Aggiornato il 4 Maggio 2023
L’errore nella fatturazione o l’emissione di una fattura sbagliata in violazione della normativa sullo split payment espone il contribuente a pesanti sanzioni che possono consentire il richiamo in contenzioso al principio di proporzionalità delle multe valido nel diritto tributario come in altri campi.
Vediamo anche se sarà possibile adottare lo strumento del ravvedimento operoso che consente, come molti di voi sapranno, di effettuare una riduzione della sanzione attraverso una autodenuncia e che fa corrispondere sanzioni maggiormente ridotte quanto più vicine sono alla scadenza originaria della fattura.
Gli errori in fattura classici
abbiamo già avuto modo di vedere quali sono gli elementi essenziali della fattura introdotti dalla direttiva europea e recepiti a livello di normativa nazionale. Questi li abbiamo già avuto modo di leggere nella guida gratuita alla fatturazione.
A questi si aggiungono quelli relativi alla mancata applicazione dello split payment che possono di fatto consistere:
- Nell’emissione di una fattura da parte del fornitore senza dicitura ” Fattura soggetta al regime dello Split paiment o scissione die pagamento ex art. 17-ter del DPR 633 del 1972″
- Pagamento da parte della Pa (secondo il perimetro allargato di applicazione ex DL 50 del 2017)
Il rischio operativo connesso all’emissione di una fattura aumenta quindi perchè aumentano i casi di errore.
I meccanismo di cui tratta l’articolo però era già operativo solo che riguardava una platea di contribuenti società e PA ridotta. Oggi si estende anche alle società e professionisti, ditte individuali a cui si applica la ritenuta d’acconto nocche alle società controllate direttamente o indirettamente dai Ministeri o enti assimilati e alle società del FTSE MIB ossia le quotate sui mercati regolamentati italiani.
Nella circolare 15/E/2015 l’Agenzia delle entrate chiarì fin da principio che la mancata indicazione in fattura della dicitura faceva scattare la sanzione amministrativa da mille a 8 mila euro così come previsto dall’articolo 9, comma 1, Dlgs 471/97.
L’articolo sopra citato recita infatti: “Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali e’ imposta da altre disposizioni della legge tributaria, e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000.”
Questo per ciascuna fattura sbagliata!
Immaginate allora un semplice ritardo nell’applicazione dello split per società che gestiscono flussi di fatturazione considerevoli
Senza dubbio il contribuente potrà invocare il principio di non proporzionalità della sanzione e anche l’incertezza di una norma approvata una settimana prima della sua entrata in vigore. é successo in tante altre occasioni (intrastat, certificazioni uniche) e succederà anche in futuro che per per fare bella figura con l’Europa veniamo tutti sollecitati e esposti a rischi operativi salvo poi dover ringraziare l’amministrazione finanziaria quando solo dopo aver fatto presente le sanzioni, invocherà il principio di non punibilità per errori commessi per i primi mesi.
Così oltre che aver rincorso un adempimento in pochissimo tempo dovremmo anche ringraziare. Siamo in Italia….
Le sanzioni tuttavia possono essere ridotte del 50% nel caso di errori di non significative entità che non ostacolano l’eventuale accertamento fiscale delle imposte.
Tuttavia ci sono dei casi in cui non è così immediato comprendere di chi sia la compra tra fornitore e cliente o meglio se le parti siano solidali.
Prendiamo i fatto di mancata comunicazione da parte del contribuente considerato PA al proprio fornitore e la conseguente mancata applicazione dello split paiment in fattura e il mancato pagamento.
Tuttavia è da ritenere che nell’ambito di applicazione dello split payment l’input parte dalla società considerata PA e come tale lei sarà la responsabile con applicazione non solo della sanzione vista sopra ma anche, in caso di mancato versamento dell’Iva del 30% oltre interessi legali dell’Imposta.
Come sappiamo infatti, anche a seguito di una errata fatturazione da parte del fornitore che potrebbe naturalmente non sapere che il suo cliente è una PA potrebbe generare l’obbligo ad una regolarizzazione spontanea da parte del cliente ex articolo articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/1997. In pratica la PA che riceve una fattura sbagliata deve auto fatturarsi e pagare l’Iva. Il problema è che oggi anche una giornalaio o una macelleria potrebbero essere considerati PA per cui sarà necessario procedere ad una vera e propria bonifica dell’attuale portafoglio fornitori e imposta re un processo di verifica e comunicazione ab origine ai nuovi fornitori al pari di quanto avveniva in passato con le gare d’appalto per le amministrazioni pubbliche.
Cosa fare su fattura errate su split payment
Come appunto recita l’articolo sopra citato “Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, semprechè non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
Bisognerà avere cura anche di rispettare le scadenze di emissione della fattura altrimenti si ricadrà comunque in una fattispecie sanzionabile.
Altra tipologia di errore: l’errata indicazione nelle liquidazioni periodiche
Il problema nasce anche dal fatto che bisognerà avere un sistema in gradi di identificare in fase dichiarativa imponibile ed Iva che sono state caratterizzate dalla scissione dei pagamenti. Questo già in fase di liquidazione periodica Iva con cadenza trimestrale.
L’errata o mancata indicazione del dettaglio di tale tipologia di operazioni, al pari delle altre, viene multato con una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ogni fattura e fino a mille euro per ciascun trimestre salvo la possibilità di inviare ul flusso corretto entro 15 giorni dalla scadenza originaria che porta alla riduzione del 50% delle sanzioni.
Ravvedimento Operoso split payment
Al pari d quanto avviene per l’omessa o errata indicazione dell’Iva in fattura sarà possibile procedere al ravvedimento operoso mediante il seguente schema di applicazione delle sanzioni che fa aumentare la percentuale da applicare tanto più ci si allontana dalla scadenza originaria del pagamento:
Momento in cui avviene il ravvedimento |
Sanzione ordinaria applicabile |
Riduzione per ravvedimento |
|
Entro 15 gg. |
Dal 90% al 180% dell’IVA relativa, con un minimo di 500 euro |
Ravvedimento Sprint |
0,1% per ogni giorno di ritardo (0,1% il primo giorno, 0,2% il secondo giorno, etc.) |
Dal 15° al 30° giorno |
Dal 90% al 180% dell’IVA relativa, con un minimo di 500 euro |
1/10 |
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Dal 31° al 90° giorno |
Dal 90% al 180% dell’IVA relativa, con un minimo di 500 euro |
1/9 |
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Dal 91° al termine di presentazione della dichiarazione |
Dal 90% al 180% dell’IVA relativa, con un minimo di 500 euro |
1/8 |
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Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva |
Dal 90% al 180% dell’IVA relativa, con un minimo di 500 euro |
1/7 |
|
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva |
Dal 90% al 180% dell’IVA relativa, con un minimo di 500 euro |
1/6 |
|
Inoltre qualora abbiate scavalcato l’anno ed abbiate errato anche la dichiarazione dovrete anche considerare che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA la sanzione amministrativa va dal 120% al 240% dell’ammontare dell’IVA dovuta per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro.
In pratica a questa tabella ne dovrete affiancare un’altra avendo cura di sostituire all’intervallo 90% – 180% le sanzioni di 120% – 240%.
Elenchi PA per lo Split Payment (da scaricare in XLS)
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