Verifica Dichiarazioni di Intento 2021 Agenzia Entrate

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Nel seguito il servizio per la verifica delle dichiarazioni presentate dagli esportatori abituali al fine di evitare l’omessa applicazione dell’Iva. Si tratta di un servizio messo a punto dall’agenzia delle entrate e di facile caricamento per il controllo delle dichiarazioni di intento presentate. I dati che servono per alimentare i campi di richiesta sono le informazioni anagrafica principali che dovreste sicuramente avere in possesso come:

  • denominazione sociale
  • partita IVA
  • codice fiscale
  • soggetto dichiarante

Verifica ricevuta dichiarazione di intento

Questa funzione consente di effettuare il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento.
Inserire i dati richiesti, contenuti nella ricevuta telematica. Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “dichiarazione d’intento correttamente presentata“.

Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

  • la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567)
  • la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno “-” oppure “/” (es. 000001)

Inserire i dati per la verifica

Scegli destinatario

 

 

Servizio Verifica Ricevute dichiarazioni di intento

Cosa Cambia dal 2020

Dal primo gennaio 2020, per effetto delle modifiche i cui riferimenti normativi troverete nel seguito  decorrere dal 2020 il fornitore dell’esportatore abituale avrà nuovi compiti e dovrà effettuare nuovi adempimenti come meglio descritto nel seguito:

  1. verificare con il servizio telematico on line l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento;
  2. indicare nella fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento;
  3. l’esportatore abituale non dovrà più consegnare al fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia;
  4. il fornitore non dovrà predisporre il riepilogo nella dichiarazione IVA delle dichiarazioni d’intento ricevute;
  5. abrogazione obbligo della numerazione progressiva delle dichiarazioni d’intento e dell’annotazione nel registro delle dichiarazioni di intento entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione.

Dichiarazioni di intento: quali novità

2 Commenti

  1. In sintesi dal 2020, l’intento di effettuare acquisti o importazioni senza iva deve risultare da un modello messo a disposizione dell’Agenzia delle entrate e trasmesso telematicamente all’agenzia delle entrate che a sua volta rilascia una ricevuta di ricezione. Può fare anche riferimento al provvedimento del 27 febbraio per ulteriori precisazioni.

  2. buon giorno avrei bisogno di una precisazione per un dubbio che non riesco a togliermi e più mi informo leggendo o chiedendo più aumenta l’ansia di non seguire la procedura giusta, l’obbligo del fornitore prima di emettere la fattura con esenzione IVA a seguito di dichiarazione di intento è di fare la “verifica ricevuta dichiarazione d’intento” con il programma messo a disposizione da ADE e stamparlo come prova dell’avvenuto controllo o deve per forza entrare nel cassetto fiscale e stampare la dichiarazione d’intento ricevuta dal cliente e solo da quel momento può fare la fattura senza IVA?
    io fino ad ora ho seguito la prima procedura.
    nella speranza di ricevere un vostro chiarimento ringrazio e saluto.

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