Omessa Fatturazione e Registrazione: Multe, Sanzioni e rischi di Accertamento

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Aggiornato il 4 Maggio 2023

fattura contenuti minimi richiestiDopo aver affrontato le problematiche relative alla multa o sanzione da mancata emissione dello scontrino fiscale ed i rischi in cui si incorre che possono arrivare anche alla chiusura dell’attività, potete consultare anche le risposta alla domanda sull’omessa fatturazione o mancata registrazione in contabilità delle fatture cercando di vedere prima di tutto le conseguenze a cui potete andare incontro, ma anche le diverse fattispecie in quanto sanzionato non è solo il soggetto persona fisica o giuridica (società) che emette la fattura ma anche quella che non la riceve e non si attiva o la riceve sbagliata e non si attiva per la rettifica. Potete leggere prima di tutto la guida alla fatturazione nel caso siate a digiuno della materia.

Partiamo con il dire che l’obbligo di emissione della fattura insieme alle modalità di fatturazione sono state oggetto già di approfondimento all’interno dell’articolo dedicato alla guida pratica alla fatturazione.

Le tipologie di omissioni definite dal legislatore

Leggendo il testo normativo individuiamo diverse tipologie di infrazioni che possono consistere nella vera e propria omissione della fatturazione, nella fatturazione a cui non è seguita una registrazione (mancata registrazione), o sotto fatturazione (cessione di beni e servizi indicandone un numero inferiore), o sovra faturazione (cessione con emissione della fattura per importi più elevati rispetto a quelli realmente transitati come può avvenire nel caso di società facenti parte di uno stesso gruppo che per trasferire utile da una società controllante o ad una controllata o viceversa possono utilizzare questo metodo fraudolento) e possono essere considerate più o meno gravi non tanto in relazione alla frequenza quanto in relazione all’imponbile evaso tenendo a mente sempre alcuni valori minimi.

Omessa fatturazione o registrazione delle operazioni di cessioni di beni o prestazione di servizi

Questa tipologia di fattispecie in realtà disciplina anche tante altre fattispecie omissive che espongono al rischio di una sanzione che può andare dal 100% al 200% della imponibile evaso.

In realtà per omissione o mancata registrazione di operazione imponibili si intende ricomprendere anche quei casi errata registrazione, mancata emissione della nota di credito per le eventuali rettifiche in aumento o in diminuzione dell’imponibile, mancata autofatturazione, falsa indicazione della data di emissione per lucrare sulla disponibilità di liquidità che come ormai saprete ha un valore (ci stanno quasi basando la nuova legge delega per lo sviluppo sulla disponibilità di liquidità :-)).

Sospensione attività per i professionisti

Il Decreto Legge 138/2011 ha introdotto una nuova sanzione per i professionisti iscritti in albi professionali (i.e. commercialisti, avvocati, ingegneri, medici, ecc) per l’omessa o ritardata emissione della fattura: allorquando si contestino quattro violazioni di questo genere nell’arco di un quinquennio si assisterà alla sospensione dell’attività che dovrà essere decretata dal consiglio dell’Ordine di appartenenza. Mi viene un pò da sorridere poi per verificare come e se il professionista, nonostante la sanzione disciplinare stia o meno sospendendo l’attività  (che faccio vado a casa sua o nel suo studio a verificare?!?Con quali mezzi???). La novità si applica a partire dalle violazioni contestate dal 13 agosto 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 138/2011

Nel caso invece di operazioni non imponibili IVA o esenti la sanzione scende notevolmente in quanto può andare dal 5% al 10% dei corrispettivi omessi o non totalmente registrati o riferita sempre ad una delle fattispecie viste sopra e sempre con un minimo di 516 euro.

Ma può succedere anche il caso di errata applicazione della normativa rispetto all’applicazione dell’Iva (per esempio nel caso delle operazioni di riaddebito che sono imponibili o di risarcimento che sono esenti, e che sono fattispecie molto particolari di andare a trattare e che possono generare una sanzione in caso comportamento errato pari al 100% dell’ammontare eventualmente detratto in più o anche autofatturato in meno.

