Omessa Fatturazione e Registrazione: Multe, Sanzioni e rischi di Accertamento

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

fattura contenuti minimi richiestiDopo aver affrontato le problematiche relative alla multa o sanzione da mancata emissione dello scontrino fiscale ed i rischi in cui si incorre che possono arrivare anche alla chiusura dell’attività, potete consultare anche le risposta alla domanda sull’omessa fatturazione o mancata registrazione in contabilità delle fatture cercando di vedere prima di tutto le conseguenze a cui potete andare incontro, ma anche le diverse fattispecie in quanto sanzionato non è solo il soggetto persona fisica o giuridica (società) che emette la fattura ma anche quella che non la riceve e non si attiva o la riceve sbagliata e non si attiva per la rettifica. Potete leggere prima di tutto la guida alla fatturazione nel caso siate a digiuno della materia.

Partiamo con il dire che l’obbligo di emissione della fattura insieme alle modalità di fatturazione sono state oggetto già di approfondimento all’interno dell’articolo dedicato alla guida pratica alla fatturazione.

Le tipologie di omissioni definite dal legislatore

Leggendo il testo normativo individuiamo diverse tipologie di infrazioni che possono consistere nella vera e propria omissione della fatturazione, nella fatturazione a cui non è seguita una registrazione (mancata registrazione), o sotto fatturazione (cessione di beni e servizi indicandone un numero inferiore), o sovra faturazione (cessione con emissione della fattura per importi più elevati rispetto a quelli realmente transitati come può avvenire nel caso di società facenti parte di uno stesso gruppo che per trasferire utile da una società controllante o ad una controllata o viceversa possono utilizzare questo metodo fraudolento) e possono essere considerate più o meno gravi non tanto in relazione alla frequenza quanto in relazione all’imponbile evaso tenendo a mente sempre alcuni valori minimi.

Omessa fatturazione o registrazione delle operazioni di cessioni di beni o prestazione di servizi

Questa tipologia di fattispecie in realtà disciplina anche tante altre fattispecie omissive che espongono al rischio di una sanzione che può andare dal 100% al 200% della imponibile evaso.

In realtà per omissione o mancata registrazione di operazione imponibili si intende ricomprendere anche quei casi errata registrazione, mancata emissione della nota di credito per le eventuali rettifiche in aumento o in diminuzione dell’imponibile, mancata autofatturazione, falsa indicazione della data di emissione per lucrare sulla disponibilità di liquidità che come ormai saprete ha un valore (ci stanno quasi basando la nuova legge delega per lo sviluppo sulla disponibilità di liquidità :-)).

Sospensione attività per i professionisti

Il Decreto Legge 138/2011 ha introdotto una nuova sanzione per i professionisti iscritti in albi professionali (i.e. commercialisti, avvocati, ingegneri, medici, ecc) per l’omessa o ritardata emissione della fattura: allorquando si contestino quattro violazioni di questo genere nell’arco di un quinquennio si assisterà alla sospensione dell’attività che dovrà essere decretata dal consiglio dell’Ordine di appartenenza. Mi viene un pò da sorridere poi per verificare come e se il professionista, nonostante la sanzione disciplinare stia o meno sospendendo l’attività  (che faccio vado a casa sua o nel suo studio a verificare?!?Con quali mezzi???). La novità si applica a partire dalle violazioni contestate dal 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 138/2011

Nel caso invece di operazioni non imponibili IVA o esenti la sanzione scende notevolmente in quanto può andare dal 5% al 10% dei corrispettivi omessi o non totalmente registrati o riferita sempre ad una delle fattispecie viste sopra e sempre con un minimo di 516 euro.

Ma può succedere anche il caso di errata applicazione della normativa rispetto all’applicazione dell’Iva (per esempio nel caso delle operazioni di riaddebito che sono imponibili o di risarcimento che sono esenti, e che sono fattispecie molto particolari di andare a trattare e che possono generare una sanzione in caso comportamento errato pari al 100% dell’ammontare eventualmente detratto in più o anche autofatturato in meno.

Sanzioni per chi la riceve

Il legislatore ha posto una serie di violazione anche nei confronti del soggetto che pur ricevendo una fattura non conforme ai disposti normativi in materia di Iva non attiva la procedura di segnalazione all’agenzia delle entrate.

