Prescrizione delle Cartelle Esattoriali in Italia: Tutto ciò che Devi Sapere

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Aggiornato il 15 Settembre 2023

Premesso che prescrizione e decadenza delle cartelle esattoriali (o di pagamento) dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate e della Riscossione sono due concetti differenti con due termini di prescrizione diversi in questa sede potete avere qualche risposta alle domande sulla prescrizione e sulla possibilità o meno di presentare ricorso in commissione tributaria per non pagare alcunché all’erario se non quanto effettivamente dovuto.

Nel panorama giuridico italiano, il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali è da tempo oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale. La domanda che ha tormentato gli interpreti per lungo tempo è se questo termine sia quinquennale o decennale. La Corte di Cassazione ha affrontato questa questione in più occasioni, senza giungere a una conclusione definitiva. Tuttavia, al momento, prevale l’opinione che la prescrizione debba essere individuata caso per caso, in base al credito tributario in questione.

Cosa si Intende per Prescrizione delle Cartelle Esattoriali?

Quando parliamo di prescrizione delle cartelle esattoriali, ci riferiamo al momento in cui una cartella può considerarsi “scaduta” e non può più essere eseguito un pignoramento. Questo processo avviene automaticamente nel corso del tempo, senza che il contribuente debba compiere alcuna azione formale o fiscale.

Una volta che una cartella è prescritta, qualsiasi azione successiva relativa ad essa è nulla e non produce effetti legali. Ciò significa che la cartella perde il suo status di titolo esecutivo. Pertanto, dopo 5 o 10 anni, a seconda del caso, il contribuente non è tenuto a compiere alcun atto per estinguere il debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia è importante sottolineare che se per errore il contribuente dovesse effettuare un pagamento, non avrebbe diritto a richiedere il rimborso dell’importo.

È altresì importante notare che, nonostante la prescrizione, la cartella potrebbe comunque essere notificata dall’ente creditore. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione alla natura del debito e alla data in cui è nato.

Quando vanno in prescrizione le Cartelle Esattoriali?

Come accennato in precedenza, la questione del termine di prescrizione è stata ampiamente discussa in ambito giurisprudenziale, in particolare dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, nel novembre 2016, le Sezioni Unite della Cassazione hanno optato per un approccio intermedio. La Corte ha sostenuto che non esista un unico termine di prescrizione per tutte le cartelle esattoriali, ma che questo termine dipende dal tipo di tributo o sanzione richiesta.

Le regole che consentono di determinare il termine applicabile a un caso specifico sono:

  • Per le imposte erariali, il termine di prescrizione è sempre di 10 anni, mentre per quelle locali è di 5 anni
  • Se gli importi richiesti a titolo di pagamento sono diversi, ciascuno di essi segue il proprio termine di prescrizione

Quali sono i termini di prescrizione delle principali imposte?

Per avere un quadro chiaro dei termini di prescrizione per le principali imposte e contributi in Italia, consideriamo quanto segue:

  • Irpef: 10 anni
  • Iva: 10 anni
  • Ires: 10 anni
  • Irap: 10 anni
  • Imposta di bollo: 10 anni
  • Imposta di registro: 10 anni
  • Contributi Camere di Commercio: 10 anni
  • Tosap: 10 anni
  • Imu: 5 anni
  • Tasi: 5 anni
  • Tari: 5 anni
  • Contributi Inps: 5 anni
  • Contributi Inail: 5 anni
  • Contravvenzioni stradali (multe stradali): 5 anni
  • Sanzioni amministrative: 5 anni
  • Bollo auto: 3 anni
  • Imposta catastale: 10 anni
  • Imposta sugli apparecchi audiovisivi (Canone RAI): 10 anni
  • Sentenze di condanna del giudice per impugnazioni (rigettate) contro cartelle di pagamento: 10 anni

Notifica e Inizio del Termine di Prescrizione

Il termine di prescrizione (Dies a Quo) di 5 anni delle cartelle esattoriali inizia a decorrere 60 giorni dopo la notifica del pagamento da effettuare. Questo rappresenta il periodo concesso dalla legge per il pagamento delle somme dovute. È importante sottolineare che il termine di prescrizione può cominciare anche dopo la notifica, se viene presentato un ricorso e la sentenza passa in giudicato.

