Partiamo con il dire che l’obbligo di emissione della fattura insieme alle modalità di fatturazione sono state oggetto già di approfondimento all’interno dell’articolo dedicato alla guida pratica alla fatturazione.
Le tipologie di omissioni definite dal legislatore
Leggendo il testo normativo individuiamo diverse tipologie di infrazioni che possono consistere nella vera e propria omissione della fatturazione, nella fatturazione a cui non è seguita una registrazione (mancata registrazione), o sotto fatturazione (cessione di beni e servizi indicandone un numero inferiore), o sovra faturazione (cessione con emissione della fattura per importi più elevati rispetto a quelli realmente transitati come può avvenire nel caso di società facenti parte di uno stesso gruppo che per trasferire utile da una società controllante o ad una controllata o viceversa possono utilizzare questo metodo fraudolento) e possono essere considerate più o meno gravi non tanto in relazione alla frequenza quanto in relazione all’imponbile evaso tenendo a mente sempre alcuni valori minimi.
Omessa fatturazione o registrazione delle operazioni di cessioni di beni o prestazione di servizi
Questa tipologia di fattispecie in realtà disciplina anche tante altre fattispecie omissive che espongono al rischio di una sanzione che può andare dal 100% al 200% della imponibile evaso.
In realtà per omissione o mancata registrazione di operazione imponibili si intende ricomprendere anche quei casi errata registrazione, mancata emissione della nota di credito per le eventuali rettifiche in aumento o in diminuzione dell’imponibile, mancata autofatturazione, falsa indicazione della data di emissione per lucrare sulla disponibilità di liquidità che come ormai saprete ha un valore (ci stanno quasi basando la nuova legge delega per lo sviluppo sulla disponibilità di liquidità :-)).
Sospensione attività per i professionisti
Il Decreto Legge 138/2011 ha introdotto una nuova sanzione per i professionisti iscritti in albi professionali (i.e. commercialisti, avvocati, ingegneri, medici, ecc) per l’omessa o ritardata emissione della fattura: allorquando si contestino quattro violazioni di questo genere nell’arco di un quinquennio si assisterà alla sospensione dell’attività che dovrà essere decretata dal consiglio dell’Ordine di appartenenza. Mi viene un pò da sorridere poi per verificare come e se il professionista, nonostante la sanzione disciplinare stia o meno sospendendo l’attività (che faccio vado a casa sua o nel suo studio a verificare?!?Con quali mezzi???). La novità si applica a partire dalle violazioni contestate dal 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 138/2011
Nel caso invece di operazioni non imponibili IVA o esenti la sanzione scende notevolmente in quanto può andare dal 5% al 10% dei corrispettivi omessi o non totalmente registrati o riferita sempre ad una delle fattispecie viste sopra e sempre con un minimo di 516 euro.
Ma può succedere anche il caso di errata applicazione della normativa rispetto all’applicazione dell’Iva (per esempio nel caso delle operazioni di riaddebito che sono imponibili o di risarcimento che sono esenti, e che sono fattispecie molto particolari di andare a trattare e che possono generare una sanzione in caso comportamento errato pari al 100% dell’ammontare eventualmente detratto in più o anche autofatturato in meno.
Sanzioni per chi la riceve
Il legislatore ha posto una serie di violazione anche nei confronti del soggetto che pur ricevendo una fattura non conforme ai disposti normativi in materia di Iva non attiva la procedura di segnalazione all’agenzia delle entrate.
Si può verificare il caso in cui il cessionario al momento della consegna del bene o al momento di effettuazione del servizio non riceva fattura e non la riceva per i 4 mesi successivi, decorsi i quali ha 30 giorni di tempo per denunciare l’accaduto all’agenzia delle entrate e provvedendo contestualmente ad emettere l’autofttura con il pagamento dell’imposta dovuta precedentemente a carico del cessionario, in quanto in questo caso i debitori d’imposta sono solidalmente responsabili al versamento dell’imposta utilizzando il codice tributo 9399.
Capita invece più spesso il caso di ricevimento di una fattura errata che riporta quantità, imponibili, imposta, errori di calcolo o altri errori che influenzano il corretto adempimento dell’imposta e come tale andrebbero rettificate o mediante l’emissione di una nota di credito da parte del cedente ossia di colui che vende i beni o i servizi oppure se questo non avviene denunciando l’accaduto all’agenzia delle entrate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura sbagliata e sempre procedendo al versamento per conto del cedente qualora ve ne fosse bisogno.
