Aggiornato il 15 Settembre 2023
Nel panorama giuridico italiano, il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali è da tempo oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale. La domanda che ha tormentato gli interpreti per lungo tempo è se questo termine sia quinquennale o decennale. La Corte di Cassazione ha affrontato questa questione in più occasioni, senza giungere a una conclusione definitiva. Tuttavia, al momento, prevale l’opinione che la prescrizione debba essere individuata caso per caso, in base al credito tributario in questione.
Cosa si Intende per Prescrizione delle Cartelle Esattoriali?
Quando parliamo di prescrizione delle cartelle esattoriali, ci riferiamo al momento in cui una cartella può considerarsi “scaduta” e non può più essere eseguito un pignoramento. Questo processo avviene automaticamente nel corso del tempo, senza che il contribuente debba compiere alcuna azione formale o fiscale.
Una volta che una cartella è prescritta, qualsiasi azione successiva relativa ad essa è nulla e non produce effetti legali. Ciò significa che la cartella perde il suo status di titolo esecutivo. Pertanto, dopo 5 o 10 anni, a seconda del caso, il contribuente non è tenuto a compiere alcun atto per estinguere il debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia è importante sottolineare che se per errore il contribuente dovesse effettuare un pagamento, non avrebbe diritto a richiedere il rimborso dell’importo.
È altresì importante notare che, nonostante la prescrizione, la cartella potrebbe comunque essere notificata dall’ente creditore. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione alla natura del debito e alla data in cui è nato.
Quando vanno in prescrizione le Cartelle Esattoriali?
Come accennato in precedenza, la questione del termine di prescrizione è stata ampiamente discussa in ambito giurisprudenziale, in particolare dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, nel novembre 2016, le Sezioni Unite della Cassazione hanno optato per un approccio intermedio. La Corte ha sostenuto che non esista un unico termine di prescrizione per tutte le cartelle esattoriali, ma che questo termine dipende dal tipo di tributo o sanzione richiesta.
Le regole che consentono di determinare il termine applicabile a un caso specifico sono:
- Per le imposte erariali, il termine di prescrizione è sempre di 10 anni, mentre per quelle locali è di 5 anni
- Se gli importi richiesti a titolo di pagamento sono diversi, ciascuno di essi segue il proprio termine di prescrizione
Quali sono i termini di prescrizione delle principali imposte?
Per avere un quadro chiaro dei termini di prescrizione per le principali imposte e contributi in Italia, consideriamo quanto segue:
- Irpef: 10 anni
- Iva: 10 anni
- Ires: 10 anni
- Irap: 10 anni
- Imposta di bollo: 10 anni
- Imposta di registro: 10 anni
- Contributi Camere di Commercio: 10 anni
- Tosap: 10 anni
- Imu: 5 anni
- Tasi: 5 anni
- Tari: 5 anni
- Contributi Inps: 5 anni
- Contributi Inail: 5 anni
- Contravvenzioni stradali (multe stradali): 5 anni
- Sanzioni amministrative: 5 anni
- Bollo auto: 3 anni
- Imposta catastale: 10 anni
- Imposta sugli apparecchi audiovisivi (Canone RAI): 10 anni
- Sentenze di condanna del giudice per impugnazioni (rigettate) contro cartelle di pagamento: 10 anni
Notifica e Inizio del Termine di Prescrizione
Il termine di prescrizione (Dies a Quo) di 5 anni delle cartelle esattoriali inizia a decorrere 60 giorni dopo la notifica del pagamento da effettuare. Questo rappresenta il periodo concesso dalla legge per il pagamento delle somme dovute. È importante sottolineare che il termine di prescrizione può cominciare anche dopo la notifica, se viene presentato un ricorso e la sentenza passa in giudicato.
La notifica riveste un ruolo cruciale, poiché eventuali difetti nella sua esecuzione possono avere ripercussioni sul pagamento delle imposte. Se il contribuente ritiene che la notifica delle cartelle sia stata effettuata in modo errato, non valido o fuori tempo può chiedere l’annullamento. È il caso ad esempio delle notifiche effettuate quando il credito è già prescritto.
Importante sottolineare che se la cartella è regolarmente notificata non può essere più impugnata la cartella e questo accade anche se la prescrizione si verifica dopo la notifica. Eventualmente esiste la possibilità di agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore di chiedere l’esecuzione a fronte dell’intervenuta prescrizione del credito contestato.
Esempi pratici Prescrizione Cartelle Esattoriali
Di seguito vedremo alcune casistiche particolari e esempi pratici relativi alla prescrizione di cartelle esattoriali.
