Prescrizione delle Cartelle Esattoriali in Italia: Tutto ciò che Devi Sapere

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Aggiornato il 15 Settembre 2023

Premesso che prescrizione e decadenza delle cartelle esattoriali (o di pagamento) dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione sono due concetti differenti con due termini di prescrizione diversi in questa sede potete avere qualche risposta alle domande sulla prescrizione e sulla possibilità o meno di presentare ricorso in commissione tributaria per non pagare alcunché all’erario se non quanto effettivamente dovuto.

Nel panorama giuridico italiano, il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali è da tempo oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale. La domanda che ha tormentato gli interpreti per lungo tempo è se questo termine sia quinquennale o decennale. La Corte di Cassazione ha affrontato questa questione in più occasioni, senza giungere a una conclusione definitiva. Tuttavia, al momento, prevale l’opinione che la prescrizione debba essere individuata caso per caso, in base al credito tributario in questione.

Cosa si Intende per Prescrizione delle Cartelle Esattoriali?

Quando parliamo di prescrizione delle cartelle esattoriali, ci riferiamo al momento in cui una cartella può considerarsi “scaduta” e non può più essere eseguito un pignoramento. Questo processo avviene automaticamente nel corso del tempo, senza che il contribuente debba compiere alcuna azione formale o fiscale.

Una volta che una cartella è prescritta, qualsiasi azione successiva relativa ad essa è nulla e non produce effetti legali. Ciò significa che la cartella perde il suo status di titolo esecutivo. Pertanto, dopo 5 o 10 anni, a seconda del caso, il contribuente non è tenuto a compiere alcun atto per estinguere il debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia è importante sottolineare che se per errore il contribuente dovesse effettuare un pagamento, non avrebbe diritto a richiedere il rimborso dell’importo.

È altresì importante notare che, nonostante la prescrizione, la cartella potrebbe comunque essere notificata dall’ente creditore. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione alla natura del debito e alla data in cui è nato.

Quando vanno in prescrizione le Cartelle Esattoriali?

Come accennato in precedenza, la questione del termine di prescrizione è stata ampiamente discussa in ambito giurisprudenziale, in particolare dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, nel novembre 2016, le Sezioni Unite della Cassazione hanno optato per un approccio intermedio. La Corte ha sostenuto che non esista un unico termine di prescrizione per tutte le cartelle esattoriali, ma che questo termine dipende dal tipo di tributo o sanzione richiesta.

Le regole che consentono di determinare il termine applicabile a un caso specifico sono:

  • Per le imposte erariali, il termine di prescrizione è sempre di 10 anni, mentre per quelle locali è di 5 anni
  • Se gli importi richiesti a titolo di pagamento sono diversi, ciascuno di essi segue il proprio termine di prescrizione

Quali sono i termini di prescrizione delle principali imposte?

Per avere un quadro chiaro dei termini di prescrizione per le principali imposte e contributi in Italia, consideriamo quanto segue:

  • Irpef: 10 anni
  • Iva: 10 anni
  • Ires: 10 anni
  • Irap: 10 anni
  • Imposta di bollo: 10 anni
  • Imposta di registro: 10 anni
  • Contributi Camere di Commercio: 10 anni
  • Tosap: 10 anni
  • Imu: 5 anni
  • Tasi: 5 anni
  • Tari: 5 anni
  • Contributi Inps: 5 anni
  • Contributi Inail: 5 anni
  • Contravvenzioni stradali (multe stradali): 5 anni
  • Sanzioni amministrative: 5 anni
  • Bollo auto: 3 anni
  • Imposta catastale: 10 anni
  • Imposta sugli apparecchi audiovisivi (Canone RAI): 10 anni
  • Sentenze di condanna del giudice per impugnazioni (rigettate) contro cartelle di pagamento: 10 anni

Notifica e Inizio del Termine di Prescrizione

Il termine di prescrizione (Dies a Quo) di 5 anni delle cartelle esattoriali inizia a decorrere 60 giorni dopo la notifica del pagamento da effettuare. Questo rappresenta il periodo concesso dalla legge per il pagamento delle somme dovute. È importante sottolineare che il termine di prescrizione può cominciare anche dopo la notifica, se viene presentato un ricorso e la sentenza passa in giudicato.