Sanzioni per chi la riceve

Il legislatore ha posto una serie di violazione anche nei confronti del soggetto che pur ricevendo una fattura non conforme ai disposti normativi in materia di Iva non attiva la procedura di segnalazione all’agenzia delle entrate.

Si può verificare il caso in cui il cessionario al momento della consegna del bene o al momento di effettuazione del servizio non riceva fattura e non la riceva per i 4 mesi successivi, decorsi i quali ha 30 giorni di tempo per denunciare l’accaduto all’agenzia delle entrate e provvedendo contestualmente ad emettere l’autofttura con il pagamento dell’imposta dovuta precedentemente a carico del cessionario, in quanto in questo caso i debitori d’imposta sono solidalmente responsabili al versamento dell’imposta utilizzando il codice tributo 9399.

Capita invece più spesso il caso di ricevimento di una fattura errata che riporta quantità, imponibili, imposta, errori di calcolo o altri errori che influenzano il corretto adempimento dell’imposta e come tale andrebbero rettificate o mediante l’emissione di una nota di credito da parte del cedente ossia di colui che vende i beni o i servizi oppure se questo non avviene denunciando l’accaduto all’agenzia delle entrate entro 30 giorni dal ricevimento della fattura sbagliata e sempre procedendo al versamento per conto del cedente qualora ve ne fosse bisogno.

Nel caso in cui invece si verifichi una sovra fatturazione ossia l’applicazione di prezzi di cessione inferiore all’effettivo scambio di merci o di servizi allora siamo in presenza di un intento fraudolento diretto a trasferire fondi da una società all’altra (spesso da quello che sono in perdita fiscale a quelle che sono in utile) oppure può capitare che si assista ad una sottofatturazione ossia fatturazione ad un valore inferiore a quello di mercato o al valore normale in quanto una parte viene fatta transitare in nero.

Possiamo dire che nel primo dei casi e soprattutto nel caso di catene o gruppo societari esiste una normativa sul trasfer pricing diretta a combattere questi intenti elusivi obbligando la società a provare che appunto i prezzi di trasferimento sono quelli che normalmente si registrerebbero in condizioni di mercato similari nel luogo, nel temo e nello spazio in cui è avvenuta la vendita.

Nel secondo caso invece e semprechè stiamo parlando di soggetti giuridici e non di persone fisiche allora il cessionario è solidalmente responsabile del pagamento del tributo.

Novità Decreto crescita 2019

Dal primo luglio 2019 i giochi sono finiti per cui vi consiglio di andare a leggere l’articolo dedicato al ravvedimento operoso sulle fatture elettroniche in quanto potrete trovarvi nella situazione di dover emettere in ritardo o correggere una fattura rispettando le seguenti scadenze modificati dall’art. 10, del Decreto Legge n. 119/2018. La correzione potrà essere effettuata entro la scadenza per effettuare la prima liquidazione IVA senza in questo caso subire le sanzioni. In alternativa entro il termine di scadenza per effettuare la seconda liquidazione IVA con il pagamento di una sanzione ridotta al 20% come previsto dal ravvedimento operoso all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997 o di 250 euro fisso per operazioni senza iva (esenti, fuori campo, non imponibili, etc). La riduzione delle sanzioni però vale solo per le operazioni effettuate fino al 30 settembre 2019 per cui dopo scattano le sanzioni piene che vanno dal 90% al 180% dell’imposta omessa nel caso di operazioni imponibili o comunque soggette ad Iva oppure dal 5% al 10% nel caso di operazioni che non prevedono l’applicazione dell’Iva in fattura (esenti fuori campo, non imponibili etc). Ravvedimento operoso: in caso di correzione entro 90 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa la sanzione sarà pari a 1/9  oppure 5,56 euro laddove si parli di quella fissa di 250 euro. Questo non significa che dovrete anche ravvedervi per l’omesso versamento del’Iva ma per quello dovrete leggere l’articolo dedicato al ravvedimento Iva. In sintesi per una fattura datata 3 agosto potrete emettere fattura entro il 3 agosto oppure entro il 15 agosto. Se sforate questi termini potrete in alternativa o ravvedervi entro il termine del 16 settembre presentando il ravvedimento operoso con la sanzione al 20%. Fattura Emessa in ritardo con Iva: come rimediare con il ravvedimento operoso  Fattura in ritardo senza Iva: come rimediare con il ravvedimento operoso Cos’è la Base imponibile IVA e quali voci entrano nel calcolo