Si può verificare il caso in cui il cessionario al momento della consegna del bene o al momento di effettuazione del servizio non riceva fattura e non la riceva per i 4 mesi successivi, decorsi i quali ha 30 giorni di tempo per denunciare l’accaduto all’agenzia delle entrate e provvedendo contestualmente ad emettere l’autofttura con il pagamento dell’imposta dovuta precedentemente a carico del cessionario, in quanto in questo caso i debitori d’imposta sono solidalmente responsabili al versamento dell’imposta utilizzando il codice tributo 9399.

Capita invece più spesso il caso di ricevimento di una fattura errata che riporta quantità, imponibili, imposta, errori di calcolo o altri errori che influenzano il corretto adempimento dell’imposta e come tale andrebbero rettificate o mediante l’emissione di una nota di credito da parte del cedente ossia di colui che vende i beni o i servizi oppure se questo non avviene denunciando l’accaduto all’agenzia delle entrate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura sbagliata e sempre procedendo al versamento per conto del cedente qualora ve ne fosse bisogno.

Nel caso in cui invece si verifichi una sovra fatturazione ossia l’applicazione di prezzi di cessione inferiore all’effettivo scambio di merci o di servizi allora siamo in presenza di un intento fraudolento diretto a trasferire fondi da una società all’altra (spesso da quello che sono in perdita fiscale a quelle che sono in utile) oppure può capitare che si assista ad una sottofatturazione ossia fatturazione ad un valore inferiore a quello di mercato o al valore normale in quanto una parte viene fatta transitare in nero.

Possiamo dire che nel primo dei casi e soprattutto nel caso di catene o gruppo societari esiste una normativa sul trasfer pricing diretta a combattere questi intenti elusivi obbligando la società a provare che appunto i prezzi di trasferimento sono quelli che normalmente si registrerebbero in condizioni di mercato similari nel luogo, nel temo e nello spazio in cui è avvenuta la vendita.

Nel secondo caso invece e semprechè stiamo parlando di soggetti giuridici e non di persone fisiche allora il cessionario è solidalmente responsabile del pagamento del tributo.

Novità Decreto crescita 2019

Dal primo luglio 2019 i giochi sono finiti per cui vi consiglio di andare a leggere l’articolo dedicato al ravvedimento operoso sulle fatture elettroniche in quanto potrete trovarvi nella situazione di dover emettere in ritardo o correggere una fattura rispettando le seguenti scadenze modificati dall’art. 10, del Decreto Legge n. 119/2018. La correzione potrà essere effettuata entro la scadenza per effettuare la prima liquidazione IVA senza in questo caso subire le sanzioni. In alternativa entro il termine di scadenza per effettuare la seconda liquidazione IVA con il pagamento di una sanzione ridotta al 20% come previsto dal ravvedimento operoso all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997 o di 250 euro fisso per operazioni senza iva (esenti, fuori campo, non imponibili, etc). La riduzione delle sanzioni però vale solo per le operazioni effettuate fino al 30 settembre 2019 per cui dopo scattano le sanzioni piene che vanno dal 90% al 180% dell’imposta omessa nel caso di operazioni imponibili o comunque soggette ad Iva oppure dal 5% al 10% nel caso di operazioni che non prevedono l’applicazione dell’Iva in fattura (esenti fuori campo, non imponibili etc). Ravvedimento operoso: in caso di correzione entro 90 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa la sanzione sarà pari a 1/9  oppure 5,56 euro laddove si parli di quella fissa di 250 euro. Questo non significa che dovrete anche ravvedervi per l’omesso versamento del’Iva ma per quello dovrete leggere l’articolo dedicato al ravvedimento Iva. In sintesi per una fattura datata 3 agosto potrete emettere fattura entro il 3 agosto oppure entro il 15 agosto. Se sforate questi termini potrete in alternativa o ravvedervi entro il termine del 16 settembre presentando il ravvedimento operoso con la sanzione al 20%. Fattura Emessa in ritardo con Iva: come rimediare con il ravvedimento operoso  Fattura in ritardo senza Iva: come rimediare con il ravvedimento operoso Cos’è la Base imponibile IVA e quali voci entrano nel calcolo

Fattura Falsa

Discorso a parte invece per la falsa fatturazione che rappresenta un evento disciplinato dal diritto penale e che ve lo ricordo per i piccoli furbetti che scatta anche in presenza di falsa fatturazione o fatturazione per operazioni insesistenti o anche sovraffatturazione o sotto fatturazione di un solo euro.