Imposte dirette Ires, derivanti dalla dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico
Può capitare che il contribuente si dimentichi di pagare con i moduli F24 le imposte a fine anno, oppure di scordarsi il secondo acconto Irpef e Ires di novembre o altri tributi che sono liquidati (intendo dichiarati) all’interno della dichiarazione dei redditi e a fronte dei quali scaturisce un debito che con molta facilità sarà intercettato dall’agenzia delle entrate. Tuttavia qualora l’Agenzia delle Entrate non notifichi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello unico o modello 730, la cartella di pagamento sarà nulla e il contribuente la farà franca non pagando le imposte, in quanto la cartella esattoriale sarà considerata nulla per difetto dei termini di notifica.
Esempio
Per fare un esempio le imposte che scaturiscono dal periodo di imposta 2020 se non pagate dovranno essere richieste entro il 31 dicembre 2024 (ossia il terzo anno successivo al 30 settembre 2021, anno 2021 in cui si presenta la dichiarazione per il periodo di imposta 2020). Questi termini tuttavia nel corso degli ani sono cambiati e possono essere più lunghi come vedremo nelle tabelle sotto riportate che aiutano nella comprensione.
Prescrizione dell’accertamento fiscale
Per quanto riguarda il controllo o le verifiche fiscali che possono essere effettuate dall’agenzia delle entrate, il termine ordinario di prescrizione coincide con il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico. Per fare un esempio nel caso dell’anno di imposta 2018 il termine per attivare un accertamento nei confronti del contribuente o della società sulle imposte IRPEF, Ires o Iva sarà il 31 dicembre 2023 in quanto l’anno di presentazione è l’anno 2019 ed il quarto anno successivo è appunto il 2023. Avete capito quindi il meccanismo per il calcolo della prescrizione. A tal proposito occhio alle novità che trovate in calce e che entrano in vigore con la nuova legge di stabilità 2016.
Esempio
Ma cerco di essere ancora più semplice e vediamo che il prossimo 31 dicembre 2019 scade il termine da parte dell’agenzia di accertare i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Unico 2015 – redditi 2014. Qualora non l’avessero presentata in quell’anno l’Agenzia delle Entrate avrebbe un ulteriore anno di tempo e quindi fino al 31 dicembre 2020. E così via di anno in anno. Se nella dichiarazione si fosse attuato un disegno fraudolento allora l’agenzia delle entrate potrebbe andare indietro fino al 2003 in quanto i termini si raddoppiano e quindi al 2001 se il disegno fraudolento era all’interno di un anno di imposta in cui la dichiarazione non è stata presentata.
Nel caso poi in cui presentiate nel frattempo una dichiarazione integrativa avente ad oggetto uno dei tributi presenti nella dichiarazione il termine per la notifica periodica della cartella di pagamento riferita alla dichiarazione integrativa decorre dalla data di presentazione della stessa ma solo per il tributo che è stato oggetto di integrativa.
La prescrizione delle cartelle di pagamento varia anche in relazione ai tipi di controllo. Se siete destinatari di cartelle relativi a controlli automatici per esempio o a controlli formali i termini sono quelli indicati nel seguito
Tipo di cartella di pagamento | Termine per la notifica |
---|---|
Somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972) | 31 dicembre del terzo anno (*) successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre. Per fare un esempio pratico se stiamo parlando della dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 relativa all’anno di imposta 2018, il termine della prescrizione sarà il 31 dicembre 2022. |
Somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) | 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per fare un esempio pratico se stiamo parlando della dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 relativa all’anno di imposta 2018, il termine della prescrizione sarà il 31 dicembre 2023. |
(*) o del quarto anno, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale.
La Legge di Stabilità inoltre cancella il raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini IVA e delle imposte sui redditi che si aveva del caso di fatti di rilevanza penale.
Nuova Tabella Scadenza Accertamento
Anno d’imposta | Anno presentazione dichiarazione | Termine accertamento Fiscale (31 dicembre) | Termine Accertamento se dichiarazione omessa (31 dicembre) |
2011 | 2012 | 2016 | 2017 |
2012 | 2013 | 2017 | 2018 |
2013 | 2014 | 2018 | 2019 |
2014 | 2015 | 2019 | 2020 |
2015 | 2016 | 2020 | 2021 |
2016 | 2017 | 2021 | 2024 |
2017 | 2018 | 2022 | 2025 |
2018 | 2019 | 2023 | 2026 |
2019 | 2020 | 2024 | 2027 |
2020 | 2021 | 2025 | 2028 |
2021 | 2022 | 2026 | 2029 |
2022 | 2023 | 2027 | 2030 |
2023 | 2024 | 2028 | 2031 |
2024 | 2025 | 2029 | 2032 |
2025 | 2026 | 2030 | 2033 |
2026 | 2027 | 2031 | 2034 |
2027 | 2028 | 2032 | 2035 |
Vi sono poi dei regimi per così dire premiali che riducono i periodi aperti ad accertamento fiscali che si applicano ai contribuenti virtuosi in materia di studi di settore o coloro che optano per la trasmissione e la conservazione di tutti i documenti presso l’agenzia delle entrate ex D.Lgs. n. 127/2015.
