Aggiornato il 4 Maggio 2023
Cos’è la dichiarazione di intento?
Quando si parla di dichiarazione di intento, chiamata comunemente anche lettera di intento o comunicazione d’intento, ci si riferisce a quel documento con il quale l’esportatore dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di possedere i necessari requisiti per svolgere l’attività di esportatore abituale e, di conseguenza, di poter acquistare bene e servizi senza l’applicazione dell’IVA. In pratica le fatture emesse in seguito a tali operazioni sono prive di IVA perché, se i beni fossero acquistati applicando l’IVA, comporterebbero un chiaro credito che l’impresa dovrà ovviamente chiedere a rimborso all’Erario, con tutte le problematiche del caso.
Per queste ragioni e per stroncare sul nascere tali problemi, con il DPR 633/72 è stato stabilito che le esportazioni sono operazioni sui cui non grava l’IVA, in parole semplici l’esportatore abituale può acquistare i beni senza dover pagare l’IVA.
Novità 2020: cosa cambia
Dal primo gennaio 2020, per effetto delle modifiche i cui riferimenti normativi troverete nel seguito decorrere dal 2020 il fornitore dell’esportatore abituale avrà nuovi compiti e dovrà effettuare nuovi adempimenti come meglio descritto nel seguito:
- verificare con il servizio telematico on line l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento;
- indicare nella fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento;
- l’esportatore abituale non dovrà più consegnare al fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia;
- il fornitore non dovrà predisporre il riepilogo nella dichiarazione IVA delle dichiarazioni d’intento ricevute;
- abrogazione obbligo della numerazione progressiva delle dichiarazioni d’intento e dell’annotazione nel registro delle dichiarazioni di intento entro i 15 giorni successivi a quello di emissione o ricezione.
Per gli esportatori abituali che utilizzano la dichiarazione d’intento in dogana non sarà più necessario presentare la copia cartacea.
Le novità sono state introdotte dal Decreto Cresci Italia all’art. 12-septies, D.L.
34/2019 e si sostanziano nell’eliminazione dell’invio della dichiarazione di intento cartacea comprensiva la dichiarazione e della ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate.
Dal prossimo 2 marzo 2020 infatti l’esportatore abituale trasmetterà le proprie informazioni telematicamente e l’agenzia delle entrate le recepirà nei propri data base dell’anagrafe tributaria abituale. Tali informazioni saranno presenti nel cassetto fiscale dell’agenzia delle entrate.
Fino al 27 aprile 2020 e oltre per via delle proroghe previste dal Corona Virus sarà possibile continuare ad utilizzare il vecchio modello con indicare la facoltà di avvalersi della non applicazione dell’Iva sugli acquisti. In calce trovate anche le sanzioni connesse al mancato rispetto delle nuove previsioni normative.
Novità 2019
Il Decreto Crescita 2019 introduce l’obbligo di presentare dichiarazione ad hoc con cui si manifesta la volontà dell’esportatore abituale di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA. Dal’altra parte elimina l’invio al fornitore dell’esportatore abituale della dichiarazione d’intento.
Questo andrò fatto compilando una modello standard previsto per le dichiarazioni di intento e da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate. Il numero di protocollo della ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dovrà essere riportata sulle fatture attive emesse. In caso di inosservanza del suddetto obbligo non è più prevista la sanzione in misura fissa da 250 a 2 mila euro ma si passa ad un regime più aspro che prevede una sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta
Novità 2015 da Decreto Semplificazioni 2014: cosa cambia
Già con il Decreto Semplificazioni fiscali n. 175/2014 furono introdotte importanti modifiche a valere dal 2015 e fu cambiata la disciplina che regola le dichiarazioni di intento, di fatto con la nuova normativa si è registrato un ribaltamento dell’obbligo di trasmissione dei dati che diventa di competenza dell’esportatore e anche alla luce del Decreto Crescita 2019 di recente emanazione.
In calce trovate anche il servizio gratuito di verifica ricevuta delle dichiarazioni di intento
Novità dal 2014
L’articolo 20 del decreto n. 175/2014 ha radicalmente cambiato lo scenario delle comunicazioni di queste tipologie di dichiarazioni: la norma ha infatti introdotto uno schema nuovo per la trasmissione, secondo il quale l’esportatore abituale che intende acquistare o importare senza l’applicazione dell’IVA è tenuto ad inviare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate per via telematica. In seguito all’avvenuta trasmissione l’Agenzia rilascia la relativa ricevuta.
Per effetto del decreto Semplificazioni fiscali l’obbligo di trasmissione dei dati è passato dal fornitore all’esportatore abituale. Una volta adempiuto a tale obbligo attraverso l’invio telematico della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate, l’esportatore abituale deve consegnare al fornitore copia della dichiarazione unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione. Il fornitore, da parte sua, ha l’obbligo di controllare che la trasmissione sia avvenuta regolarmente prima di dare corso all’operazione senza IVA. Verificare l’avvenuta trasmissione è un dovere importante per il fornitore infatti, in caso contrario, è prevista l’applicazione di gravi sanzioni.
