Cos’è il reverse charge
È un meccanismo tributario creato a livello europeo per impedire illecite evasioni Iva: in pratica si tratta di traslare il pagamento dell’Iva dal soggetto che riceve la fattura a colui che la emette. Questo in estrema sintesi.
Sembrerebbe una cavolata… invece non lo è perché come al solito non abbiamo un elenco delle operazioni o delle fattispecie che si consulta e noi siamo in grado di applicare, ma le ipotesi di reverse charge sono inserite in diversi articoli. Per questo parliamo di inversione contabile in quanto questo reverse ha riflessi anche sulla registrazione della fattura e nell’annotazione sui registri Iva.
Nella sostanza quindi un po’ come avviene per le il sistema della ritenuta d’acconto il debitore dell’imposta diviene il cessionario o committente se soggetto passivo il quale dovrà integrare la fattura con l’Iva da versare.
Reverse charge esterno
Reverse charge interno
Che cosa succede in pratica: come funziona
Il cedente o prestatore del servizio emette fattura, senza indicazione dell’Iva e con indicazione della dicitura “reverse charge” o “inversione contabile” e annotala fattura nel registro delle vendite.
Il cessionario invece he riceve questa fattura la integraz con indicazione dell’Iva e con l’indicazione della dicitura auto fatturazione la annota nel registro delle vendite e anche in quello degli acquisti.
Le conseguenze del sistema iva del reverse charge ha riflessi quindi:
- A livello di fatturazione: la fattura non dovrà indicare l’Iva per colui che la emette e per colui che la riceve dovrà invece recare la dicitura integrazione Iva con la quota parte di Iva da pagare. La fattura dovrà avere la descrizione che non c’è addebito d’imposta Iva e dovranno indicare invece la dicitura reverse charge o inversione contabile, mentre le fatture emesse dal cessionario o committente devono avere indicata la dicitura auto fatturazione.
- A livello di registrazione contabile: i sistemi informativi dovranno recepire tale modifica anche se lo faranno sicuramente. Il soggetto che riceve la fattura dovrà inserire in fattura l’integrazione dell’Iva ed inserirla nel registro degli acquisti ed in quello delle vendite in modo da rendere neutro il tributo.
- I registri IVA: i sistemi dovranno recepire le modifiche anche nei registri Iva degli acquisti e delle vendite in quanto a differenze del vecchio sistema dell’autofatturazione qui la regitstrazione della fattura da parte di colui che la riceve dovrà essere annotata in entrambi i registri ma solo in quello degli acquisti avendo cura di riportare però la dicitura Integrazione Iva. Inoltre dovrà indicare l’aliquota propria dell’operazione e dell’ammontare del tributo, annotando poi la stessa sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse, per la liquidazione del tributo.
- Temi di registrazione stretti: Temi di registrazione vincolanti: importante rispetto ai tempi di registrazione è che il soggetto che integra la fattura e la dovrà annotare nel registro delle fatture emesse lo dovrà fare entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Integrazione della fattura: come funziona
Nella pratica dovrete protocollare la fattura del fornitore e numerarla integrandola del controvalore in euro al cambio vigente e dell’ammontare dell’IVA, secondo l’aliquota applicabile. Successivamente procedere alla registrazione della fattura, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura con l’indicazione del corrispettivo anche in valuta estera.
Successivamente dovrete annotare la fattura anche nel registro IVA acquisti. A tal proposito avrete tempo fino alla al termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno in cui l’imposta è divenuta esigibile. Infine dovrete emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
laddove non dovreste ricevere fattura del fornitore europeo dovrete procedere ad annotarla al più entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Da quando si applica il nuovo reverse charge
Il nuovo istituto del reverse charge che nella sostanza abbandona il vecchio sistema dell’autofatturazione per far posto all’integrazione delle fattura parte dalle operazioni compiute, scusate effettuate dal primo gennaio 2013. Casi di applicazione del reverse charge si registrano in grandi macro categorie che sono nel settore dell’edilizia da sempre esposto a frodi Iva, settore della telefonia, di beni usati, rottami e commercio di oro.
