Aggiornato il 15 Settembre 2023
Nel panorama giuridico italiano, il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali è da tempo oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale. La domanda che ha tormentato gli interpreti per lungo tempo è se questo termine sia quinquennale o decennale. La Corte di Cassazione ha affrontato questa questione in più occasioni, senza giungere a una conclusione definitiva. Tuttavia, al momento, prevale l’opinione che la prescrizione debba essere individuata caso per caso, in base al credito tributario in questione.
Cosa si Intende per Prescrizione delle Cartelle Esattoriali?
Quando parliamo di prescrizione delle cartelle esattoriali, ci riferiamo al momento in cui una cartella può considerarsi “scaduta” e non può più essere eseguito un pignoramento. Questo processo avviene automaticamente nel corso del tempo, senza che il contribuente debba compiere alcuna azione formale o fiscale.
Una volta che una cartella è prescritta, qualsiasi azione successiva relativa ad essa è nulla e non produce effetti legali. Ciò significa che la cartella perde il suo status di titolo esecutivo. Pertanto, dopo 5 o 10 anni, a seconda del caso, il contribuente non è tenuto a compiere alcun atto per estinguere il debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia è importante sottolineare che se per errore il contribuente dovesse effettuare un pagamento, non avrebbe diritto a richiedere il rimborso dell’importo.
È altresì importante notare che, nonostante la prescrizione, la cartella potrebbe comunque essere notificata dall’ente creditore. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione alla natura del debito e alla data in cui è nato.
Quando vanno in prescrizione le Cartelle Esattoriali?
Come accennato in precedenza, la questione del termine di prescrizione è stata ampiamente discussa in ambito giurisprudenziale, in particolare dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, nel novembre 2016, le Sezioni Unite della Cassazione hanno optato per un approccio intermedio. La Corte ha sostenuto che non esista un unico termine di prescrizione per tutte le cartelle esattoriali, ma che questo termine dipende dal tipo di tributo o sanzione richiesta.
Le regole che consentono di determinare il termine applicabile a un caso specifico sono:
- Per le imposte erariali, il termine di prescrizione è sempre di 10 anni, mentre per quelle locali è di 5 anni
- Se gli importi richiesti a titolo di pagamento sono diversi, ciascuno di essi segue il proprio termine di prescrizione
Quali sono i termini di prescrizione delle principali imposte?
Per avere un quadro chiaro dei termini di prescrizione per le principali imposte e contributi in Italia, consideriamo quanto segue:
- Irpef: 10 anni
- Iva: 10 anni
- Ires: 10 anni
- Irap: 10 anni
- Imposta di bollo: 10 anni
- Imposta di registro: 10 anni
- Contributi Camere di Commercio: 10 anni
- Tosap: 10 anni
- Imu: 5 anni
- Tasi: 5 anni
- Tari: 5 anni
- Contributi Inps: 5 anni
- Contributi Inail: 5 anni
- Contravvenzioni stradali (multe stradali): 5 anni
- Sanzioni amministrative: 5 anni
- Bollo auto: 3 anni
- Imposta catastale: 10 anni
- Imposta sugli apparecchi audiovisivi (Canone RAI): 10 anni
- Sentenze di condanna del giudice per impugnazioni (rigettate) contro cartelle di pagamento: 10 anni
Notifica e Inizio del Termine di Prescrizione
Il termine di prescrizione (Dies a Quo) di 5 anni delle cartelle esattoriali inizia a decorrere 60 giorni dopo la notifica del pagamento da effettuare. Questo rappresenta il periodo concesso dalla legge per il pagamento delle somme dovute. È importante sottolineare che il termine di prescrizione può cominciare anche dopo la notifica, se viene presentato un ricorso e la sentenza passa in giudicato.
La notifica riveste un ruolo cruciale, poiché eventuali difetti nella sua esecuzione possono avere ripercussioni sul pagamento delle imposte. Se il contribuente ritiene che la notifica delle cartelle sia stata effettuata in modo errato, non valido o fuori tempo può chiedere l’annullamento. È il caso ad esempio delle notifiche effettuate quando il credito è già prescritto.
Importante sottolineare che se la cartella è regolarmente notificata non può essere più impugnata la cartella e questo accade anche se la prescrizione si verifica dopo la notifica. Eventualmente esiste la possibilità di agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore di chiedere l’esecuzione a fronte dell’intervenuta prescrizione del credito contestato.