Questa per dirvi di non cercare di abbassare artificiosamente i vostri ricavi o reddito imponibile con questo mezzo perchè incorrerete in due tipologie di reati che sono appunto la falsa fatturazione ed anche la dichiarazione infedele in quanto il dato si cristallizza in una serie di documenti che sono firmati lo stesso dal legale rappresentante.In questi casi però parliamo di sanzioni penali per reati tributari.

Per approfondimenti e chiarimenti sintetici potete leggere l’articolo dedicato alla falsa fatturazione

Omessa emissione scontrino fiscale

Vi segnalo come articolo di approfondimento anche quello relativo alla multa o sanzione da mancata emissione dello scontrino fiscale che può portare alla sospensione dell’attività oltrechè l’applicazione di sanzioni amministrative di tipo pecuniario.

Vi ricordo anche l’articolo dedicato a come rimediare se avete indicato l’aliquota Iva sbagliata in fattura.

Emissione della nota di credito: termini e modalità

Avete quando emettere la nota di credito conviene ed p obbligatorio; ora leggete l’articolo dedicato all’emissione della nota di credito in cui trovate acnhe un fac simile per la compilazione.

Appronfondimento

Nuovo approfondimento sull’omessa fatturazione

Fatture sbagliate? NO problem con la nota di credito

Potete consultare il nuovo articolo dedicato non solo all’emissione della nota di credito ma in cui troverete anche le modalità per recuperare l’Iva e versare eventualmente minori imposte se vi siete sbagliati. A tal proposito potete leggere la Guida all’emissione della nota di credito dove sono indicati i termini e le modalità di gestione della fatturazione sbagliata o con errori o anche rettificata in base ad accordi successivi intervenuti tra le parti. Nello stesso articolo vi viene anche fornito un foglio di calcolo che vi può essere utile per emettere da xls.

Ravvedimento Operoso Fatturazione Elettronica Sbagliata: correzione e versamento

Fattura Elettronica sbagliata: come rimediare con il ravvedimento operoso

Cos’è il preavviso di parcella

Cos’è il Proforma Errori nelle Fatture con Split Payment: come fare il ravvedimento operoso Dati obbligatori della fattura Cartacea e Elettronica Quali sono i diritti del contribuente Quali sono i doveri del contribuente

58 Commenti

  1. Ma certamente, il fatto è che lei avrebbe dovuto autofatturarsi entro una certa data. Si confronti con il DPR 633 del 1972

  2. Ciao, vorrei sapere se faccio un esposto alla guardia di finanza per il mancato rilascio di fattura da 1 anno circa rischio qualcosa? sono una persona fisica e chi non mi ha fatto le fatture sono un’impresa edile ed il direttore dei lavori con cui sono in causa per i lavori non eseguiti a regola dell’arte.

  3. E’ sanzionabile per il mancato versamento dell’IVA insieme però con il dentista su cui in prima battura dovrebbero richiedere il versamento oltre al pagamento delle sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta IVA non versata oltrechè interessi legali decorrenti dal giorno successivo all’omesso versamento (liquidazione periodica successiva all’emissione della fattura o al giorno in ciò sarebbe dovuto accadere).

  4. Buongiorno,

    ho svolto dei lavori di ristrutturazione presso il mio appartamento. Ho il timore che l’azienda che ha svolto i lavori ed emesso fattura (regolarmente pagata a mezzo bonifico al fine di fruire delle detrazioni vigenti) non abbia proceduto alla registrazione nella propria contabilità. Rischio qualcosa in caso di accertamento? Posso diffidare l’impresa a farmi consegnare copia del registro iva vendite dal quale si evince la registrazione dei documenti emessi nei miei confronti?
    Grazie anticipatamente per la risposta

  5. Buongiorno, la mia questione è la seguente: due anni fa ho subito un intervento odontoiatrico da parte di un dentista, intervento che mi ha procurato dei danni permanenti alla bocca. Come succede a molti, da quanto leggo sul web, anche a me all’epoca il dentista disse che se non avessi richiesto la fattura, mi avrebbe fatto uno sconto. Pur di gravare meno sui miei genitori, accettai lo sconto. Oggi però me ne pento amaramente, poichè vorrei intentare una causa contro il dentista per il danno subito. Vorrei sapere se ammettendo di non aver ricevuto fattura, nè di averla richiesta, dinanzi al tribunale, rischio di essere poi perseguita dalla finanza, o meno. e se si, come viene calcolata la multa da quest’ultima. grazie

  6. Buongiorno

    mi scusi ma non comprendo la risposta! Le fatture dell’anno 2011 e 2012 sono già state pagate!!! E poi i privati come persone fisiche NON versano la ritenuta!!