Fattura Falsa

Discorso a parte invece per la falsa fatturazione che rappresenta un evento disciplinato dal diritto penale e che ve lo ricordo per i piccoli furbetti che scatta anche in presenza di falsa fatturazione o fatturazione per operazioni insesistenti o anche sovraffatturazione o sotto fatturazione di un solo euro.

Questa per dirvi di non cercare di abbassare artificiosamente i vostri ricavi o reddito imponibile con questo mezzo perchè incorrerete in due tipologie di reati che sono appunto la falsa fatturazione ed anche la dichiarazione infedele in quanto il dato si cristallizza in una serie di documenti che sono firmati lo stesso dal legale rappresentante.In questi casi però parliamo di sanzioni penali per reati tributari.

Per approfondimenti e chiarimenti sintetici potete leggere l’articolo dedicato alla falsa fatturazione

Omessa emissione scontrino fiscale

Vi segnalo come articolo di approfondimento anche quello relativo alla multa o sanzione da mancata emissione dello scontrino fiscale che può portare alla sospensione dell’attività oltrechè l’applicazione di sanzioni amministrative di tipo pecuniario.

Vi ricordo anche l’articolo dedicato a come rimediare se avete indicato l’aliquota Iva sbagliata in fattura.

Emissione della nota di credito: termini e modalità

Avete quando emettere la nota di credito conviene ed p obbligatorio; ora leggete l’articolo dedicato all’emissione della nota di credito in cui trovate acnhe un fac simile per la compilazione.

Appronfondimento

Nuovo approfondimento sull’omessa fatturazione

Fatture sbagliate? NO problem con la nota di credito

Potete consultare il nuovo articolo dedicato non solo all’emissione della nota di credito ma in cui troverete anche le modalità per recuperare l’Iva e versare eventualmente minori imposte se vi siete sbagliati. A tal proposito potete leggere la Guida all’emissione della nota di credito dove sono indicati i termini e le modalità di gestione della fatturazione sbagliata o con errori o anche rettificata in base ad accordi successivi intervenuti tra le parti. Nello stesso articolo vi viene anche fornito un foglio di calcolo che vi può essere utile per emettere da xls.

Ravvedimento Operoso Fatturazione Elettronica Sbagliata: correzione e versamento

Fattura Elettronica sbagliata: come rimediare con il ravvedimento operoso

Cos’è il preavviso di parcella

Cos’è il Proforma Errori nelle Fatture con Split Payment: come fare il ravvedimento operoso Dati obbligatori della fattura Cartacea e Elettronica Quali sono i diritti del contribuente Quali sono i doveri del contribuente

58 Commenti

  1. Ho scritto proprio un articolo dedicato all’omessa fatturazione del professionista. Sfrutti il motore di ricerca interna per trovarlo, grazie

  2. Vorrei sapere come comportarmi : per una causa persa ho pagato con assegno l’avvocato di controparte .A distanza di un anno mi sono resa conto che mentre per un secondo pagamento (bonificatogli) mi ha mandato fattura, per il primo no.Ora, avendogli mandato richiesta di invio del documento a suo tempo emesso con duplicato conforme l’originale (nel caso l’avesse emessa e non mi fosse stata recapitata!)vorrei essere certa che non mi rifili una fattura falsa essendo io un privato.Il principio è che se io ti pago interamente tu paghi anche le tasse come le pago io!!!!!!