Esempi pratici Prescrizione Cartelle Esattoriali
Di seguito vedremo alcune casistiche particolari e esempi pratici relativi alla prescrizione di cartelle esattoriali.
Imposte dirette Ires, derivanti dalla dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico
Può capitare che il contribuente si dimentichi di pagare con i moduli F24 le imposte a fine anno, oppure di scordarsi il secondo acconto Irpef e Ires di novembre o altri tributi che sono liquidati (intendo dichiarati) all’interno della dichiarazione dei redditi e a fronte dei quali scaturisce un debito che con molta facilità sarà intercettato dall’agenzia delle entrate. Tuttavia qualora l’Agenzia delle Entrate non notifichi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello unico o modello 730, la cartella di pagamento sarà nulla e il contribuente la farà franca non pagando le imposte, in quanto la cartella esattoriale sarà considerata nulla per difetto dei termini di notifica.
Esempio
Per fare un esempio le imposte che scaturiscono dal periodo di imposta 2020 se non pagate dovranno essere richieste entro il 31 dicembre 2024 (ossia il terzo anno successivo al 30 settembre 2021, anno 2021 in cui si presenta la dichiarazione per il periodo di imposta 2020). Questi termini tuttavia nel corso degli ani sono cambiati e possono essere più lunghi come vedremo nelle tabelle sotto riportate che aiutano nella comprensione.
Prescrizione dell’accertamento fiscale
Per quanto riguarda il controllo o le verifiche fiscali che possono essere effettuate dall’agenzia delle entrate, il termine ordinario di prescrizione coincide con il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico. Per fare un esempio nel caso dell’anno di imposta 2018 il termine per attivare un accertamento nei confronti del contribuente o della società sulle imposte IRPEF, Ires o Iva sarà il 31 dicembre 2023 in quanto l’anno di presentazione è l’anno 2019 ed il quarto anno successivo è appunto il 2023. Avete capito quindi il meccanismo per il calcolo della prescrizione. A tal proposito occhio alle novità che trovate in calce e che entrano in vigore con la nuova legge di stabilità 2016.
Esempio
Ma cerco di essere ancora più semplice e vediamo che il prossimo 31 dicembre 2019 scade il termine da parte dell’agenzia di accertare i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Unico 2015 – redditi 2014. Qualora non l’avessero presentata in quell’anno l’Agenzia delle Entrate avrebbe un ulteriore anno di tempo e quindi fino al 31 dicembre 2020. E così via di anno in anno. Se nella dichiarazione si fosse attuato un disegno fraudolento allora l’agenzia delle entrate potrebbe andare indietro fino al 2003 in quanto i termini si raddoppiano e quindi al 2001 se il disegno fraudolento era all’interno di un anno di imposta in cui la dichiarazione non è stata presentata.
Nel caso poi in cui presentiate nel frattempo una dichiarazione integrativa avente ad oggetto uno dei tributi presenti nella dichiarazione il termine per la notifica periodica della cartella di pagamento riferita alla dichiarazione integrativa decorre dalla data di presentazione della stessa ma solo per il tributo che è stato oggetto di integrativa.
La prescrizione delle cartelle di pagamento varia anche in relazione ai tipi di controllo. Se siete destinatari di cartelle relativi a controlli automatici per esempio o a controlli formali i termini sono quelli indicati nel seguito
Tipo di cartella di pagamento | Termine per la notifica |
---|---|
Somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972) | 31 dicembre del terzo anno (*) successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre. Per fare un esempio pratico se stiamo parlando della dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 relativa all’anno di imposta 2018, il termine della prescrizione sarà il 31 dicembre 2022. |
Somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) | 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per fare un esempio pratico se stiamo parlando della dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 relativa all’anno di imposta 2018, il termine della prescrizione sarà il 31 dicembre 2023. |
(*) o del quarto anno, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale.
La Legge di Stabilità inoltre cancella il raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini IVA e delle imposte sui redditi che si aveva del caso di fatti di rilevanza penale.