Con la dichiarazione IVA annuale resta sempre a carico del fornitore l’obbligo di riepilogare tutti i dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute, oltre a dover obbligatoriamente aggiornare l’apposito registro. Aggiornare correttamente il registro delle dichiarazioni è un adempimento obbligatorio anche per l’esportatore abituale.
Il nuovo modello per la dichiarazione d’intento
Contemporaneamente alle istruzioni e alle modalità tecniche per la trasmissione, con il provvedimento del dicembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha anche approvato il nuovo modello per la dichiarazione di intento. Per ogni dichiarazione di intento, il modello va compilato e trasmesso online. Nell’apposito spazio il dichiarante è tenuto all’indicazione dell’anno di riferimento e del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento.
Il modello è formato da:
- un frontespizio, dove vanno indicati con estrema cura i dati anagrafici dell’esportatore, la lettera d’intento, i dati identificativi del destinatario e dove va apposta la firma del richiedente;
- un quadro A, con i dati inerenti al plafond;
- una sezione dedicata all’impegno alla trasmissione online del modello.
E’ bene precisare anche il fatto che è possibile presentare una dichiarazione integrativa quando, prima dell’effettuazione dell’operazione, si vuole rettificare oppure integrare una dichiarazione presentata precedentemente, senza però poter modificare i dati relativi al plafond. Ovviamente serve presentare una dichiarazione nuova nella quale barrare la casella “integrativa” presente nel frontespizio, oltre a dover indicare il numero di protocollo della dichiarazione trasmessa in precedenza e che si vuole rettificare.
Il controllo da parte del fornitore
Il fornitore, una volta ricevuta la dichiarazione, ha il dovere di effettuare un riscontro per via telematica. Il controllo potrà avvenire attraverso due modalità:
- accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate per vedere la verifica della dichiarazione d’intento, verificando la trasmissione della comunicazione tramite la specifica funzione. Operazione possibile con l’inserimento dei codici fiscali del fornitore e dell’esportatore abituale e del protocollo della ricevuta;
- accedendo al personale cassetto fiscale, operazione consentita a tutti coloro abilitati ai servizi Fisconline o Entratel.
Sanzioni connesse alla dichiarazione d’intenti
A seguito del nuovo schema di trasmissione è stata modificata anche la materia sanzionatoria prevista dal D.Lgs. 471/97. Secondo tale disciplina, nel caso in cui la dichiarazione di intento non veniva trasmessa nei termini stabiliti o inviata con dati incompleti, era prevista una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta. Oggi la stessa sanzione è applicabile quando il prestatore o cedente svolge un’operazione nei confronti dell’esportatore prima che quest’ultimo gli abbia trasmesso la dichiarazione e prima di aver controllato direttamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’ADM la banca dati delle dichiarazioni d’intento, per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.
Registro delle dichiarazioni d’intento
Il Decreto Crescita abroga la numerazione e annotazione nell’apposito registro delle dichiarazioni di intento previsto dall’articolo 1 del D.L. 746/83 proprio in virtù del nuovo obbligo comunicativo telematico.
Regime sanzionatorio.
Verifica Ricevute dichiarazioni di intento
Puoi utilizzare il servizio gratuito di consultazione delle dichiarazioni di intento con il link qui sotto Il servizio consente di effettuare il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Inserire i dati richiesti, contenuti nella ricevuta telematica. Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall’Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d’intento, il messaggio di risposta sarà “dichiarazione d’intento correttamente presentata”.
Articolo su Servizio Verifica Ricevute dichiarazioni di intento
Sanzioni Dichiarazioni di intento omesse
Qualora l’esportatore abituale non adempia alla trasmissione telematica all’agenzia delle entrate nuova introdotta con il provvedimento del 27 febbraio 2020 si esporrà all’applicazione di nuove sanzioni. Il Decreto Cresci Italia 2020 infatti prevede che il fornitore riscontri sul sito dell’agenzia delle entrate nel proprio cassetto cassetto fiscale. Il Decreto prevede altresì che il fornitore indichi il numero di protocollo di ricezione della trasmissione sulla dichiarazione doganale oppure sulla fattura emessa a fronte della dichiarazione d’intento.
Il fornitore invece avrà l’obbligo di verificare e controllare telematicamente sul sito dell’Agenzia delle entrate l’avvenuta presentazione telematica della dichiarazione di intento dell’esportatore abituale. Qualora ponga in essere operazioni con l’esportatore abituale senza idonea verifica si espone all’applicazione di una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta. Tuttavia qualora a richiesta esibisca il protocollo di ricezione indicato nel suo cassetto fiscale non incorrerà in sanzioni.
Fonte normativa Dichiarazione Intento
DPR n. 633 del 1973, art. 8, comma 2
Decreto Cresci Italia n.34 del 2019
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 27 febbraio 2020 (Prot. N. 96911/2020)