di vostra competenza il Modello AA7/10 relativo non all’apertura ma alle variazioni dei soggetti già in possesso della partita Iva che dovranno questa volta indicare sempre nel quadro relativo alle operazioni intracomunitarie il volume d’affari presunto per l’anno di variazione ed oggetto di comunicazione.

Vi ricordo che potrete trasmettere l’istanza in formato telematico servendovi di uno degli intermediari abilitati all’invio di tali comunicazioni (come per esempio dottori commercialisti o CAF), oppure anche presentare il modulo compilato in duplice copia e firmato in originale presso l’agenzia delle entrate di competenza.

In alternativa si potrà procedere anche inviando la raccomandata con dentro i due moduli in originale con un documento di identità, ma sinceramente lo sconsiglio per via dell’incertezza del momento della ricezione e della lavorazione della pratica.

Commento di un lettore: È importante sottolineare che, con la C.M. 39/E/2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di cessione di beni o prestazione di servizio intracomunitario resa da un operatore non iscritto nel VIES, deve considerarsi come operazione interna, con la conseguenza che si dovrà applicare a tali operazioni l’IVA nazionale. Lo stesso vale per le eventuali operazioni intracomunitarie effettuate nei 30 giorni dalla data di invio della dichiarazione di inizio attività contente la manifestazione della volontà di effettuare operazioni comunitarie quindi se versate iva non serve iscriversi al VIES.

Aggiornamento di Antonio

La mancata iscrizione al Vies del fornitore è stata qualificata come irregolarità formale, pertanto non determina la perdita della natura di operazione IC in presenza dei requisiti sostanziali. (C.Giust. UE 06 settembre 2012 C-273/11) (Fonte Memento IFiscale Ipsoa 2017).
Lo stesso concetto è stato ribadito sempre dalla Corte di Giustizia UE nella più recente sentenza del 09.02.2017 C-21/16.
La conseguenza delle due sentenze è che, fermo restando i requisiti sostanziali, il trattamento delle fatture è quello previsto per gli acquisti Intra e quindi con inversione contabile

Iscrizione al VIES

Come iscriversi al VIES per operare all’estero

Leggi anche

Controllo Partite Iva Comunitarie e Codici ISO Paesi Esteri

Riferimenti normativi per approfondire il tema del commercio con l’estero:

Articolo 35 del DPR numero 633 del 1972
Provvedimento 29 dicembre 2010

Richiesta apertura partita IVA in Italia per Stranieri e non residenti

15 Commenti

  1. Che adempimenti fiscali ci sono in seguito all’avvenuta iscrizione al vies? Basta indicare le operazioni attive e passive nella comunicazione trimestrale dell’iva o ci sono altri adempimenti indipendenti? Inoltre se si acquista da paese con iva diversa da quella italiana o addirittura senza iva come va considerata l’iva di vendita in Italia? In sostanza, sul registratore di cassa, devo inserire un settore diverso dall’IVA italiana e vendere tramite quello oppure posso utilizzare quella italiana? E successivamente, le fatture di paesi diversi dall’Italia si registrano normalmente? O vanno inserite in qualche settore a parte ?? Grazie

  2. Ciao Antonio, Grazie mille del prezioso contributo. Lo Inserisco anche nell’articolo a beneficio di tutti

  3. La mancata iscrizione al Vies del fornitore è stata qualificata come irregolarità formale, pertanto non determina la perdita della natura di operazione IC in presenza dei requisiti sostanziali. (C.Giust. UE 06 settembre 2012 C-273/11) (Fonte Memento IFiscale Ipsoa 2017)

    Lo stesso concetto è stato ribadito sempre dalla Corte di Giustizia UE nella più recente sentenza del 09.02.2017 C-21/16.

    La conseguenza delle due sentenze è che, fermo restando i requisiti sostanziali, il trattamento delle fatture è quello previsto per gli acquisti Intra e quindi con inversione contabile.

  4. In questo caso consiglio un dovuti approfondimento con i soggetti coinvolti e con il commercialista che vi sta seguendo in quanto è necessario un certo approfondimento.

