Il 24 aprile 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 50 del 2017 che allarga le fattispecie di applicazione dello Split Payment o scissione dei pagamenti valido ai fini Iva e qui vediamo di analizzare in pratica le principali problematiche inerenti, relative a:
- quali sono i soggetti oggi obbligati
- riflessi per i fornitori che si troveranno a incassare solo l’imponibile
- problema di individuazione delle pubbliche amministrazioni
- quando applicare la fattura elettronica e la conservazione sostitutiva del documento
- come si effettuano le scritture contabili dello split payment nella contabilità del fornitore e del cliente PA
Testo Legge Split Payment 2020 – Fonte normativa
Il DL 50/2017 recante le “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” amplia l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 17-ter del D.P.R. 633/72 già presente nel nostro ordinamento ma che fino ad oggi non interessava molte società.
Dall’entrata in vigore della norma si dovrà procedere a partire dalle fatture emesse dal primo luglio 2017 all’emissione di una fattura recante una dicitura del tipo
“Fattura emessa ai sensi dell’articolo articolo 17-ter del D.P.R. 633/72 in regime di Split Payment – o scissione dei pagamenti”
Chiariamo che le fatture emesse in tale regime dovranno essere le stesse nella sostanza e recare quindi sempre imponibile e anche l’Iva. Quello che cambia riguarda il pagamento atteso dal fornitore che non si vedrà corrispondere al momento del pagamento del proprio corrispettivo anche la quota di Iva indicato nella sua fattura. Quell’Iva infatti la verserà per suo conto il cliente classificato come pubblica amministrazione.
Quando applicare lo split payment IVA: individuazione PA
Questo meccanismo si applica agli enti pubblici e alle società quotate sul FTSE MIB. . Il motivo è di facile comprensione in quanto tali soggetti sono a minore rischio di evasione fiscale per cui conviene applicare il prelievo dell’Iva al soggetto più sicuro similmente a come avviene con il meccanismo della sostituzione di imposta valido ai fini delle ritenute d’acconto, qui lo faremo con l’Iva.
A chi si applica la scissione dei pagamenti Iva Un primo problema riguarda come individuare i soggetti che sono classificati come PA in quanto la norma individua le operazioni effettuate nei confronti:
Lett. a) delle società controllate, ex art. 2359, primo comma, n. 1) e 2) del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
Lett. b) delle società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1) direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
Lett. C) delle società controllate direttamente o indirettamente, ex art. 2359, primo comma, n. 1) dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Lett. d) delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana .
Le disposizioni in esame si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
Anche le prestazioni fornite dai lavoratori autonomi effettuate nel territorio dello Stato a norma dell’articolo 7 e ss verso , nei confronti degli ENTI rientreranno nell’ambito oggettivo di applicazione della disciplina per cui parliamo delle consulenze di professionisti ti titolari di partita iva, intermediari, agenti, broker.
Novità 2018
Dal 2018 la Manovra di Bilancio ha esteso ulteriormente il perimetro di applicazione dello Split payment ricomprendendo anche le seguenti categorie di società più facilmente controllabili.
Parliamo quindi di fatture emesse nei confronti di:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%
- società controllate direttamente dalla presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministeri
- società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment
- società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell’Iva.
Anche in questo caso parliamo di fatture emesse a partire dal primo gennaio 2018 verso tali soggetti
Successivamente il Decreto Dignità 2018 ha ridotto il perimetro di applicazione soggettivo di applicazione dello Split eliminando la sua applicazione ai lavoratori autonomi soggetti a ritenuta d’acconto. Sono esclusi anche i soggetti aderenti ai regimi fiscali forfettari e di vantaggio o regime dei minimi che di fatto non lo applicavano già da prima ma mi sembra giusto scriverlo perchè amici e clienti me lo hanno chiesto…e ancora lo continuano a chiedere.
Elenchi PA per lo Split Payment
Elenchi aggiornati al 31 ottobre 2017
Casi di esenzione dallo split payment
Sono esclusi dall’ambito applicativo:
- gli acquisti rientranti nell’ambito di applicazione del reverse charge dove il soggetto considerato venete pubblico ai fini dello split diviene debitore di imposta iva;
- i corrispettivi dietro rilascio di ricevuta fiscale o scontrino e disciplinati dall’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249 o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983 n. 18 e successive modificazioni;
- le operazioni effettuati da soggetti che aderiscono a regimi speciali Iva.