Nuova Tabella Scadenza Accertamento
Anno d’imposta | Anno presentazione dichiarazione | Termine accertamento Fiscale (31 dicembre) | Termine Accertamento se dichiarazione omessa (31 dicembre) |
2011 | 2012 | 2016 | 2017 |
2012 | 2013 | 2017 | 2018 |
2013 | 2014 | 2018 | 2019 |
2014 | 2015 | 2019 | 2020 |
2015 | 2016 | 2020 | 2021 |
2016 | 2017 | 2021 | 2024 |
2017 | 2018 | 2022 | 2025 |
2018 | 2019 | 2023 | 2026 |
2019 | 2020 | 2024 | 2027 |
2020 | 2021 | 2025 | 2028 |
2021 | 2022 | 2026 | 2029 |
2022 | 2023 | 2027 | 2030 |
2023 | 2024 | 2028 | 2031 |
2024 | 2025 | 2029 | 2032 |
2025 | 2026 | 2030 | 2033 |
2026 | 2027 | 2031 | 2034 |
2027 | 2028 | 2032 | 2035 |
Vi sono poi dei regimi per così dire premiali che riducono i periodi aperti ad accertamento fiscali che si applicano ai contribuenti virtuosi in materia di studi di settore o coloro che optano per la trasmissione e la conservazione di tutti i documenti presso l’agenzia delle entrate ex D.Lgs. n. 127/2015.
Attenzione: nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento decorrono, riguardo agli elementi oggetto dell’integrazione, dalla presentazione di tali dichiarazioni (legge di stabilità per il 2015).
Se il tributo dovuto è dell’Agenzia delle Entrate, è possibile rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia o al Centro di assistenza multicanale (telefonando al numero 848.800.444). Se invece dovuto per esempio come nel caso di IMU o TASI dal comune sarà necessario chiamare il Comune. Insomma la cartella di pagamento è solo un mezzo attraverso cui l’ente impositore (che può essere diverso) richiede le somme da lui considerate dovute.
Vi sono poi diversi accertamenti i cui termini possono essere ridotti o anche maggiori. Nel seguito ho provato a riassumere con degli esempi e per tipologia i termini prescrizionali delle cartelle di pagamento.
I riferimenti normativi che trovate nella prima colonna sono importanti perchè quando vi viene notificata una cartella di pagamento o un accertamento troverete indicato uno di questo a seconda della tipologia di accertamento che vi stanno facendo.
Tipologia Accertamento | Anno Presentazione dichiarazione | Termine scadenza |
Accertamento Ex Art.36-bis | Esempio | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione |
2017 | 2020 | |
2018 | 2021 | |
2019 | 2022 | |
2020 | 2023 | |
2021 | 2024 | |
Somme dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione ex Art 36-bis | Esempio | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione e’ presentata |
2017 | 2020 | |
2018 | 2021 | |
2019 | 2022 | |
2020 | 2023 | |
2021 | 2024 | |
per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale 36-ter | Esempio | entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per i controlli formali |
2017 | 2021 | |
2018 | 2022 | |
2019 | 2023 | |
2020 | 2024 | |
Accertamenti dell’ufficio | Esempio | entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo |
2017 | 2019 | |
2018 | 2020 | |
2019 | 2021 | |
2020 | 2022 | |
2021 | 2023 | |
Inadempimenti di cui all’articolo 15-ter | Esempio | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 |
Se per esempio la cartella di pagamento deriva dal controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973) o è stata emessa a seguito di accertamento, il contribuente deve rivolgersi all’ufficio che ha emesso il ruolo.
Gli Agenti della riscossione non forniscono informazioni nel merito della cartella, in quanto non conoscono i motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta. Il contribuente si può rivolgere all’Agente della riscossione per le informazioni riguardanti la situazione dei pagamenti e la notifica delle cartelle.
Prescrizione della riscossione del tributo
La cartella esattoriale dovrà essere notificata dall’Agente della riscossione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di definizione dell’accertamento termine entro cui sarà possibile avviare anche il relativo pignoramento. Questo perchè il ruolo su un accertamento divenuto definitivo o sentenza passata in giudicato deve essere notificato a pena di nullità entro il secondo anno successivo. Il 31 dicembre 2023 per esempio scadrà quello relativo al 2021. Anche la fase della riscossione infatti è soggetta a termini decadenziali per essere espletata al fine di non compromettere la disponibilità finanziaria del soggetto.
Le Cartelle di pagamento invece seguono una tempistica diversa in quanto il termine o scadenza per la notifica della cartella di pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo limitatamente agli avvisi di accertamento contenenti le liquidazioni automatiche dell’imposta: un esempio di questo tipo di liquidazione è il redditometro.