Attenzione: nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento decorrono, riguardo agli elementi oggetto dell’integrazione, dalla presentazione di tali dichiarazioni (legge di stabilità per il 2015).
Se il tributo dovuto è dell’Agenzia delle Entrate, è possibile rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia o al Centro di assistenza multicanale (telefonando al numero 848.800.444). Se invece dovuto per esempio come nel caso di IMU o TASI dal comune sarà necessario chiamare il Comune. Insomma la cartella di pagamento è solo un mezzo attraverso cui l’ente impositore (che può essere diverso) richiede le somme da lui considerate dovute.
Vi sono poi diversi accertamenti i cui termini possono essere ridotti o anche maggiori. Nel seguito ho provato a riassumere con degli esempi e per tipologia i termini prescrizionali delle cartelle di pagamento.
I riferimenti normativi che trovate nella prima colonna sono importanti perchè quando vi viene notificata una cartella di pagamento o un accertamento troverete indicato uno di questo a seconda della tipologia di accertamento che vi stanno facendo.
Tipologia Accertamento | Anno Presentazione dichiarazione | Termine scadenza |
Accertamento Ex Art.36-bis | Esempio | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione |
2017 | 2020 | |
2018 | 2021 | |
2019 | 2022 | |
2020 | 2023 | |
2021 | 2024 | |
Somme dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione ex Art 36-bis | Esempio | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione e’ presentata |
2017 | 2020 | |
2018 | 2021 | |
2019 | 2022 | |
2020 | 2023 | |
2021 | 2024 | |
per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale 36-ter | Esempio | entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per i controlli formali |
2017 | 2021 | |
2018 | 2022 | |
2019 | 2023 | |
2020 | 2024 | |
Accertamenti dell’ufficio | Esempio | entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo |
2017 | 2019 | |
2018 | 2020 | |
2019 | 2021 | |
2020 | 2022 | |
2021 | 2023 | |
Inadempimenti di cui all’articolo 15-ter | Esempio | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 |
Se per esempio la cartella di pagamento deriva dal controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973) o è stata emessa a seguito di accertamento, il contribuente deve rivolgersi all’ufficio che ha emesso il ruolo.
Gli Agenti della riscossione non forniscono informazioni nel merito della cartella, in quanto non conoscono i motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta. Il contribuente si può rivolgere all’Agente della riscossione per le informazioni riguardanti la situazione dei pagamenti e la notifica delle cartelle.
Prescrizione della riscossione del tributo
La cartella esattoriale dovrà essere notificata dall’Agente della riscossione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di definizione dell’accertamento termine entro cui sarà possibile avviare anche il relativo pignoramento. Questo perchè il ruolo su un accertamento divenuto definitivo o sentenza passata in giudicato deve essere notificato a pena di nullità entro il secondo anno successivo. Il 31 dicembre 2023 per esempio scadrà quello relativo al 2021. Anche la fase della riscossione infatti è soggetta a termini decadenziali per essere espletata al fine di non compromettere la disponibilità finanziaria del soggetto.
Le Cartelle di pagamento invece seguono una tempistica diversa in quanto il termine o scadenza per la notifica della cartella di pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo limitatamente agli avvisi di accertamento contenenti le liquidazioni automatiche dell’imposta: un esempio di questo tipo di liquidazione è il redditometro.
Nel caso di controlli formali della liquidazione il termine per notifica della cartella di pagamento da parte dell’agenzia della riscossione è il quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, per i controlli formali;
I termini che trovate nella tabella subiscono il raddoppio ai sensi del co. 2-bis in caso di constatazione di elementi penalmente rilevanti. Inoltre, in caso di mancata adesione ai condoni di cui alla L. 289/2002, essi sono prorogati di due anni, relativamente ai periodi di imposta condonabili (art. 10 della L. 289/2002).
Accertamento su Imposta di registro ipotecaria e catastale
Nel caso accertamenti che abbiano ad oggetto imposte di registro invece il termine diventa di 5 anni dall’omessa registrazione dell’atto calcolati dal giorno in cui si sarebbe dovuto procedere alla registrazione per cui non vale il solito termine ordinario del 31 dicembre. Qualora l’atto soggetto ad obbligo di registrazione aveva ad oggetto la casa, fabbricati o immobili il termine per la notifica dell’avviso di accertamento è di due anni dalla stipula o tre anni in alcuni casi.
