Dal primo gennaio 2020 sarà obbligatorio il modello F24 Telematico qualora nel modello vi siano crediti da indicare in compensazione per il loro utilizzo in riduzione del debito fiscale verso l’erario anche verso regione o comune.
La finalità della legge è quella di impedire le indebite compensazioni di crediti fiscali non solo di quelli Iva ma anche di altri tributi. Per realizzare e combattere la compensazione di crediti inesistenti si è ridotto il limite entro cui si potrà procedere alla presentazione del modello cartaceo anzichè telematico.
Perché si ha Iva a credito
Durante lo svolgimento dell’attività professionale o anche di impresa può accadere che la conformazione dei costi porti il contribuente a maturare un’IVA nei confronti dello Stato/erario.
Oppure si ha il caso di un acquisto di bene materiale, esempio impianti o macchinari molto costosi, oppure prima fornitura di materie prime che di fronte ad una mancata rilevazione di ricavi e quindi di IVA a debito porta la liquidazione IVA mensile o trimestrale a credito. Il problema è capire cosa fare o per lo meno cosa conviene fare con un credito IVA. Allora partiamo dal presupposto che le opzioni principali sono due: chiedere il rimborso del credito IVA o portare in compensazione il credito dell’IVA.
Come ottenere un rimborso Iva
Per ottenere un rimborso IVA ci vuole parecchio tempo, anche 3 o 5 anni e partendo dal presupposto che il tempo costa in termini di privazione di liquidità o disponibilità finanziaria sul conto corrente appare come la decisione meno opportuna da seguire ma questo può non essere vero se il tasso di interesse riconosciuto è elevato. Mi è successo infatti di non richiedere delle somme a rimborso o per lo meno di rallentare la richiesta perché mi accorsi che il asso di interesse riconosciuto era elevato. Ma non è sempre così pertanto la scelta preferibile a mio avviso e’ sempre quella di portarlo subito in compensazione nei modi e nei limiti visti di seguito e togliersi il problema.
Come portare un credito Iva in compensazione
Esistono tre modi:
- Compensazione Verticale Iva su Iva;
- Compensazione Orizzontale Iva su altri tributi a debito;
- Richiesta dell’Iva a rimborso.
Compensazione Iva su IVA
Il primo modo che e’ quello della Compensazione verticale ossia compensarlo con le liquidazioni successive con i limiti che vedrete di seguito. Oppure esiste la compensazione orizzontale che consiste nel compensare l’va con altri tributi: vi chiederete quali tributi è possibile compensare? Tutti quelli il cui versamento può essere effettuato con modello di versamento F24 per cui tutti quelli che hanno un codice tributo per essere versati. In linea generale sappiate che potete compensare il credito IVA con tutti gli altri importi che possono essere versati con modello F24; tuttavia sconsiglio ma è una mia paranoia personale di compensare credito per imposte con debito INPS perché l’INPS è sempre restio a concedere compensazioni e quindi poi andare a spiegare ad uno che parla di contributi di un credito IVA non è’ sempre agevole.
Nella pratica si tratterà nel caso della compensazione verticale di non presentare alcun modello F24 e di effettuare solo il movimento nella contabilità e sui registri Iva (i più semplici programmi di gestione contabile lo fanno tranquillamente).
Compensazione Orizzontale Iva con altri tributi
Nel caso di compensazione orizzontale Iva su altri tributi a debito invece si dovrà obbligatoriamente presentare il modello F24 indicando nella colonna importi a credito il credito Iva con il codice tributo del Saldo Iva. In questo caso sarà necessario per importi al di sopra di una certa soglia procedere dapprima con la certificazione del credito Iva e l’apposizione del visto di conformità del professionista.
Per la richiesta del rimborso invece è tutto un altro discorso
I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR.
Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr n. 633/1972):
- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
- dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011
Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito (art. 3, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96). Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).
Come e quando
Il modello deve essere presentato telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.
Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.
Cosa conviene fare?
Potrei declinare i seguenti casi in ordine di convenienza a seconda delle fattispecie in cui si può venire a trovare il contribuente titolare del credito.
- Se avete un flusso di liquidazioni Iva a debito costanti ed un credito disponibile consiglio prima di tutto di effettuare compensazioni vetrificali Iva su Iva in modo da esaurirlo nel più breve tempo possibile.