La notifica riveste un ruolo cruciale, poiché eventuali difetti nella sua esecuzione possono avere ripercussioni sul pagamento delle imposte. Se il contribuente ritiene che la notifica delle cartelle sia stata effettuata in modo errato, non valido o fuori tempo può chiedere l’annullamento. È il caso ad esempio delle notifiche effettuate quando il credito è già prescritto.

Importante sottolineare che se la cartella è regolarmente notificata non può essere più impugnata la cartella e questo accade anche se la prescrizione si verifica dopo la notifica. Eventualmente esiste la possibilità di agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore di chiedere l’esecuzione a fronte dell’intervenuta prescrizione del credito contestato.

Esempi pratici Prescrizione Cartelle Esattoriali

Di seguito vedremo alcune casistiche particolari e esempi pratici relativi alla prescrizione di cartelle esattoriali.

Imposte dirette Ires, derivanti dalla dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico

Può capitare che il contribuente si dimentichi di pagare con i moduli F24 le imposte a fine anno, oppure di scordarsi il secondo acconto Irpef e Ires di novembre o altri tributi che sono liquidati (intendo dichiarati) all’interno della dichiarazione dei redditi e a fronte dei quali scaturisce un debito che con molta facilità sarà intercettato dall’agenzia delle entrate. Tuttavia qualora l’Agenzia delle Entrate non notifichi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello unico o modello 730, la cartella di pagamento sarà nulla e il contribuente la farà franca non pagando le imposte, in quanto la cartella esattoriale sarà considerata nulla per difetto dei termini di notifica.

Esempio

Per fare un esempio le imposte che scaturiscono dal periodo di imposta 2020 se non pagate dovranno essere richieste entro il 31 dicembre 2024 (ossia il terzo anno successivo al 30 settembre 2021, anno 2021 in cui si presenta la dichiarazione per il periodo di imposta 2020). Questi termini tuttavia nel corso degli ani sono cambiati e possono essere più lunghi come vedremo nelle tabelle sotto riportate che aiutano nella comprensione.

Prescrizione dell’accertamento fiscale

Per quanto riguarda il controllo o le verifiche fiscali che possono essere effettuate dall’agenzia delle entrate, il termine ordinario di prescrizione coincide con il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico. Per fare un esempio nel caso dell’anno di imposta 2018 il termine per attivare un accertamento nei confronti del contribuente o della società sulle imposte IRPEF, Ires o Iva sarà il 31 dicembre 2023 in quanto l’anno di presentazione è l’anno 2019 ed il quarto anno successivo è appunto il 2023. Avete capito quindi il meccanismo per il calcolo della prescrizione. A tal proposito occhio alle novità che trovate in calce e che entrano in vigore con la nuova legge di stabilità 2016.

Esempio

Ma cerco di essere ancora più semplice e vediamo che il prossimo 31 dicembre 2019 scade il termine da parte dell’agenzia di accertare i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Unico 2015 – redditi 2014. Qualora non l’avessero presentata in quell’anno l’Agenzia delle Entrate avrebbe un ulteriore anno di tempo e quindi fino al 31 dicembre 2020. E così via di anno in anno. Se nella dichiarazione si fosse attuato un disegno fraudolento allora l’agenzia delle entrate potrebbe andare indietro fino al 2003 in quanto i termini si raddoppiano e quindi al 2001 se il disegno fraudolento era all’interno di un anno di imposta in cui la dichiarazione non è stata presentata.

Nel caso poi in cui presentiate nel frattempo una dichiarazione integrativa avente ad oggetto uno dei tributi presenti nella dichiarazione il termine per la notifica periodica della cartella di pagamento riferita alla dichiarazione integrativa decorre dalla data di presentazione della stessa ma solo per il tributo che è stato oggetto di integrativa.