Da una parte quindi abbiamo i termini per la notificazione degli atti amministrativi e dall’altra parte abbiamo un altro sistema di scadenze entro cui deve effettuarsi la riscossione del tributo. Infatti non solo l’Agenzia delle Entrate è soggetta a termini prescrizionali per l’azione di accertamento a seconda delle tipologie di imposta, dichiarazione ma anche l’ente riscossore ossia il concessionario (per intenderci la tanto amata Equitalia) non potrà riscuotere i tributi quando vuole ma dovrà farlo entro determinati termini di decadenza della cartella di pagamento che dipendono da una serie di parametri e qui vediamo quali. La cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (per decorrenza dei termini per l’impugnazione dell’atto per esempio), entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione se trattasi di liquidazione automatica (art. 36-bis del DPR. n. 600 del 1973 opure 54-bis del DPR n. 633 del 1972, quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in caso di controllo formale ex articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.
Per questi due tributi i termini di decadenza sono gli stessi. Abbiamo infatti un rimando esplicito proprio nel D.Lgs. n. 446/97 per quello che concerne l’IRAP e nell’art. 57 del DPR n. 633/72 per gli accertamenti IVA. Per quello che concerne invece il caso di imposte di successione che sarebbero le imposte di registro si deve fare riferimento all’art. 27 del D.Lgs. n. 346/90.
Diritti doganali
Il termine di prescrizione per i diritti doganali è di cinque anni come previsto dall’art. 84 del DPR n.43/73.
Altri Tributi Locali
Nel caso di altri tributi locali che devono pagarsi annualmente prevale il termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 Codice Civile c., il quale dispone che “per tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in termini più brevi” opera la prescrizione quinquennale.
Come Verificare se Hai Cartelle Iscritte al Ruolo?
L’amministrazione finanziaria non sempre procede alla notifica delle cartelle esattoriali. Pertanto, potresti desiderare di verificare se ci sono cartelle a tuo nome. Per verificare la propria posizione è necessario recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, utilizzare il portale online “cittadini – controlla la tua situazione – estratto conto“. Questa opzione è disponibile per tutti gli utenti abilitati ai servizi Fisconline e richiede l’inserimento delle proprie credenziali.
Se dall’estratto di ruolo risultano cartelle esattoriali non pagate, il contribuente ha la possibilità di contestarle entro 60 giorni. Se i termini di prescrizione sono già scaduti, bisognerà attendere la notifica di un nuovo atto.
È possibile far annullare una cartella prescritta?
La prescrizione delle cartelle esattoriali avviene automaticamentee il contribuente non è tenuto a compiere alcuna azione per garantire che il credito non sia contestato dall’amministrazione finanziaria .
Tuttavia, se desideri procedere alla cancellazione di una cartella, è importante sapere che è possibile presentare un ricorso in autotutela. Questa opzione è ora disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate e non necessita di alcun supporto. L’istanza in autotutela deve essere presentata sia all’ente titolare del credito che all’Agente della Riscossione.
Occorre specificare a questo punto che non necessariamente otterrete un riscontro formale, specie nel caso in cui l’ente non intenda accogliere il ricorso: in tal senso si ricorda che la pubblica amministrazione non è obbligata ad intervenire in autotutela, in quanto si tratta di un potere rimesso alla sua discrezionalità (sia per quanto riguarda la decisione di riesaminare la pratica, sia per quanto riguarda l’esito).
Non è possibile invece fare ricorso contro la cartella prescritta: in questo caso essendo ormai scaduti i termini per l’impugnazione, qualora si dovesse presentare ricorso, il contribuente perderebbe la causa e sarebbe costretto a pagare le spese processuali.
È possibile non pagare la cartella esattoriale?
La risposta è sì, ma cerchiamo di essere chiari. Il contribuente è tenuto al pagamento della cartella esattoriale solo se la stessa è dovuta: non sono pochi i casi che mi sono capitati in cui il tributo richiesto dall’Agenzia delle Entrate non era dovuto. Come è possibile? Questo accade nella maggior parte dei casi o per errata compilazione nelle dichiarazioni o difficoltà da parte dei sistemi informativi di far quadrare i dati della dichiarazione ed in tal modo sono generate in automatico le cartelle di pagamento.
Vi ricordo sempre che le cartelle esattoriali dovrebbero sempre essere precedute da una avviso bonario ossia la comunicazione da parte dell’Agenzia con cui si invita il contribuente a sanare la situazione con una sanzione minima pari al 10% del tributo considerato omesso o carente.
Spesso ho sentito che la cartella esattoriale o cartella di pagamento non era dovuta oppure che il tributo era già stato pagato e questo può dipendere sia da un errore di compilazione del contribuente che non permette ai sistemi di incrociare il dichiarato con il versato ma talvolta credetemi mi è successo di far aprire l’anagrafica di un cliente e vedere che erano stati associati ai tributi di una società i versamenti di una persona fisica. In questo ovviamente il danno era duplice perché in capo ad entrambi si verificava una situazione da sanare; può capitare e sono situazioni spiacevoli in quanto il tempo perso per chiarire il malinteso con il fisco costa e anche in questo caso, ossia qualora la cartella di pagamento sia nulla perché prescritta si dovrà far valere le proprie ragioni presentando ricorso. Quello che non è giusto però è che talvolta i termini sono scaduti da talmente tanto tempo che non si capisce perché le inviino.
