Aggiornato il 15 Settembre 2023
Nel panorama giuridico italiano, il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali è da tempo oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale. La domanda che ha tormentato gli interpreti per lungo tempo è se questo termine sia quinquennale o decennale. La Corte di Cassazione ha affrontato questa questione in più occasioni, senza giungere a una conclusione definitiva. Tuttavia, al momento, prevale l’opinione che la prescrizione debba essere individuata caso per caso, in base al credito tributario in questione.
Cosa si Intende per Prescrizione delle Cartelle Esattoriali?
Quando parliamo di prescrizione delle cartelle esattoriali, ci riferiamo al momento in cui una cartella può considerarsi “scaduta” e non può più essere eseguito un pignoramento. Questo processo avviene automaticamente nel corso del tempo, senza che il contribuente debba compiere alcuna azione formale o fiscale.
Una volta che una cartella è prescritta, qualsiasi azione successiva relativa ad essa è nulla e non produce effetti legali. Ciò significa che la cartella perde il suo status di titolo esecutivo. Pertanto, dopo 5 o 10 anni, a seconda del caso, il contribuente non è tenuto a compiere alcun atto per estinguere il debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia è importante sottolineare che se per errore il contribuente dovesse effettuare un pagamento, non avrebbe diritto a richiedere il rimborso dell’importo.
È altresì importante notare che, nonostante la prescrizione, la cartella potrebbe comunque essere notificata dall’ente creditore. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione alla natura del debito e alla data in cui è nato.
Quando vanno in prescrizione le Cartelle Esattoriali?
Come accennato in precedenza, la questione del termine di prescrizione è stata ampiamente discussa in ambito giurisprudenziale, in particolare dalla Corte di Cassazione. Tuttavia, nel novembre 2016, le Sezioni Unite della Cassazione hanno optato per un approccio intermedio. La Corte ha sostenuto che non esista un unico termine di prescrizione per tutte le cartelle esattoriali, ma che questo termine dipende dal tipo di tributo o sanzione richiesta.
Le regole che consentono di determinare il termine applicabile a un caso specifico sono:
- Per le imposte erariali, il termine di prescrizione è sempre di 10 anni, mentre per quelle locali è di 5 anni
- Se gli importi richiesti a titolo di pagamento sono diversi, ciascuno di essi segue il proprio termine di prescrizione
Quali sono i termini di prescrizione delle principali imposte?
Per avere un quadro chiaro dei termini di prescrizione per le principali imposte e contributi in Italia, consideriamo quanto segue:
- Irpef: 10 anni
- Iva: 10 anni
- Ires: 10 anni
- Irap: 10 anni
- Imposta di bollo: 10 anni
- Imposta di registro: 10 anni
- Contributi Camere di Commercio: 10 anni
- Tosap: 10 anni
- Imu: 5 anni
- Tasi: 5 anni
- Tari: 5 anni
- Contributi Inps: 5 anni
- Contributi Inail: 5 anni
- Contravvenzioni stradali (multe stradali): 5 anni
- Sanzioni amministrative: 5 anni
- Bollo auto: 3 anni
- Imposta catastale: 10 anni
- Imposta sugli apparecchi audiovisivi (Canone RAI): 10 anni
- Sentenze di condanna del giudice per impugnazioni (rigettate) contro cartelle di pagamento: 10 anni
Notifica e Inizio del Termine di Prescrizione
Il termine di prescrizione (Dies a Quo) di 5 anni delle cartelle esattoriali inizia a decorrere 60 giorni dopo la notifica del pagamento da effettuare. Questo rappresenta il periodo concesso dalla legge per il pagamento delle somme dovute. È importante sottolineare che il termine di prescrizione può cominciare anche dopo la notifica, se viene presentato un ricorso e la sentenza passa in giudicato.
La notifica riveste un ruolo cruciale, poiché eventuali difetti nella sua esecuzione possono avere ripercussioni sul pagamento delle imposte. Se il contribuente ritiene che la notifica delle cartelle sia stata effettuata in modo errato, non valido o fuori tempo può chiedere l’annullamento. È il caso ad esempio delle notifiche effettuate quando il credito è già prescritto.
Importante sottolineare che se la cartella è regolarmente notificata non può essere più impugnata la cartella e questo accade anche se la prescrizione si verifica dopo la notifica. Eventualmente esiste la possibilità di agire ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore di chiedere l’esecuzione a fronte dell’intervenuta prescrizione del credito contestato.