La notifica riveste un ruolo cruciale, poiché eventuali difetti nella sua esecuzione possono avere ripercussioni sul pagamento delle imposte. Se il contribuente ritiene che la notifica delle cartelle sia stata effettuata in modo errato, non valido o fuori tempo può chiedere l’annullamento. È il caso ad esempio delle notifiche effettuate quando il credito è già prescritto.

Importante sottolineare che se la cartella è regolarmente notificata non può essere più impugnata la cartella e questo accade anche se la prescrizione si verifica dopo la notifica. Eventualmente esiste la possibilità di agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore di chiedere l’esecuzione a fronte dell’intervenuta prescrizione del credito contestato.

Esempi pratici Prescrizione Cartelle Esattoriali

Di seguito vedremo alcune casistiche particolari e esempi pratici relativi alla prescrizione di cartelle esattoriali.

Imposte dirette Ires, derivanti dalla dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico

Può capitare che il contribuente si dimentichi di pagare con i moduli F24 le imposte a fine anno, oppure di scordarsi il secondo acconto Irpef e Ires di novembre o altri tributi che sono liquidati (intendo dichiarati) all’interno della dichiarazione dei redditi e a fronte dei quali scaturisce un debito che con molta facilità sarà intercettato dall’agenzia delle entrate. Tuttavia qualora l’Agenzia delle Entrate non notifichi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello unico o modello 730, la cartella di pagamento sarà nulla e il contribuente la farà franca non pagando le imposte, in quanto la cartella esattoriale sarà considerata nulla per difetto dei termini di notifica.

Esempio

Per fare un esempio le imposte che scaturiscono dal periodo di imposta 2020 se non pagate dovranno essere richieste entro il 31 dicembre 2024 (ossia il terzo anno successivo al 30 settembre 2021, anno 2021 in cui si presenta la dichiarazione per il periodo di imposta 2020). Questi termini tuttavia nel corso degli ani sono cambiati e possono essere più lunghi come vedremo nelle tabelle sotto riportate che aiutano nella comprensione.

Prescrizione dell’accertamento fiscale

Per quanto riguarda il controllo o le verifiche fiscali che possono essere effettuate dall’agenzia delle entrate, il termine ordinario di prescrizione coincide con il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico. Per fare un esempio nel caso dell’anno di imposta 2018 il termine per attivare un accertamento nei confronti del contribuente o della società sulle imposte IRPEF, Ires o Iva sarà il 31 dicembre 2023 in quanto l’anno di presentazione è l’anno 2019 ed il quarto anno successivo è appunto il 2023. Avete capito quindi il meccanismo per il calcolo della prescrizione. A tal proposito occhio alle novità che trovate in calce e che entrano in vigore con la nuova legge di stabilità 2016.

Esempio

Ma cerco di essere ancora più semplice e vediamo che il prossimo 31 dicembre 2019 scade il termine da parte dell’agenzia di accertare i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Unico 2015 – redditi 2014. Qualora non l’avessero presentata in quell’anno l’Agenzia delle Entrate avrebbe un ulteriore anno di tempo e quindi fino al 31 dicembre 2020. E così via di anno in anno. Se nella dichiarazione si fosse attuato un disegno fraudolento allora l’agenzia delle entrate potrebbe andare indietro fino al 2003 in quanto i termini si raddoppiano e quindi al 2001 se il disegno fraudolento era all’interno di un anno di imposta in cui la dichiarazione non è stata presentata.

Nel caso poi in cui presentiate nel frattempo una dichiarazione integrativa avente ad oggetto uno dei tributi presenti nella dichiarazione il termine per la notifica periodica della cartella di pagamento riferita alla dichiarazione integrativa decorre dalla data di presentazione della stessa ma solo per il tributo che è stato oggetto di integrativa.

La prescrizione delle cartelle di pagamento varia anche in relazione ai tipi di controllo. Se siete destinatari di cartelle relativi a controlli automatici per esempio o a controlli formali i termini sono quelli indicati nel seguito

TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
Tipo di cartella di pagamento Termine per la notifica
Somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972) 31 dicembre del terzo anno (*) successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre. Per fare un esempio pratico se stiamo parlando della dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 relativa all’anno di imposta 2018, il termine della prescrizione sarà il 31 dicembre 2022.
Somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.  Per fare un esempio pratico se stiamo parlando della dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 relativa all’anno di imposta 2018, il termine della prescrizione sarà il 31 dicembre 2023.

(*) o del quarto anno, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale.

