Aggiornato il 15 Settembre 2023
Nel panorama giuridico italiano, il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali è da tempo oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale. La domanda che ha tormentato gli interpreti per lungo tempo è se questo termine sia quinquennale o decennale. La Corte di Cassazione ha affrontato questa questione in più occasioni, senza giungere a una conclusione definitiva. Tuttavia, al momento, prevale l’opinione che la prescrizione debba essere individuata caso per caso, in base al credito tributario in questione.
Cosa si Intende per Prescrizione delle Cartelle Esattoriali?
Quando parliamo di prescrizione delle cartelle esattoriali, ci riferiamo al momento in cui una cartella può considerarsi “scaduta” e non può più essere eseguito un pignoramento. Questo processo avviene automaticamente nel corso del tempo, senza che il contribuente debba compiere alcuna azione formale o fiscale.
Una volta che una cartella è prescritta, qualsiasi azione successiva relativa ad essa è nulla e non produce effetti legali. Ciò significa che la cartella perde il suo status di titolo esecutivo. Pertanto, dopo 5 o 10 anni, a seconda del caso, il contribuente non è tenuto a compiere alcun atto per estinguere il debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia è importante sottolineare che se per errore il contribuente dovesse effettuare un pagamento, non avrebbe diritto a richiedere il rimborso dell’importo.
È altresì importante notare che, nonostante la prescrizione, la cartella potrebbe comunque essere notificata dall’ente creditore. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione alla natura del debito e alla data in cui è nato.
Quando vanno in prescrizione le Cartelle Esattoriali?
Come accennato in precedenza, la questione del termine di prescrizione è stata ampiamente discussa in ambito giurisprudenziale, in particolare dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, nel novembre 2016, le Sezioni Unite della Cassazione hanno optato per un approccio intermedio. La Corte ha sostenuto che non esista un unico termine di prescrizione per tutte le cartelle esattoriali, ma che questo termine dipende dal tipo di tributo o sanzione richiesta.
Le regole che consentono di determinare il termine applicabile a un caso specifico sono:
- Per le imposte erariali, il termine di prescrizione è sempre di 10 anni, mentre per quelle locali è di 5 anni
- Se gli importi richiesti a titolo di pagamento sono diversi, ciascuno di essi segue il proprio termine di prescrizione
Quali sono i termini di prescrizione delle principali imposte?
Per avere un quadro chiaro dei termini di prescrizione per le principali imposte e contributi in Italia, consideriamo quanto segue:
- Irpef: 10 anni
- Iva: 10 anni
- Ires: 10 anni
- Irap: 10 anni
- Imposta di bollo: 10 anni
- Imposta di registro: 10 anni
- Contributi Camere di Commercio: 10 anni
- Tosap: 10 anni
- Imu: 5 anni
- Tasi: 5 anni
- Tari: 5 anni
- Contributi Inps: 5 anni
- Contributi Inail: 5 anni
- Contravvenzioni stradali (multe stradali): 5 anni
- Sanzioni amministrative: 5 anni
- Bollo auto: 3 anni
- Imposta catastale: 10 anni
- Imposta sugli apparecchi audiovisivi (Canone RAI): 10 anni
- Sentenze di condanna del giudice per impugnazioni (rigettate) contro cartelle di pagamento: 10 anni
Notifica e Inizio del Termine di Prescrizione
Il termine di prescrizione (Dies a Quo) di 5 anni delle cartelle esattoriali inizia a decorrere 60 giorni dopo la notifica del pagamento da effettuare. Questo rappresenta il periodo concesso dalla legge per il pagamento delle somme dovute. È importante sottolineare che il termine di prescrizione può cominciare anche dopo la notifica, se viene presentato un ricorso e la sentenza passa in giudicato.
La notifica riveste un ruolo cruciale, poiché eventuali difetti nella sua esecuzione possono avere ripercussioni sul pagamento delle imposte. Se il contribuente ritiene che la notifica delle cartelle sia stata effettuata in modo errato, non valido o fuori tempo può chiedere l’annullamento. È il caso ad esempio delle notifiche effettuate quando il credito è già prescritto.