- Se invece avete dei flussi costanti di Iva a credito allora prima di tutto mi chiederei se non siete esportatori abituali. Smarcato questo quesito direi che la modalità più conveniente è quella di utilizzarlo in compensazione con il saldo Ires o Irap a giugno e a novembre. A tal proposito vi ricordo però che dovrete farvi certificare il credito dall’organo di controllo o dalla società di revisione o dal dottore commercialista che incaricherete. Questo vi costerà qualcosa (leggi link relativo al costo per la certificazione del credito va).
- Come ultima spiaggia lo chiederei a rimborso. Le modalità per la riscossione sono più complesse, lunghe e costose. Da un punto di vista pratico conviene quindi, se se ne ha la possibilità, di esaurire tutto il credito Iva con altra Iva in quanto ossia effettuare la compensazione verticale in quanto in questo modo si limita l’esposizione finanziaria ad un mese.
Se ne avete ancora compensatela con altri tributi dovuti nello stesso mese o nei mesi successivi stando sempre attenti a non superare il limite di compensazione del vecchio miliardo di lire ossia di 516.456 euro e stando sempre attenti a non superare anche l’altro nuovo limite di 15 mila euro al di sopra del quale sarà necessario anche il visto di conformità: in pratica una attestazione di una società di revisione, di un dottore commercialista o di un altro professionista abilitato che certificherà che il credito Iva esiste (che mi sembra una follia visto che sono a credito ed ho il diritto di averlo e subito dallo Stato) e che prevede di utilizzare un nuovo modello chiamato modello VR per importo superiori a 5.000 euro dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.
Il modello Iva TR
Il credito Iva che esce dalla liquidazione trimestrale può essere utilizzato in compensazione o anche richiesto a rimborso mediante la presentazione entro il 30 aprile del modello IVA TR sempre che l’importo sia superiore ai 5 mila euro. Per questo limite si intende quello utilizzato e non quello disponibile nel senso che se desidero effettuare una compensazione Iva su Ires per esempio ed ho un credito disponibile di 100 mila euro ne posso anche compensare solo 5.000 senza dover ricorrere alla presentazione del modello iva TR. I contribuenti interessati sono coloro che hanno liquidato l’Iva del primo trimestre ed hanno un credito derivante da Iva detraibile al netto di quella da versare superiore a 2.582,28 euro e che sono in possesso di anche di altri determinati requisiti.
La richiesta del credito a rimborso: i requisiti da rispettare
Nel caso di richiesta del credito Iva a rimborso sarà necessario preventivamente verificare di rientrare nelle fattispecie definite dall’articolo 38 bis del DPR 633 del 1972. Il modello TR andrà presentato telematicamente entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento (i.e. 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre) ed i codici tributo da utilizzare per la compensazione saranno 6036 Credito Iva I ° trimestre, 6037 Credito Iva II ° trimestre, 6038 Credito Iva III ° trimestre.
Dove trovo il modello Iva TR
Nella sezione moduli e modelli trovate al solito nella sezione moduli e modelli compreso il modello IVA TR.
Credito Iva minore di 5 mila euro
Fino a 5 mila euro il credito Iva spettante può essere utilizzato senza limitazioni semprechè trovi prima accoglimento in una dichiarazione presentata telematicamente. Se molti anni fa infatti era ammesso l’utilizzo del credito anche senza che questo si manifestasse in una dichiarazione ufficiale oggi questo può essere utilizzato solo dal primo giorno successivo a quello cui la dichiarazione Iva si riferisce.
Se dovessimo fare un esempio pratico valido anche per gli anni successivi possiamo dire che il credito Iva derivante dalla dichiarazione annuale 2019 potrà essere utilizzato nella liquidazione del 16 gennaio 2019. Questo dovrà rispettare il limite di 5 mila euro e sarà indicato nella colonna importi a credito del modello F24 con codice tributo 6099. Nel caso di compensazione Iva su Iva non sarà necessario presentare alcun modello F24 per indicare la compensazione orizzontale.
