Aggiornato il 28 Aprile 2023
Con la novità introdotta dalla Manovra correttiva 2017, il termine massimo di detrazione Iva subisce una anticipazione e ricade nella dichiarazione relativa all’anno in cui l’operazione è stata “effettuata“. Sappiamo ormai tutti questa previsione criptica come sia stata oggetto di sottovalutazione da parte dell’intero settore di professionisti che non aveva compreso appieno la portata e gli effetti che avrebbe potuto avere, sopratutto sulle imprese di medie, grandi dimensioni che non
L’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito nella circolare 1 del 2018 come debba interpretarsi questa anticipazione del termine di detrazione e indica come il termine di eventuali registrazione tardive dell’Iva per operazioni effettuate entro il 2017 ma fatturate entro il 30 aprile 2018.
Resta ferma comunque la possibilità da parte del contribuente di presentare una dichiarazione integrativa successiva alla dichiarazione presentata prima del 30 aprile 2018 finalizzata proprio al recupero dell’Iva non detratta. Tuttavia sarebbe sempre meglio avere a disposizione un metodo più semplice ed immediato che questo, sapendo ci comporta a livello di controlli, firme dell’organo deputato al controllo contabile, società di revisione, eventuali visti di conformità e chi più ne ha più ne metta.
L’agenzia delle entrate ha chiarito come il contribuente possa far coincidere l’anno di detrazione come quello di registrazione della fattura ricevuta nel medesimo anno, come previsto dall’art. 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973. La rilevanza della detrazione coinciderà così con l’anno di registrazione della fattura. Questo chiarimento è stata determinante per evitare di mettere mano a processi che difficilmente avrebbero potuto definire e completare il processo di emissione della fattura entro il 16 gennaio.
Esistono tuttavia dei termini di registrazione della fattura, ma quelli non sono variati e concedono con il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa l’anno di ricezione del documento come previsto dall’articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972.
Casistiche possibili
Fattura relativa all’operazione effettuata nel 2017 e ricevuta nel 2017 > No Problem: il termine è relativo al 30 aprile dell’anno successivo all’anno di ricezione della fattura ossia il 30 aprile 2018.
Fattura relativa all’operazione effettuata nel 2017 e ricevuta nel 2018 (Prima del 16 gennaio) > No problem: si registra a gennaio utilizzando un sezionale contabile ad hoc e la si riporta nella dichiarazione Iva relativa al 2017 inserendola in corrispondenza del quadro VH del IV trimestre.
Fattura relativa all’operazione effettuata nel 2017 e ricevuta nel 2018 (Dopo del 16 gennaio ma prima del 30 aprile) > No Problem: si registra nel sezionale contabile creato ad hoc dove effettuare la rilevazione di queste casistiche e la si inserisce, come nel caso sopra nella dichiarazione Iva relativa all’anno precedente a quello di ricezione della fattura.
In questo caso se la registrazione viene effettuata dopo il 30 aprile viene perso il diritto alla detrazione Iva come viene chiarito nella circolare 1 del 2018 da parte dell’agenzia delle entrate.
Fattura relativa all’operazione effettuata nel 2017 e ricevuta nel 2018 (Dopo del 16 gennaio ma prima del 30 aprile) > Problema: Si potrà recuperare l’Iva attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa Iva con tutte le incombenze del caso che questo comporta oppure con apposita istanza di rimborso per il recupero del credito Iva. Entrambe sono soggette a decadenza per cui dovrete monetarie anche quelli.
Iva Indetraibile = Costo deducibile IRES
Come vi ho sempre detto più volte ricordate che l’Iva non detratta in sede di liquidazione Iva (mensile o trimestrale a seconda del volume d’affari sviluppato nell’anno) diviene un costo deducibile ai fini IRES ed IRAP per cui se da una parte perdete il 22% dell’Iva dall’altra, forse, ne recuperate una buona parte per via della deducibilità ai fini delle imposte dirette. Mi viene da dire…non tutto è perduto…
Vi anici che così sembrerebbe non essere per via di alcuni chiarimenti forniti per casi similari dall’agenzia delle entrate che non mi trovano assolutamente d’accordo. A mio modesto avviso laddove la fattura non sia registrata entro il termine il costo resta comunque un costo strumentale all’attività che, seppur registrato in un anno successivo a quello di compenetra determina al più una sopravvenienza passiva. La sopravvivenza dal 2016 diviene per di più deducibile per cui l’Iva resasi indetraibile per effetto dalla tardiva registrazione viene parzialmente compensata dal minore onere Ires ed Irap.
In conclusione laddove vi sia una ritardo nella richiesta di ricezione o consegna della fattura relativa ad una operazione (cessione di beni o prestazioni di servizi) e non si provveda per tempo all’annotazione tanto della contabilità dello stesso anno quanto entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva (30 aprile anno N+1) e che il contribuente non si avvalga della dichiarazione integrativa, potrà comunque detrarsi il costo ai fini Ires ed Irap sia dello stesso anno sua dell’anno successivo imputando preventivamente il costo in contabilità (pur non essendo di competenza).
Cosa Cambia con la fatturazione Elettronica ed il DL Fiscale 2019
Con il DL fiscale 119/2018 e la fatturazione elettronica cosa cambia nella detrazione Iva? In sostanza sarà prevista la possibilità di portare in detrazione le fatture ricevute e registrate in contabilità entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione mentre prima era solo fino alla fine del mese di riferimento.
Inoltre viene abolito l’obbligo di numerazione o protocollazione progressiva delle fatture passive nel registro IVA acquisti in quanto a numerazione viene data a monte dallo SDI. Prima invece si dovevano numerare in ordine progressivo le fatture acquisto.
Prima di procedere all’approfondimento dell’argomento oggetto di questo appassionante e a tratti emozionante articolo vi segnalo un altro articolo gratuito dedicato questa volta alla detrazione Iva relativa alle fatture che pervengono a cavallo d’anno tra dicembre e gennaio. Da non farvi dormire la notte, lo so, andateci piano e non leggetene più di un paio al giorno.
Detrazione IVA Fatture a Cavallo d’anno Dicembre – gennaio: come funziona
Riferimenti normativi detrazione Iva e Fatturazione Elettronica
Il DL 23 ottobre 2018, n. 119
Cosa ne pensate?