Omessa o Errore nella Comunicazione Trimestrale dati Iva: come rimediare con il Ravvedimento

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Nel caso di un errore o peggio nell’omessa presentazione della comunicazione trimestrale dei dati Iva in vigore dal 2017 è possibile rimediare attraverso alcuni passaggi che possono portarvi ad una riduzione delle sanzioni da applicarvi. Nel seguito forniamo chiarimenti e risposte alle domande dei lettori che pervengo all’indirizzo di posta del blog e a cui con piacere cerco di fornire riposte utili.

Come indicato nell’articolo 11, comma 2.ter del D.Lgs n. 471 del 1997 l’omessa, incompleta, infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva comporta l’applicazione di una sanzione che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro. 

Inutile dirvi che molti si trovano nelle condizioni di non avere a disposizione ancora il software in grado di gestire l’adempimento per cui mettono in conto la possibilità di subire una multa da parte dell’agenzia delle entrate che, attraverso un controllo incrociato, ritengo riesca facilmente a comprendere se vi sia stata un’omissione. Più complesso il discorso nel caso di errori in quanto come detto più volte, non possono riuscire a controllare tutte le dichiarazioni in modo analitico perchè non avrebbero la possibilità.

Tuttavia il rischio c’è ed è concreto. 

Vi ricordo che la trasmissione telematica della comunicazione trimestrale dei dati Iva deve essere effettuata anche in assenza di alcuna operazione di acquisto o vendita fattura emessa o ricevuta da parte fornitori.

Tipologie di errori

Parliamo naturalmente di omissione della presentazione per cui il contribuente va oltre la scadenza ordinaria prevista per la trasmissione. Ma potrete anche  avere indicato dei dati non corretti di natura qualitativa (Codice fiscale, partita Iva, denominazione) o anche quantitativi (indicazione di un importo diverso da quello corretto o alimentazione di una cella diversa da quelle corretta che ha effetti sulla liquidazione finale).

Rimedi all’errore

Invio comunicazione trimestrale entro il 30 aprile

Sarà possibile effettuare un ravvedimento operoso per sanare il tardivo invia della comunicazione attraverso la trasmissione, seppur in ritardo, della comunicazione trimestrale Iva, appena potete e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei dati Iva che avviene entro il 30 aprile di ciascun anno.

Questa possibilità l’avete a disposizione sia nel caso di omessa presentazione della comunicazione, sia nel caso di un errore o compilazione non completa. Banalmente vi siete scordati di indicare di indicare un nero o lo avete indicato nella cella sbagliata o per un importo diverso da quello corretto.

Per la trasmissione sarà necessario comunque procedere ad un ravvedimento operoso per la tardiva presentazione della comunicazione le cui somme sono nel seguito riportate. L’importo della sanzione è dipendente dal momento in cui si effettua il ravvedimento operoso.

Invio comunicazione dopo il 30 aprile

Se andate oltre tale termine la trasmissione della dichiarazione annuale dei dati iva il cui termine di scadenza è il 30 aprile di ogni anno il discorso si complica.

In pratica dovrete da una parte presentare comunque la comunicazione trimestrale periodica con il calcolo della sanzione che vedrete dopo riepilogato. Dovrete altresì presentare anche una dichiarazione annuale dei dati Iva integrativa.

Il successivo invio della comunicazione trimestrale precedentemente omessa ha valore ma vi espone comunque ad una sanzione formale di omessa presentazione la cui sanzione è stata sopra riportata (da 500 a 2 mila euro per ciascuna comunicazione omessa.

Tuttavia anche in questo caso sarà possibile la trasmissione della comunicazione successiva ma sarà altresì necessario anche un nuovo invio della dichiarazione annuale dei dati Iva integrativo barrando l’apposita casella presente nel frontespizio. La stessa casella vedere che non è presente nel modello della comunicazione trimestrale dei dati Iva ma non importa.

In questo caso però non sfuggirete alla sanzione da parte del fisco che noterà l’incongruenza tra la somma delle liquidazioni periodiche ed il dato esposto nella dichiarazione annuale dei dati Iva.

Ravvedimento delle sanzioni

In base al momento in cui potrete o vi accorgerete e deciderete di rimediare all’errore avrete una sanzione a mio avviso piuttosto contenuta.