Consigli Pratici
In risposta ad un lettore che dopo aver ricevuto una cartella di pagamento si era recato dall’agenzia della riscossione equitalia a chiedere spiegazioni….Se vi recate da Equitalia fatevi fare un estratto delle pendenze tributarie e qualora le risultino queste somme dovute solitamente (diciamo sempre) dovrebbero far riferimento ad un numero di cartella di pagamento che le devono aver notificato pena la nullità della loro pretesa. Se trova il numero che dovrebbe iniziare con 097….allora si faccia fare anche una relata di notifica in modo da vedere chi ha ricevuto quella raccomandata contenente la cartella di pagamento. Se non ce l’hanno probabile che non si attivino per richiedere quelle somme perchè sanno che in contenzioso andrebbero a perdere
Commento di un lettore: Salve a tutti, volevo segnalare a proposito di prescrizioni, il giochino autorizzato da vecchie normative, interventi della cassazione e circolari dell’agenzia dell’entrate, di lasciare i plichi ammassati presso l’ufficio postale e riuscire ad ottenere la codifica degli stessi in modo da farli risultare accettati entro il 31/12/2012, anche se esitati successivamente. Non risulta nessun timbro sul plico inerente alla data di spedizione, ma se provi a richiedere la tracciabilità della spedizione stessa sul sito delle poste, guarda caso risulta accettato il 31/12/2012… Provate ad immaginare gli esattori davanti ai centri meccanografici delle poste per consegnare entro la mezzanotte… Povera Italia.
buonasera
nel dicembre 2018 ricevo dal comune un avviso d’accertamento d’ufficio per imu 2013, per omesso versamento.
non pago
c’è un termine entro il quale equitalia mi deve inviare cartella esattoriale a pena decadenza o prescrizione?
grazie
Buonasera, il 19 novembre 2021 mi è arrivata una cartella esattoriale di due bollo auto non pagati. Uno del 2009 è uno del 2012. Nel 2015 mi era arrivata una cartella per il bollo 2009. E nel 2019 mi era arrivata quella con scadenza 2012.
Ora, come detto sopra mi è arrivata una cartella unica con la somma di tutte e due.
Non so se quella del 2009 rientra nella prescrizione. A chi mi devo rivolgere per saperne di più, visto che regione è agenzia delle entrate si rimbalzano la palla? Ho 5 giorni di tempo prima dell’esecuzione forzata. A chi devo rivolgermi per sistemare tutto? Un avvocato? Un commercialista?
Grazie mille
Al di là di questo il calcolo era corretto? In teoria l’avviso bonario non sarebbe impugnabile anche se in realtà non sono tutti dello stesso avviso come può leggere anche nell’articolo dedicato proprio alla presentazione del ricorso contro avviso bonario o comunicazione dell’agenzia delle entrate.
Io ci andrei a parlare di persona per comprendere bene le richieste se fossi in lei rivedendo insieme anche i termini prescrizionali.
Buongiorno, ho ricevuto il 30/04/21 a mezzo raccomandata una notifica dall’agenzia delle entrate con allegato bollettino F24 precompilato per effettuare il pagamento. La comunicazione è una (cito testuali parole):
“…comunicazione che informa il contribuente sul conteggio finale delle somme dovute a titolo di Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata (art. 17 del d.p.r. n. 917/1986) percepiti nel 2016. Si tratta di un atto non impugnabile, per cui non è possibile presentare ricorso (art. 19 D.Lgs n. 546 del 1992)”
Praticamente l’agenzia delle entrate ha ricalcolato la tassazione sul TFR che ho percepito nel 2016 e dal calcolo risulta che sono, oltre alla somma già trattenuta dal sostituto d’imposta di allora, ancora debitore di 746 euro.
Sulla comunicazione è riportato “data di elaborazione 16/06/2020”, ma mi è stata recapitata il 30/04/2021.
Posso considerare prescritti i termini di notifica (avrebbe dovuto essere entro il 31-12-2020)? Cosa devo fare, se possibile, per impugnare la notifica?
Grazie
Nel 2017 per forze di cause maggiori ometto il pagamento dell’IVA (terzo trimestre) pertanto nel gennaio 2018 ricevo in PEC l’invito a regolarizzare; Mi reco in equitalia il 8/01/2018 e nessuna possibilità di pagare(rateizzare),; in data 15/03/2018 ricevo in PEC la comunicazione 54-bis a regolarizzare. Allorché mi reco presso l’Agenzi delle entrate i quali mi dicono che risulta la cartella ma non possono farmela pagare/rateizzare perché già inviata ad Equitalia . Per farla breve da quel giorno sono andato in equitalia il 2018,2019,2020 e stamattina per pagamenti varie e ad oggi non risulta pervenuta la cartella di pagamento con sgomento dell’impiegato!!!