La Legge di Stabilità inoltre cancella il raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini IVA e delle imposte sui redditi che si aveva del caso di fatti di rilevanza penale.

Nuova Tabella Scadenza Accertamento

Anno d’imposta Anno presentazione dichiarazione Termine accertamento Fiscale (31 dicembre) Termine Accertamento se dichiarazione omessa (31 dicembre)
2011 2012 2016 2017
2012 2013 2017 2018
2013 2014 2018 2019
2014 2015 2019 2020
2015 2016 2020 2021
2016 2017 2021 2024
2017 2018 2022 2025
2018 2019 2023 2026
2019 2020 2024 2027
2020 2021 2025 2028
2021 2022 2026 2029
2022 2023 2027 2030
2023 2024 2028 2031
2024 2025 2029 2032
2025 2026 2030 2033
2026 2027 2031 2034
2027 2028 2032 2035

Vi sono poi dei regimi per così dire premiali che riducono i periodi aperti ad accertamento fiscali che si applicano ai contribuenti virtuosi in materia di studi di settore o coloro che optano per la trasmissione e la conservazione di tutti i documenti presso l’agenzia delle entrate  ex D.Lgs. n. 127/2015.

Attenzione: nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento decorrono, riguardo agli elementi oggetto dell’integrazione, dalla presentazione di tali dichiarazioni (legge di stabilità per il 2015).

Se il tributo dovuto è dell’Agenzia delle Entrate, è possibile rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia o al Centro di assistenza multicanale (telefonando al numero 848.800.444). Se invece dovuto per esempio come nel caso di IMU o TASI dal comune sarà necessario chiamare il Comune. Insomma la cartella di pagamento è solo un mezzo attraverso cui l’ente impositore (che può essere diverso)  richiede le somme da lui considerate dovute.

Vi sono poi diversi accertamenti i cui termini possono essere ridotti o anche maggiori. Nel seguito ho provato a riassumere con degli esempi e per tipologia i termini prescrizionali delle cartelle di pagamento.

I riferimenti normativi che trovate nella prima colonna sono importanti perchè quando vi viene notificata una cartella di pagamento o un accertamento troverete indicato uno di questo a seconda della tipologia di accertamento che vi stanno facendo.

Tipologia Accertamento Anno Presentazione dichiarazione Termine scadenza
Accertamento Ex Art.36-bis Esempio entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
2017 2020
2018 2021
2019 2022
2020 2023
2021 2024
Somme dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione ex Art 36-bis Esempio entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione e’ presentata
2017 2020
2018 2021
2019 2022
2020 2023
2021 2024
per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale 36-ter Esempio entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per i controlli formali
2017 2021
2018 2022
2019 2023
2020 2024
Accertamenti dell’ufficio Esempio entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo
2017 2019
2018 2020
2019 2021
2020 2022
2021 2023
Inadempimenti di cui all’articolo 15-ter Esempio entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione
2017 2020
2017 2020
2017 2020
2017 2020
2017 2020

Se per esempio la cartella di pagamento deriva dal controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973) o è stata emessa a seguito di accertamento, il contribuente deve rivolgersi all’ufficio che ha emesso il ruolo.

Gli Agenti della riscossione non forniscono informazioni nel merito della cartella, in quanto non conoscono i motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta. Il contribuente si può rivolgere all’Agente della riscossione per le informazioni riguardanti la situazione dei pagamenti e la notifica delle cartelle.

Prescrizione della riscossione del tributo

La cartella esattoriale dovrà essere notificata dall’Agente della riscossione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di definizione dell’accertamento termine entro cui sarà possibile avviare anche il relativo pignoramento. Questo perchè il ruolo su un accertamento divenuto definitivo o sentenza passata in giudicato deve essere notificato a pena di nullità entro il secondo anno successivo. Il 31 dicembre 2023 per esempio scadrà quello relativo al 2021. Anche la fase della riscossione infatti è soggetta a termini decadenziali per essere espletata al fine di non compromettere la disponibilità finanziaria del soggetto.

Le Cartelle di pagamento invece seguono una tempistica diversa in quanto il termine o scadenza per la notifica della cartella di pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo limitatamente agli avvisi di accertamento contenenti le liquidazioni automatiche dell’imposta: un esempio di questo tipo di liquidazione è il redditometro.