Nel caso in cui invece si verifichi una sovra fatturazione ossia l’applicazione di prezzi di cessione inferiore all’effettivo scambio di merci o di servizi allora siamo in presenza di un intento fraudolento diretto a trasferire fondi da una società all’altra (spesso da quello che sono in perdita fiscale a quelle che sono in utile) oppure può capitare che si assista ad una sottofatturazione ossia fatturazione ad un valore inferiore a quello di mercato o al valore normale in quanto una parte viene fatta transitare in nero.
Possiamo dire che nel primo dei casi e soprattutto nel caso di catene o gruppo societari esiste una normativa sul trasfer pricing diretta a combattere questi intenti elusivi obbligando la società a provare che appunto i prezzi di trasferimento sono quelli che normalmente si registrerebbero in condizioni di mercato similari nel luogo, nel temo e nello spazio in cui è avvenuta la vendita.
Nel secondo caso invece e semprechè stiamo parlando di soggetti giuridici e non di persone fisiche allora il cessionario è solidalmente responsabile del pagamento del tributo.
Novità Decreto crescita 2019
Dal primo luglio 2019 i giochi sono finiti per cui vi consiglio di andare a leggere l’articolo dedicato al ravvedimento operoso sulle fatture elettroniche in quanto potrete trovarvi nella situazione di dover emettere in ritardo o correggere una fattura rispettando le seguenti scadenze modificati dall’art. 10, del Decreto Legge n. 119/2018. La correzione potrà essere effettuata entro la scadenza per effettuare la prima liquidazione IVA senza in questo caso subire le sanzioni. In alternativa entro il termine di scadenza per effettuare la seconda liquidazione IVA con il pagamento di una sanzione ridotta al 20% come previsto dal ravvedimento operoso all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997 o di 250 euro fisso per operazioni senza iva (esenti, fuori campo, non imponibili, etc). La riduzione delle sanzioni però vale solo per le operazioni effettuate fino al 30 settembre 2019 per cui dopo scattano le sanzioni piene che vanno dal 90% al 180% dell’imposta omessa nel caso di operazioni imponibili o comunque soggette ad Iva oppure dal 5% al 10% nel caso di operazioni che non prevedono l’applicazione dell’Iva in fattura (esenti fuori campo, non imponibili etc). Ravvedimento operoso: in caso di correzione entro 90 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa la sanzione sarà pari a 1/9 oppure 5,56 euro laddove si parli di quella fissa di 250 euro. Questo non significa che dovrete anche ravvedervi per l’omesso versamento del’Iva ma per quello dovrete leggere l’articolo dedicato al ravvedimento Iva. In sintesi per una fattura datata 3 agosto potrete emettere fattura entro il 3 agosto oppure entro il 15 agosto. Se sforate questi termini potrete in alternativa o ravvedervi entro il termine del 16 settembre presentando il ravvedimento operoso con la sanzione al 20%. Fattura Emessa in ritardo con Iva: come rimediare con il ravvedimento operoso Fattura in ritardo senza Iva: come rimediare con il ravvedimento operoso Cos’è la Base imponibile IVA e quali voci entrano nel calcoloFattura Falsa
Discorso a parte invece per la falsa fatturazione che rappresenta un evento disciplinato dal diritto penale e che ve lo ricordo per i piccoli furbetti che scatta anche in presenza di falsa fatturazione o fatturazione per operazioni insesistenti o anche sovraffatturazione o sotto fatturazione di un solo euro.
Questa per dirvi di non cercare di abbassare artificiosamente i vostri ricavi o reddito imponibile con questo mezzo perchè incorrerete in due tipologie di reati che sono appunto la falsa fatturazione ed anche la dichiarazione infedele in quanto il dato si cristallizza in una serie di documenti che sono firmati lo stesso dal legale rappresentante.In questi casi però parliamo di sanzioni penali per reati tributari.
Per approfondimenti e chiarimenti sintetici potete leggere l’articolo dedicato alla falsa fatturazione
Omessa emissione scontrino fiscale
Vi segnalo come articolo di approfondimento anche quello relativo alla multa o sanzione da mancata emissione dello scontrino fiscale che può portare alla sospensione dell’attività oltrechè l’applicazione di sanzioni amministrative di tipo pecuniario.