Credito Iva maggiore di 5 mila euro
Se parliamo di importi superiori a 5 mila euro la compensazione potrà avvenire solo previa apposizione del visto di conformità
La legge di riferimento è contenuta nell’articolo 10, comma 7, D.L. 78/2009 e vale solo dal decimo giorno successione alla presentazione della dichiarazione (articolo 3 D.L. 50/2017). In calce all’articolo troverete tempi, costi e modalità per la certificazione dei crediti di imposta con visto di conformità. Se non volete richiedere il visto di conformità potrete richiedere la sottoscrizione dell’intera dichiarazione dei redditi all’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile ossia i revisori o il collegio sindacale.
In sostanza dovremmo pagare un soggetto abilitato a rilasciare i visti di conformità che farà un audit sulla nostra dichiarazione precedente, confermerà i crediti originati verificandone la spettanza.
Nel caso delle delle start up innovative il limite di 5 mila euro è aumentato fino a 5 mila come disciplinato dall’articolo 4, comma 11-novies, D.L. 3/2015. L’agevolazione è valida per tutto il periodo di iscrizione delle start-up nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Certificazione del credito Iva
Vi ricordo inoltre l’importanza della certificazione del credito Iva e a tal vi segnalo l’articolo di approfondimento anche con l’indicazione dei costi orientativi che vi potreste trovare a dover sostenere per ottenerla in relazione all’entità del credito anche chiamata visto di conformità del credito Iva.
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salve a tutti ,volevo un chiarimento se possibile….è vero che da gennaio 2015 l iva delle fatture d acquisto non potra più essere compensata verso i contributi INPS dovuti dai titolari di partita iva secondo una modifica fiscale a firma di PADOA SCHIOPPA??? GRAZIE
Salve,
io ho per tutto il 2014 il regime dei minimi e il prossimo anno entro nel regime ordinario.
Nel caso di una fattura emessa ad ottobre 2014 (quindi senza IVA) ma saldata a febbraio 2015 come mi dovrei regolare con l’IVA che dovrei versare in quanto rientrante nel regime ordinario?
E’ possibile applicare il credito IVA?
Grazie
se dopo tre anni che la mia attività è sospesa ho ancora un credito IVA come posso essere rimborsata?
Si
Si pùo compensare il credito iva per il pagamento del diritto della camera di commercio.
Salve, l’iva a credito maturata in un attività di commercio (una società s.a.s.),
si può usare per compensare i contributi personali INPS dei soci?
saluti
Da una ditta individuale chiusa il 31/12/2013 avanzo un credito Iva. Con il nuovo anno ho aperto un’altra ditta individuale con nuova partita Iva. E’ possibile compensare il credito della ditta precedente con gli importi Iva o Inps dovuti con la nuova attività?
La società cosiddetta dante causa, ossia quella che acquisterà indicherà nella sua dichiazrazione dei redditi modello UNico anche i dati della società che acquisterà. Lo stesso accadrà per la società che sarà cessata in corso d’anno. Nelle istruzioni ala compilazione può trovare le modalità di comunicazione e di impiego dei crediti tributari che erano in capo alle società nelle precedenti dichiarazioni. UNa cosa che nella pratica si riscontra è che le società utilizzano il credito ancora prima di indicarlo nella dichiarazione dei redditi cosa che le agenzia, almeno qualcuna consente, ma che alcune dicono invece debba preventivamente essere cristallizzato in una dichiarazione dei redditi nel quadro RX per intenderci. Immagino comunque che vi stiate facebdo assistere da colleghi commercialisti che sicuramente vi sapranno guidare.
Si presentando il modello F24 a zero con la compensazione tra i due tributi (uno nella colonna importi a credito, una in quella importi a debito) e stante la preventiva indicazione nel modello Unico del credito nella colonna da utilizzare in compensazione e sempre che nel frsttempo non l’abbia richiesto a rimborso.
Una srl ha un credito IVA per circa €30.000 ed un credito d’imposta per circa €20.000 . Vorrebbe cedere l’azienda oppure il ramo d’azienda (e magari successivamente liquidare la società) ad un’altra srl (non facente parte di gruppo) che compenserebbe parzialmente la sua IVA a debito.
E’ sufficiente l’atto notarile ai fini della regolarizzazione della cessione? Sarà il notaio che provvederà alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate? Faccio presente che detti crediti sono esposti nella dichiarazione fiscale.