Nel caso di controlli formali della liquidazione il termine per notifica della cartella di pagamento da parte dell’agenzia della riscossione è il quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, per i controlli formali;

I termini che trovate nella tabella subiscono il raddoppio ai sensi del co. 2-bis in caso di constatazione di elementi penalmente rilevanti. Inoltre, in caso di mancata adesione ai condoni di cui alla L. 289/2002, essi sono prorogati di due anni, relativamente ai periodi di imposta condonabili (art. 10 della L. 289/2002).

Accertamento su Imposta di registro ipotecaria e catastale

Nel caso accertamenti che abbiano ad oggetto imposte di registro invece il termine diventa di 5 anni dall’omessa registrazione dell’atto calcolati dal giorno in cui si sarebbe dovuto procedere alla registrazione per cui non vale il solito termine ordinario del 31 dicembre. Qualora l’atto soggetto ad obbligo di registrazione aveva ad oggetto la casa, fabbricati o immobili il termine per la notifica dell’avviso di accertamento è di due anni dalla stipula o tre anni in alcuni casi.

Da una parte quindi abbiamo i termini per la notificazione degli atti amministrativi e dall’altra parte abbiamo un altro sistema di scadenze entro cui deve effettuarsi la riscossione del tributo. Infatti non solo l’Agenzia delle Entrate è soggetta a termini prescrizionali per l’azione di accertamento a seconda delle tipologie di imposta, dichiarazione ma anche l’ente riscossore ossia il concessionario (per intenderci la tanto amata Equitalia) non potrà riscuotere i tributi quando vuole ma dovrà farlo entro determinati termini di decadenza della cartella di pagamento che dipendono da una serie di parametri e qui vediamo quali. La cartella  di  pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello  in  cui  l’accertamento  è  divenuto definitivo (per  decorrenza  dei  termini   per l’impugnazione dell’atto per esempio), entro il terzo anno successivo a quello di presentazione  della  dichiarazione se trattasi di liquidazione automatica (art. 36-bis  del DPR. n. 600 del 1973 opure 54-bis del DPR n. 633 del 1972, quarto anno  successivo a quello di presentazione della  dichiarazione in caso di controllo formale ex articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.

Per questi due tributi i termini di decadenza sono gli stessi. Abbiamo infatti un rimando esplicito proprio nel D.Lgs. n. 446/97 per quello che concerne l’IRAP e nell’art. 57 del DPR n. 633/72 per gli accertamenti IVA. Per quello che concerne invece il caso di imposte di successione che sarebbero le imposte di registro si deve fare riferimento all’art. 27 del D.Lgs. n. 346/90.

Diritti doganali

Il termine di prescrizione per i diritti doganali è di cinque anni  come previsto dall’art. 84 del DPR n.43/73.

Altri Tributi Locali

Nel caso di altri tributi locali che devono pagarsi annualmente prevale il termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 Codice Civile c., il quale dispone che “per tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in termini più brevi” opera la prescrizione quinquennale.

Come Verificare se Hai Cartelle Iscritte al Ruolo?

L’amministrazione finanziaria non sempre procede alla notifica delle cartelle esattoriali. Pertanto, potresti desiderare di verificare se ci sono cartelle a tuo nome. Per verificare la propria posizione è necessario recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, utilizzare il portale online “cittadini – controlla la tua situazione – estratto conto“. Questa opzione è disponibile per tutti gli utenti abilitati ai servizi Fisconline e richiede l’inserimento delle proprie credenziali.

Se dall’estratto di ruolo risultano cartelle esattoriali non pagate, il contribuente ha la possibilità di contestarle entro 60 giorni. Se i termini di prescrizione sono già scaduti, bisognerà attendere la notifica di un nuovo atto.

È possibile far annullare una cartella prescritta?

La prescrizione delle cartelle esattoriali avviene automaticamentee il contribuente non è tenuto a compiere alcuna azione per garantire che il credito non sia contestato dall’amministrazione finanziaria .

Tuttavia, se desideri procedere alla cancellazione di una cartella, è importante sapere che è possibile presentare un ricorso in autotutela. Questa opzione è ora disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate e non necessita di alcun supporto. L’istanza in autotutela deve essere presentata sia all’ente titolare del credito che all’Agente della Riscossione.