La prescrizione delle cartelle di pagamento varia anche in relazione ai tipi di controllo. Se siete destinatari di cartelle relativi a controlli automatici per esempio o a controlli formali i termini sono quelli indicati nel seguito

TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
Tipo di cartella di pagamento Termine per la notifica
Somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972) 31 dicembre del terzo anno (*) successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre. Per fare un esempio pratico se stiamo parlando della dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 relativa all’anno di imposta 2018, il termine della prescrizione sarà il 31 dicembre 2022.
Somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.  Per fare un esempio pratico se stiamo parlando della dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 relativa all’anno di imposta 2018, il termine della prescrizione sarà il 31 dicembre 2023.

(*) o del quarto anno, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale.

La Legge di Stabilità inoltre cancella il raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini IVA e delle imposte sui redditi che si aveva del caso di fatti di rilevanza penale.

Nuova Tabella Scadenza Accertamento

Anno d’imposta Anno presentazione dichiarazione Termine accertamento Fiscale (31 dicembre) Termine Accertamento se dichiarazione omessa (31 dicembre)
2011 2012 2016 2017
2012 2013 2017 2018
2013 2014 2018 2019
2014 2015 2019 2020
2015 2016 2020 2021
2016 2017 2021 2024
2017 2018 2022 2025
2018 2019 2023 2026
2019 2020 2024 2027
2020 2021 2025 2028
2021 2022 2026 2029
2022 2023 2027 2030
2023 2024 2028 2031
2024 2025 2029 2032
2025 2026 2030 2033
2026 2027 2031 2034
2027 2028 2032 2035

Vi sono poi dei regimi per così dire premiali che riducono i periodi aperti ad accertamento fiscali che si applicano ai contribuenti virtuosi in materia di studi di settore o coloro che optano per la trasmissione e la conservazione di tutti i documenti presso l’agenzia delle entrate  ex D.Lgs. n. 127/2015.

Attenzione: nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento decorrono, riguardo agli elementi oggetto dell’integrazione, dalla presentazione di tali dichiarazioni (legge di stabilità per il 2015).

Se il tributo dovuto è dell’Agenzia delle Entrate, è possibile rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia o al Centro di assistenza multicanale (telefonando al numero 848.800.444). Se invece dovuto per esempio come nel caso di IMU o TASI dal comune sarà necessario chiamare il Comune. Insomma la cartella di pagamento è solo un mezzo attraverso cui l’ente impositore (che può essere diverso)  richiede le somme da lui considerate dovute.

Vi sono poi diversi accertamenti i cui termini possono essere ridotti o anche maggiori. Nel seguito ho provato a riassumere con degli esempi e per tipologia i termini prescrizionali delle cartelle di pagamento.

I riferimenti normativi che trovate nella prima colonna sono importanti perchè quando vi viene notificata una cartella di pagamento o un accertamento troverete indicato uno di questo a seconda della tipologia di accertamento che vi stanno facendo.

Tipologia Accertamento Anno Presentazione dichiarazione Termine scadenza
Accertamento Ex Art.36-bis Esempio entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
2017 2020
2018 2021
2019 2022
2020 2023
2021 2024
Somme dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione ex Art 36-bis Esempio entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione e’ presentata
2017 2020
2018 2021
2019 2022
2020 2023
2021 2024
per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale 36-ter Esempio entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per i controlli formali
2017 2021
2018 2022
2019 2023
2020 2024
Accertamenti dell’ufficio Esempio entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo
2017 2019
2018 2020
2019 2021
2020 2022
2021 2023
Inadempimenti di cui all’articolo 15-ter Esempio entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione
2017 2020
2017 2020
2017 2020
2017 2020
2017 2020

Se per esempio la cartella di pagamento deriva dal controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973) o è stata emessa a seguito di accertamento, il contribuente deve rivolgersi all’ufficio che ha emesso il ruolo.