    Comunque anche se fosse stato quel caso, supponendo che fosse stata una azienda a pagarla e che avrebbe versato la ritenuta al tempo, oggi cosa rischia se denuncia le cosa o il professionista o avesse un controllo dalla Gdf o AE per la mancanza della presenza della PIVA (del professionista) sulla fattura?

    grazie

    Antonio

  7. La PEC non sopperisce a mancanze della fattura ma da solo la prova della certezza dell’invio e del recapito…è come se le avessero inviato quella fattura sbagliata tramite raccomandata per intenderci.

  8. buongiorno, ringrazio per la precedente risposta e per la guida alla fatturazione segnalata. proprio questa mi ha fatto saltare agli occhi che la fattura ricevuta si riconduce all’azienda solo per la carta intestata. non esiste traccia di firma ed indicazione del rappresentante fiscale ne’ del fatto che sia una srl socio unico.
    la ricezione tramite pec potrebbe sopperire alle mancanze o sarebbe meglio contattare l’emittente e regolarizzare il documento?
    grazie

  9. MI sta dicendo che come perosna fisica ha ricevuto delle fatture senza la partita Iva del suo fornitore? Non sono fatture e comunichi per iscritto che non procederà al versamento se non previa presentazione della fattura anche perchè altrimenti le l’iva non la può detrarre. In caso contrario sarà costretto a rilevare lei una autofattura e contestuallmnete versarla e detrarla nello stesso tempo.

  10. Buongiorno

    anno 2011, e anno 2012, quali sono le sanzioni per mancata presenza della partita iva sulla fattura del cessionario/professionista? Non trovo nulla in rete se la piva è omessa da colui che emette la fattura!

    Il committente in quali dei seguenti casi privato/azienda rischia delle sanzioni? Come azienda le sanzioni ci sarebbero lo stesso anche se non sono state inserite le fatture in contabilità?

    Grazie

  11. All’agenzia delle entrate di sua competenza. Ma le anticipo che non è da questo che parte un accertamento intendiamoci, altrimenti torneremo indietro di 80 anni.

  12. Saluti. Su quale sito è possibile effettuare le segnalzioni di chi non emette regolare fattura? E’ possibile restare nell’anonimato per questo tipo di segnalazione?

    Spesso sono avvocati, dottori, specialisti a non emetterle!!!
    grazie

  13. Se devo essere fiscale andrebbero inseriti una serie di elmenti che di diritto in loro assenza la rendono nulla, ma in questo caso se non ne ha motivo non incorrerebbe in sanzioni in lei a mio avviso.Le segnalo comunque l’articolo scritto sugli elementi che deve possedere la fattura

  14. buonasera,
    leggendo una fattura inviatami per richiederne il pagamento, mi sono accorta che, oltre all’omissione della dicitura società uninominale e del capitale versato, è
    stata indicata una cciaa diversa da quella appartenente alla società emittente.
    è il caso di far correggere la fattura? che genere di problemi potrebbe avere il ricevente? confidando in una Vs cortese risposta porgo distinti saluti, mary

  15. Se lei è’ una persona fisica potrebbe incorrere nella sanzione contro le norme anti riciclaggio se effettua versamento superiori a mila euro cash senza farsi fare fattura o senza essere in grado successivamente di poter dimostrare a che titolo ha fatto il versamento. Al di la di questo lei sarebbe obbligato entrò quattro mesi dal pagamento a versare lei per conto del suo legale l’Iva e non credo che ne abbia voglia per cui credo che quel simpatico furbetto del suo legale dovrebbe emettere fatturo, anche perché non è’ proprio un genio chi fa una causa e lascia lavoro tracciabile in giro senza voler fare fattura. L’altra strada, illegale, e’ quella di farsi fare un bello scontone del 50% e pagare cash ma inutile dire che saresti entrambi degli evasori per cui lo sconsiglio.

  16. Per una causa civile, ho corrisposto il mio legale, in assegno circolare, degli acconti sia a gennaio che ottobre 2010. Al termine, pretendeva una cospiqua somma, sempre in assegno, a suo dire per aver vinto la causa. L’assegno conteneva solamente la cifra e priva di beneficiario (praticamente in bianco). Nel febbraio u.s. altri 800 € per ricorso al Giudice relativo alla stessa causa. Per tutti gli importi incassati non mi è stata rilasciata alcuna fattura, pertanto cosa dovrei fare per essere in regola? A quale sanzione incorro? Ringrazio. Lukj

  17. Lei niente, quello che ha prestato il servizio rischia le sanzioni per omessa fatturazione, oltre sanzioni e interessi sull’ires non pagata, l’iva non applicata e altre sanzioni minori.