In questo caso cosa posso impugnare(prescrizione, decadenza, ecc…) per regolarizzare la mia posizione contributiva?
Sarebbe cosa gradita delucidazione sul percorso da eseguire. Cordiali saluti
Buongiorno,
ho partecipato ad un’asta nel nov 2008, vincendola. Poi però la banca non mi ha concesso il mutuo e quindi mi sono reso inadempiente. Nel 2011 il tribunale mi notifica il debito nei suoi confronti per la differenza dell’importo della vendita in un asta successiva scrivendo: “condanna il sig… a pagare ad Equitalia…l’importo di… . Il presente decreto è esecutivo ex lege (art 177 cpc)”. Da equitalia non è mai arrivata nessuna cartella, dal tribunale mai ness’altra comunicazione. Ad oggi come devo interpretare questo debito? prescritto?
Grazie mille
si dovrebbe leggerle, così è alquanto diffcile fornirle una risposta. Se richiedono versamenti tributari mi sembrerebbero spirati i termini prescrizionali da qualche anno.
Salve oggi o ricevuto due lettere da agenzia delle entrate che mi chiedono un pagamento tiket Asl uno del 2012 e uno del 2013 che io nei mesi che ho fato le visite ero disoccupato e erano con esenzione da reddito. Dopo tutto sono arrivate solo queste due lettere a oggi 21/01/2021 non saprei come comportarmi e se devo pagarle
Beh…..io dico che sulla base di questi due elementi (e scambio con il funzionario e termine prescrizionale) presupposti può incaricare un avvocato (tributarista). Sicuramente avrebbe dovuto interessarlo prima in modo intanto da presentare un ricorso. Tuttavia mi sembra proprio di vedere un comportamento scorretto (non in malafede) da parte dell’amministrazione finanziaria. Riguardo ai termini prescrizionale, vuole scommettere un caffè che seppur a lei figura data notifica 22 gennaio, le poste dichiareranno che hanno ricevuto la richiesta il 31 dicembre (e quindi in tempo)?….scommettiamo…non sarebbe il primo che riceve missive dell’agenzia delle entrate anche a febbraio che figurerebbero inviate alle poste il 31 gennaio o qualche giorno prima e non si sa per quale motivo le poste attenderebbero anche un mese….sarà vero che le poste impiegano un mese per inviare una raccomandata? …qualcosa non mi torna….
Il 22 gennaio 2020 ho avuto la notifica di un avviso di accertamento da parte dell’agenzia delle entrate che riguarda l’imposta di una attività di centro scommesse che riguarda l’anno 2014(perche poi ho cessato l’attività il 31 dicembre 2014).
Ho contattato il funzionario che si è reso disponibile e abbiamo chiesto il contraddittorio, dopo che ho inviato i primi documenti, mi ha detto che tali documenti non erano sufficienti e che per loro la cartella andava avanti, allora in accordo ho presentato sempre via email pec altri documenti per provare che i loro calcoli erano sbagliati(email inviata a luglio).
Dopo di questa email non si è fatto più sentire nessuno io ad ottobre, dal 18 ottobre fine al 30 novembre sono stato impossibilitato a muovermi per via del Covid e ad inizio gennaio ho inviato email per chieder delucidazioni visto che da luglio non avevo più notizie in merito.
Mi risponde ieri il funzionario dicendomi che la cartella è scaduta e dovrò pagare i 16000 euro di multa ed io chiedendogli “guardi che aspettavo una sua comunicazione, perché se nn eravate soddisfatti neanche alla seconda email, andavo avanti al giudice”, lui mi dice mi spiace ma io non sono tenuto a rispondergli, ma scusa prima dice facciamo il contraddittorio e mi ha risposto la prima volta e poi nn mi ha risposto più? Non è giusto, perché così posso pensare che l’anno fatto apposta per farla scadere è una questione di rispetto tra persone umane.
ORA leggendo l’articolo sopra , se ho capito bene la mia imposta del 2014, presentata da me nel 2015, mi doveva essere notificato l’avviso entro il 2019? A me è stato notificato il 22 gennaio 2020, ora però mi è scaduta anche l’impugnazione, ma se è nullo, da come ho capito, quando arriva la cartella di riscossione della multa posso impugnarla con un avvocato?