Gli Agenti della riscossione non forniscono informazioni nel merito della cartella, in quanto non conoscono i motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta. Il contribuente si può rivolgere all’Agente della riscossione per le informazioni riguardanti la situazione dei pagamenti e la notifica delle cartelle.

Prescrizione della riscossione del tributo

La cartella esattoriale dovrà essere notificata dall’Agente della riscossione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di definizione dell’accertamento termine entro cui sarà possibile avviare anche il relativo pignoramento. Questo perchè il ruolo su un accertamento divenuto definitivo o sentenza passata in giudicato deve essere notificato a pena di nullità entro il secondo anno successivo. Il 31 dicembre 2023 per esempio scadrà quello relativo al 2021. Anche la fase della riscossione infatti è soggetta a termini decadenziali per essere espletata al fine di non compromettere la disponibilità finanziaria del soggetto.

Le Cartelle di pagamento invece seguono una tempistica diversa in quanto il termine o scadenza per la notifica della cartella di pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo limitatamente agli avvisi di accertamento contenenti le liquidazioni automatiche dell’imposta: un esempio di questo tipo di liquidazione è il redditometro.

Nel caso di controlli formali della liquidazione il termine per notifica della cartella di pagamento da parte dell’agenzia della riscossione è il quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, per i controlli formali;

I termini che trovate nella tabella subiscono il raddoppio ai sensi del co. 2-bis in caso di constatazione di elementi penalmente rilevanti. Inoltre, in caso di mancata adesione ai condoni di cui alla L. 289/2002, essi sono prorogati di due anni, relativamente ai periodi di imposta condonabili (art. 10 della L. 289/2002).

Accertamento su Imposta di registro ipotecaria e catastale

Nel caso accertamenti che abbiano ad oggetto imposte di registro invece il termine diventa di 5 anni dall’omessa registrazione dell’atto calcolati dal giorno in cui si sarebbe dovuto procedere alla registrazione per cui non vale il solito termine ordinario del 31 dicembre. Qualora l’atto soggetto ad obbligo di registrazione aveva ad oggetto la casa, fabbricati o immobili il termine per la notifica dell’avviso di accertamento è di due anni dalla stipula o tre anni in alcuni casi.

Da una parte quindi abbiamo i termini per la notificazione degli atti amministrativi e dall’altra parte abbiamo un altro sistema di scadenze entro cui deve effettuarsi la riscossione del tributo. Infatti non solo l’Agenzia delle Entrate è soggetta a termini prescrizionali per l’azione di accertamento a seconda delle tipologie di imposta, dichiarazione ma anche l’ente riscossore ossia il concessionario (per intenderci la tanto amata Equitalia) non potrà riscuotere i tributi quando vuole ma dovrà farlo entro determinati termini di decadenza della cartella di pagamento che dipendono da una serie di parametri e qui vediamo quali. La cartella  di  pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello  in  cui  l’accertamento  è  divenuto definitivo (per  decorrenza  dei  termini   per l’impugnazione dell’atto per esempio), entro il terzo anno successivo a quello di presentazione  della  dichiarazione se trattasi di liquidazione automatica (art. 36-bis  del DPR. n. 600 del 1973 opure 54-bis del DPR n. 633 del 1972, quarto anno  successivo a quello di presentazione della  dichiarazione in caso di controllo formale ex articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.

Per questi due tributi i termini di decadenza sono gli stessi. Abbiamo infatti un rimando esplicito proprio nel D.Lgs. n. 446/97 per quello che concerne l’IRAP e nell’art. 57 del DPR n. 633/72 per gli accertamenti IVA. Per quello che concerne invece il caso di imposte di successione che sarebbero le imposte di registro si deve fare riferimento all’art. 27 del D.Lgs. n. 346/90.

Diritti doganali

Il termine di prescrizione per i diritti doganali è di cinque anni  come previsto dall’art. 84 del DPR n.43/73.

Altri Tributi Locali

Nel caso di altri tributi locali che devono pagarsi annualmente prevale il termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 Codice Civile c., il quale dispone che “per tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in termini più brevi” opera la prescrizione quinquennale.