Vi ricordo anche l’articolo dedicato a come rimediare se avete indicato l’aliquota Iva sbagliata in fattura.
Emissione della nota di credito: termini e modalità
Avete quando emettere la nota di credito conviene ed p obbligatorio; ora leggete l’articolo dedicato all’emissione della nota di credito in cui trovate acnhe un fac simile per la compilazione.Appronfondimento
Nuovo approfondimento sull’omessa fatturazione
Fatture sbagliate? NO problem con la nota di credito
Potete consultare il nuovo articolo dedicato non solo all’emissione della nota di credito ma in cui troverete anche le modalità per recuperare l’Iva e versare eventualmente minori imposte se vi siete sbagliati. A tal proposito potete leggere la Guida all’emissione della nota di credito dove sono indicati i termini e le modalità di gestione della fatturazione sbagliata o con errori o anche rettificata in base ad accordi successivi intervenuti tra le parti. Nello stesso articolo vi viene anche fornito un foglio di calcolo che vi può essere utile per emettere da xls.Ravvedimento Operoso Fatturazione Elettronica Sbagliata: correzione e versamento
Fattura Elettronica sbagliata: come rimediare con il ravvedimento operosoCos’è il preavviso di parcella
Cos’è il Proforma Errori nelle Fatture con Split Payment: come fare il ravvedimento operoso Dati obbligatori della fattura Cartacea e Elettronica Quali sono i diritti del contribuente Quali sono i doveri del contribuente
Buonasera, per un errore tecnico del programma di fatturazione elettronica non ho inviato la fattura allo SDI.
Ho però regolarmente pagato l’iva il mese di competenza avendo la liquidazione mensile, e il cliente non mi ha ancora
pagato non avendo ricevuto la fattura.
A che sanzione vado incontro?
Grazie a chi risponderà.
Buongiorno,ho acquistato casa da una società a Giugno pagando l’iva al 4%. Ad oggi, dopo svariate richieste della fattura via Whatsapp e PEC, la società non si degna di rispondermi. E’ possibile rivolgersi alla Finanza o all’Agenzia delle Entrate senza incombere io in sanzioni?Grazie, Laura
Non entri nel panico. L’Installatore dovrebbe essere alquanto ritardato per non emettere fatture con un bonifico parlante effettuato in acconto e saldo. Solleciti e vedrà che avrà risposta. Al più faccia scrivere due righe ad un avvocato ma giusto se dovessero trascorrere decine di giorni.
Salve, vorrei chiedervi un consiglio. Lo scorso mese di marzo mi è stato installato un condizionatore che prevedeva anche l’esecuzione di alcune opere murarie. Ho provveduto a pagare sia l’acconto sia il saldo a conclusione dei lavori tramite bonifico parlante, per poter poi chiedere successivamente le detrazioni fiscali. Nonostante numerose sollecitazioni (dove mi veniva detto che le fatture erano pronte e che andavano solamente ritirate dal commercialista), ancora la fatture non si vedono e non so cosa posso fare per costringere il venditore a rilasciarmi le fatture che mi spettano (avendo ricevuto due pagamenti tracciabili, dovrebbe essere anche nell’interesse del venditore il rilascio delle fatture…). Senza documenti che comprovano il mio acquisto, non posso chiedere le detrazioni fiscali nel 730 e neanche poter ricorrere alla garanzia in caso di malfunzionamento del condizionatore. Vi ringrazio in anticipo per l’aiuto che vorrete darmi.
Buongiorno,
Vorrei chiedere delle informazioni riguardanti una fattura…vi spiego tutta la storia. La mia famiglia ha venduto un terreno ad un impresario della nostra zona a noi era rimasto un altro pezzo di terra fabbricabile. Questo impresario con accordi verbali fatti con i miei genitori ha lottizzato entrambi i terreni con tutte le opere necessarie e le varie perdite per zona verde donate al comune ecc.ecc.