Nel caso di controlli formali della liquidazione il termine per notifica della cartella di pagamento da parte dell’agenzia della riscossione è il quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, per i controlli formali;
I termini che trovate nella tabella subiscono il raddoppio ai sensi del co. 2-bis in caso di constatazione di elementi penalmente rilevanti. Inoltre, in caso di mancata adesione ai condoni di cui alla L. 289/2002, essi sono prorogati di due anni, relativamente ai periodi di imposta condonabili (art. 10 della L. 289/2002).
Accertamento su Imposta di registro ipotecaria e catastale
Nel caso accertamenti che abbiano ad oggetto imposte di registro invece il termine diventa di 5 anni dall’omessa registrazione dell’atto calcolati dal giorno in cui si sarebbe dovuto procedere alla registrazione per cui non vale il solito termine ordinario del 31 dicembre. Qualora l’atto soggetto ad obbligo di registrazione aveva ad oggetto la casa, fabbricati o immobili il termine per la notifica dell’avviso di accertamento è di due anni dalla stipula o tre anni in alcuni casi.
Da una parte quindi abbiamo i termini per la notificazione degli atti amministrativi e dall’altra parte abbiamo un altro sistema di scadenze entro cui deve effettuarsi la riscossione del tributo. Infatti non solo l’Agenzia delle Entrate è soggetta a termini prescrizionali per l’azione di accertamento a seconda delle tipologie di imposta, dichiarazione ma anche l’ente riscossore ossia il concessionario (per intenderci la tanto amata Equitalia) non potrà riscuotere i tributi quando vuole ma dovrà farlo entro determinati termini di decadenza della cartella di pagamento che dipendono da una serie di parametri e qui vediamo quali. La cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (per decorrenza dei termini per l’impugnazione dell’atto per esempio), entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione se trattasi di liquidazione automatica (art. 36-bis del DPR. n. 600 del 1973 opure 54-bis del DPR n. 633 del 1972, quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in caso di controllo formale ex articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.
Per questi due tributi i termini di decadenza sono gli stessi. Abbiamo infatti un rimando esplicito proprio nel D.Lgs. n. 446/97 per quello che concerne l’IRAP e nell’art. 57 del DPR n. 633/72 per gli accertamenti IVA. Per quello che concerne invece il caso di imposte di successione che sarebbero le imposte di registro si deve fare riferimento all’art. 27 del D.Lgs. n. 346/90.
Diritti doganali
Il termine di prescrizione per i diritti doganali è di cinque anni come previsto dall’art. 84 del DPR n.43/73.
Altri Tributi Locali
Nel caso di altri tributi locali che devono pagarsi annualmente prevale il termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 Codice Civile c., il quale dispone che “per tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in termini più brevi” opera la prescrizione quinquennale.
Come Verificare se Hai Cartelle Iscritte al Ruolo?
L’amministrazione finanziaria non sempre procede alla notifica delle cartelle esattoriali. Pertanto, potresti desiderare di verificare se ci sono cartelle a tuo nome. Per verificare la propria posizione è necessario recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, utilizzare il portale online “cittadini – controlla la tua situazione – estratto conto“. Questa opzione è disponibile per tutti gli utenti abilitati ai servizi Fisconline e richiede l’inserimento delle proprie credenziali.
Se dall’estratto di ruolo risultano cartelle esattoriali non pagate, il contribuente ha la possibilità di contestarle entro 60 giorni. Se i termini di prescrizione sono già scaduti, bisognerà attendere la notifica di un nuovo atto.
È possibile far annullare una cartella prescritta?
La prescrizione delle cartelle esattoriali avviene automaticamentee il contribuente non è tenuto a compiere alcuna azione per garantire che il credito non sia contestato dall’amministrazione finanziaria .
Tuttavia, se desideri procedere alla cancellazione di una cartella, è importante sapere che è possibile presentare un ricorso in autotutela. Questa opzione è ora disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate e non necessita di alcun supporto. L’istanza in autotutela deve essere presentata sia all’ente titolare del credito che all’Agente della Riscossione.
Occorre specificare a questo punto che non necessariamente otterrete un riscontro formale, specie nel caso in cui l’ente non intenda accogliere il ricorso: in tal senso si ricorda che la pubblica amministrazione non è obbligata ad intervenire in autotutela, in quanto si tratta di un potere rimesso alla sua discrezionalità (sia per quanto riguarda la decisione di riesaminare la pratica, sia per quanto riguarda l’esito).