Nel caso di prestazioni rese dal subappaltatore nei confronti, delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, o dell’appaltatore principale, o di un altro subappaltatore, queste saranno fatturate senza Iva e integrate con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta da parte dell’appaltatore; quest’ultimo le registrerà sia nel registro delle fatture di vendita sia nel registro degli acquisti. Lo stesso vale per tutte le prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore che opera in uno dei settori indicati nella sezione F Ateco che riguardano pertanto la costruzione di edifici l’ingegneria civile e lavori di costruzioni specializzati.
Importante distinzione in edilizia tra appalto e fornitura (vendita) con posa in opera e che giustamente l’agenzia delle entrate ha chiarito nella risoluzione ministeriale n.264 del 2007 affermando che “la distinzione tra contratto di vendita e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. Quando il programma negoziale posto in essere dalle parti abbia quale scopo principale la cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile come cessione con posa in opera”.
Altri casi di reverse charge o inversione o integrazione Iva
Come vi dicevo prima il sistema si applica anche in alcuni casi di cessioni e anche di lavorazione su questi beni come i cellulari che non sto qui ad approfondire in quanto quelli che vendono cellulari saranno ben supportati da studi di commercialisti mentre qui potrebbe essere utile parlare di un’altra fattispecie, quella che riguarda invece la cessione di beni usati e più precisamente i rottami ferrosi e non ferrosi e di altri materiali indicati nell’art. 74 del Decreto Iva 633 del 1972.
Per quello che concerne le lavorazioni parliamo di prestazioni di servizi aventi ad oggetti rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi e altri a condizione che tali lavorazioni siano finalizzate ad ottenere un prodotto che resta sempre un rottame. Lo stesso si applicherà anche alla cessione del materiale raccolto e depositato sulla piattaforma anche se ha subito lavorazioni che non ne hanno modificato la natura di rottame o operazioni accessorie aventi ad oggetto rottami comprese per esempio il trasporto reso direttamente dal cedente ovvero per suo conto e a sue proprie spese.
Novità dal primo gennaio 2015: nuovi casi
Relativamente alle prestazioni effettuate dal primo gennaio 2015 dovrete applicare il reverse charge anche a:
- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (lett. a- ter, sesto comma, art. 17): l’entrata in vi- gore è il 1 gennaio 2015;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell’art. 12 della medesima Direttiva (lett. d-bis, sesto comma, art.17): tale disposizione è entrata in vigore il 1 gennaio 2015 e sarà applicabile per un periodo di 4 anni;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica (lett. d-ter, sesto comma, art. 17): tale disposizione è entrata in vigore il 1 gennaio 2015 e sarà anch’essa applicabile per un periodo di 4 anni;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore stabilito nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 7- bis, comma 3, lett. a (lett. d-quater, sesto comma, art. 17): tale disposizione è entrata in vigore il 1 gennaio 2015 e sarà applicabile per un periodo di 4 anni
- cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3) (lett. d-quinquies, sesto comma, art. 17). L’efficacia di tale disposizione è subordinata all’autorizzazione da parte della UE; sarà applicabile per un periodo di 4 anni
- cessioni di bancali di legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo (art, 74, settimo comma). An- che tale disposizione è entrata in vigore il 1 gennaio 2015
Altri casi soggetti a reverse charge
- Costruzione e installazione di infissi circolare 16.2.2007 n. 11
- Prestazioni edili poste in essere all’interno dei rapporti associativi circolare 4.4.2007 n. 19
- Forniture di beni con posa in opera risoluzione 28.6.2007 n. 148
- Installazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari risoluzione 5.7.2007 n. 154
- Contratto di affidamento a general contractor risoluzione 5.7.2007 n. 155
- Installazione, manutenzione e riparazione di impianti di allarme risoluzione 11.7.2007 n. 164