Gli accordi verbali fatti all’epoca tra i miei genitori e l’impresario edile erano quelli di dividersi le spese in base alla percentuale di terreno ed a prezzi di mercato. Non è poi stato così!!! Lo scorso hanno ci hanno presentato una fattura di Euro 87.000 per le spese di lottizzazione (per noi è stato un vero colpo al cuore). Chiaramente siamo andati tramite avvocato ecc.ecc. per presentare le nostre ragioni. Alla fine le due parti si sono trovate difronte al giudice che ha stabilito la somma dovuta di Euro 70.000 (per noi sembravono comunque tanti ma abbiamo accettato). Ora che abbiamo pagato la somma totale dovuta e pattuita dal giudice chiedo:
La fattura dell’impresario era di Euro 87.000 (intestata ai miei genitori che sono pensionati)
La somma pagato da parte dei miei genitori è stata Euro 70.000 (in tre rate)
Non è mai stata fatta nota di accredito per la prima fattura e non è mai stata mandata la nuova fattura per Euro 70.000 come possiamo comportarci, chiaramente abbiamo il dente avvelato con questo imprenditore edile, possiamo denunciare il tutto?
Cosa rischia lui??? Spero che qualcuno possa darmi delle informazione utili, noi siamo persone umili ed oneste ma se abbiamo la possibilità vorremo far pagare a questo signore quello che ci ha tolto a noi in modo sleale, grazie mille.
Massimo
A volte mi portate delle vicende che mi lasciano senza parole…e stento a credere quello che leggo. Io farei un esposto proprio alla Guardia di Finanza dicendo che vorreste portare all’attenzione dei media la vicenda. Il loro capo o comandante ne sarà felice :-)
Non mi stupirebbe sentire che il parrucchiere magari ha qualche trascorso antipatico con i due finanzieri perché altrimenti non si spiega. Al suo posto chiamerei striscia la notizia o le iene…purtroppo ci è rimasto veramente solo questo. A verbale spero che abbia inserito che i suoi effetti personali erano nel parrucchiere e che c’erano testimoni. MI opporrei al verbale e denuncerei i due finanzieri. Non so se si possa parlare di abuso d’ufficio.
Ero dal parrucchiere con mia sorella, visto che la mia l’ acconciatura andava per le lunghe le ho chiesto se poteva andare a prendere nell’ agenzia viaggi dirimpetto dei biglietti perchetemevo che chiudesse, poi sarebbe tornata in parrucchiera per andare via insieme. Fuori e’ stata fermata dalla Gf in borghese che ha multato il negoziante per nn aver emesso la fattura. Mia sorella oltre ad aver lasciato me in negozio aveva lasciato anche i suoi effetti personali, e nn aveva pagato nn perché il parrucchiere e’ solito nn fare fattura, ma semplicemente perché avrei pagato tutto io. I due finanzieri hanno argomentato dicendo che si può uscire da un esercizio solo con regolare fattura e che nn si può uscire senza neanche per andare a prendere un caffè per poi rientrare. Ho sentito violata la mia sfera privata e pensò che forse ci sia stata un’ applicazione un po rigida della norma. E’ giusto essere così fiscali?
salve
abbiamo una struttura alberghiera in fitto di ramo di azienda dal 2012 per la durata di anni 9.
nel 2013 abbiamo eseguito dei lavori straordinari che il proprietario , con scrittura privata, ci ha riconosciuto il 50% per un massimale di euro 60.000,00 oltre iva da decurtare sui canoni semestrali in 4 rate.
la locazione è di euro 60.000,00 oltre iva annui.
abbiamo provveduto ad emettere le 4 fatture di euro 15.000,00 oltre iva per le 4 semestralità.
il proprietario ad oggi non ci ha mai emesso nessuna fattura, e con questa scadenza sono 5 semestri che non riceviamo documenti contabili.
abbiamo diffidato più volte a 1/2 pec e R/a, ma senza sortire esiti positivi.
abbiamo cercato di emettere l’auto fatturazione, ma non siamo in condizioni di anticipare noi l’iva.
inoltre la mancata registrazione ci genera ulteriori difficoltà in quanto siamo costretti a pagare mensilmente i contributi e le tasse, non potendo usufruire del credito di iva.
Possiamo denunciare alla Guardia di Finanza la situazione…
come possiamo tutelarci, visto che ad oggi, dal 2013 al 1° sem 2015 dobbiamo ricevere fatture per 150.000,00 oltre iva, e questa iva ci serve tanto..?
Grazie per la vs attenzione