L’IVA per Cassa è un nuovo regime speciale introdotto dall’articolo 32-bis del Decreto Crescita, DI 83/2012, anche definito regime Cash Accounting. Possono aderirvi tutti i soggetti passivi che effettuano vendita e cessione di beni oppure prestazione di servizi a committenti e cessionari, a patto che non generino un volume d’affari superiore ai due milioni di euro.
Questo nuovo regime, entrato in vigore a dicembre 2012 per decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sostituisce il vecchio regime IVA per Cassa stabilito dal decreto legge del 2008, abrogato dall’anno successivo. Il Cash Accounting permette di versare l’IVA in un momento successivo al pagamento della fattura, ma non oltre un anno dopo l’operazione. Qui di seguito si trovano tutte le informazioni per scoprire come funziona l’IVA per Cassa, quali sono le differenze con gli altri regimi IVA, e quali sono i requisiti minimi per accedervi.
Il funzionamento pratico del regime IVA per cassa
Dall’agosto del 2012, il regime IVA per Cassa o Cash Accounting è diventato legge. Chi aderisce a tale regime, ha la possibilità di liquidare l’IVA al momento dell’incasso dei corrispettivi dovuti per la prestazione di servizi o la cessione beni, e di esercitare il diritto di detraibilità dell’imposta in merito ad acquisti e servizi solo al momento del pagamento. In pratica, chi beneficia del regime di Cash Accounting può versare l’IVA sulle prestazioni di servizio e sulle vendite effettuate solo quando riceve effettivamente da parte del cliente il pagamento dell’ammontare fissato sulla fattura emessa. Contemporaneamente, può sottrarre l’IVA sugli acquisti al momento in cui paga concretamente i fornitori. In ogni caso, la liquidazione dell’IVA non può avvenire a oltre un anno dalla vendita o erogazione del servizio, tranne nei casi straordinari di fallimento pronunciato dal tribunale o coinvolgimento in procedure concorsuali come concordato preventivo, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria.
Nella pratica, il funzionamento del regime di Cash Accounting prevede che il periodo di liquidazione dell’IVA differita per la vendita di beni inizi a decorrere a partire dal momento di effettiva consegna o spedizione della merce, in base alla data indicata sul documento di trasporto, oppure dalla stipula dall’atto di cessione di immobili, a prescindere dalla giorno di fatturazione. Per i pagamenti non contanti, come bonifici, RID e assegni bancari, i soggetti che operano in regime IVA per Cassa devono attenersi alle date d’incasso riportate nei documenti contabili che attestano l’accredito dei compensi. Invece, riguardo agli acquisti effettuati presso i fornitori, la detrazione deve essere effettuata entro la dichiarazione concernente il secondo anno successivo al momento dell’effettivo acquisto della merce. A differenza del vecchio regime precedente, la nuova partita IVA per Cassa ha una soglia di fatturato annuo più elevata, passando dai 200 mila euro di prima, agli attuali due milioni di euro. Inoltre, un’altra novità è che il nuovo regime si applica anche a una sola operazione singola, comportando di conseguenza il differimento della detrazione da parte del committente o cessionario a partire dal momento in cui paga effettivamente il prezzo di ogni singolo bene o servizio acquistato.
Soggetti che possono avvalersi dell’IVA per Cassa
Per poter aderire all’opzione di partita IVA differita per Cassa, i contribuenti devono rispettare una serie di regole e attenersi a criteri specifici durante le loro opere professionali. Questo nuovo regime IVA è aperto sia agli enti commerciali sia agli enti non puramente commerciali che durante le loro opere imprenditoriali, artistiche e professionali effettuano prestazioni e cessioni nei confronti di acquirenti che a loro volta esercitano nell’impresa, nelle arti e nelle professioni. Il criterio di cassa per la liquidazione IVA può essere applicato sia alle operazioni attive che a quelle passive, anche a favore di soggetti passivi non residenti in Italia, purché le transazioni siano rilevate nel territorio italiano. In ogni caso, l’adozione della partita IVA con regime di Cash Accounting da parte del prestatore o cedente di un bene o servizio non avrà alcun effetto sui committenti e i cessionari che li richiedono.
Non possono avvalersi del regime IVA per Cassa tutti quei soggetti a partita IVA che già godono di regimi speciali per l’applicazione dell’imposta. Inoltre, sono esonerate dal regime le operazioni eseguite verso committenti e cessionari che assolvono l’IVA tramite la metodologia del Reverse Charge. Il regime IVA per Cassa non può essere applicato alle operazioni intrattenute verso consumatori privati, bensì solo alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate a favore di committenti e cessionari che operano nell’esercizio di impresa. Allo stesso modo, il versamento differito dell’IVA non si applica alle operazioni svolte da persone fisiche che cedono o acquistano beni e servizi non all’interno dell’esercizio di un’attività imprenditoriale, artistica o professionale, ma per solo uso privato come beni strumentali.
In ogni caso, poiché l’adesione al regime è totalmente opzionale, i soggetti aderenti possono fare richiesta di revoca dal regime dopo un periodo di decorrenza minimo, in accordo con quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione del regime di Cash Accounting impone al contribuente di applicare l’IVA per cassa per un periodo di almeno tre anni, salvo superamento del limite di volume d’affari. Trascorsi i tre anni, si potrà esercitare l’opzione di revoca. I soggetti beneficiari interessati alla revoca dovranno comunicare la loro intensione di cessare l’utilizzo del principio di versamento per cassa nella prima dichiarazione IVA utile.
Requisiti minimi per accedere al regime
I soggetti idonei hanno facoltà di adesione al regime di Cash Accounting e al differimento del versamento IVA solo se nell’anno solare precedente alla richiesta non hanno superato il limite di due milioni di euro come volume d’affari. All’interno del volume d’affari si considerano sia le operazioni operate in regime di Cassa, sia quelle escluse da tale regime. Se il richiedente dell’IVA per Cassa si accinge a iniziare una nuova attività per la prima volta, dovrà prevedere di non superare la suddetta soglia durante l’anno solare in corso. Per avvalersi del regime fin dall’inizio della propria attività, si deve rendere nota la propria scelta contestualmente alla presentazione della dichiarazione IVA corrispondente all’anno di inizio attività.
Nel caso in cui il limite venisse superato, verrà negata la possibilità di emettere nuove fatture con imposta a liquidazione differita a cominciare dal mese o dal trimestre successivo a quello in cui si è superato il limite. In altre parole, le operazioni attive eseguite nei mesi e trimestri posteriori al superamento del limite, e le fatture passive ricevute dopo tale data, saranno soggette alle regole ordinarie. Per quanto riguarda l’IVA versata nel mese o trimestre in cui si è superato il limite del volume d’affari, questa dovrà essere ricalcolata a partire dalla differenza fra l’imposta non ancora versata in base al regime di Cash Accounting e l’imposta attualmente spettante.
I soggetti che aderiscono al regime IVA per Cassa hanno poi l’obbligo di assoggettare a liquidazione differita tutte le operazioni attive e passive da loro svolte, senza poter decidere di volta involta quali assoggettare immediatamente e quali no in modo arbitrario. Inoltre, anche i soggetti che operano a regime di IVA per Cassa devono comunque rispettare tutti gli adempimenti fiscali ordinari, come l’emissione e la registrazione delle fatture nel rispetto dei termini e delle modalità fissati dall’articolo 21 del D.P.R. 633, considerando che l’imponibile indicato nelle fatture emesse è significativo per la determinazione del volume d’affari.