Novità Reverse Charge 2020
Reverse charge 2019: novità
Esclusioni
Cos’è il reverse charge
È un meccanismo tributario creato a livello europeo per impedire illecite evasioni Iva: in pratica si tratta di traslare il pagamento dell’Iva dal soggetto che riceve la fattura a colui che la emette. Questo in estrema sintesi.
Sembrerebbe una cavolata… invece non lo è perché come al solito non abbiamo un elenco delle operazioni o delle fattispecie che si consulta e noi siamo in grado di applicare, ma le ipotesi di reverse charge sono inserite in diversi articoli. Per questo parliamo di inversione contabile in quanto questo reverse charge ha riflessi anche sulla registrazione della fattura e nell’annotazione sui registri Iva.
Nella sostanza quindi un po’ come avviene per le il sistema della ritenuta d’acconto il debitore dell’imposta diviene il cessionario o committente se soggetto passivo il quale dovrà integrare la fattura con l’Iva da versare.
Che cosa succede in pratica: come funziona
Il cedente o prestatore del servizio emette fattura, senza indicazione dell’Iva e con indicazione della dicitura “reverse charge” o “inversione contabile” e annotala fattura nel registro delle vendite.
Il cessionario invece che riceve questa fattura la integrazione con indicazione dell’Iva e con l’indicazione della dicitura auto fatturazione la annota nel registro delle vendite e anche in quello degli acquisti.
Le conseguenze del sistema IVA del reverse charge ha riflessi quindi:
- A livello di fatturazione: la fattura non dovrà indicare l’Iva per colui che la emette e per colui che la riceve dovrà invece recare la dicitura integrazione Iva con la quota parte di Iva da pagare. La fattura dovrà avere la descrizione che non c’è addebito d’imposta Iva e dovranno indicare invece la dicitura reverse charge o inversione contabile, mentre le fatture emesse dal cessionario o committente devono avere indicata la dicitura auto fatturazione.
- A livello di registrazione contabile: i sistemi informativi dovranno recepire tale modifica anche se lo faranno sicuramente. Il soggetto che riceve la fattura dovrà inserire in fattura l’integrazione dell’Iva ed inserirla nel registro degli acquisti ed in quello delle vendite in modo da rendere neutro il tributo.
- I registri IVA: i sistemi dovranno recepire le modifiche anche nei registri Iva degli acquisti e delle vendite in quanto a differenze del vecchio sistema dell’autofatturazione qui la registrazione della fattura da parte di colui che la riceve dovrà essere annotata in entrambi i registri ma solo in quello degli acquisti avendo cura di riportare però la dicitura Integrazione Iva. Inoltre dovrà indicare l’aliquota propria dell’operazione e dell’ammontare del tributo, annotando poi la stessa sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture emesse, per la liquidazione del tributo.
- Temi di registrazione stretti: Temi di registrazione vincolanti: importante rispetto ai tempi di registrazione è che il soggetto che integra la fattura e la dovrà annotare nel registro delle fatture emesse lo dovrà fare entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese.
Nel seguito la guida gratuita all’applicazione del reverse charge per capire come funziona, quando si applica con esempi e casi particolari
http://www.tasse-fisco.com/societa/iva-societa-azienda/guida-reverse-charge-iva/19464/
Novità Reverse Charge dal primo gennaio 2020
Novità dal primo gennaio 2018
Novità dal primo gennaio 2016
La legge di stabilità estende l meccanismo del reverse charge anche le prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate al proprio consorzio sempre che il consorzio sia il soggetto giuridico che ha avuto una determinata commessa.
Riferimenti normativi
Articolo 17, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e chiarimenti nella circolare 12 del 2013 dell’agenzia delle entrate.