Non è possibile invece fare ricorso contro la cartella prescritta: in questo caso essendo ormai scaduti i termini per l’impugnazione, qualora si dovesse presentare ricorso, il contribuente perderebbe la causa e sarebbe costretto a pagare le spese processuali.
È possibile non pagare la cartella esattoriale?
La risposta è sì, ma cerchiamo di essere chiari. Il contribuente è tenuto al pagamento della cartella esattoriale solo se la stessa è dovuta: non sono pochi i casi che mi sono capitati in cui il tributo richiesto dall’Agenzia delle Entrate non era dovuto. Come è possibile? Questo accade nella maggior parte dei casi o per errata compilazione nelle dichiarazioni o difficoltà da parte dei sistemi informativi di far quadrare i dati della dichiarazione ed in tal modo sono generate in automatico le cartelle di pagamento.
Vi ricordo sempre che le cartelle esattoriali dovrebbero sempre essere precedute da una avviso bonario ossia la comunicazione da parte dell’Agenzia con cui si invita il contribuente a sanare la situazione con una sanzione minima pari al 10% del tributo considerato omesso o carente.
Spesso ho sentito che la cartella esattoriale o cartella di pagamento non era dovuta oppure che il tributo era già stato pagato e questo può dipendere sia da un errore di compilazione del contribuente che non permette ai sistemi di incrociare il dichiarato con il versato ma talvolta credetemi mi è successo di far aprire l’anagrafica di un cliente e vedere che erano stati associati ai tributi di una società i versamenti di una persona fisica. In questo ovviamente il danno era duplice perché in capo ad entrambi si verificava una situazione da sanare; può capitare e sono situazioni spiacevoli in quanto il tempo perso per chiarire il malinteso con il fisco costa e anche in questo caso, ossia qualora la cartella di pagamento sia nulla perché prescritta si dovrà far valere le proprie ragioni presentando ricorso. Quello che non è giusto però è che talvolta i termini sono scaduti da talmente tanto tempo che non si capisce perché le inviino.
Consigli Pratici
In risposta ad un lettore che dopo aver ricevuto una cartella di pagamento si era recato dall’agenzia della riscossione equitalia a chiedere spiegazioni….Se vi recate da Equitalia fatevi fare un estratto delle pendenze tributarie e qualora le risultino queste somme dovute solitamente (diciamo sempre) dovrebbero far riferimento ad un numero di cartella di pagamento che le devono aver notificato pena la nullità della loro pretesa. Se trova il numero che dovrebbe iniziare con 097….allora si faccia fare anche una relata di notifica in modo da vedere chi ha ricevuto quella raccomandata contenente la cartella di pagamento. Se non ce l’hanno probabile che non si attivino per richiedere quelle somme perchè sanno che in contenzioso andrebbero a perdere
Commento di un lettore: Salve a tutti, volevo segnalare a proposito di prescrizioni, il giochino autorizzato da vecchie normative, interventi della cassazione e circolari dell’agenzia dell’entrate, di lasciare i plichi ammassati presso l’ufficio postale e riuscire ad ottenere la codifica degli stessi in modo da farli risultare accettati entro il 31/12/2012, anche se esitati successivamente. Non risulta nessun timbro sul plico inerente alla data di spedizione, ma se provi a richiedere la tracciabilità della spedizione stessa sul sito delle poste, guarda caso risulta accettato il 31/12/2012… Provate ad immaginare gli esattori davanti ai centri meccanografici delle poste per consegnare entro la mezzanotte… Povera Italia.
buongiorno, nel 2008 ho ricevuto due CUD relativi ai redditi 2007 dell’azienda per cui avevo cessato e della nuova.
per errore non ho presentato il 730 e proprio oggi 21 Gennaio 2013 mi è arrivato un accertamento dall’agenzia delle entrate e dovrò pagare circa 2000 euro.
gentilmente volevo sapere se l’agenzia delle entrate è nei termini di prescrizione o no e se posso chiedere e come l’annullamento per difetto di notifica visto che il 31/12/2012 (cioè entro il quarto anno)non l’avevo ricevuto ancora.
grazie
Buongiorno, da qualche giorno ho ricevuto un sollecito di pagamento per una cartella esattoriale notificata il 5.4.2003, relativa all’IRPEF 1998.
Poichè rispetto alla cartella, tramite il commercialista, era stata presentata istanza in autotutela con successivo provvedimento di sgravio, la somma residua non è mai stata ,purtroppo, pagata. A questo punto mi chiedo se la somma richiesta è ancora dovuta o è possibile eccepire la prescrizione.