  3. probabilmente è già tardi!! Aprile 2014 ho acquistato un cucciolo presso un allevamento rispondendo ad una inserzione su internet costo 500€ accetto e. Mi accordo per il ritiro presso l’allevamento , scelgo il cucciolo tutto bene bellissimo !! Per il pagamento mi chiede se pagavo in contanti perché mi avrebbe fatto una fattura inferiore €150 accetto consapevole di tutto, chiedo il certificato Enci mi dice che costa 160€ e che c’è da firmare dei moduli firmo moduli e fattura che non mi consegna dicendo che mi avrebbe spedito il tutto.
    Ad oggi non ho ricevuto nulla nonostante gli abbia sollecitato tante volte. Ora ho pagato 660€ e non so cosa fare la cosa che mi interessava di più era il
    certificato Enci . Cosa rischio se lo denuncio alla GDF .
    Grazie attendo vostro consiglio .

  4. Deontologicamente fa schifo, moralmente anche di più, professionalmente il medico dovrebbe averle fatto chiarezza perchè la fattura si da per scontata essnedo obbligatoria

  5. Salve. Stamattina mi sono rivolto ad un centro medico privato per far togliere dei punti di sutura a mia figlia. Dopo aver preso accordi..e richiesti certificato medico e regolare fattura…il medico e’ venuto a casa per l intervento. Solo dopo mi ha comunicato che per avere la fattura avrei dovuto pagare piu del dovuto e presentarmi al suo studio privato per visita di controllo a pagamento. Mi sembra una cosa regolare…o sbaglio? Cosa dovrei fare?

  6. Salve a settembre dello scorso anno mi sono operato all’inguine per un intervento di laserliposi tramite un medico chirurgo specializzato.Dopo l’intervento ho richiesto la fattura ma il medico mi ha invogliato a rinunciarci facendomi uno sconto di 200 euro su un importo di 1000 ed io ho accettato.Dopo giorni dal intervento si presentavo dei problemi di bruciatura dovuti ad un modo sbagliato di operare da parte del medico, io mi sono rivolto a lui ma lui mi asssicurava che usando una crema tutto si sarebbe sistemato. A distanza di mesi io mi ritrovo con una cicatrice molto evidente e varie zone pilifere bruciate così ho contattato il medico e gli ho detto che dovrebbe risarcirmi per il danno, in più gli rammentavo il fatto che lui non avesse emesso fattura per quel intervento ma lui mi risponde che la fattura me l’avrebbe data dopo, io sarei dovuto andare da lui per i controlli saldare l’ultima parte del corrispettivo e lui avrebbe emesso la fattura, questo ovviamente è tutto falso perché io ho pagato l’importo da lui chiesto e sono stato da lui altre volte ma non dovevo pagargli più nulla. A questo punto oltre a sentirmi danneggiato dal cattivo operato del medico mi sento anche preso in giro ed ho voglia di farmi risarcire in via civile ma pensavo anche che sia giusto denunciarlo all’ufficio delle entrare. Voi cosa ne pensate? Pensate davvero che il medico possa dimostrare che io dovevo pagargli qualcosa e per questo non ha emesso la fattura? grazie

  7. Sì, certo, ma quando mi sono accordato per la spesa, dissero che era di 2500 compresa spedizione; chiesi quale tipo di pagamento e mi si disse contanti alla consegna. Pagai alla consegna tutti 2500 (ovviamente,altrimenti il trasportatore non avrebbe scaricato la merce..)e quindi “secondo me” la trattativa era finita. Le rogne seguenti riguardo il reso di un articolo rovinato mettiamole da parte. A me la fattura dissi che non serviva ma “supponiamo” che loro l’abbiano onestamente fatta per la loro regolare contabilità; “facciamo ancora finta” che non me l’abbiano spedita in quanto dissi loro che non mi interessava; a questo punto, che loro la fattura l’avessero fatta solo di 1000eu, o di 2000 o 4000 o 100000 ecc ecc a me non deve creare problema, giusto? IO trattai per 2500 e 2500 pagai con regolari ricevute della ditta. Quindi mi sembra chiaro che anche per loro la cifra richiesta era il SALDO, non un’acconto… Se oggi mi arriva una fattura di 2500+iva e io sono tenuto a pagare i rimanenti 550, per lo stesso motivo potrebbero mandarmela di qualsiasi altro importo superiore e io…dovrei continuare a pagare la differenza? Sembra alquanto illogico no?