Importante sottolineare che se la cartella è regolarmente notificata non può essere più impugnata la cartella e questo accade anche se la prescrizione si verifica dopo la notifica. Eventualmente esiste la possibilità di agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore di chiedere l’esecuzione a fronte dell’intervenuta prescrizione del credito contestato.
Esempi pratici Prescrizione Cartelle Esattoriali
Di seguito vedremo alcune casistiche particolari e esempi pratici relativi alla prescrizione di cartelle esattoriali.
Imposte dirette Ires, derivanti dalla dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico
Può capitare che il contribuente si dimentichi di pagare con i moduli F24 le imposte a fine anno, oppure di scordarsi il secondo acconto Irpef e Ires di novembre o altri tributi che sono liquidati (intendo dichiarati) all’interno della dichiarazione dei redditi e a fronte dei quali scaturisce un debito che con molta facilità sarà intercettato dall’agenzia delle entrate. Tuttavia qualora l’Agenzia delle Entrate non notifichi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello unico o modello 730, la cartella di pagamento sarà nulla e il contribuente la farà franca non pagando le imposte, in quanto la cartella esattoriale sarà considerata nulla per difetto dei termini di notifica.
Esempio
Per fare un esempio le imposte che scaturiscono dal periodo di imposta 2020 se non pagate dovranno essere richieste entro il 31 dicembre 2024 (ossia il terzo anno successivo al 30 settembre 2021, anno 2021 in cui si presenta la dichiarazione per il periodo di imposta 2020). Questi termini tuttavia nel corso degli ani sono cambiati e possono essere più lunghi come vedremo nelle tabelle sotto riportate che aiutano nella comprensione.
Prescrizione dell’accertamento fiscale
Per quanto riguarda il controllo o le verifiche fiscali che possono essere effettuate dall’agenzia delle entrate, il termine ordinario di prescrizione coincide con il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico. Per fare un esempio nel caso dell’anno di imposta 2018 il termine per attivare un accertamento nei confronti del contribuente o della società sulle imposte IRPEF, Ires o Iva sarà il 31 dicembre 2023 in quanto l’anno di presentazione è l’anno 2019 ed il quarto anno successivo è appunto il 2023. Avete capito quindi il meccanismo per il calcolo della prescrizione. A tal proposito occhio alle novità che trovate in calce e che entrano in vigore con la nuova legge di stabilità 2016.
Esempio
Ma cerco di essere ancora più semplice e vediamo che il prossimo 31 dicembre 2019 scade il termine da parte dell’agenzia di accertare i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Unico 2015 – redditi 2014. Qualora non l’avessero presentata in quell’anno l’Agenzia delle Entrate avrebbe un ulteriore anno di tempo e quindi fino al 31 dicembre 2020. E così via di anno in anno. Se nella dichiarazione si fosse attuato un disegno fraudolento allora l’agenzia delle entrate potrebbe andare indietro fino al 2003 in quanto i termini si raddoppiano e quindi al 2001 se il disegno fraudolento era all’interno di un anno di imposta in cui la dichiarazione non è stata presentata.
Nel caso poi in cui presentiate nel frattempo una dichiarazione integrativa avente ad oggetto uno dei tributi presenti nella dichiarazione il termine per la notifica periodica della cartella di pagamento riferita alla dichiarazione integrativa decorre dalla data di presentazione della stessa ma solo per il tributo che è stato oggetto di integrativa.
La prescrizione delle cartelle di pagamento varia anche in relazione ai tipi di controllo. Se siete destinatari di cartelle relativi a controlli automatici per esempio o a controlli formali i termini sono quelli indicati nel seguito
Tipo di cartella di pagamento | Termine per la notifica |
---|---|
Somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972) | 31 dicembre del terzo anno (*) successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre. Per fare un esempio pratico se stiamo parlando della dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 relativa all’anno di imposta 2018, il termine della prescrizione sarà il 31 dicembre 2022. |
Somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) | 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per fare un esempio pratico se stiamo parlando della dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 relativa all’anno di imposta 2018, il termine della prescrizione sarà il 31 dicembre 2023. |
(*) o del quarto anno, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale.