Occorre specificare a questo punto che non necessariamente otterrete un riscontro formale, specie nel caso in cui l’ente non intenda accogliere il ricorso: in tal senso si ricorda che la pubblica amministrazione non è obbligata ad intervenire in autotutela, in quanto si tratta di un potere rimesso alla sua discrezionalità (sia per quanto riguarda la decisione di riesaminare la pratica, sia per quanto riguarda l’esito).

Non è possibile invece fare ricorso contro la cartella prescritta: in questo caso essendo ormai scaduti i termini per l’impugnazione, qualora si dovesse presentare ricorso, il contribuente perderebbe la causa e sarebbe costretto a pagare le spese processuali.

È possibile non pagare la cartella esattoriale?

La risposta è sì, ma cerchiamo di essere chiari. Il contribuente è tenuto al pagamento della cartella esattoriale solo se la stessa è dovuta: non sono pochi i casi che mi sono capitati in cui il tributo richiesto dall’Agenzia delle Entrate non era dovuto. Come è possibile? Questo accade nella maggior parte dei casi o per errata compilazione nelle dichiarazioni o difficoltà da parte dei sistemi informativi di far quadrare i dati della dichiarazione ed in tal modo sono generate in automatico le cartelle di pagamento.

Vi ricordo sempre che le cartelle esattoriali dovrebbero sempre essere precedute da una avviso bonario ossia la comunicazione da parte dell’Agenzia con cui si invita il contribuente a sanare la situazione con una sanzione minima pari al 10% del tributo considerato omesso o carente.

Spesso ho sentito che la cartella esattoriale o cartella di pagamento non era dovuta oppure che il tributo era già stato pagato e questo può dipendere sia da un errore di compilazione del contribuente che non permette ai sistemi di incrociare il dichiarato con il versato ma talvolta credetemi mi è successo di far aprire l’anagrafica di un cliente e vedere che erano stati associati ai tributi di una società i versamenti di una persona fisica. In questo ovviamente il danno era duplice perché in capo ad entrambi si verificava una situazione da sanare; può capitare e sono situazioni spiacevoli in quanto il tempo perso per chiarire il malinteso con il fisco costa e anche in questo caso, ossia qualora la cartella di pagamento sia nulla perché prescritta si dovrà far valere le proprie ragioni presentando ricorso. Quello che non è giusto però è che talvolta i termini sono scaduti da talmente tanto tempo che non si capisce perché le inviino.

Consigli Pratici

In risposta ad un lettore che dopo aver ricevuto una cartella di pagamento si era recato dall’agenzia della riscossione equitalia a chiedere spiegazioni….Se vi recate da Equitalia fatevi fare un estratto delle pendenze tributarie e qualora le risultino queste somme dovute solitamente (diciamo sempre) dovrebbero far riferimento ad un numero di cartella di pagamento che le devono aver notificato pena la nullità della loro pretesa. Se trova il numero che dovrebbe iniziare con 097….allora si faccia fare anche una relata di notifica in modo da vedere chi ha ricevuto quella raccomandata contenente la cartella di pagamento. Se non ce l’hanno probabile che non si attivino per richiedere quelle somme perchè sanno che in contenzioso andrebbero a perdere :-) …spero di esserle stato utile. Inoltre vi segnalo l’articolo su cosa fare in caso di cartella di Equitalia: pagare o andare in contenzioso.

Commento di un lettore: Salve a tutti, volevo segnalare a proposito di prescrizioni, il giochino autorizzato da vecchie normative, interventi della cassazione e circolari dell’agenzia dell’entrate, di lasciare i plichi ammassati presso l’ufficio postale e riuscire ad ottenere la codifica degli stessi in modo da farli risultare accettati entro il 31/12/2012, anche se esitati successivamente. Non risulta nessun timbro sul plico inerente alla data di spedizione, ma se provi a richiedere la tracciabilità della spedizione stessa sul sito delle poste, guarda caso risulta accettato il 31/12/2012… Provate ad immaginare gli esattori davanti ai centri meccanografici delle poste per consegnare entro la mezzanotte… Povera Italia.

257 Commenti

  1. Mi e’ arrivata dall’agenzia dell’entrate lettera dove mi dicono che devo
    2.700,00 di tasse relative al tfr in quanto sarebbe stato calcolato male.
    ho fatto ricorso in quanto non mi ritrovo con i conteggi, ora quanto
    tempo ha l’agenzia delle entrate per rispondermi??
    C’e’ un termine anche per loro?