- Appalto, prestazione d’opera e fornitura di beni con posa in opera risoluzione 13.7.2007 n. 172
- Noleggio di ponteggi risoluzione 26.7.2007 n. 187
- Manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati abitativi ris. 11.9.2007 n. 243
- Contratto di avvalimento stipulato tra società del gruppo ris. 18.10.2007 n. 295
- Nolo con operatore (cd. “nolo a caldo”) risposta Ministero Economia e Finanze 24.10.2007 n. 5-01646 e ris. 3.8.2007 n. 205
- Franchising di servizi ris. 25.10.2007 n. 303
- Costruzione e montaggio di prefabbricati risoluzione 4.3.2008 n. 76
- Prestazioni rese dalla società costruttrice nei confronti della società immobiliare di investimento risoluzione 14.3.2008 n. 97
- Operazioni di project financing risoluzione 18.3.2008 n. 101
- Contratto di affidamento a general contractor risoluzione 28.3.2008 n. 111
- Subappalto di lavori edili accessori alle attività principali del contratto di appalto risoluzione 28.3.2008 n. 113
- Modello “in house providing” risoluzione 16.4.2008 n. 155
- Realizzazione di scavi per opere civili per la costruzione di una centrale termoelettrica risoluzione 24.4.2008 n. 173
- Realizzazione di opere civili connesse alla costruzione di una centrale elettrica risoluzione 24.4.2008 n. 174
- Installazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari ed antincendio risoluzione 16.6.2008 n. 245
- Fornitura di beni con posa in opera risoluzione 16.6.2008 n. 246
- Contratto di fornitura con posa in opera risoluzione 20.6.2008 n. 255
- Associazioni temporanee di imprese (ATI) risoluzione 10.10.2008 n. 380
- Contratto di “global service” risoluzione 12.11.2008 n. 432
Se può esservi utile vi segnalo una tabella utile che può sintetizzare quando si applica
Fattispecie | Riferimento normativo | Riferimento normativo |
---|---|---|
Cessioni di oro da investimento e materiale du2019oro | DPR 633/1972 | art. 17, comma 5 |
Prestazioni di servizi rese da subappaltatori nei confronti appaltatori e subappaltatori nel settore edilizio | DPR 633/1972 | art. 17, comma 6, lettera a) |
Cessioni di fabbricati per i quali u00e8 esercitata l'opzione IVA | DPR 633/1972 | art. 17, comma 6, lettera a-bis) |
Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative agli edifici | DPR 633/1972 | art. 17, comma 6, lettera a-ter) |
Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di telecomunicazione fatte a rivenditori e loro componenti e accessori | DPR 633/1972 | art. 17, comma 6, lettera b) |
Cessioni di personal computer, loro componenti ed accessori fatte a rivenditori | DPR 633/1972 | art. 17, comma 6, lettera c) |
Cessioni di prodotti lapidei | DPR 633/1972 | art. 17, comma 6, lettera d) |
Trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra | DPR 633/1972 | art. 17, comma 6, lettera d-bis) |
Trasferimenti di unitu00e0 che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e allu2019energia elettrica | DPR 633/1972 | art. 17, comma 6, lettera d-ter) |
Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore | DPR 633/1972 | art. 17, comma 6, lettera d-quater) |
Cessioni di rottami ferrosi e semilavorati di metalli e non ferrosi di cui a specifiche voci doganali | DPR 633/1972 | art. 74, commi 7-8 |
Reverse charge responsabilità
L’applicazione errata del reverse charge negli acquisti intracomunitari non comporta il venir meno del diritto alla detrazione anche se comporta sanzioni per la violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione Iva infedele, del quale sussistano i requisiti sostanziali in testa al concessionario, incide sul suo esercizio, potendo provocare la decadenza da esso allorché il contribuente, pur essendo a conoscenza della natura imponibile di una fornitura, ometta, per tardività o per negligenza, di richiedere la detrazione dell’Iva a monte entro il termine previsto dalla legge. Ordinanza n. 31422 del 5 dicembre 2018 (udienza 19 settembre 2018) – Cassazione civile, sezione V – Pres. Perrino Angelina Maria – Est. Succio Roberto Iva e acquisti intracomunitari – Meccanismo d’inversione contabile – La violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione incide sul diritto alla detrazione – Il contribuente decade dal diritto se omette di richiedere la detrazione dell’Iva a monte entro il termine previsto dalla legge.