Come Verificare se Hai Cartelle Iscritte al Ruolo?

L’amministrazione finanziaria non sempre procede alla notifica delle cartelle esattoriali. Pertanto, potresti desiderare di verificare se ci sono cartelle a tuo nome. Per verificare la propria posizione è necessario recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, utilizzare il portale online “cittadini – controlla la tua situazione – estratto conto“. Questa opzione è disponibile per tutti gli utenti abilitati ai servizi Fisconline e richiede l’inserimento delle proprie credenziali.

Se dall’estratto di ruolo risultano cartelle esattoriali non pagate, il contribuente ha la possibilità di contestarle entro 60 giorni. Se i termini di prescrizione sono già scaduti, bisognerà attendere la notifica di un nuovo atto.

È possibile far annullare una cartella prescritta?

La prescrizione delle cartelle esattoriali avviene automaticamentee il contribuente non è tenuto a compiere alcuna azione per garantire che il credito non sia contestato dall’amministrazione finanziaria .

Tuttavia, se desideri procedere alla cancellazione di una cartella, è importante sapere che è possibile presentare un ricorso in autotutela. Questa opzione è ora disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate e non necessita di alcun supporto. L’istanza in autotutela deve essere presentata sia all’ente titolare del credito che all’Agente della Riscossione.

Occorre specificare a questo punto che non necessariamente otterrete un riscontro formale, specie nel caso in cui l’ente non intenda accogliere il ricorso: in tal senso si ricorda che la pubblica amministrazione non è obbligata ad intervenire in autotutela, in quanto si tratta di un potere rimesso alla sua discrezionalità (sia per quanto riguarda la decisione di riesaminare la pratica, sia per quanto riguarda l’esito).

Non è possibile invece fare ricorso contro la cartella prescritta: in questo caso essendo ormai scaduti i termini per l’impugnazione, qualora si dovesse presentare ricorso, il contribuente perderebbe la causa e sarebbe costretto a pagare le spese processuali.

È possibile non pagare la cartella esattoriale?

La risposta è sì, ma cerchiamo di essere chiari. Il contribuente è tenuto al pagamento della cartella esattoriale solo se la stessa è dovuta: non sono pochi i casi che mi sono capitati in cui il tributo richiesto dall’Agenzia delle Entrate non era dovuto. Come è possibile? Questo accade nella maggior parte dei casi o per errata compilazione nelle dichiarazioni o difficoltà da parte dei sistemi informativi di far quadrare i dati della dichiarazione ed in tal modo sono generate in automatico le cartelle di pagamento.

Vi ricordo sempre che le cartelle esattoriali dovrebbero sempre essere precedute da una avviso bonario ossia la comunicazione da parte dell’Agenzia con cui si invita il contribuente a sanare la situazione con una sanzione minima pari al 10% del tributo considerato omesso o carente.

Spesso ho sentito che la cartella esattoriale o cartella di pagamento non era dovuta oppure che il tributo era già stato pagato e questo può dipendere sia da un errore di compilazione del contribuente che non permette ai sistemi di incrociare il dichiarato con il versato ma talvolta credetemi mi è successo di far aprire l’anagrafica di un cliente e vedere che erano stati associati ai tributi di una società i versamenti di una persona fisica. In questo ovviamente il danno era duplice perché in capo ad entrambi si verificava una situazione da sanare; può capitare e sono situazioni spiacevoli in quanto il tempo perso per chiarire il malinteso con il fisco costa e anche in questo caso, ossia qualora la cartella di pagamento sia nulla perché prescritta si dovrà far valere le proprie ragioni presentando ricorso. Quello che non è giusto però è che talvolta i termini sono scaduti da talmente tanto tempo che non si capisce perché le inviino.