La Legge di Stabilità inoltre cancella il raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini IVA e delle imposte sui redditi che si aveva del caso di fatti di rilevanza penale.
Nuova Tabella Scadenza Accertamento
Anno d’imposta | Anno presentazione dichiarazione | Termine accertamento Fiscale (31 dicembre) | Termine Accertamento se dichiarazione omessa (31 dicembre) |
2011 | 2012 | 2016 | 2017 |
2012 | 2013 | 2017 | 2018 |
2013 | 2014 | 2018 | 2019 |
2014 | 2015 | 2019 | 2020 |
2015 | 2016 | 2020 | 2021 |
2016 | 2017 | 2021 | 2024 |
2017 | 2018 | 2022 | 2025 |
2018 | 2019 | 2023 | 2026 |
2019 | 2020 | 2024 | 2027 |
2020 | 2021 | 2025 | 2028 |
2021 | 2022 | 2026 | 2029 |
2022 | 2023 | 2027 | 2030 |
2023 | 2024 | 2028 | 2031 |
2024 | 2025 | 2029 | 2032 |
2025 | 2026 | 2030 | 2033 |
2026 | 2027 | 2031 | 2034 |
2027 | 2028 | 2032 | 2035 |
Vi sono poi dei regimi per così dire premiali che riducono i periodi aperti ad accertamento fiscali che si applicano ai contribuenti virtuosi in materia di studi di settore o coloro che optano per la trasmissione e la conservazione di tutti i documenti presso l’agenzia delle entrate ex D.Lgs. n. 127/2015.
Attenzione: nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento decorrono, riguardo agli elementi oggetto dell’integrazione, dalla presentazione di tali dichiarazioni (legge di stabilità per il 2015).
Se il tributo dovuto è dell’Agenzia delle Entrate, è possibile rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia o al Centro di assistenza multicanale (telefonando al numero 848.800.444). Se invece dovuto per esempio come nel caso di IMU o TASI dal comune sarà necessario chiamare il Comune. Insomma la cartella di pagamento è solo un mezzo attraverso cui l’ente impositore (che può essere diverso) richiede le somme da lui considerate dovute.
Vi sono poi diversi accertamenti i cui termini possono essere ridotti o anche maggiori. Nel seguito ho provato a riassumere con degli esempi e per tipologia i termini prescrizionali delle cartelle di pagamento.
I riferimenti normativi che trovate nella prima colonna sono importanti perchè quando vi viene notificata una cartella di pagamento o un accertamento troverete indicato uno di questo a seconda della tipologia di accertamento che vi stanno facendo.
Tipologia Accertamento | Anno Presentazione dichiarazione | Termine scadenza |
Accertamento Ex Art.36-bis | Esempio | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione |
2017 | 2020 | |
2018 | 2021 | |
2019 | 2022 | |
2020 | 2023 | |
2021 | 2024 | |
Somme dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione ex Art 36-bis | Esempio | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione e’ presentata |
2017 | 2020 | |
2018 | 2021 | |
2019 | 2022 | |
2020 | 2023 | |
2021 | 2024 | |
per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale 36-ter | Esempio | entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per i controlli formali |
2017 | 2021 | |
2018 | 2022 | |
2019 | 2023 | |
2020 | 2024 | |
Accertamenti dell’ufficio | Esempio | entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo |
2017 | 2019 | |
2018 | 2020 | |
2019 | 2021 | |
2020 | 2022 | |
2021 | 2023 | |
Inadempimenti di cui all’articolo 15-ter | Esempio | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 |
Se per esempio la cartella di pagamento deriva dal controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973) o è stata emessa a seguito di accertamento, il contribuente deve rivolgersi all’ufficio che ha emesso il ruolo.
Gli Agenti della riscossione non forniscono informazioni nel merito della cartella, in quanto non conoscono i motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta. Il contribuente si può rivolgere all’Agente della riscossione per le informazioni riguardanti la situazione dei pagamenti e la notifica delle cartelle.