Quale è la procedura da seguire e la relativa tempistica?
Grazie per il prezioso aiuto.
SALVE, HO UN CREDITO IVA DA DICHIARAZIONE IVA ANNO 2011 REDDITI 2010.
LA DITTA HA CESSATO IL 31/12/2010….MA LA CANCELLAZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO è STATA FATTA IL 01/02/2011…PER QUESTO MOTIVO LA C.C.I.A.A. MI HA CHIESTO DIRITTO CAMERALE PER L’ANNO 2011….MI CHIEDEVO SE POSSO COMPENSARLO CON IL CREDITO IVA RIPORTATO NELL’ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI.
GRAZIE MILLE
può richiederlo senza problemi basta che però non abbia pendenze tributarie altrimenti probabile le compensino
Salve, ho un credito iva da modello iva 2014 di 2314,00. La società è una sas resa inattiva in camera di commercio al 31/07/2013. Posso chiedere rimborso iva per cessazione dell’attività o non avendo chiuso la p.iva non ne ho diritto? Grazie
L’importante è che lo abbia riportato nella dichiarazione dei redditi nel quadro RX ogni anno come credito da utilizzare in compensazione negli anni successivi.
buongiorno se possibile avere delucidazione su eventuale utilizzazione del’iva o suo rimborso .
sono aministratore di una società in accomandita semplice in liquidazione dal 7 luglio del 2001, restata per tale periodo inattiva, ma con un credito iva, dichiarzione fatte regolarmente tutti gli anni.
vorrei ripristinarla,ma prima vorrei sapere posso utilizzare il credito iva? o passato tutto questo tempo non è più riutilizzabile
grazie in attesa di una risposta
Salve,
È possibile utilizzare il credito IVA 2012(con visto di conformità)per pagare un debito INPS con codice rc01?
Grazie
Salve,sono stato artigiano con una ditta 04.2008 cessata nel 11.2012 , commercialista a chiesto rimborso IVA a credito di 4.110,00 euro dicembre 2013.
In quest anno febbraio 2014 sono venuto a conoscenza di una cartella esattoriale (agenzia delle entrate) relativa all’anno 2008 di 2.086,60 euro ( per colpa di ex.datore di lavoro ,mi ha consegnato il mod. cud gennaio/febbraio/marzo /2008 sbagliato con reddito inferiore di quello che o percepito)
Volevo chiedere se posso anulare rimborso IVA a credito chiesto in dicembre 2013 e pagare cartella esattoriale ( cosa devo fare ?)
Grazie.
Si a patto che la riporti nelle dichiarazioni dei redditi Iva
Buongiorno. L’iva a credito maturata nel 2013 si può portare in compensazione anche con iva a debito maturata nel 2015? Grazie per la cortese risposta.
Se in compensazione con Iva anche da subito se con altri tributi sarebbe preferibile attendere che si cristallizzi in una dichiarazione dei redditi prima. uso il condizionale perchè questa cosa la fanno ugualmente ma da colloqui con alcune agenzie è una cosa che molti fanno ma che in teroia non si potrebbe fare.
Una ditta che matura un credito iva nell’anno in corso può utilizzarlo o deve aspettare l’anno successivo?
Grazie
Prima chiudi la liquidazione Iva a credito in modo che il credito Iva si cristallizza in una dichiarazione e usalo in compensazione con la prossima fattura attiva se ne emettete altrimenti con il versamento di un altro tributo con modello F24.
io seguo un’associazione culturale e ad ottobre ha emesso una nota credito su una fattura di gennaio e sarà l’unico movimento IVA fino al 31/12, all’ncirca di un centinaio di euro. Cosa consigli? di chiedere nella dichiarazione annuale IVA il rimborso o aspettare di compensarlo? anche se noi abbiamo una media di 4 fatture all’anno e di importi bassissimi…
Si, vale il principio che sono compensabili tutti i debiti e crediti che si espongono nel modello F24
Una nuonuova azienda ha maturato un credito iva nel corso del primo trimestre 2013. Può utilizzare detto credito per compensare il pagamento della seconda rata dei contributi INPS?
Grazie