Consigli Pratici

In risposta ad un lettore che dopo aver ricevuto una cartella di pagamento si era recato dall’agenzia della riscossione equitalia a chiedere spiegazioni….Se vi recate da Equitalia fatevi fare un estratto delle pendenze tributarie e qualora le risultino queste somme dovute solitamente (diciamo sempre) dovrebbero far riferimento ad un numero di cartella di pagamento che le devono aver notificato pena la nullità della loro pretesa. Se trova il numero che dovrebbe iniziare con 097….allora si faccia fare anche una relata di notifica in modo da vedere chi ha ricevuto quella raccomandata contenente la cartella di pagamento. Se non ce l’hanno probabile che non si attivino per richiedere quelle somme perchè sanno che in contenzioso andrebbero a perdere :-) …spero di esserle stato utile. Inoltre vi segnalo l’articolo su cosa fare in caso di cartella di Equitalia: pagare o andare in contenzioso.

Commento di un lettore: Salve a tutti, volevo segnalare a proposito di prescrizioni, il giochino autorizzato da vecchie normative, interventi della cassazione e circolari dell’agenzia dell’entrate, di lasciare i plichi ammassati presso l’ufficio postale e riuscire ad ottenere la codifica degli stessi in modo da farli risultare accettati entro il 31/12/2012, anche se esitati successivamente. Non risulta nessun timbro sul plico inerente alla data di spedizione, ma se provi a richiedere la tracciabilità della spedizione stessa sul sito delle poste, guarda caso risulta accettato il 31/12/2012… Provate ad immaginare gli esattori davanti ai centri meccanografici delle poste per consegnare entro la mezzanotte… Povera Italia.

257 Commenti

  1. La prescrizione ordinaria è di cinque anni, ma quello che mi stupisce è la somma che le chiedono in quanto se mi dice che la detrazione per quella figlia è stata di 1200 euro ( e mi sembra tanto) non è possibile che le chiedono 3400 euro oggi in quanto le sanzioni sono al massimo del 30% per questo tipo di errori per cui una somma tipo di 1500, 1800….ma non 3400!…questo mi fa immaginare che sta leggendo male la cartella di pagamento per cui le consiglio di farsi assistere da un professionista.

  2. Prescritta a meno che nel frattempo non le abbiano notificato atti che sospendevano il decordo dei termini prescizionali che di regola sono quinquennali.

  3. La cartella e’ prescritta e chiami l’agenzia delle entrate dicendogli che se non la annullano presentera’ ricorso chiedendogli anche il rimborso delle sanzioni, questo sempre nel presupposto che lei nel corso di questi anni non vi siano stati notificati atti sospensivi dei terminj prescrizionali.

  4. Salve, mi è arrivata dall’agenzia Equitalia (per conto dell’agenzia delle entrate), una sanzione relativa all’acquisto di un appartamento che io ho effettuato nel 1983.
    Evidenzio che secondo loro, non avrei pagato una tassa che convertita nella nuova moneta è pari ad 434,00E e quanto richiestomi dalla cartella (inclusi interessi quasi trentennali e costi di notifica) risulta essere di 1699,55E.
    Ora mi chiedo:Sono tenuto a tenere la documentazione di 29 anni fa?La pratica non è ormai da ritenersi prescritta?Questo non è un tentativo di truffa?Come devo rispondergli?Ora capisco certi comportamenti nei confronti di Equitalia!!!!! Grazie

  5. Generalmente sono cinque anni ma i termini possono subire delle variazioni a seconda della tipologia di accertamento o del tributo per esempio.

  6. ho ricevuto il 06/08/2012 una cartella di accertamento dall’agenzia delle entrate di rettifica della dichiarazione dei redditi anno 2007 in cui risultano maggiori imposte a mio carico,con termine di pagamento in 60 giorni di euro 1.650,00,volevo gentilmente sapere se c’e’ prescrizione o se devo pagare,grazie