Prescrizione della riscossione del tributo
La cartella esattoriale dovrà essere notificata dall’Agente della riscossione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di definizione dell’accertamento termine entro cui sarà possibile avviare anche il relativo pignoramento. Questo perchè il ruolo su un accertamento divenuto definitivo o sentenza passata in giudicato deve essere notificato a pena di nullità entro il secondo anno successivo. Il 31 dicembre 2023 per esempio scadrà quello relativo al 2021. Anche la fase della riscossione infatti è soggetta a termini decadenziali per essere espletata al fine di non compromettere la disponibilità finanziaria del soggetto.
Le Cartelle di pagamento invece seguono una tempistica diversa in quanto il termine o scadenza per la notifica della cartella di pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo limitatamente agli avvisi di accertamento contenenti le liquidazioni automatiche dell’imposta: un esempio di questo tipo di liquidazione è il redditometro.
Nel caso di controlli formali della liquidazione il termine per notifica della cartella di pagamento da parte dell’agenzia della riscossione è il quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, per i controlli formali;
I termini che trovate nella tabella subiscono il raddoppio ai sensi del co. 2-bis in caso di constatazione di elementi penalmente rilevanti. Inoltre, in caso di mancata adesione ai condoni di cui alla L. 289/2002, essi sono prorogati di due anni, relativamente ai periodi di imposta condonabili (art. 10 della L. 289/2002).
Accertamento su Imposta di registro ipotecaria e catastale
Nel caso accertamenti che abbiano ad oggetto imposte di registro invece il termine diventa di 5 anni dall’omessa registrazione dell’atto calcolati dal giorno in cui si sarebbe dovuto procedere alla registrazione per cui non vale il solito termine ordinario del 31 dicembre. Qualora l’atto soggetto ad obbligo di registrazione aveva ad oggetto la casa, fabbricati o immobili il termine per la notifica dell’avviso di accertamento è di due anni dalla stipula o tre anni in alcuni casi.
Da una parte quindi abbiamo i termini per la notificazione degli atti amministrativi e dall’altra parte abbiamo un altro sistema di scadenze entro cui deve effettuarsi la riscossione del tributo. Infatti non solo l’Agenzia delle Entrate è soggetta a termini prescrizionali per l’azione di accertamento a seconda delle tipologie di imposta, dichiarazione ma anche l’ente riscossore ossia il concessionario (per intenderci la tanto amata Equitalia) non potrà riscuotere i tributi quando vuole ma dovrà farlo entro determinati termini di decadenza della cartella di pagamento che dipendono da una serie di parametri e qui vediamo quali. La cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (per decorrenza dei termini per l’impugnazione dell’atto per esempio), entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione se trattasi di liquidazione automatica (art. 36-bis del DPR. n. 600 del 1973 opure 54-bis del DPR n. 633 del 1972, quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in caso di controllo formale ex articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.
Per questi due tributi i termini di decadenza sono gli stessi. Abbiamo infatti un rimando esplicito proprio nel D.Lgs. n. 446/97 per quello che concerne l’IRAP e nell’art. 57 del DPR n. 633/72 per gli accertamenti IVA. Per quello che concerne invece il caso di imposte di successione che sarebbero le imposte di registro si deve fare riferimento all’art. 27 del D.Lgs. n. 346/90.
Diritti doganali
Il termine di prescrizione per i diritti doganali è di cinque anni come previsto dall’art. 84 del DPR n.43/73.
Altri Tributi Locali
Nel caso di altri tributi locali che devono pagarsi annualmente prevale il termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 Codice Civile c., il quale dispone che “per tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in termini più brevi” opera la prescrizione quinquennale.
Come Verificare se Hai Cartelle Iscritte al Ruolo?
L’amministrazione finanziaria non sempre procede alla notifica delle cartelle esattoriali. Pertanto, potresti desiderare di verificare se ci sono cartelle a tuo nome. Per verificare la propria posizione è necessario recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, utilizzare il portale online “cittadini – controlla la tua situazione – estratto conto“. Questa opzione è disponibile per tutti gli utenti abilitati ai servizi Fisconline e richiede l’inserimento delle proprie credenziali.
