Aggiornato il 4 Maggio 2023
I patti parasociali (o sindacati) sono contratti stipulati tra più soci di una società per azioni per stabilizzarne l’assetto proprietario. Generalmente sono tesi a regolare e definire in modo predeterminato e unitario i rapporti e i comportamenti dei soci in relazione all’esercizio di alcuni diritti derivanti dalle azioni possedute al fine di tutelare gli interessi di cui gli stessi sono portatori.
Per quello che concerne gli effetti che producono possiamo in sintesi affermare che i patti parasociali hanno efficacia tra tutte le parti aderenti nel senso che producono effetti tra le parti ed hanno come finalità quella di disciplinare il comportamente che i contraenti dovranno tenere in alcune fattispecie definite all’interno degli stessi.
Sono contratti di diritto privato con valenza obbligatoria inter partes, che però in considerazione della rilevanza che possono assumere nel corso della vita delle società per azioni o S.p.A sono assoggettati ad una serie di tutele aggiuntive con riguardo alla durata e alla pubblicità del patto.
Per renderli più solidi questi patti parasociali sono spesso accompagnati da una penale (generalmente di importo elevato) il cui pagamento è dovuto a fronte della sola rottura del patto, evento completamente sganciato dalla dimostrazione di un eventuale danno subito.
Patti parasociali nelle società non quotate
Risulta alquanto difficile, se non impossibile, stabilire una classificazione esaustiva di tutti i possibili patti parasociali in quanto questi possono riguardare i fenomeni più disparati dei rapporti fra i soci e sono strumenti molto flessibili di gestione dei rapporti tra i soci. Gli artt. 2341-bis e 2341-ter c.c. evidenziano, con riguardo alle S.p.A. che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, ma che non sono quotate, alcune tipologie di patti come i sindacati di voto, i sindacati di blocco ed i sindacati di controllo o di concerto.
a) I sindacati di voto
che riguardano l’esercizio del diritto di voto nelle S.p.A. o nelle società che le controllano”. Questi patti, tra i più frequenti nella prassi, si attuano tramite:
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esercizio del voto secondo quando stabilito (una volta per tutte) dalla maggioranza dei soci che hanno aderito al patto parasociale;
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esercizio del voto concordando, prima di ogni assemblea, le modalità con cui esprimere il voto sugli argomenti indicati attraverso una delibera di un organo interno al patto;
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voto mediante conferimento di procura a un terzo;
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voto concordato e definito a priori su alcune materie
b) I sindacati di blocco
che riguardano le limitazioni al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano stabilendo le modalità (economiche e temporali) di cessione delle azioni al fine di impedire l’ingresso di nuovi soci e garantire la stabilità della compagine societaria mediante strumenti quali:
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Impossibilità di alienare per un tempo predeterminato
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Inserimento di clausole di prelazione o gradimento in favore degli altri soci aderenti al patto
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Obbligazione del socio alienante a far si che l’acquirente acquisti anche le partecipazioni degli altri soci che dichiarino di volerle alienare
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Facoltà del socio maggioritario che voglia alienare di imporre ai soci di minoranza l’obbligo di vendere le proprie partecipazioni congiuntamente e alle medesime condizioni da lui pattuite
c) I sindacati di controllo (o di concerto)
che vedono più soggetti, con partecipazioni minoritarie, accordarsi per ottenere ed esercitare in modo congiunto per effetto del patto una influenza dominante sulla società.
Con riguardo ai patti parasociali stipulati all’interno di S.p.A. non quotate l’art. 2341 bis cc. prevede che questi non possano avere durata superiore ai 5 anni anche se rinnovabili, l’ eventuale periodo superiore pattuito si riduce automaticamente al massimo legale e qualora siano stipulati a tempo indeterminato subentra il diritto di recedere con 180 giorni di preavviso.
La pubblicità dei patti parasociali
prevista in questi casi dall’art. 2341 ter c.c. è duplice e prevede la comunicazione alla società, la dichiarazione in apertura di ogni assemblea (con trascrizione nel verbale e deposito presso il registro delle imprese di competenza ove è iscritta la società).
Le società quotate in mercati regolamentati
I patti parasociali stipulati all’interno di società quotate sono regolamentati nell’art. 122, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La normativa del TUF è più ampia di quella civilistica e prevede anche:
a) patti che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto;
b) patti che pongono limiti al trasferimento di azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
c) patti che prevedono l’acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
d) patti aventi per oggetto o effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società;
d-bis) patti volti a favorire o contrastare il conseguimento degli obiettivi di un’offerta pubblica di acquisto o scambio, inclusi gli impegni a non aderire ad un’offerta. (ex art. 4 del DLgs 229/ 2007).
Requisiti da rispettare nei patti parasociali
Le regole di pubblicità previste per questi patti sono più onerose rispetto a quelle del codice civile e vanno osservate pena la nullità del patto e l’impossibilità di esercitare il voto come la comunicazione alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione, la pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione, il deposito presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.
Con riguardo alla durata questa non può superare i 3 anni (rinnovabili), l’eventuale periodo superiore pattuito si riduce automaticamente al massimo legale e qualora siano stipulati a tempo indeterminato subentra il diritto di recedere con 6 mesi di preavviso. In caso di offerta pubblica d’acquisto o di scambio gli aderenti al patto di sindacato della società oggetto di offerta di acquisto possono recedere dal patto senza preavviso (e senza dover risarcire nessuno) al fine di non paralizzare l’assetto proprietario di una società
Riferimenti normativi dei patti parasociali
Il codice civile si occupa dei patti parasociali agli artt. 2341-bis e 2341-ter con riguardo a tutte le S.p.A. e le società che le controllano, ad eccezione delle “società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio” la cui relativa disciplina è contenuta negli artt. 122 e 123 del D. Lgs. 58/1998. (TUF)
Patti parasociali nelle S.r.l. e società diverse
Nonostante il legislatore nulla abbia previsto con riguardo alla possibilità di stipulare patti parasociali in società diverse dalle S.p.A. sembra ormai pacifico che questo sia ammissibile.
La mancanza normativa è probabilmente legata al fatto che con riguardo alle S.p.A. l’esigenza di tutela per il pubblico e per il mercato societario è più sentita. Ciò non esclude tuttavia che patti analoghi possano sussistere in fattispecie societarie diverse e sottostanno senza dubbio alla disciplina generale dell’autonomia privata e alla normativa generale sui contratti.