  5. Se hai un commercialista usalo, lo paghi, ci mancherebbe! Devi costruire con lui un rapporto di fiducia e professionalità. Poi se vuoi scrivi sul sito se hai bisogno

  6. Ciao a tutti ho un sito e-commerce non ho mai venduto al di fuori dell’ Italia ultimamente mi stanno arrivando richiesta anche dai paesi Dell’ UE ma non so come fare e che documenti mi servono per poter espandere i mie business
    Chi mi può aiutare chiedo a voi prima di interpellare il mio commercialista

  7. Buongiorno, un azienda agricola in regime iva speciale intende avvalersi per la vendemmia di vendemmiatori rumeni organizzati in una società di diritto rumeno, il tutto mediante regolare contratto d’appalto di diritto italiano.

    Il titolare della società, già iscritto al vies, sostiene che ove anche l’azienda agricola, e nonostante il regime iva in essere per quest’ultima, si iscriva al vies non c’è pagamento di iva. Nel caso di specie il contratto di appalto prevede un costo orario di 7 euro a persona per 100 ore complessive ovvero 700 euro complessivi + iva, elemento quest’ultima (iva) che però l’azienda agricola non pagherebbe, assumendosi come unico costo per la prestazione i precedenti 700 euro.

    In sostanza l’azienda agricola non pagherebbe nessuna iva, ne rumena ne italiana.

    Vi ringrazio per la risposta.

  8. ho effettuato nel 2012 una vendita in spagna. Su l’unica fattura,per fortuna unica, sono stato sanzionato poiche’ non iscritto all’ives.La sanzione ha comportato il pagamento dell’intera iva applicata sul totale, piu’ una sanzione aggiuntiva.
    Ammetto che la legge non accetta ignoranza, ma il mio commercialista, per questa fattura, si era recato svariate volte all’ufficio doganale e nessuno lo aveva mai informato.
    Premetto che questa nuova partita iva era stata aperta da una ditta snc cessata e quindi si presupponeva che nulla fosse cambiato essendo la precedente esistente da oltre 35 anni. Possibile che in Italia non si riesce mai ad essere chiari?
    Cosa posso fare per ovviare al pagamento di questo ulteriore balzello. Debbo chuudere la mia attivita’ artigianale visto che il lavoro e’ormai riditto ai minimi termini?
    Prego rispindere.
    Cordiali saluti

  9. 9 mesi che attendo l’iscrizione per il VIES, ancora nessuna notizia, non posso acquistare veicoli all’estero e risparmiarmi l’iva. W la buromafia.

  10. Si maocchio ai limiti di compensazione di 15 mila euro che rihciedono il visto pesante nel caso di compenszione tra tributi diversi.Se sta parlando dello stesso tributo invece non c’è bisogno. Inserirà il credito nella colonna a credito e quello a debito nell’altra colonna rispettando i codicie tributo originari.

  11. sono a credito iva per 220.000,00 € e vorrei compensarne solo 100.000,00 €.
    E’ possibile compensarli con i contributi che verso mensilmente per le paghe indicati nel modello F24 ?. Se si come?
    Grazie 1000.
    Buona giornata

  12. E per quanto riguarda gli acquisti effettuati nei 30 giorni dalla data di invio della dichiarazione di inizio attività, come occorre comportarsi?

  13. È importante sottolineare che, con la C.M. 39/E/2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di cessione di beni o prestazione di servizio intracomunitario resa da un operatore non iscritto nel VIES, deve considerarsi come operazione interna, con la conseguenza che si dovrà applicare a tali operazioni l’IVA nazionale. Lo stesso vale per le eventuali operazioni intracomunitarie effettuate nei 30 giorni dalla data di invio della dichiarazione di inizio attività contente la manifestazione della volontà di effettuare operazioni comunitarie. quindi se versate iva non serve iscriversi al VIES

  14. Complimenti la mamma dei pirla è sempre incinta…
    Non basta la burocrazia attuale, hanno preso alla lettera la citazione latina… melius abbundare quam deficere

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