Se dall’estratto di ruolo risultano cartelle esattoriali non pagate, il contribuente ha la possibilità di contestarle entro 60 giorni. Se i termini di prescrizione sono già scaduti, bisognerà attendere la notifica di un nuovo atto.
È possibile far annullare una cartella prescritta?
La prescrizione delle cartelle esattoriali avviene automaticamentee il contribuente non è tenuto a compiere alcuna azione per garantire che il credito non sia contestato dall’amministrazione finanziaria .
Tuttavia, se desideri procedere alla cancellazione di una cartella, è importante sapere che è possibile presentare un ricorso in autotutela. Questa opzione è ora disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate e non necessita di alcun supporto. L’istanza in autotutela deve essere presentata sia all’ente titolare del credito che all’Agente della Riscossione.
Occorre specificare a questo punto che non necessariamente otterrete un riscontro formale, specie nel caso in cui l’ente non intenda accogliere il ricorso: in tal senso si ricorda che la pubblica amministrazione non è obbligata ad intervenire in autotutela, in quanto si tratta di un potere rimesso alla sua discrezionalità (sia per quanto riguarda la decisione di riesaminare la pratica, sia per quanto riguarda l’esito).
Non è possibile invece fare ricorso contro la cartella prescritta: in questo caso essendo ormai scaduti i termini per l’impugnazione, qualora si dovesse presentare ricorso, il contribuente perderebbe la causa e sarebbe costretto a pagare le spese processuali.
È possibile non pagare la cartella esattoriale?
La risposta è sì, ma cerchiamo di essere chiari. Il contribuente è tenuto al pagamento della cartella esattoriale solo se la stessa è dovuta: non sono pochi i casi che mi sono capitati in cui il tributo richiesto dall’Agenzia delle Entrate non era dovuto. Come è possibile? Questo accade nella maggior parte dei casi o per errata compilazione nelle dichiarazioni o difficoltà da parte dei sistemi informativi di far quadrare i dati della dichiarazione ed in tal modo sono generate in automatico le cartelle di pagamento.
Vi ricordo sempre che le cartelle esattoriali dovrebbero sempre essere precedute da una avviso bonario ossia la comunicazione da parte dell’Agenzia con cui si invita il contribuente a sanare la situazione con una sanzione minima pari al 10% del tributo considerato omesso o carente.
Spesso ho sentito che la cartella esattoriale o cartella di pagamento non era dovuta oppure che il tributo era già stato pagato e questo può dipendere sia da un errore di compilazione del contribuente che non permette ai sistemi di incrociare il dichiarato con il versato ma talvolta credetemi mi è successo di far aprire l’anagrafica di un cliente e vedere che erano stati associati ai tributi di una società i versamenti di una persona fisica. In questo ovviamente il danno era duplice perché in capo ad entrambi si verificava una situazione da sanare; può capitare e sono situazioni spiacevoli in quanto il tempo perso per chiarire il malinteso con il fisco costa e anche in questo caso, ossia qualora la cartella di pagamento sia nulla perché prescritta si dovrà far valere le proprie ragioni presentando ricorso. Quello che non è giusto però è che talvolta i termini sono scaduti da talmente tanto tempo che non si capisce perché le inviino.
Consigli Pratici
In risposta ad un lettore che dopo aver ricevuto una cartella di pagamento si era recato dall’agenzia della riscossione equitalia a chiedere spiegazioni….Se vi recate da Equitalia fatevi fare un estratto delle pendenze tributarie e qualora le risultino queste somme dovute solitamente (diciamo sempre) dovrebbero far riferimento ad un numero di cartella di pagamento che le devono aver notificato pena la nullità della loro pretesa. Se trova il numero che dovrebbe iniziare con 097….allora si faccia fare anche una relata di notifica in modo da vedere chi ha ricevuto quella raccomandata contenente la cartella di pagamento. Se non ce l’hanno probabile che non si attivino per richiedere quelle somme perchè sanno che in contenzioso andrebbero a perdere
Commento di un lettore: Salve a tutti, volevo segnalare a proposito di prescrizioni, il giochino autorizzato da vecchie normative, interventi della cassazione e circolari dell’agenzia dell’entrate, di lasciare i plichi ammassati presso l’ufficio postale e riuscire ad ottenere la codifica degli stessi in modo da farli risultare accettati entro il 31/12/2012, anche se esitati successivamente. Non risulta nessun timbro sul plico inerente alla data di spedizione, ma se provi a richiedere la tracciabilità della spedizione stessa sul sito delle poste, guarda caso risulta accettato il 31/12/2012… Provate ad immaginare gli esattori davanti ai centri meccanografici delle poste per consegnare entro la mezzanotte… Povera Italia.