  2. salve oggi 8 aprile 2013 ho ricevuto un avviso dell’agenzia delle entrate
    con una sanzione per omessa dichiarazione dei redditi del 2008 per l’anno 2007?
    io avevo guadagnato circa 13.000 euro per 2 lavori stagionale.IO non ricordo di non averla presentata ma adesso non mi ritrovo le ricevute?cosa devo fare? non è già in prescrizione?

  3. salve volevo sapere se una cartella esattoriale notificata il 12/03/2013 con debiti erariali dell’anno 2007 per la quale ad oggi non e’ stata inntrapesa nessuna procedura e’ sempre esigibile oppure posso fare qulacosa per non pagarla piu.
    aspetto una risposta grazie silvia

  4. Mi creda sono con lei e non sa quante persone come lei mi scrivono. A lei rispondo la stessa cose che scrivo ad altri ossia che se siete in buona fede impugnate le cartelle, prendete un bravo professionista, che non necessariamente è sinonimo di costoso e fate valere i vostri diritti e soprattutto evidenziate le lacune di questo sistema tributario.

  5. Certamente, ma provveda subito a recarsi con la cartella presso l’ufficio di sua competenza, con carte e documenti alla mano e faccia capire la sua situazione…parlo dell’agenzia delle entrae perchè se le è arrivata da equitalia non perda tempo e faccia solo domanda per la rateizzazione inq autno lì sono meri esecutori e non entrano nel merito della richiesta….talvolta mi è capitato proprio non sapessere rispondere a quello che mi chiedevano.

  6. chiedo scusa per lo sfogo nel commento di prima,lo sò che la legge non ammette ignoranza,ma volevo specificare che non mi sono licenziata da una ditta e sono entrata in un altra e ho preso una cospicua liquidazione oltre allo stipendio mensile,non avevo case di proprietà da dichiarare categoricamente,IN QUEL CASO ERA GIUSTO.Trovo sia veramente una GRANDISSIMA ingiustizia pagare una cifra del genere per niente….oltre alle trattenute ogni mese,AI CONGUAGLI che ci sono a settembre e a gennaio adesso lo STATO mi toglie 2 stipendi mensili.GRAZIE

  7. non ho fatto il 730 nel 2008 relativo al 2007,ma non avevo nulla di proprietà ed ero precaria,un figlio a carico,APPOGGIATA dai miei genitori perchè avevo appena lasciato il papà di mio figlio e non avevo i soldi per avere una casa mia,ho lavorato dove mi mandavano le agenzie,ho fatto 1 giorno in una fabbrica,1 settimana in un altra,1 mese in un altra,e 6 mesi in un altra ancora, quindi ho 4 cud,anche se ridicoli, 1 è di 53euro…….morale della favola devo pagare 2500euro. DOMANDA:posso pagare un pò alla volta senza fare finanziamenti? Spiegando la situazione si può rivedere la cifra che dovrei pagare attualmente? GRAZIE

  8. Buongiorno, un mio amico ha venduto un immobile a giugno del 2008, dopo averlo acquistato all’inizio del 2007 con le agevolazioni fiscali 1’casa, chiaramente perdendo questo requisito e generando decadenza delle agevolazioni e relativi oneri.Vorrei sapere se qualcuno é in grado di saperlo, gentilmente se in base all’articolo letto sopra a Febbraio 2013 il mio amico può considerare nulla la richiesta dell’agenzia delle entrate per la plus-valenza poiché prescritta, oppure visto che nel 2009 non è stata presentata dichiarazione dei redditi (anno 2008) l’agenzia delle entrate può chiedere ancora le imposte sopra descritte? Grazie.

  9. mi sono stati notificati vari estratti di ruolo, senza che mi sia mai stata notificata nessuna cartella esattoriale, è valido? posso impugnare?

  10. Buona sera.Ho appena ricevuto una notifica di pagamento delle tasse relative all’anno 2007.In quell’anno ho cambiato lavoro e l’anno seguente,per mia ignoranza,non ha fatto il 730 pensando che le tasse le pagavo avendo un contratto in regola.ora mi chiedono di pagare 1300 euro.Essendo arrivata la cartella il 21 feb 2013 è caduta in prescrizione?Grazie mille.Michela

  11. mi è arrivata la cartella della tarsu da pagare riferita al 2007 in quanto è cambiata la mia situazione patrimoniale anke se poi il reddito è sempre inferiore ai 5000 €……considerato ke mi è stata consegnata nel 2013 la cartella si intende caduta in prescrizione oppure, come mi ha detto l impiegata, è valida perchè fa fede il loro timbro al 31-12-12? Loro si sono appellati ad una sentenza della Corte di Cassazione…ma nn è più valida la legge ke dice ke in ogni cosa fa fede il timbro postale? Mi date dei chiarimenti?