  8. No aloro solo se subiscono una serie verifica sipettiva che gli controlla anche le email ma non è una cosa semplice. Di sicuro inizialmente stavate conravvenendo a norme tributarie e di antiriclaggio a fronte delle quali vi sono sanzioni salate e anche pene in alcuni casi. Immagino poi che lo sconto che le ha concesso in cambio del pgamento in contanti nemmeno fosse stato troppo alto come spesso propongono (“Ti levo l’Iva”…un classico…..però lo sconto per le minori imposte ires che versa la tua società non me lo abbuoni?…). Lato suo al momento c’è solo un rischio di sanzioni per ritardata fatturazione e liquidazione Iva.

  9. Salve, ho acquistato merce da una ditta, e durante la trattativa (fatta tutta tramite mail) al momento del preventivo di spesa la Ditta stessa mi chiede se “deve fare fattura oppure no”! Io ho sinceramente risposto che l’unica cosa che mi interessava era pagare il meno possibile e quindi la ditta stessa mi propone di pagare i 2500eu i contanti in quanto non ci sarebbe stata fattura, aggiungendo che avrebbe fatto più consegne in quanto il trasportatore non può ricevere più di 1000 x volta. Mi fecero tre consegne nello stesso giorno! Ovviamente pagai alla consegna. Chiesi se mi si poteva sostituire un articolo (del valore di 300eu) in quanto difettoso e mi si disse di rispedirlo che l’avrebbero sostituito o rimborsato. Dopo due mesi di continui solleciti via mail da parte mia,con le loro sempre più svariate scuse decisi di avvisarli che avrei agito per vie legali, avendo appositamente fatto tutto via mail per poter tenere registrazione delle loro risposte dove confermavano il dovuto rimborso/sostituzione dell’articolo. A quel punto si rifecero sentire (avevano interrotto le risposte per un paio di settimane) e, come spesso accade, il creditore che insiste per avere la sua merce (o suoi soldi) va a finire che passa per maleducato perchè ha continuato a chiedere. Di tutta risposta, “offesi” per aver detto loro che mi sarei rivolto ad un legale, mi dissero che allora mi avrebbero fatto la fattura e che così avrei dovuto pagare anche i 500eu circa di iva. E mi hanno mandato la fattura. Datata 15 ottobre ma fatta ieri sera. A questo punto, andando per vie legali, io sarei disposto a pagare volentieri l’iva ma vorrei sapere se anche loro andassero in contro a sanzione, visto che, come ripeto, ho documenti che attestano la loro iniziale richiesta se volevo la merce con fattura oppure no.

  10. Buongiorno,

    il mio ex comercialista non ha mai emesso fattura per le sue prestazioni a me e mia madre,ci rilasciava fogliettini firmati che indicava la somma che mia madre gli dava in contanti, per il pagamento delle sue prestazioni e delle tasse da pagare.
    Inviava le dichiarazioni agl’enti preposti telematicamente e risulta il suo codice fiscale come depositario di tali dichiarazioni.
    C’è la possibiltà per procedere ad una denuncia?

    Premetto che:
    Quest’anno mi è arrivata una sanzione da parte di Equitalia di €2800,00 per una mancata dichiarazione di disoccupazione del 2008(Lui dice che non l’ho avvertito, cosa non vera, ma non ci sono prove).
    A mia madre, sempre Equitalia gli ha inviato una cartella esattoriale di € 4500,00 per aver dichiarato il 50% dell’usufrutto di appartamenti( premetto che il commercialista negl’anni precedenti ha dichiarato il 100% nel 2008 50% nel 2009 il 100% 2010 il 50% e 2011 di nuovo il 100%)la sua risposta è stata “siete voi che mi dite cosa dichiarare”.
    Le multe ovviamente le stiamo pagando.