Purtroppo si
Buongiorno,
i termini di prescrizione e decadenza di una cartella esattoriale – così puntualmente descritti nell’articolo – rimangono identici anche nel caso in cui il contribuente sia iscritto all’AIRE e quindi residente all’estero?
Grazie in anticipo per la cortese replica.
Si faccia fare un estratto delle pendenze tributarie e veda se intanto questi ruoli glieli hanno notificati e se sono già prescritti. Si faccia poi consigliare da un commercialista qualora le cifre in ballo sono alte.
Richiesta: vorrei sapere se l’atto può essere prescritto e il pagamento non dovuto.
Sollecito di pagamento di Equitalia del 10/09/2013
Atto notificato il 30/03/2013
numero ruolo: 2012/13584
tipologia debito: sanzione amministrativa con verbale del 08/02/2008
Grazie.
Daniele
Ho appreso dal sito dell,inps di avere varie cartelle di equitalia mai comunicate ne ricevute ripeto mai. Inoltre dipendente statale con cedolino stipendio dell’amministrazione militare mi contestano irpef add reg e comunale ripeto mai ricevuto relata notifica o altro e sono cifre da migliaia e migliaia di euro…che devo fare?
Potrebbero essere prescritte per cui se ha un commercialista di fiducia lo chieda a lui, altrimenti intanto vada subito da Equitalia a farsi spiegare, magari se ne accorgono da soli. faccia comunque un passaggio dal commercialista, lo consiglio.
salve mi è arrivata una cartella da equitalia con vari importi: numero identificativo cartella 1102…….. data notifica 20/12/2006 relativo all’anno 2001,num.ident.cartella 1102…… data notifica 07/08/2007 relativo all’anno 2002,num.ident.cartella 1102…… data notifica 04/04/2007 relativo all’anno 2003,num.ident.cartella 1102…… data notifica 08/08/2008 relativo all’anno 2004,num.ident.cartella 1102…… data notifica 24/02/2007 relativo all’inps anno 2004,vorrei sapere se posso fare ricorso (anche solo su qualche cartella se non su tutte)premetto che devo ancora andare all’ufficio di equitalia,inoltre da chi devo farmi seguire per inoltrare il ricorso(commercialista,avvocato) visto che io non sono pratico su queste cose,spero di essere stato chiaro aspetto una vostra risposta grazie
Ho ereditato una porzione di un immobile commerciale; il de cuius aveva dei debititi “già accertati” con regolare notifica dell’avviso di accertamento nel mese di Dicembre del 1993. A tale avviso ha avuto seguito il relativo pignoramento mobiliare (infruttoso)nel luglio 95 come da verbale redatto dall’Uff. Giudiziario.
Non vi sono trascrizioni negative contro l’immobile.
Volevo sapere se devo rinuciare all’eredità, o se il credito si intende prescritto per cui posso accettare la porzione dell’immobilie, senza ricorrere al beneficio d’inventario. Grazie per la cortese risposta.
lavoro per un ente pubblico al quale è stato inviato un estratto di ruolo da equitalia: il tributo è registro canone abb.radio audizioni sanz. pec. del 2007, con Ruolo del 2010 a noi mai notificato (nell’estratto compare notifica 00.00.0000): posso fare reclamo e chiedere l’annullamento per mancata notifica?grazie
Gent.imi, vi vorrei porre un quesito, mi sono recato presso l’agenzia Equitalia di Brindisi ed ho chiesto un estratto della mia posizione, è risultato che ho delle pendenze ad esempio :
Ruolo 2001 – visto 19.01.2001 n. cartella 02420010046683…. notifica 10.07.2001
anno di riferimento 2004 con diversi codici tributi es. 714T-806N- 978I-978S-978T
La mia domanda è la segente:
E’ ancora dovuto oppure sono trascorsi i termini???