Buongiorno nel febbraio 2017 vengono nel mio negozio 2 funzionari del agenzia delle entrate e mi contestano l anno 2014, mi richiedo fatture, ricevute fiscali ecc, qualche settimana più tardi mi dicono di andare nei loro uffici e mi dicono che secondo i loro calcoli io ho omesso circa 25 mila euro (soldi in nero), ovviamente tutto scritto firmato,, poi più niente fino a ll 25 gennaio 2020 dove mi arriva una raccomandata con PEC dove in sostanza mi dicono quanto devo pagare in che modo in quanto tempo ecc, la mia domanda è ma i termini della pratica sono stati rispettati??…. Grazie aspetto una sua risposta
Salve, vorrei un chiarimento riguardo una cartella esattoriale che mi è pervenuta oggi. Tra le varie cose che l’agenzia delle entrate mi chiede di pagare, c’è anche una richiesta di pagamento dell’IRPEF (imposta art 36 ter) che ha come anno di riferimento il 2009 e notificata il 5/2/14. Esattamente il tempo di decadenza e prescrizione quali sono?
Credo che se non accettate l’eredità non potreste nemmeno ricevere notifiche da parte dell’agenzia delle entrate per debiti sorti in epoca pregressa dal de cuius. Se le ricevereste voi successivamente godreste della cancellazione delle sanzioni ma solo su quelle notificate successivamente all’accettazione dell’eredità (che contiene quelle pregresse con dentro anche le sanzioni). In pratica prima si pagano quelle notificate con la rottamazione, sempre che non siano annullabili per qualche vizio di forma o stanza), poi si accetta l’eredità e poi eventualmente si gestiscono quelle non ancora notificate per le quali i periodo accertabili sono ancora aperti, laddove le dovessero notificare.
Buongiorno, volevo avere delle informazioni. Nostro padre è venuto ga mancare nel Novembre 2016. Abbiamo accettato l’eredità e comunicato all’agenzia delle entrate i nostri recapiti in qualità di eredi. Dopo un anno abbiamo scaricato on line il suo estratto conto debitorio (avevamo le sue credenziali d’accesso al sito agenzia delle entrate) . Vi erano presenti diverse cartelle di importi elevati. L’avvocato basandosi sull’estratto in nostro possesso ha aderito alla rottamazione dello scorso Aprile facendo domanda in qualità di eredi.
La domanda è stata accettata dall’agenzia (anche se nella pec ricevuta all’indirizzo dell’avvocato la lettera è intestata al de cuius come se fosse in vita) ed abbiamo ricevuto le rate da pagare. Mi sorge però un dubbio, non era o è meglio attendere che l’agenzia delle entrate notifichi a noi eredi le stesse cartelle? In questo modo potremmo essere fortunati e qualcuna potrebbe andare in prescrizione. Sbaglio? Cosa ci consigliate di fare? Considerate che a distanza di 3 anni dalla morte non abbiamo ricevuto nulla!
Cordiali saluti
il termine dovrebbe scadere il 31 dicembre 2019 se non erro. Ha controllato con la tabella. Laddove fosse nullo comunque dovrebbe cmq recarsi presso l’agenzia della riscossione per farsi dare lo sgravio e annullare la cartella e farlo entro i termini di proposizione di un ricorso. Se non lo fa l’atto resta valido per cui si sbrighi. Il suo obiettivo deve essere avere lo sgravio passati 30, 40 giorni dalla notifica. Se non glielo vogliono dare avrà così il tempo di incaricare un dottore commercialista e proporre riorso
Salve,ho ricevuto una rettifica dall agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi 2014.. con conseguente richiesta di pagamento di imposte e sanzioni.. per quanto ne so posso considerare questo atto nullo visto che sono trascorsi i termini ( oggi siamo al 26/07/2019 ) .. che ne pensate?
Buongiorno,
mi chiedevo tasse irpef 2005 di una società snc chiusa notificate solo il 07/2011 in base al sito agenzia entrate salvo ulteriori notifiche entro il 07/2021 dovrebbero andare in prescizione automaticamente passati 10 anni?grazie
purtroppo è la seconda che hai detto
ANNI ADDIETRO MI SONO STATE NOTIFICATE CARTELLE ESATTORIALI IN DATA 2001- 2002- 2003- 2004- 2005 E 2006 E HO PAGATO QUALCHE RATA MA POI NON POTUTO FAR FRONTE ALL’IMPORTO DELLE CARTELLE. VORREI SAPERE SE SONO ANDATE IN PRESCRIZIONE POICHE’ NON HO RICEVUTO POI NOTIZIE DL FISCO. PREMETTO CHE ORA SONO IN PENSIONE DA 4 ANNI E NON VORREI CHE IN FUTURO I DEBITI RICADESSERO AI MIEI FAMIGLIARI, GRAZIE GIUSEPPE ANNI 71.
dovrebbe leggere articolo relativo alla successione prima casa
Buonasera,
Ho un forte dubbio, nel Luglio 2014 ho acceso un mutuo per acquisto di un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa,residenza mai fatta, quindi nel Febbraio 2016 a mezzo del commercialista ho dichiarato che volevo pagare la differenza poiché era decaduta l agevolazione,pero per problemi personali non ho più pagato.