    Ultime richieste
    Mi ha inviato tramite il suo legale la richiesta di €4000,00 da parte di mia madre e €1000,00 da parte mia, per prestazioni effettuate nel 2012/2013.
    La beffa è che per il 2012/2013 io risulto un evasore fiscale perhè non è stata fatta la dichiarazione.

    Ora il suo Avv. vuole chiudere a €1500,00 per tutte le richieste, ma continua a non inviarmi la specifica delle richieste(almeno cosi dice il mio avv.)
    Come potrei procedere?… Cosa dovrei fare?

    Grazie

  11. una domanda si come lavoro come geometra catastale per vari tecnici e vado al catasto a svolgere il compito di fare visure ricorsi consegna tipi mappale e accatastamento e volture, ho conosciuto per caso un tizio ci siamo presentati, e dopo una chiacchierata lui mi ha detto che doveva ritirare delle mappe al catasto, cmq mi da la ricevuta di 5,00 emessa dal agenzia delle entrate settore territorio, io vado al catasto e vado a ritirare queste mappe e l’operatore mi dice che la ricevuta e falsa, e procede chiamando il direttore, parlando con il direttore e gli spiego la cosa lui mi dice devo parlare con il dirigente e poi vediamo, quella persona che mi ha dato la ricevuta la conosco di vista e non tengo recapito e dati per rintracciarlo, ora volevo sapere che sto in questo casino come fare per uscirne…..? e cosa rischio….? grazie

  12. Dove va richiederla al momento del pagamento ma comunque l’impresa l’ha dovuta emettere per cui ne chieda una copia formalmente

  13. Il Simpatico il ginecologo evasore gli può dire che si deve sbrigare a fare fattura per 2200. Consideri che il suo ginecologo oltre a rischiare insieme a lei sanzioni ha risparmiato con questa mossa quasi il 50% dei 2200 per cui si faccia due calcoli. Lei invece ha perso circa 400 euro di detrazioni….faccia un pò lei

  14. mia moglie è stata seguita da un ginecologo che durante tutto il periodo della gravidanza ha omesso di rilasciare le ricevute dovute…quando gli ho chiesto se mi facesse la ricevuta alla fine mi ha gentilmente detto che invece di fatturarmi 2200euro me ne faceva una da 900 alla fine della gravidanza…
    attualmente per raggiungere quella cifra di 2200euro gli devo ancora 400euro…come devo comportarmi?

  15. No perché lui deve emettere la fattura correttamente nei confronti della sua cliente, tuttavia se il giudice non le ha già quantificate in sentenza allora se sua moglie non le fa avere copia della fattura lei non può rimborsare alcunché. Mica andiamo sulla parola! Io rimborso quello che devo non quello che mia moglie o il suo avvocato mi dicono.

  16. salve
    ho perso una causa legale contro la mia ex moglie e sono stato condannato al pagamento di 1/3 delle spese processuali.
    Ho provveduto al pagamento delle spese ma l’avvocato della controparte non mi fa vedere la fattura emessa al fronte del pagamento.
    E’ denunciabile?
    saluti

  17. Sono una persona fisica, ho commissionato alcuni lavori di ristrutturazione della mia abitazione privata ad una impresa edile regolarmente iscritta (societa a responsabilità limitata srl). La mia abitazione è sita in italia, io sono cittadino italiano e l’impresa di costruzioni è italiana e residente e registrata in italia.
    Ho regolarmente effettuato il pagamento all’imprenditore con bonifico bancario, ma non ho mai ricevuto la fattura per il pagamento effettuato. Sono trascorsi ormai molti mesi, circa dueanni, e ho dimenticato di sollecitare l’emissione della fattura all’imprenditore.
    Sono tenuto a fare la autofatturazione? Sono tenuto a denunciare il fatto all’ufficio delle entrate?
    Grazie