  12. Salve,

    abbiamo ricevuto la notifica che l’agenzia delle entrate dopo aver perso nei primi due gradi un contenzioso con mio nonno nel lontano 1983 per un ritardo nel pagamento IRPEF e ILOR, dovuto secondo l’agenzia entro alcuni termini ma secondo mio nonno no perchè rientrante per presentanzione della domanda di condono in termini successivi come da legge, ha chiesto il terzo grado di giudizio.
    Non avendo più il commercialista dati relativi a quel pagamento non è stato possibile notificare che la presentazione della suddetta domanda è avvenuta nei termini previsti dal condono e non precedentemente come assume l’agenzia.
    Come è possibile trovare informazioni in merito alla documentazione?
    E’ consentito inoltre chiedere dopo circa 30 anni il pagamento della mora (il pagamento secondo l’agenzia è stato effettuato in ritardo) agli eredi?
    Grazie

  13. il 22/01/2011 ricevo una cartella equitalia riferita all’omesso ve irpef anno imposta 2007. chiedo istanza di rateazione e mi viene concessa in data 22/04/2011. pago le rate per un tot di tempo e poi interrompo per problemi di liquidità. su indicazione della stessa equitalia sto predisponendo istanza di proroga in questi giorni e in data odierna ricevo una lettera semplice con un sollecito di pagamento di data 18/1/2013 informandomi che in caso di mancato pagamento procedono con recupero del credito. non riesco a verificare se le imposte sono dovute perciò non ho motivi validi di contestazione se non sulla formalità di notifica. come mi posso comportare? grazie

  14. Buonasera sono massimo mi è’ arrivata una cartella di 2 multe del 2001 di geritalia e dicono e mi avevo o mandato la notifica il 30/12/2006 non ho trovato questa notifica ma cosa più importante mi è’ arrivata oggi tramite posta in busta giorno 04/02/2013 e dovevono notificarla entrò il 30/12/2012?? Che devo fare?? Vale si o no??? Volevo sapere al più presto risposta

  15. spett dottore vorrei un’informazione per conto di mia figlia spero di esprimermi bene.
    il giorno 10 01 2013 ricevo da equitalia un’avviso di pagamento di 13mila euro per accertamenti anno 2001-2002 diceva che l’angenzia delle entrate nel 2006 a iviato l’accertamento a nome di morelli pina in via pollino aprilia premetto che mia figlia non abitava piu in questo inderizzo dal 1999 noi noi non abbiamo ricevuto niente questo risulta dall’anagrafico storico di residenza, inoltre diceva che la medesima equitalia a fatto la medesima richiesta a morelli pina nel 2008 all’inderizzo di via rossini ad albano ma non a ricevuto risposta, ora nel 2013 a mandato questa richiesta. allora io padre sono andato all’agenzia delle entrate per richiedere informazioni ma titubanti mi anno detto che il cartaceo stava in archivio io o fatto l’autotutela chiedendo l’annullamento pure per sapere da che era dovuta tutta questa somma dovrei andare a vedere in questi giorni se anno mandato il cartaceo. dopo di che sono andato da equitalia loro mi anno detto che 2008 avevano mndato la richiesta alla sua residenza di via rossini
    ad albano ma era tonata indietro con scritta sconosciuta e l’anno notificata al comune di albano, ma la pina non era piu residente ad albanonel 2008, ma dal 2007
    era residente a roma questo e’ documentato da certificati storici di residenza.
    la domanda questa cartella puo andare in pescrizione premetto che lei non possiede niente e prende una busta paga di 500euro.
    saluti egrazie di eventuale risposta
    domenico

  16. A seguito di ricorso avverso cartella esattoriale è stata emessa sentenza di rigetto pubblicata il 17/06/2010 e pubblicata il 21/10/2010.Il 21/01/2013 mi è stata spedita raccomandata con intimazione di pagamento di Equitalia, con carico di interessi di mora.
    In questo caso la prescrizione dell’intimazione c’è (due anni)? Oppure mi devo rassegnare?