Adesso devo accettare la successione di mio padre dove mi lascia l immobile in cui vivo ed ho residenza (un comune diverso dall’ immobile acquistato) e per pagare non so se posso usufruire della prima casa oppure no e sopratutto se poi faranno accertamenti e mi manderanno qualche cartella di pagamento perché non ho più pagato per il decadimento prima casa.
Preciso che per l immobile acquistato pago l imu come 2 casa e ad oggi non mi hanno mandato nessun verbale di accertamento o pagamento.
Vi ringrazio anticipatamente
Si è fatto fare estratto ottico notifica dell’atto? Così intanto vede se si sono inventati che hanno effettuato una notifica. “Talvolta”…ma solo qualche volta…..anche un pò di più di qualche volta….questa notifica non è mai avvenuta ma loro nell’atto sostengono di si….io non so come classificarlo un siffatto comportamento….altro che lite temeraria….io lo chiamerei in altro modo ma non voglio dire parolacce…detto ciò prima verifichi questo ma soprattuto prima trovi un bravo dottore commercialista esperto di diritto tributario che la assista perchè vi sono estremi per farsi giustizia.
per conto di un’amministrazione mia cliente, vengo informato che a mio carico vi è una
cartella “modello liquidazione unico 2011”, vedo che la cartella riporta la seriale 2015,
quindi l’agenzia delle entrate ha iscritto il ruolo nei tempi,
ma ad oggi nessuna cartella, dalla riscossione mi è stata notificata ne a mezzo pec ne a mezzo AR, penso che abbiano sbagliato ufficio provinciale dove sono stato residente per appena 15 gg.
Ad oggi, nulla mi è stato recapitato
non trovandomi avrebbero dovuto attenersi alla mia ultima residenza, alla mia pec o al mio domicilio fiscale riportato in dichiarazione?
comunque nulla, ho addirittura finito una rottamazione del 2016!!!
Al che vi chiedo ad oggi 23/02/2019 ritengo la cartella prescritta?
quindi cosa fare?
l’agenzia delle entrate ammesso che ne abbia diritto potrebbe ri-contestarmi l’unico 2011
in attesa di vostro parere
ringrazio anticipatamente
Buongiorno,
in seguito alla vendita di un immobile ho avuto un accertamento su Imposta di registro ipotecaria e catastale. Premesso che la valutazione fatta dall’ag.entrate è totalmente irreale (450.000,00€ ovvero 4 volte e mezzo il prezzo di vendita: 100.000,00€ , prezzo di vendita che personalmente ho considerato un buon affare considerando che in 3 anni di tentativi di vendita anche avvalendomi di agenzie immobiliari, ho ricevuto una sola offerta a 60.000,00€ che avrei accettato se non si fosse ritirato il compratore!!!) e premesso anche che io sono il venditore quindi non tenuto al pagamento delle imposte, per una sfortunata casualità durante la notifica dell’accertamento io mi trovavo all’estero per un lavoro di 3 mesi per cui non ho ricevuto la raccomandata e non ho potuto fare opposizione nei tempi previsti. Da quanto ho appreso, per quanto ingiusta possa essere la motivazione, decorsi i termini di 60 giorni non c’è verso di contestare il merito. Quindi io ora mi ritrovo con un debito di 133.000,00€ circa che considero assolutamente ingiusto e sproporzionato anche rispetto alla “colpa” di non aver ritirato la comunicazione. Al dilà delle considerazioni sul fatto che questo debito mi stia rovinando la vita e che anche ad un assassino terrorista stragista è garantito un processo e l’innocenza fino al terzo grado di giudizio, quello che ho potuto fare immediatamente appena appreso del mio debito, è stato richiedere gli atti per verificare che effettivamente siano stati rispettati i termini per considerare valida la procedura di notifica. Da una veloce ricostruzione risulta la seguente sequenza temporale:
Data Descrizione
27/09/2006 Atto di compravendita
27/09/2006 Comunicazione di cessione di fabbricato
25/08/2009 Ruolo xxx n° xxx specie ORDINARIO
26/11/2009 Notifica CARTELLA: xxxx
20/04/2015 Data del calcolo dell’importo su intimazione
14/09/2015 1°Tentativo di recapito della raccomandata di intimazione – destinatario assente
17/09/2015 2°Tentativo di recapito della raccomandata di intimazione – destinatario assente
16/10/2015 Data di deposito atti nella casa comunale
20/10/2015 Data di spedizione raccomandata (da prospetto di Poste Italiane)
03/11/2015 Consegna avviso giacenza 30gg (Poste Italiane)
04/12/2015 Termine giacenza e riconsegna al mittente
Potrebbe essere prescritto?
Grazie
Avrebbe dovuto impugnarla e non solo limitarsi alla presentazione di istanza di annullamento che di per sé da sola non è in grado di interrompere l’azione riscossiva dell’agenzia della riscossione.