Grazie e buon lavoro….
Nelle controdeduzioni, intende quelle della controparte? Se si, pazienza, se non le hanno notificato al tempo l’atto comunque il giudice accoglierà il ricorso. Spero comunque che si stia fecendo assiste da un professionista.
Mi sono state notificate nel 2010 due intimazioni di pagamento afferenti il ricalcolo del mio t.f.r. percepito nel 2001. Non ho mai ricevuto avvisi bonari anche perchè vivo all’estero da più di 10 anni, solo le intimazioni sono arrivate al mio indirizzo estero.Ho chiesto a suo tmepo la relata di notifica ma non ho mai ricevuto nulla.Oltre a ciò sulla cartella risulta evidente una duplicazione degli importi. Ho fatto ricorso, ma nelle controdeduzioni si afferma che ho contestato solo la nullità della notifica e non il debito.
Si come trova scritto nell’articolo sono due anin dalla formazione del ruolo ossia prima si forma un ruolo che per semplicità è la multa e poi equitalia lo deve notificare entro un certo limite di tempo, altrimenti l’atto è nullo.
salve, volevo chiedere avendo fatto un estratto delle pendenze tributarie all’equitalia risulta una cartella per un accertamento mandatomi nel settembre 2012 con un f24 e non pagato. dal momento in cui mi e’ stato mandato questo f 24 ad oggi non ho ricevuto nessuna cartella (di quelle blue) da parte dell’equitalia.La mia domanda e’ questa!! C’e’ un termine entro il quale la cartella in giacenza negli uffici dell’equitalia puo’ arrivare?
Grazie spero di essere stato chiaro.
Buon giorno oggi26/07/2013mi è stata notificata una cartella per un ulteriore tassazione del mio tfr risalente al 2009,sarà andati in prescrizione
Ci mancherebbe se ha pagato. Vada da equitalia e presenti la ricevuta dell’F24 quietanzato dalla banca e si faccia fare lo sgravio integrale della cartella
Per posta?!?!?!…non mi è mai capitato e se anche fosse sarebbe meglio perchè non potrebbero provare che è stato inivato per cui impugni la cartella ma prima provi a farsi fare lo sgravio allo sportello di Equitalia. Per sgravio in questo caso intendo annullamento totale delle somme richieste
Buon giorno , ho ricevuto in data 06/2013 da Equitalia una cartella di pagamento e si riferisce all’anno d’ imposta 2004 , trattasi di sanzione Irpef e addizionale che da CUD a mè risulta versata!! Cmq se ci fosse stato un’errore da parte mia non è prescritta ! siamo nel 2013 . C’e’ scritto iscrizione a ruolo a seguito di accertamento notificato il 08/2010 e reso esecutivo il 06/2011 , ma io non ho mai ne ricevuto ne firmato niente in merito ; mi spetta pagare la cospicua somma della cartella di pagamento ?? Grazie
Buongiorno, ho ricevuto un sollecito di pagamento per una dichiarazione IRPEF (730) del 2007 (redditi del 2006) che ho regolarmente presentato correttamente compilata in tutti i suoi dati al CAF; tuttavia, sembra per un loro errore probabilmente nel’invio dei dati è stata “inserita” un acconto versato maggiore di quello effettivo, percui ho di conseguenza percepito un rimborso maggiorato di 500 euro circa. Ad oggi mi chiedono quasi 900 euro per mora e spese varie.
Ora, dalla notifica di equitalia sembra che essi abbiano sollecitato il pagamento nel 2011 (ma io ho ricevuto il sollecito solo ieri). Andando all’agenzia delle entrate di zona, la prima comunicazione sembra essere partita nel 2010 (anche questa mai ricevuta); chiedendo la realtà di notifica, loro mi dicono di non poterla vedere e mi rimandano a equitalia.