  18. Buongiorno,
    Qualche tempo fa ho seguito un corso ed ho regolarmente
    pagato la cifra richiesta + IVA 21%. Chi ha tenuto il corso
    non mi ha mai fatto avere la fattura ed ho ragione di credere
    che non l’abbia mai emessa. Io ho pagato una parte
    in contanti ed il saldo con un assegno. Cosa rischio? Grazie
    per la risposta

  19. Se è la prima volta sono un sanzione amministrativa pecuniaria. Tuttavia anche se avessero verbalizato quanto lei afferma non sarebbe cambiato niente.

  20. Oggi ho preso un verbale stupido un ragazzo mi ha chiesto un prodotto e non ne era sicuro gli ho detto vai in macchina e fallo vedere a mamma ma nelluscire e stato bloccato dalla finanza io aglio spiegato il tutto ma loro niente Manno detto che un prodotto quando esce deve essere scontrinato .poco dopo il ragazzo e ritornato dicendomi che il prodotto era giusto ma pagato e gli ho fatto lo scontrino ma loro niente hanno proceduto.poi nel momento di dichiarare glio detto che dovevano scrivere come accaduto .dopo ho chiamato il mio contabile e gli spiegato dell’accaduto ma lui ma risposto vedrai che hanno sempre ragione loro.voi che dite che cosa potrà succedere?

  21. Salve, supponiamo che ci sia un ddt, che la merce sia stata consegnata e che sia stato effettuato il pagamento ma il cedente non intendere emettere fattura, anche in questo caso il cessionario dovrà emettere autofattura e pagare l’iva all’Agenzia delle Entrate quando ha già versato l’imposta al cedente?
    Spero di aver capito il funzionamento, ma purtroppo non sono esperta.
    Grazie

  22. Purtroppo nei confronti dell’agenzia delle entrate può fare poco in quanto le dichiarazioni si considerano omesse. Tuttavia ai fini degli accertamenti futuri che le faranno non ancora iniziati formeranno mezzo di prova ai fini della ricostruzione del suo reddito imponibile. Per cui le consiglio di ripredisporle e ripresentarle. Certo immagino che la docuentazione in originale ce l’abbia il suo precedente finto commercialista (commercialiaio lo chiamarei a proposito). Tuttavia ci può sempre provare a ricostruirle con tutti i dcuenti che ha magari facendosi ridare gli estratti conto dalla banca che almeno testimonierebbero entrate e uscite certe.

    Per la liquidazione poi provi a versare intanto le imposte che lei riesce a versare con ravvedimento operoso.

    Nei confronti del commercialaio invece ha già provveduto. Da lui dovrebbe riuscire a riprendersi parte delle somme versate.
    Mi dispiace per l’accaduto

  23. Salve, nel mio caso il commercialista, ex dipendente dell’Agenzia Entrate e tengo precisarlo, mi ha truffato, ovvero falsificava tutti i documenti comprese buste paga della dipendente etrasmissioni telematiche.
    Chiedeva il denaro per le tasse e li tratteneva per se.
    L’ho denunciato alla gdf per truffa e appropriazione indebita, abuso di titolo (dato che non era commercialista).
    Ora che mi accadrà ma soprattutto quale reale importo corro perchè egli non ha dichiarato nulla dal giugno 2009 al giugno 2012, sia per redditi, IVA che inps?

    Grazie

  24. Nell’assunto che si tenga conto finanziariamente della nota di debito al più si può ipotizzare una sanzione formale in quanto nella nota di credito e di debito dovrebbe essere indicato il riferimento alla originaria fattura. ma di quanti errori stiamo aprlando? Si può sempre intervenire manualmente se il gestionale non cura questo dato.

  25. Buongiorno,
    ho un delizioso quesito da esporre: mettiamo il caso di un soggetto (Tizio) che fattura al proprio cliente (Caio) e riceve da quest’ultimo una nota di debito. Il gestionale di Tizio non consente di abbinare la fattura emessa con la nota di credito ricevuta, per cui Tizio è costretto ad emettere una nota di credito. Nasconto problemi se Tizio registra la propria nota di credito ignorando a piè pari la nota di debito ricevuta?

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