Esempi pratici Prescrizione Cartelle Esattoriali
Di seguito vedremo alcune casistiche particolari e esempi pratici relativi alla prescrizione di cartelle esattoriali.
Imposte dirette Ires, derivanti dalla dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico
Può capitare che il contribuente si dimentichi di pagare con i moduli F24 le imposte a fine anno, oppure di scordarsi il secondo acconto Irpef e Ires di novembre o altri tributi che sono liquidati (intendo dichiarati) all’interno della dichiarazione dei redditi e a fronte dei quali scaturisce un debito che con molta facilità sarà intercettato dall’agenzia delle entrate. Tuttavia qualora l’Agenzia delle Entrate non notifichi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello unico o modello 730, la cartella di pagamento sarà nulla e il contribuente la farà franca non pagando le imposte, in quanto la cartella esattoriale sarà considerata nulla per difetto dei termini di notifica.
Esempio
Per fare un esempio le imposte che scaturiscono dal periodo di imposta 2020 se non pagate dovranno essere richieste entro il 31 dicembre 2024 (ossia il terzo anno successivo al 30 settembre 2021, anno 2021 in cui si presenta la dichiarazione per il periodo di imposta 2020). Questi termini tuttavia nel corso degli ani sono cambiati e possono essere più lunghi come vedremo nelle tabelle sotto riportate che aiutano nella comprensione.
Prescrizione dell’accertamento fiscale
Per quanto riguarda il controllo o le verifiche fiscali che possono essere effettuate dall’agenzia delle entrate, il termine ordinario di prescrizione coincide con il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico. Per fare un esempio nel caso dell’anno di imposta 2018 il termine per attivare un accertamento nei confronti del contribuente o della società sulle imposte IRPEF, Ires o Iva sarà il 31 dicembre 2023 in quanto l’anno di presentazione è l’anno 2019 ed il quarto anno successivo è appunto il 2023. Avete capito quindi il meccanismo per il calcolo della prescrizione. A tal proposito occhio alle novità che trovate in calce e che entrano in vigore con la nuova legge di stabilità 2016.
Esempio
Ma cerco di essere ancora più semplice e vediamo che il prossimo 31 dicembre 2019 scade il termine da parte dell’agenzia di accertare i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione Unico 2015 – redditi 2014. Qualora non l’avessero presentata in quell’anno l’Agenzia delle Entrate avrebbe un ulteriore anno di tempo e quindi fino al 31 dicembre 2020. E così via di anno in anno. Se nella dichiarazione si fosse attuato un disegno fraudolento allora l’agenzia delle entrate potrebbe andare indietro fino al 2003 in quanto i termini si raddoppiano e quindi al 2001 se il disegno fraudolento era all’interno di un anno di imposta in cui la dichiarazione non è stata presentata.
Nel caso poi in cui presentiate nel frattempo una dichiarazione integrativa avente ad oggetto uno dei tributi presenti nella dichiarazione il termine per la notifica periodica della cartella di pagamento riferita alla dichiarazione integrativa decorre dalla data di presentazione della stessa ma solo per il tributo che è stato oggetto di integrativa.
La prescrizione delle cartelle di pagamento varia anche in relazione ai tipi di controllo. Se siete destinatari di cartelle relativi a controlli automatici per esempio o a controlli formali i termini sono quelli indicati nel seguito
Tipo di cartella di pagamento | Termine per la notifica |
---|---|
Somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972) | 31 dicembre del terzo anno (*) successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre. Per fare un esempio pratico se stiamo parlando della dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 relativa all’anno di imposta 2018, il termine della prescrizione sarà il 31 dicembre 2022. |
Somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) | 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per fare un esempio pratico se stiamo parlando della dichiarazione dei redditi presentata nel 2019 relativa all’anno di imposta 2018, il termine della prescrizione sarà il 31 dicembre 2023. |
(*) o del quarto anno, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale.
La Legge di Stabilità inoltre cancella il raddoppio dei termini per l’accertamento ai fini IVA e delle imposte sui redditi che si aveva del caso di fatti di rilevanza penale.