  17. Salve, ho un quesito importante da porvi: avevo in essere un contenzioso con il fisco per gli anni dal 1997 al 2000. Avevo vinto nei primi 2 gradi, ed in Cassazione non mi sono costituito come parte del giudizio. La cassazione ha disposto il rinvio del giudizio al secondo grado, in data 13/11/2009. purtroppo, non essendo parte del processo, non ho ricevuto alcun atto ed il mio commercialista non si è interessato della riassunzione del giudizio. Quindi, a quanto ho capito, ad un anno dalla sentenza si ha il consolidamento dell’accertamento originario. Volevo chiedervi: la cartella non mi è stata notificata entro il 31/12/2012, e’ possibile che ci sia statta decadenza visto che la cartella va notificata entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento diventa definitivo(nel mio caso il 2010)? Grazie aspetto risposte….

  18. Salve a tutti, volevo segnalare a proposito di prescrizioni, il giochino autorizzato da vecchie normative, interventi della cassazione e circolari dell’agenzia dell’entrate, di lasciare i plichi ammassati presso l’ufficio postale e riuscire ad ottenere la codifica degli stessi in modo da farli risultare accettati entro il 31/12/2012, anche se esitati successivamente. Non risulta nessun timbro sul plico inerente alla data di spedizione, ma se provi a richiedere la tracciabilità della spedizione stessa sul sito delle poste, guarda caso risulta accettato il 31/12/2012… Provate ad immaginare gli esattori davanti ai centri meccanografici delle poste per consegnare entro la mezzanotte… Povera Italia.

  19. Contatti un dottore commercialista e si faccia assistere nella presentazione del ricorso. Prmia di tutto però si faccia confermare quanto da lei intuito.

  20. Salve, leggevo con attenzione l’articolo e le risposte ai quesiti posti. Il 15 gennaio 2013 mi è stata notificata una cartella esattoriale di equitalia relativa sia ad Ires, Irap ed Iva su anno d’imposta 2007, sia sul mod 770S 2010. Non ho ancora controllato se i pagamenti sono stati fatti, ma in linea con quanto ho letto, per il 2007 il termine ultimo sarebbe dovuto essere 31/12/2012, giusto? viene considerata la data di notifica della cartella, ossia il 15/01/2013, vero? in questa situazione, come mi comporto visto che trattasi di due distinte fattispecie, ossia unico e 770 di due anni diversi poi.. grazie mille per la risposta che vorrete fornirmi.
    (ps. ho letto con attenzione, e trattasi di controllo automatizzato ai sensi dell’art. 36 bis del DPR 600/73 e/o dell’art. 54 bis del DPR 633/72.)

  21. Dall’articolo potrebbe ricostruire eventuali buchi nel processo di notificazione dell’agenzia delle entrate o di equitalia che al tempo manco esisteva. Le consiglio di prendere le carte, data la somma in gioco, e rivolgersi ad un commercialista….vedrà che le chiarirà ogni dubbio. Se non lo trova mi scriva all’indirizzo di posta elettrinica del sito. occhio sempre ai giorni dell’intimazione di pagamento che se non erro sono cinque dalla notifica e non 60 come nel caso delle cartelle di pagamento.

  22. Ha ragione e si aiuti anche con la tabella che trova nell’articolo per vedere entro quando avrebbero dovuto notificarle l’accertamento.

  23. Buongiorno
    leggendo con attenzione la sua eloquente esperienza mi sono detto “finalmente ho trovato chi può togliermi ogni dubbio”.
    Inizio col dirle che due giorni addietro mi hanno notificato una intimazione di pagamento, da parte della dissociata Riscossione Sicilia S.r.l., di oltre € 15.000.
    L’intimazione che faceva solo riferimento ad una cartella esattoriale notificata nel mese di giugno del 2001 e all’esoso conteggio lievitato nel tempo, non faceva alcun cenno circa il motivo per il quale mi viene intimato tale pagamento.
    I cassetti della mia memoria ha trovato una probabile verità che pensavo aver risolto a suo tempo presso l’agenzia delle entrate. Così, non è stato. Penso che la cartella cui fa riferimento l’intimazione possa riferirsi all’INVIM di una casa acquistata nel 1999. Le sarei grato se potesse darmi qualche aiuto su come comportarmi al riguardo. In attesa mi è gradita l’occasione per porgerle
    Cordiali saluti

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