  18. buona sera,
    sono vittima di un caso un pò singolare, e vorrei delle delucidazioni in merito.
    1 anno fà ho lavorato in subappalto presso un cantiere pubblico, e mi occupavo della fornitura e posa di condotti per l’aria condizionata. da contratto, per fatturare è obbligatorio il rilascio da parte dell’appaltatore del documento SAL (stato avanzamento lavori). con il sal, si può emettere la fattura.
    il mio cliente però, mi ha rilasciato del SAL molto più bassi di quello che in realtà era il lavoro eseguito. dopo 3 mesi, l’importo che non mi è stato permesso fatturare ammonta a circa 99.000,00€.
    dato che la mia azienda lavorava in economia, si tratta per lo più di ore del mio personale assunto. i rapporti giornalieri sono tutti firmati ed approvati dai responsabili, ma poi il SAL non coincideva con quei rapportini.
    a livello fiscale, posso denunciare il mio cliente per impedimento alla fatturazione? quele altro reato è implicato? ho pensato di denunciare alla agenzia delle entrate l’accaduto per evitare che in futuro mi venga fatta la ricostruzione della commessa, e mi prenda io una sanzione per “evasione” che in realtà non esiste. la mia azienda è sull’orlo della chiusura per colpa di questi furbetti che ho scoperto sono soliti usare questo metodo.
    questi signori, hanno una azienda che fattura 80 milioni di euro e il 90% dei lavori li fanno su cantieri pubblici.
    attendo un vostro parere,
    saluti

  19. Antonio scrive:
    “Ciao, vorrei sapere se faccio un esposto alla guardia di finanza per il mancato rilascio di fattura da 1 anno circa rischio qualcosa? sono una persona fisica e chi non mi ha fatto le fatture sono un’impresa edile ed il direttore dei lavori con cui sono in causa per i lavori non eseguiti a regola dell’arte.”

    Tassefisco scrive:
    “Ma certamente, il fatto è che lei avrebbe dovuto autofatturarsi entro una certa data. Si confronti con il DPR 633 del 1972.”

    Antonio scrive:
    Ho fatto quanto da lei suggeritomi notando che io non sono un committente nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ovvero non sono un’impresa o un libero professionista, e non ho acquistato un servizio che posso rivendere, ecc. Inoltre l’art. 41 del sopracitato decreto è stato abrogato dal decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L’art. 6 comma 8 di quest’ultimo difatti ribadisce che è punibile “il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente”.
    Quindi io non credo di rientrarci. Se mi da conferma di quanto sopra ho compreso sarebbe gradito.

    Tassefisco scrive:
    Vedo che ha dimestichezza con le norme.
    Se non ha partita Iva che tipologia di fatture emette?

    Antonio scrive:
    Studio legge (sono agli inizi). Non avrebbe potuto farlo benissimo usando il codice fiscale? In ogni caso quanto da me sopra espresso è corretto oppure potrei essere oggetto comunque di sanzione?

  20. Antonio scrive:
    “Ciao, vorrei sapere se faccio un esposto alla guardia di finanza per il mancato rilascio di fattura da 1 anno circa rischio qualcosa? sono una persona fisica e chi non mi ha fatto le fatture sono un’impresa edile ed il direttore dei lavori con cui sono in causa per i lavori non eseguiti a regola dell’arte.”

    Tassefisco scrive:
    “Ma certamente, il fatto è che lei avrebbe dovuto autofatturarsi entro una certa data. Si confronti con il DPR 633 del 1972.”

    ———

    Ho fatto quanto da lei suggeritomi notando che io non sono un committente nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ovvero non sono un’impresa o un libero professionista, e non ho acquistato un servizio che posso rivendere, ecc. Inoltre l’art. 41 del sopracitato decreto è stato abrogato dal decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L’art. 6 comma 8 di quest’ultimo difatti ribadisce che è punibile “il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente”.

    Quindi io non credo di rientrarci. Se mi da conferma di quanto sopra ho compreso sarebbe gradito.

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