Operazioni escluse dal reverse charge
Non saranno invece soggette al reverse charge o inversione contabile le forniture di beni con posa in opera come anche le prestazioni d’opera intellettuale rese nel settore dell’edilizia come ingegneri, architetti, geometri e che seppur sono qualificabili come prestazioni di manodopera ne sono escluse.
Novità Reverse Charge dal primo gennaio 2020
Novità dal primo gennaio 2018
Novità dal primo gennaio 2016
La legge di stabilità estende l meccanismo del reverse charge anche le prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate al proprio consorzio sempre che il consorzio sia il soggetto giuridico che ha avuto una determinata commessa.
Fatture sbagliate? NO problem con la nota di credito
Potete consultare il nuovo articolo dedicato non solo all’emissione della nota di credito ma in cui troverete anche le modalità per recuperare l’Iva e versare eventualmente minori imposte se vi siete sbagliati. A tal proposito potete leggere la Guida all’emissione della nota di credito.
Sanzioni Reverse Charge: Ravvedimento Operoso
Quali sono le sanzioni in caso di mancata applicazione del reverse charge o integrazione della fattura? Lo vediamo in questo articolo di approfondimento gratuito dedicato proprio alle sanzioni per omessa applicazione del reverse charge. Troverete anche come presentare il ravvedimento operoso in questo caso per abbattere ulteriormente la multa che vi sarebbe comminata dal’agenzia delle entrate.
Novità nel settore dell’edilizia
Vediamo in questo articolo di approfondimento gratuito quali sono le novità introdotte nel settore edile per quello che concerne le ritenute applicati negli appalti.
Riferimenti normativi reverse charge
Articolo 17, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e chiarimenti nella circolare 12 del 2013 dell’agenzia delle entrate.
Il Bello è che le chiamano Semplificazioni quando aumentano solo oltremodo il carico di adempimenti e di competenze informatiche per soddisfarli
Revers charge , ritenuta d’acconto ……. e chi più ne ha più ne metta.
l’Ufficio Complicazioni Affari Semplici (U.C.A.S) funziona alla grande e ha sempre più estimatori che si arrovellano giorno e notte (ma non riposano mai?) per trovare soluzioni sempre più farraginose per il piacere di noi privati e imprese.
Da un lato li ringrazio perché ci obbligano e tenere la mente sempre elastica e sveglia; ma dall’altro li ….. perché veramente stanno esagerando e rompendo oltre misura. Ciao Mario
Salve sono un artigiano che si occupa di ristrutturazioni in edilizia, se tratto direttamente con il proprietario titolare di Partita Iva sono soggetto a reverse charge? Grazie mille per la risposta
Ma ragazzi, siamo matti? Complicano le cose sempre di più in Italia!? Ma chi ve lo fa fare? Fate come me: EMIGRATE! In Germania i rimborsi IVA mi arrivano direttamente sul conto bancario dopo massimo 10 giorni dalla dichiarazione. Unico problema: impararsi il tedesco.
[…] Guida al nuovo Reverse Charge […]
salve sono un’artigiano edile e mi occupo di ristrutturazioni, volevo sapere: se tratto direttamente col proprietario titolare di partita iva devo applicare il reverse charge? grazie
Buongiorno, Siamo una ditta di realizzazione impianti, eseguiamo forniture e posa in opera di impianti di climatizzazione, dobbiamo applicare il reverse charge oppure no visto che si tratta di una cessione di beni con posa in opera? Grazie della risposta
Salve, sono un termo idraulico voglio sapere facendo manutenzione impianti termici verso aziende private e pubbliche ovviamente con p.iva devo adottare il reverse charge.
Grazie anticipatamente.
Salve sono un’azienda di impianti elettrici, io ho dei contratti per la manutenzione di impianti elettici e allarme per conto di un’azienda presso i loro clienti, devo applicare il il reverse charge? E poi vorrei sapere quando facciamo lavori diretti per aziende presso i loro uffici dobbiamo applicare il reverse charge?
Vi ringrazio per l’attenzione.
Cordiali saluti