Grazie
Buongiorno,
nel 2008 ho avendo cambiato azienda ho ricevuto due cud riferiti ai redditi del 2007.
Non avendo altri redditi non ho presentato il 730 (e invece ero obbligato) e a novembre del 2012 mi è arrivato un accertamento dell’agenzia delle entrate in cui mi dice di pagare l’irpef mancante di circa 5000 euro.
Volevo sapere se l’agenzia delle entrate e nei termini di prescrizione o no e quindi se posso richiedere l’annullamento per difetto di notifica.
Grazie
Si, anche se se si reca ad Equitalia si faccia fare un estratto delle pendenze tributarie e qualora le risultino queste somme dovute solitamente (diciamo sempre) dovrebbero far riferimento ad un numero di cartella di pagamento che le devono aver notificato pena la nullità della loro pretesa. Se trova il numero che dovrebbe inisiare con 097….allora si faccia fare anche una relata di notifica in modo da vedere chi ha ricevuto quella raccomandata contenente la cartella di pagamento. Se non ce l’hanno probabile che non si attivino per richiedere quelle somme perchè sanno che in contenzioso andrebbero a perdere :-)…spero di esserle stato utile.
Ho visto l’estratto conto sul sito di equitalia e mi risulta un debito di 3000 euro perche’ ho omesso di dichiarare un reddito da pensione di circa 5000 euro da inserire al cud da lavoro dipendente relativo all’anno 2006.Ad oggi io non ho ricevuto ne mi e’ stato notificato niente, quindi vorrei sapere visto che sulla cartella visibile nell’estratto conto non c’e’ alcuna data di notifica, essendo trascorsi 7 anni o piu’ non e’ nulla l’eventuale notifica che mi verra’ fatta? grazie. Dovro? Pagare?
Se li faccia fare solo degli anni accretabili ancora dal fisco, quelli prima sono prescritti ed amen.
Buon giorno io sono un dipendente mi stanno tartassando,dal 2004 lavoravo in modo precario avevo dei contratti stagionali e pensavo che con questi contratti l’azienda si occupava dei cud ma non era così. Attualmente sto pagando il 2006 rattizzato nonostante mi anno multato il 2004 2005 sempre rattizzato.oggi mi è arrivata a casa un’altra cartella esattoriale per non aver pagato i redditi del 2007,consideri che devo ancora finire di pagare il 2006 questi li finirò’ di pagare nel 20014 cosa posso fare?
Potrei andare in agenzia delle entrate e farmi fare un conteggio finale di tutti gli anni omessi?
Da come le descrive sono entrambe prescritte, per cui si rivolga ad un professionista e concordate con equitalia le modalità più veloci ed onerose per ottenere lo sgravio.
Io e mia moglie da mesi siamo vessati da equitalia. Ci hanno più volte chiesto di pagare multe di cui conservavamo la ricevuta e abbiamo risolto facilmente. Ora siamo arrivati al paradosso. Io ho ricevuto una notifica di pagamento per un cotributo irpef del 1999 (40000 lire che ora sarebbero circa 200 euro) e nella stessa notifica anche la richiesta di ripagare una del 2007 già pagata. Mia moglie poi ha ricevuto una notifica per due multe del 1998. E’ possibile che irpef e multe così vecchie siano ancora dovute? E poi è possibile notificare nello stesso atto cose così diverse come irpef e multe?
salve, proprio il 21 dicembre ( babbo natale in anticipo) ho ricevuto una cartella equitalia relativamente ad accertamento automatizzato per l’anno 2009 ( 7250€ di sanzione). sono un lavoratore dipendente con un solo lavoro, ho il cud e faccio il 730 se ho delle spese da scaricare.. come mi devo comportare? al telefono mi han detto che il mio amministratore, potrebbe aver caricato sul 770 due volte i miei dati.. GRAZIE
ma ormai e dja scaduto il tempo quello fine novembre , come fa a pagarla
rateizzarla si, pagarla DA quando vuole no.
ciao ,mio marito ha fatto la domanda del unico 2012 il 10 /12 e dovra pagare una somma di 2200 euro voglio sapere si e possibile rateiezzare questa cifra e pagarela da gennaio grazie.
