Vendere a terzi le rimanenze di magazzino
Prendiamo la prima ipotesi meno frequente ma più desiderabile che si sostanzia nella vendita a terzi del magazzino e che sicuramente avverrà ad un prezzo molto più basso del normale. Attenzione però perché laddove il prezzo sia troppo basso ci potrebbero essere il rischio di accertamento dovuto al fatto che possa emergere un ulteriore pagamento in nero non dichiarato.
In questo caso comunque non vi sono particolari adempimenti se non quello di tracciare evidentemente il perché si stanno vendendo questi beni o merci ad un prezzo così basso e si dovrà stornare il valore dalla contabilità evidenziando un ricavo da vendita assoggettato ad Iva. Questo per evitare che l’agenzia delle entrate intravea nelle vostre vendite a prezzi inferiori del solito un intento di carattere squisistametne elusivo teso a sottrrare materia imponibile dalle casse dello Stato: nella sostanza vendete merce in nero o vi fate pagare di meno, alpari di quanto avviene quando pagate i fornitori in nero.
Si dovrà pertanto emettere fattura regolare ai sensi dell’articolo 21 del DPR Iva ex DPR 633 del 1972 ed il trasferimento delle merci dovrà risultare dal documento di trasporto ex DPR 472 del 1996. Vi ricordo l’articolo a tal fine dedicato agli elementi obbligatori della fattura.
Donazione ad enti senza finalità di lucro o ONULS
Accade spesso che per evitare problemi e dato il valore scarso e lìimpossibilità di reperire clineti che si scelga invece di effettuare una donazione per esempio ad una ONLUS e questo rappresenta un caso disciplinato che consente di non iscriversi ricavi in conto economico a patto però che vi sia una comunicazione diretta all’agenzia delle entrate prima della donazione ossia della consegna materiale della merce.
Per le modalità pratiche vi posso dire che non ho trovato un modulo specifico ma ci è sufficiente una comunicazione tramite raccomandata con avviso di ritorno all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza in cui siano ripielogati i beni ed i dati anagrafici dei soggetti in questione. Meglio se la fa anche il soggetto ricevente la donazione ossia il donatario. I beni inoltre dovranno essere strumentali all’attività della Onlus o ente benefico.
Inoltre dai registri Iva dovrà emergere lo storno delle merci e anche lo scarico del magazzino dovrà evidenziare la movimentazione delle merci o beni donati in uscita al pari di quelo che avverrebbe nel caso della vendita e qudini entro il quindicesimo giorno successivo alla consegna dei beni.
Distruzione o rottamazione dei beni
Nel caso in cui non si ritenga conveniente o non si volgia donare data anche la natura dei beni oggetto di cessione potrete decidere per la rottamazione o distruzione che dovrà seguire però lo stesso iter della donazione ossia dovrà prevedere anche prioritariamente la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza di competenza.
Più facile forse allora procedere alla rottamazione senza dimenticare però che per stornare i beni dalla contabilità sarà necessario avere il certificato di smaltimento da parte del rottamatore.
Regime delle multe e sanzioni amministrative
L’omessa presentazine di queste comunicazioni non solo fa si che i ricavi non tassati lo diventino e che si applichino le ordinarie sanzione all’omesso versamento delle imposte relative per esempio Ires ed Irap ma che si applichi anche la sanzione da infedele dichiarazione dei redditi.
Giusto per farvi desistere dall’idea invece di vendere in nero le merci e denunciarne poco dopo il furto o peggio ancora l’incendio ai carabienieri vi segnalo l’articolo dedicato alle sanzioni penali connesse ai reati fiscali e tributari in modo da farvi conoscere anche le conseguenze a cui andreste incontro scegliendo malauguratamente questa strada.
Riferimenti normativi
DPR 633 del 1972
DPR 476 del 1996
R.M.n. 46 del 2002
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Vi segnalo il nuovo articolo dedicato alla donazione di denaro: come evitare accertamenti del fisco
Diciamo che state anticipando un processo liquidatori per cui non vedo cos stiate facendo di male. Certamente le informazioni sono piuttosto contenute per avere una quadro più serio della situazione. Se vuole può ampliare il contenuto di info.
Alla luce di quanto correttamente esposto, vorrei sapere se è corretto il comportamento di una azienda in forte perdita e ormai destinata alla chiusura dell’ attività che, dopo aver tentato di svendere a prezzi di realizzo le proprie merci e, anche al fine di riconsegnare i locali detenuti in locazione, sceglie la via della rottamazione dopo regolare preavviso alle autorità competenti.
Trattandosi di una s.r.l. vorrei anche conoscere i rischi che corre l’ amministratore che autorizza le suesposte azioni.
Ringrazio per l’ eventuale risposta