Problema difficilmente risolvibile: rilevazione Iva al momento del pagamento
Come se non bastassero le complicazioni derivanti dalle implementazione dello split che impatteranno sulle funzioni IT delle grandi aziende e metteranno a dura prova gli sviluppatori dei prodotti di contabilità.
L’iva ricordo che diviene esigibile al momento della ricezione della fattura o al momento del pagamento del corrispettivo ma normalmente si registra al momento del passaggio in contabilità per cui ci potrebbero essere alcuni importanti risvolti operativi per la gestione di un momento di rilevazione diverso.
Nel decreto attuativo tuttavia si spera riacquistino quella lucidità tale da valutare gli impatti operativi di chi so troverà a gestire questo nuovo adempimento indipendentemente dal fabbisogno di cassa dello Stato.
Come funziona in pratica
L’ente pubblico sia questo società o meno SPA o SRL o altra forma giuridica non dovrà pagare l’intero corrispettivo al proprio fornitore ma solo a quota imponibile in quanto l’Iva sarà versata all’erario con modalità e termini che saranno oggetto del decreto attuativo split payment 2017.
Un esempio di esenzione riguarda quindi le prestazioni fornite dalle imprese di pulizia o di servizi di demolizione, di servizi di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
Le imprese nell’atteso del decreto si stanno organizzando comunque con la compilazione di una dichiarazione in cui avvertono che i corrispettivi erogati nei confronti dei fornitori gli saranno pagati al netto dell’Iva.
La fattura emessa dall’ente pubblico ad un altro ente pubblico dovrà essere emessa in formato elettronico. Tuttavia non sembra al momento ravvisarsi la necessità che i fornitori emettano le fatture in formato elettronico anche agli enti che solo ai fini dello split payment sono considerati enti pubblici.
Questo perché potrebbe avere un impatto piuttosto devastante se imposto in tempi così brevi. Immaginate che da oggi in poi dovete organizzarvi per emettere delle fatture elettroniche dal primo luglio a soggetti che neanche sapete che sono enti pubblici perché lo sono solo in via diretta o indiretta o solo in base ad un controllo di fatto non desumibile da una qualsiasi misura camerale o da altra banca dati di informazioni commerciali?
Come purtroppo non di rado accade rincorriamo alla rinfusa alla norma mal scritta e senza decreto attuativo disponibile a quindici giorni dalla sua entrata in vigore.
Liquidazione Iva dopo Split Payment
Al momento del calcolo della liquidazione periodica Iva l’ente pubblico dovrà far rientrare anche ’iva derivante da questa fattispecie.
Se state procedendo con degli sviluppi vi consiglio di procedere con la distinzione della quota di Iva versata sullo split in quanto nei modello dichiarativi potrebbero trovare la loro autonoma indicazione per cui sempre meglio prevenire piuttosto che andarsi a prendere il dettaglio dell’Iva che è stata versata con split da quella senza.
Nella liquidazione dell’Iva del nuovo soggetto cliente che sarà identificato come una PA dovrà versare separatamente l’Iva derivante da questo meccanismo con un codice tributo a parte introdotto da apposita Risoluzione ministeriale e nel seguito riportati:
Per il modello F24, si istituisce il codice tributo:
“6041”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Per il modello F24 EP, si istituisce il codice tributo:
“621E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. e SOCIETA’ identificate ai fini IVA – scissione dei pagamenti per acquisti nell’esercizio di attività commerciali – art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015”. In sede di compilazione del modello “F24 Enti pubblici”:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della pubblica amministrazione che effettua il versamento;
- nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” sono indicati:
- nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);
- nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo;
- nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento, nel formato “00MM”;
- nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.
Nel seguito il link all’articolo di approfondimento con la risoluzione ministeriale che lo ha introdotto
http://www.tasse-fisco.com/varietassefisco/codice-tributo-versamento-iva-con-split-payment/35977/
Problemi per il fornitore della PA
Le imprese che vendono beni e servizi e anche i liberi professionisti avranno oggi un maggiore credito Iva finanziario derivante dal fatto che l’iva sulle vendite verso le PA sarà versata loro dalla PA.