possiedo una casa e niente di piu,per quando riguarda se e in prescrizione non lo so mi dica lei,mi e arrivata in questi giorni
Il fatto che lei oggi non abbia un reddito per pagare un debito del 2007 con il fisco allo Stato poco importa. Se il debito è dovuto va onorato. Altro discorso se lei non ha niente di intestato e non ha reddito allora difficilmente riuscirà ad escuterlo e valuterà se farle causa o meno per avere i 1.600 euro. Ha valutato se è prescritto?
salve,gentilmente volevo sapere per quando riguarda una dichiarazione dei redditi del 2007,l’agenzia delle entrate mi ha mandato il pagamento di 1600,00 euro,mi sono rivolto ad un consulente in cui mi dice che con i conteggi fatti devo pagare solo 33,00 euro,e fino qui ci siamo ,poi mi dice che ce il verbale da pagare di 280,00 euro,ma e normale tutto questo,essendo disoccupato dal 2009 ,come faccio a pagare questo importo non avendo nessun reddito,grazie
La cessazione è un atto che deve essere deliberato e successivamente comunicato in camera di commercio o registro imprese entro 30 giorni.
guardando bene leggo che inizio attività 1986 termine attività 2000,puo servire,grazie tantissimo maria
La data di cessazione purtroppo si perfeziona con il deposito al registro delle imprese per cui le consiglio di dirigersi da loro con un verbale assembleare, scrittura magari avente data certa di molti anni fa in cui manifestavate l’intento di cesare l’attività.
Salve dopo 30 anni mi arriva di pagare la camera di commercio,di una snc,con licenza ministeriale collocamento artisti,ch’era del mio socio defunto da molti anni.La partita iva era stata chiusa,ma lui nn aveva voluto chiudere la società dal notaio, equitalia mi manda da pagare per il 2008,anni indietro mi era stato detto che andava in prescrizione,avendo ancora lo statuto,dove dice che gli eredi subentrano,vorrei sapere se è giusto 3 mesi finiscono il 26, di questo mese la licenza era personale morto lui,veniva ritirata, ringranzio se mi vorrà rispondermi.maria
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ha ragione sul termine triennale, tuttavia la domanda fondamentale è: quando le hanno notificato l’atto?
salve e complimenti! ho ricevuto un avviso di liquidazione dell’imposta e sanzioni per avere rivenduto una “prima casa” senza aver riacquistato entro l’anno. La cosa strana e che si riferisce ad un immobile non da me acquistato ma da quello di una mia conoscente che ha stipulato con lo stesso notaio, e la stessa conoscente ha ricevuto lo stesso avviso a parti invertite per un immobile da me rivenduto senza riacquisto, cosa possiamo fare? se ci presentiamo insieme probabilmente annullano questo avviso e ne fanno una nuovo coi dati corretti, cosa ci consigliate? in un caso la vendita è stata fatta il 10.12.2008, l’ADE ha rispettato i termini? ricordavo fossero 3 gli anni per la contestazione che son scaduti a dicembre 2011, nel secondo caso invece la vendita è avvenuta lo scorso settembre. grazie x la risposta e saluti
Ho ricevuto a ottobre 2012 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cartelle notificate negli anni 2000-2004 presso il curatore fallimentare per procedimento aperto nei miei confronti nel 1995 e chiuso nel 2004.Si tratta di tasse concessioni governative (ruolo 96/97/98 – notifica 2000/01/01); bolli auto (ruolo 1994/95 – notifica 2001/02); INPS (ruolo 1993 – notifica 2001); smaltimento rifiuti (ruolo 2000/01/02/03/04 notifica 2003/04/06). Possibile che, nonostante il mancato insinuamento al passivo, debba ritrovarmi addosso il carico dei debiti irrisolti senza vedere una fine a tutto ciò?Che tutela per i miei parenti?
Attualmente l’ipoteca è stata iscritta su quota di proprietà ereditata, insieme a mie sorelle, da mio padre sulla casa dove vive mia madre.
Salve ho una domanda da porre piuttosto tecnica:
ad una nostra cliente hanno fatto agli inizi del 2008 un verbale perché senza assicurazione nella macchina e solo ieri le hanno inviato la cartella esattoriale relativa.
In questi casi scatta la prescrizione? o, comunque, altro istituto che possa giustificare una opposizione? Inoltre la medesima è assolutamente nulla tenente allo stato attuale, questo elemento può servire?
Può prendere “spunto” dalla tabella riportata appositamente nell’articolo.