Domani andrò alla sede equitalia qui a Torino, tuttavia se fosse possibile vorrei sapere se può essere in qualche modo prescritta, se devono darmi la realtà di notifica per entrambe le 2 notifiche che mi avrebbero inviato (la prima nel 2010 e la seconda nel 2011 sebbene mi sembra improbabile aver perso entrambe le notifiche); nel caso in cui non fosse prescritta, suppongo che con la realtà di notifica dovrei trovare le raccomandate/cartelle depositate in comune con la data del 2010 e 2011, corretto? In questo caso, se la prima notifica fosse veramente stata spedita nel 2010, i tempi di prescrizione sarebbero scaduti? Diversamente, è normale che pur avendo presentato correttamente la dichiarazione per un errore del CAF, io debba pagare quasi il doppio per un errore non mio? Mi posso rivalere su qualcosa?
Grazie per qualsiasi informazione mi possiate dare in proposito.
La ringrazio molto, ma vorrei sottolineare che questo avviso è stato ricevuto per posta normale e non raccomandata, e tra l’altro è stata spedita al abitazione dei miei genitori dove non abito da 7 anni, mi dice che dovrebbero concedermi uno sgravio, cosa intende? una riduzione del debito? Grazie mille ancora per la sua gentilezza
Si faccia fare un estratto ottico della notifica da Equitalia così vede se e chi eventualmente ha firmato. Se non lo esibiscono vuol dire che si sono “sbagliati” per cui gli dice che presenterà ricorso e a quel punto le dovrebbero concedere lo sgravio perchè altrimenti se andate in contenzioso lei vince senza neanche sedersi a discutere.
Buon giorno, avrei bisogno di un aiuto nel capire,ho ricevuto da Equitalia un sollecito di pagamento IRPEF relativo all’anno 2002,mi scrivono che la 1° notifica era stata fatta il 20 febbraio 2007( non l’ho mai ricevuta), cosa devo fare? è andata in prescrizione? Grazie
Certo che l’aiuto, se posso. IN questo caso dovrebbe dirmi cosa le è arrivato. Lei parla di avviso e questo mi induce a pensare che non ha ricevuto una di quelle cartelle di pagamento antipatiche con i bordini blu elettrico vero? Se così fose signifca che le hanno inviato un semplice avviso bonario con applicazione delle sanzioni del 10% invece di quelle più slate del 30% che arrivano con la cartella di pagamento blu. Verifichi se le sanzioni sono del 10% o del 30%. Se sono del 10% ha 30 giori di tempo per pagare e se ritiene di doverlo fare lo faccia subito prima che le arrivino le sanzioni maggiori. La reateizzazione sull’avviso bonario non è concessa mentre lo è per le cartelle blu (può leggere l’articolo scritto sul sito a propostio della rateizzazione delle cartelle di pagamento). chiaro ora?
Buongiorno. Ho ricevuto un avviso dall’agenzia delle entrate per € 3.500 + interessi e spese, perchè ho usufruito delle agevolazioni 1° casa (ed è davvero la prima casa), ma non ho preso la residenza nel comune entro 18 mesi (non sapevo dove andare e non avevo soldi per pagarmi un affitto). Volevo dilazionare il pagamento e mi hanno detto che non si può. Mi sono informata all’agenzia delle entrate: chi dice di non pagare e aspettare Equitalia (e pagherei il capitale e le sanzioni per intero, anzichè ridotte ad un terzo) rateizzando poi l’importo. Altri dicono di pagare perchè, con equitalia sarebbe triplicata tutta la cifra (capitale + spese). Non so a che dare ragione, anche perchè onestamente, non ho tutti quei soldi. Mi può aiutare a fare chiarezza??
Grazie. cristina
Salve volevo sapere se gli anni x la prescrizione (ogni quanto tempo deve essere ri-notificata la cartella esattoriale) per i tributi SSN e’ di 5 anni (come x l’inps) oppure di 10 anni come (dicono..) x IRPEF ? grazie