L’omessa fatturazione elettronica come la mancata emissione di fatture entro le scadenze definite dalla legge di operazioni di vendita di beni o servizi senza Iva, esenti, non imponibili oppure fuori campo di applicazione dell’Iva possono beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso così come definito dall’articolo 13 del decreto legislativo 471 del 1993. In seguito vi fornisco la tabella con le percentuali delle sanzioni da applicare per il calcolo del ravvedimento.
La prima precisazione da fare che in questo caso le sanzioni sono ridotte rispetto al classico caso di fatturazioni di operazioni imponibili e questa già è una lieta novella. Il legislatore infatti nel caso di errori che non comportano Lorenzo versamento dell’Iva prevede un profilo sanzionatorio e quindi una multa più bassa rispetto la perdita di gettito Iva che deriverebbe dall’omessa fatturazione di una operazione imponibile Iva. Se siete finiti qui per sbaglio e volete invece leggere l’articolo dedicato al Ravvedimento delle operazioni con Iva allora lo trovate in calce.
Secondo chiarimento è che non vi è distinzione fra operazioni di vendita di beni e prestazioni di servizio.
Termini Scadenza Emissione Fattura Elettronica dal 2019
I termini di emissione della fattura Elettronica in vigore dal primo Gennaio sono previsti dall’articolo 21 del DPR n.633/1972 comprensivi delle delle novità introdotte con il Decreto Fiscale n. 119 del 2018. Un pò di ripasso come ci dicevano a scuola fa sempre bene e allena la mente.
4. La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.(1) La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno e’ consegnato o spedito all’altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:
- per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e’ effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
- per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
- per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- per le prestazioni di servizi di cui all’articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per ulteriori casi particolari rinvio all’articolo di approfondimento gratuito dedicato all’identificazione del momento di effettuazione dell’operazione in quanto da questo si fanno partire i termini e come vedete differisce a seconda della natura e dai soggetti coinvolti nella vendita.
Novità Decreto crescita 2019
Dal primo luglio 2019 i giochi sono finiti per cui vi consiglio di andare a leggere l’articolo dedicato al ravvedimento operoso sulle fatture elettroniche in quanto potrete trovarvi nella situazione di dover emettere in ritardo o correggere una fattura rispettando le seguenti scadenze modificati dall’art. 10, del Decreto Legge n. 119/2018.
La correzione potrà essere effettuata entro la scadenza per effettuare la prima liquidazione IVA senza in questo caso subire le sanzioni;
In alternativa entro il termine di scadenza per effettuare la seconda liquidazione IVA con il pagamento di una sanzione ridotta al 20% come previsto dal ravvedimento operoso all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997 o di 250 euro fisso per operazioni senza iva (esenti, fuori campo, non imponibili, etc).
Ravvedimento operoso: in caso di correzione entro 90 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa la sanzione sarà pari a 1/9 oppure 5,56 euro laddove si parli di quella fissa di 250 euro. Questo non significa che dovrete anche ravvedervi per l’omesso versamento del’Iva ma per quello dovrete leggere l’articolo dedicato al ravvedimento Iva.
In sintesi per una fattura datata 3 agosto potrete emettere fattura entro il 3 agosto oppure entro il 15 agosto.
Se sforate questi termini potrete in alternativa o ravvedervi entro il termine del 16 settembre presentando il ravvedimento operoso con la sanzione al 20%.
Ravvedimento operoso Fattura elettronica sbagliata senza Iva
In questo caso dobbiamo partire sempre da quanto dispone la legge per sanzionare queste fattispecie con sanzione massima o minima. In questo caso i valori sono dal 5% al 10% del corrispettivo non fatturato o fatturato in misura inferiore a quella esatta. La sanzione minima non potrà comunque essere inferiore a 500 euro. Il riferimento normativo è l’articolo 6 del D.Lgs. 471 del 1997. Questo perchè a differenza di altri blog solitamente io i riferimenti normativo ve li do per fornirvi degli strumenti che poi potete utilizzare in autonomia, spero che questo lo apprezziate.
Nel seguito trovate anche l’articolo di approfondimento con dei chiarimenti ed esempi pratici dedicati all’emissione della fattura elettronica in ritardo
Nel seguito la tabella con le nuove % di sanzioni applicabili
Tipologia Violazione | Termine presentazione F24 | Sanzione |
Errori od omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dei tributi | Entro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore |
0,556% della sanzione minima. Se inferiore a 500 euro 55,56 euro pari a 1/9 del minimo sanzione
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Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore |
0,625% Se inferiore a 500 euro 62,5 euro pari a 1/8 del minimo sanzione. |
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Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oentro 2 anni dall’omissione o dall’errore |
0,714% pari a 1/7 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Se inferiore a 500 euro 71,43 euro |
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Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore |
0,833% pari a 1/6 del minimo sanzione Solo per i limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate Se inferiore a 500 euro 83,43 euro |
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Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’art. 24, L. 4/1929 ) salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione di apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale
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1% pari a 1/5 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Se inferiore a 500 euro 100 euro |
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Le somme da versare non potranno essere oggetto di rateizzazione se non nel caso in cui veniate successivamente raggiunti da una cartella di pagamento ma allora il discorso cambia.
Discorso ancora diverso nel caso in cui omettiamo la fatturazione di una operazione in split payment o in altri casi. Vi anticipo che vi sono tanti, forse troppi errori che possiamo commettere e per ciascuno di questi vi è una specifica sanzione per cui cambiano le percentuali da applicare per il calcolo del ravvedimento operoso
Nel caso della fatturazione Elettronica lo SDI non rileverà questa tipologia di errori per cui dovranno essere i vostri controlli interni a dover identificare tempestivamente l’errore in modo da poter calcolare il ravvedimento con la sanzione più bassa possibile.
Foglio di Calcolo Ravvedimento Operoso 2019 con formule
-> CALCOLO RAVVEDIMENTO OPEROSO (FILE XLS per il calcolo)
Nel foglio di calcolo potrete sostituire le sanzioni ed i tassi di interesse vigenti per il periodo di vostro interesse.
Detto questo vi segnalo alcuni importanti articoli correlati al tema che possono esservi utile
Detto ciò, un minuto di silenzio per ringraziare l’inventore del ravvedimento operoso :-)