  7. il 27 07 2012 mi viene notificato una cartella dell agenzia dell entrate per un credito che avevo chiesto per detrazioni 4 figli di 1200,00 modello 730 redditi 2008 che mi viene rimborsato pero succede che mi figlia il 2008 lavora per 4 mesi e percepisce un reddito di 3800,00 pero la legge dice che per usufruire della detrazione non doveva superare i 2800,00 quindi in automatico non mi spettavano neanche le 1200,00 euro ora voglino da me la bellezza di 3400,00 volevo sapere al piu presto quanti anni ci vogliono per andare in prescrizione se io il rimborso lo chiesto il 16 06 2009 e mi estato notificato il 27 07 2012 vi prego rispondetemi subito perche ho solo 30 giorni dalla notifica grazie mille

  8. salve,dal 2008 fino al 2011 ho presentato il modello unico per persone fisiche all’agenzia delle entrate e tutti questi anni me li devono rimborsare, solo che andando allo sportello rimborsi mi anno risposto che ci sono dei pagamenti non effetuati di IRPEF ed IVA dell’anno 1995 allora erano la differenza dei studi di settore del 730 che dovevo dare. Ora vi domando in quel periodo ero libero professionsta e o chiuso attivita’ nel 1995, ora sono dipendente, e regolare che mi cercano dopo molti anni tali imposte da considerare che gli avvisi di pagamento dovuto sono arrivati nel novembre 2001,grazie aspetto un votro parere.

  9. Se è convinto di quello che dice potrebbe verificare che fossero obbligati al versamento della preventiva comunicazione bonaria. Dopodichè consulti e si affidi ad un dottore commercialista di fiducia e valuta l’opportunità di presentare ricorso. Se fossero stati obbligati e non le hanno ivniato l’avviso bonario la cartella è nulla. Ma poi verifichi anche che non siano decorsi i termini prescrizionali perchè un’Irpef del 2004 è afferente all’unico 2005 che si invia entro settembre 2005, per cui nel 2012 salvo ulteriori approfondimenti dovrebbero essere decorsi i 5 anni.

  10. Mi e arrivata una cartella da equitalia il 17/04/2012 conseggnatomi il 27/04/2012 per un mancato versamento irpef del 2004 non ho mai ricevuto nessun avviso di pagamento, importo irpef del 2004 € 530,00 la cartella €764,69 la denuncia redditi fatta dal commercialista per il 2004 e stata pagata.
    gentilmente cosa cosa devo fare?.

  11. Al massimo può andare in banca e chiedere estratto conto corrente bancario o andare se si ricorda all’aci dove ha pagato, altrimenti la vedo dura difendersi.

  12. nel 09.07.08 mi e stato notificato un avviso di accertamento di una tassa automobilistica riferta all’anno 2005.
    io ricordo di averla pagata ma non trovo piu il bollettino di pagamento Cosa posso fare mi tocca ripagare?

  13. Da quello che mi dice la cartella è prescritta a meno che non si provi che è interveunto un titolo interruttivo della prescrizione, per intenderci un’altra raccomandata.
    In tal senso sarebbero due (quella di cui lei non si ricorda e quella che avrebbe interrotto la prescrizione di un tributo esigibile nel 1998).
    Purtroppo però se si reca li e ne chiede copia non gliela danno per cui per far valere le sue ragioni (da dimostrare sempre intendiamoci), deve andare in contenzioso chiedendo di esibire ricvuta di notifica, altrimenti paga. Questa secondo me la situazione a lei il giudizio sulla convenienza. Certo che per situazioni del genere mi viene proprio da pensare che è sfortuna perchè per 198 euro non so quanto le conviene presentare un ricorso.

  14. Buongiorno tasseefisco,
    lunedì 27 febbraio mi è stata notificata una intimazione di pagamento da parte di Serit Sicilia spa, che mi scrive:
    “Gentile utente in data 20/12/2002 le abbiamo notificato la cartella n. x, a tutt’oggi non ci risulta pagato l’importo di E 190,48…”
    Nel dettaglio degli addebiti c’è scritto che si tratta di un tributo relativo all’anno 1998, iscritto a ruolo nel 2001, descritto come “registro tasse concessioni governative”.
    A distanza di tanti anni ed essendomi anche trasferito fuori regione da oltre 6 anni, non ho ricordo né del tributo né della notifica.
    Mi chiedevo se, essendo trascorso un periodo così lungo, fosse maturata un qualche tipo di prescrizione o di decadenza.
    Vi ringrazio, per l’attenzione che Vorrete accordarmi,
    Cordiali Saluti

  15. Gli interessi devono essere pagati se c’è un pagamento in ritardo. MI sfugge cosa voglia dire ha pagato la sanzione in acconto. Se l’ha pagata in acconto ha anticipato un pagamento e quidni non ci devono essere interessi da versare per mancato pagamento.