Il registro delle vendite dovrà comunque riportare l’Iva su questa tipologia di vendita e come detto sopra si consiglia anche una sua autonoma individuazione in quanto ad oggi non sono disponibili i modelli di dichiarazione Iva per l’anno 2017 per cui potrebbe essere preusmibile ritenerere che l’Iva non versata (lato fornitore) o l’Iva versata dalla PA (perimetro esteso) possa avere un rigo a parte.
Scritture contabili Split payment
Facciamo un esempio, ipotizzando si emetta fattura per euro 1.00o il costo di un servizio + Iva con aliquota al 22%. La fattura resterà invariata salvo l’indicazione in calce che tratasi di una fattura emessa nei confornti di un soggetto classificto come Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633 del 1972 – Split payment – scissione dei pagamenti.
Dal punto di vsta contabile avremmo la stessa scritture che avremmo utilizzato per il regime ordinario a cui se ne andrà ad aggiungere un’altra di rettifica che andrà a ridurre nella contabilità del fornitore il proprio credito Vs il cliente per la quota Iva ed in contropartita a ridurre il debito verso l’erario conto Iva.
In pratica con lo split paymetn avremo le seguenti scritture
Contabilmente occorrerà registrare la fattura emessa come si fa usualmente:
Credito Vs Ente Pubblico A Ricavi per servizi 1.000
Erario c.Iva vendite 220
A questo si aggiunge un’altra scrittura che farà
Eraio c.Iva vendite A Crediti vs clienti ente 220
Fatturazione elettronica Vs PA
Altratipologia di problema riguarda la modalità di emissione delle fatture nei confronti delle PA che in base all’articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 deve seguire delle particolari modalità. Più in particolare per fornire qualche chiarimento in più si riporta il testo della legge che stabilisce “l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, […] deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica”.
Il problema è capire se questa norma si applica anche al perimetro soggettivo di applicazione dello “split payment” perché sarebbe veramente complesso applicarlo ad una platea così vasta e di non immediata individuazione.
Basti pensare che si fa rifermento anche ai controlli di fatto indiretti delel società controllate dal MEF.
Ricordate tuttavia che le fatture emesse nel formato non conforme non danno diritto al pagamento… per cui il punto da smarcare non è di poco conto!
Tuttavia si è del aprere che l’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per amministrazioni pubbliche si intendono “per l’anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, nonché a decorrere dall’anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo” per cui in prima istanza non possono ritenersi ricomprese anche le società che solo in seconda battuta sono state considerate PA e per di più ai fini di una regime particolare di applicazione e che con quell’elenco ISTAT nulla hanno a che fare.
L’elenco pertanto che al momento individua i soggetti a cui sarete obbligati ad emetter ela fattura elettronica lo trovate al seguente indirizzo:
http://www.istat.it/it/archivio/190748
Inutile dire che seppur ieri è stata approvata la manovrina si debba attendere il decreto attuativo che meglio chiarirà le modalitù pratiche di applicazione ed in cui so vedrà se il legislatroe avrà preso in consideraizone tutte le criticità derivanti da una norma scritta al momento lasciando qualche punto ancora aperto ed una scadenza, il primo luglio, che è troppo vicino per mettere in campo le soluzioni software ed applicative nonché organizzative necessarie.
Vi ricordo a tal proposito che potete consultare gratuitamente la Guida alla fatturazione elettronica.
Sanzioni split payment
Nel caso in cui la fattura non contenga la predetta indicazione è applicabile la sanzione amministrativa da mille a 8 mila euro prevista dall’art. 9, co. 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Novità: Errori nella fatturazione con split Payment come fare il ravvedimento operoso: leggi l’articolo gratuito riportante la tabelle per il calcolo delle multe ridotte
Tuttavia non si ritiene, data l’incertezza normativa, che siano applicate da subito.
Leggi anche
Decreto Attuativo split payment 2017
Decreto del 23 gennaio 2015
DM del 20 febbraio 2015