Nuova Tabella Scadenza Accertamento
Anno d’imposta | Anno presentazione dichiarazione | Termine accertamento Fiscale (31 dicembre) | Termine Accertamento se dichiarazione omessa (31 dicembre) |
2011 | 2012 | 2016 | 2017 |
2012 | 2013 | 2017 | 2018 |
2013 | 2014 | 2018 | 2019 |
2014 | 2015 | 2019 | 2020 |
2015 | 2016 | 2020 | 2021 |
2016 | 2017 | 2021 | 2024 |
2017 | 2018 | 2022 | 2025 |
2018 | 2019 | 2023 | 2026 |
2019 | 2020 | 2024 | 2027 |
2020 | 2021 | 2025 | 2028 |
2021 | 2022 | 2026 | 2029 |
2022 | 2023 | 2027 | 2030 |
2023 | 2024 | 2028 | 2031 |
2024 | 2025 | 2029 | 2032 |
2025 | 2026 | 2030 | 2033 |
2026 | 2027 | 2031 | 2034 |
2027 | 2028 | 2032 | 2035 |
Vi sono poi dei regimi per così dire premiali che riducono i periodi aperti ad accertamento fiscali che si applicano ai contribuenti virtuosi in materia di studi di settore o coloro che optano per la trasmissione e la conservazione di tutti i documenti presso l’agenzia delle entrate ex D.Lgs. n. 127/2015.
Attenzione: nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento decorrono, riguardo agli elementi oggetto dell’integrazione, dalla presentazione di tali dichiarazioni (legge di stabilità per il 2015).
Se il tributo dovuto è dell’Agenzia delle Entrate, è possibile rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia o al Centro di assistenza multicanale (telefonando al numero 848.800.444). Se invece dovuto per esempio come nel caso di IMU o TASI dal comune sarà necessario chiamare il Comune. Insomma la cartella di pagamento è solo un mezzo attraverso cui l’ente impositore (che può essere diverso) richiede le somme da lui considerate dovute.
Vi sono poi diversi accertamenti i cui termini possono essere ridotti o anche maggiori. Nel seguito ho provato a riassumere con degli esempi e per tipologia i termini prescrizionali delle cartelle di pagamento.
I riferimenti normativi che trovate nella prima colonna sono importanti perchè quando vi viene notificata una cartella di pagamento o un accertamento troverete indicato uno di questo a seconda della tipologia di accertamento che vi stanno facendo.
Tipologia Accertamento | Anno Presentazione dichiarazione | Termine scadenza |
Accertamento Ex Art.36-bis | Esempio | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione |
2017 | 2020 | |
2018 | 2021 | |
2019 | 2022 | |
2020 | 2023 | |
2021 | 2024 | |
Somme dovute a seguito dell’attivita’ di liquidazione ex Art 36-bis | Esempio | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione e’ presentata |
2017 | 2020 | |
2018 | 2021 | |
2019 | 2022 | |
2020 | 2023 | |
2021 | 2024 | |
per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale 36-ter | Esempio | entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per i controlli formali |
2017 | 2021 | |
2018 | 2022 | |
2019 | 2023 | |
2020 | 2024 | |
Accertamenti dell’ufficio | Esempio | entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo |
2017 | 2019 | |
2018 | 2020 | |
2019 | 2021 | |
2020 | 2022 | |
2021 | 2023 | |
Inadempimenti di cui all’articolo 15-ter | Esempio | entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 | |
2017 | 2020 |
Se per esempio la cartella di pagamento deriva dal controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973) o è stata emessa a seguito di accertamento, il contribuente deve rivolgersi all’ufficio che ha emesso il ruolo.
Gli Agenti della riscossione non forniscono informazioni nel merito della cartella, in quanto non conoscono i motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta. Il contribuente si può rivolgere all’Agente della riscossione per le informazioni riguardanti la situazione dei pagamenti e la notifica delle cartelle.
Prescrizione della riscossione del tributo
La cartella esattoriale dovrà essere notificata dall’Agente della riscossione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di definizione dell’accertamento termine entro cui sarà possibile avviare anche il relativo pignoramento. Questo perchè il ruolo su un accertamento divenuto definitivo o sentenza passata in giudicato deve essere notificato a pena di nullità entro il secondo anno successivo. Il 31 dicembre 2023 per esempio scadrà quello relativo al 2021. Anche la fase della riscossione infatti è soggetta a termini decadenziali per essere espletata al fine di non compromettere la disponibilità finanziaria del soggetto.