  16. Buongiorno,
    Vi chiedo può l’Agente per la Riscossione richiedere il pagamento di una cartella con soli interessi di mora, poichè l’imposta è stata totalmente pagata in acconto? se si entro quanto tempo mi richiedere il pagamento dall’ultimo acconto?
    Grazie

  17. Se avete accettato l’eredità si. In genere infatti si fa un certificato delle pendenze tributarie in capo al de cuius. Successivamnte quello che vi hanno detto all’agenzia delle entrate è corretto perchè le sanzioni non si trasmettono agli eredi però occhio perchè gli interessi si e vi posso assicurare che esistono sanzioni non pagate anche di centinaia di migliaia di euro su cui maturano interessi notevoli. Ad un mio amico è proprio successa una cosa simile. Ricordiamoci che 20 anni fa non era tanto di moda pagare tutte le tasse e quindi quando si accetta l’eredità è bene non rischiare sgradite sorprese.

  18. buongiorno, vorrei vederci più chiaro.
    Arriva un avviso bonario 4 anni dopo la presentazione del 730 (ovverosia 5 anni dopo il periodo d’imposta in esame). La persona cui è indirizzato è deceduta. A noi eredi, dopo esserci informati presso gli uffici agenzia delle entrate, viene detto di dover pagare solo le tasse che risultano non pagate escluse le sanzioni. Dobbiamo pagare?

  19. Dopo la sentenza mi aspettavo che arrivasse una nuova cartella che rideterminasse quanto io dovevo alla luce della decisione della commissione. Invece me ne hanno madato una prima avente ad oggetto “sanzioni pecuniarie” che ho regolarmente pagato ( in data 2009) e solo oggi(febbraio 2012), a distanza di tre anni e mezzo dalla pronuncia della Commissione, me ne arriva un’altra per l’importo dovuto….ora, mi chiedo, la notifica della seconda cartella è valida?

  20. Non capisco però una cosa: da quello che scrive, ma sicuramente capisco male io, le hanno emesso un ruolo, la ha discusso in commissione, glielo hanno parzialmente sgravato….e poi perchè le hanno riemesso un nuovo ruolo sullo stesso tributo? Forse dopo la sentenza non ha pagato quanto doveva?

  21. Buongiorno,
    nel 2007 mi è stata notificata cartella di pagamento per accertamento della Agenzia delle Entrate nel quale si ritneva che in base agli studi di settore avrei dovuto dichiarare di più. Ho presentato ricorso alla Commissione Tributaria la quale ha parzialmente accolto il ricorso ed ha ridotto l’ammontare del debito nonchè ha mandato all’ufficio per la rideterminazione dell’importo, sanzioni ecc..In data 2009 mi è stata notificata cartella relativa alla sanzione pecuniaria da me già regolarmente pagata e, solo ora, nel gennaio 2012 ricevo la notifica della cartella che mi richiede l’importo del debito più interessi nonchè mora.
    Domanda: quest’ultima cartella è prescritta?

  22. No, la cartella, almeno per quello che concerne la decadenza del potere di accertamento è tuttora valida.

  23. buongiorno,
    il giorno 9/2/2012 ho ricevuto,tramite raccomandata consegnata ad un vicino,una cartella di pagamento di euro 130,69 per il tributo della camera di commercio relativo all’anno 2008.Premesso che ho aperto p.iva a novembre del 2008,è in prescrizione? Ed è valida se arrivata per raccomandata?
    Grazie

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