Entro 15 giorni dalla scadenza originaria della presentazione: 27,80 euro pari ad 1/9 della sanzione piena prevista per questa tipologia di effrazione che sarebbe 250 euro.

Entro 90 giorni dalla scadenza originaria della presentazione: 55,56 euro pari ad 1/9 della sanzione piena raddoppiata prevista per questa tipologia di effrazione che sarebbe 500 euro.

Entro un anno dalla scadenza originaria della presentazione: 55,56 euro pari ad 1/9 della sanzione piena raddoppiata prevista per questa tipologia di effrazione che sarebbe 500 euro.

Entro due anni dalla scadenza originaria della presentazione: 71,43 euro pari ad 1/7 della sanzione piena raddoppiata prevista per questa tipologia di effrazione che sarebbe 500 euro.

Oltre due anni dalla scadenza originaria della presentazione: 83,33 euro pari ad 1/6 della sanzione piena raddoppiata prevista per questa tipologia di effrazione che sarebbe 500 euro.

Oltre la verifica o accertamento dell’agenzia delle entrate: 100 euro pari ad 1/5 della sanzione piena raddoppiata prevista per questa tipologia di effrazione che sarebbe 500 euro.

Il codice tributo da utilizzare nel modello f24 per il versamento è 8911 – SANZIONI PECUNIARIE PER ALTRE VIOLAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI ALLE IMPOSTE SOSTITUTIVE ALL’IRAP E ALL’IVA

SEZIONE ERARIO
IMPOSTE DIRETTE – IVA
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI
codice tributo
rateazione/regione/
prov./mese rif.
anno di
riferimento
importi a debito
versati
importi a credito
compensati
SALDO (A – B)
(1)
8911
(2)
(3)
2016
(4)
6.000,00
(5)
codice ufficio
codice atto
TOTALE   
A
(6)
B
(7)
(8)
(9) (10)

Campi del modello F24 come compilare il campo
(1) codice tributo: indicare 8911
(2) rateazione/regione/prov/mese rif: non compilare
(3) anno di riferimento: Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2016
(4) importi a debito versati: indicare l’importo a debito, nell’esempio 6.000,00
(5) importi a credito compensati: non compilare
(6) TOTALE A: somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario
(7) TOTALE B: somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito
(8) SALDO (A – B): indicare il saldo (TOTALE A – TOTALE B)
(9) codice ufficio: non compilare
(10) codice atto: non compilare

Sezione modello F24 da compilare: ERARIO

CASI DI ESONERO DALLA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Spero esservi stato utile.

Riferimenti normativi

Il D.Lgs n. 471 del 1997, articolo 11

http://www.tasse-fisco.com/societa/iva-societa-azienda/istruzioni-compilazione-modello-comunicazione-liquidazioni-periodiche-trimestrali-mensili/34024/

5 Commenti

  1. Capisco ma scrivo anche le modalità di compilazione dello specifico campo nel seguito “Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento”…abbiate pietà

  2. Buonasera,
    Perchè nell’ esempio della compilazione del modello F24 indicate l’anno 2016 se le disposizioni riguardano la compilazione delle dichiarazioni trimestrali del 2017 ? si potrebbe creare un po di confusione.
    Quindi se non erro bisogna indicare 2017 per il ravvedimento delle dichiarazioni trimestrali del 2017.
    Saluti

  3. Si corretto, è stato oggetto di apposito chiarimento di poco fa dall’agenzia delle entrate.

  4. Buongiorno, nelle istruzioni della dichiarazione iva il quadro VH si compila solo se ci sono differenze tra le comunicazioni iva inviate e quelle effettive. Quindi non serve rinviare la comunicazione corretta ma basta pagare il ravvedimento. È corretto? Grazie mille.

  5. Buongiorno, complimenti per l’articolo.
    Avrei ancora un dubbio: se è stato commesso un errore su una comunicazione liquidazione IVA già trasmessa che riguarda esclusivamente l’importo delle operazioni attive ma che non cambia l’ammontare della liquidazione (non considerate nella casella VP2 l’imponibile delle vendite verso le PA con split payment che non comportano un’IVA a debito), va comunque fatto ravvedimento con il versamento della sanzione? La comunicazione liquidazione IVA sbagliata va ritrasmessa con la correzione della casella VP2? Grazie in anticipo.

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