Le Cartelle di pagamento invece seguono una tempistica diversa in quanto il termine o scadenza per la notifica della cartella di pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo limitatamente agli avvisi di accertamento contenenti le liquidazioni automatiche dell’imposta: un esempio di questo tipo di liquidazione è il redditometro.
Nel caso di controlli formali della liquidazione il termine per notifica della cartella di pagamento da parte dell’agenzia della riscossione è il quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione, per i controlli formali;
I termini che trovate nella tabella subiscono il raddoppio ai sensi del co. 2-bis in caso di constatazione di elementi penalmente rilevanti. Inoltre, in caso di mancata adesione ai condoni di cui alla L. 289/2002, essi sono prorogati di due anni, relativamente ai periodi di imposta condonabili (art. 10 della L. 289/2002).
Accertamento su Imposta di registro ipotecaria e catastale
Nel caso accertamenti che abbiano ad oggetto imposte di registro invece il termine diventa di 5 anni dall’omessa registrazione dell’atto calcolati dal giorno in cui si sarebbe dovuto procedere alla registrazione per cui non vale il solito termine ordinario del 31 dicembre. Qualora l’atto soggetto ad obbligo di registrazione aveva ad oggetto la casa, fabbricati o immobili il termine per la notifica dell’avviso di accertamento è di due anni dalla stipula o tre anni in alcuni casi.
Da una parte quindi abbiamo i termini per la notificazione degli atti amministrativi e dall’altra parte abbiamo un altro sistema di scadenze entro cui deve effettuarsi la riscossione del tributo. Infatti non solo l’Agenzia delle Entrate è soggetta a termini prescrizionali per l’azione di accertamento a seconda delle tipologie di imposta, dichiarazione ma anche l’ente riscossore ossia il concessionario (per intenderci la tanto amata Equitalia) non potrà riscuotere i tributi quando vuole ma dovrà farlo entro determinati termini di decadenza della cartella di pagamento che dipendono da una serie di parametri e qui vediamo quali. La cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (per decorrenza dei termini per l’impugnazione dell’atto per esempio), entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione se trattasi di liquidazione automatica (art. 36-bis del DPR. n. 600 del 1973 opure 54-bis del DPR n. 633 del 1972, quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in caso di controllo formale ex articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973.
Per questi due tributi i termini di decadenza sono gli stessi. Abbiamo infatti un rimando esplicito proprio nel D.Lgs. n. 446/97 per quello che concerne l’IRAP e nell’art. 57 del DPR n. 633/72 per gli accertamenti IVA. Per quello che concerne invece il caso di imposte di successione che sarebbero le imposte di registro si deve fare riferimento all’art. 27 del D.Lgs. n. 346/90.
Diritti doganali
Il termine di prescrizione per i diritti doganali è di cinque anni come previsto dall’art. 84 del DPR n.43/73.
Altri Tributi Locali
Nel caso di altri tributi locali che devono pagarsi annualmente prevale il termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 Codice Civile c., il quale dispone che “per tutto ciò che deve pagarsi ad anno o in termini più brevi” opera la prescrizione quinquennale.
Come Verificare se Hai Cartelle Iscritte al Ruolo?
L’amministrazione finanziaria non sempre procede alla notifica delle cartelle esattoriali. Pertanto, potresti desiderare di verificare se ci sono cartelle a tuo nome. Per verificare la propria posizione è necessario recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate o, in alternativa, utilizzare il portale online “cittadini – controlla la tua situazione – estratto conto“. Questa opzione è disponibile per tutti gli utenti abilitati ai servizi Fisconline e richiede l’inserimento delle proprie credenziali.
Se dall’estratto di ruolo risultano cartelle esattoriali non pagate, il contribuente ha la possibilità di contestarle entro 60 giorni. Se i termini di prescrizione sono già scaduti, bisognerà attendere la notifica di un nuovo atto.
È possibile far annullare una cartella prescritta?
La prescrizione delle cartelle esattoriali avviene automaticamentee il contribuente non è tenuto a compiere alcuna azione per garantire che il credito non sia contestato dall’amministrazione finanziaria .
Tuttavia, se desideri procedere alla cancellazione di una cartella, è importante sapere che è possibile presentare un ricorso in autotutela. Questa opzione è ora disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate e non necessita di alcun supporto. L’istanza in autotutela deve essere presentata sia all’ente titolare del credito che all’Agente della Riscossione.
Occorre specificare a questo punto che non necessariamente otterrete un riscontro formale, specie nel caso in cui l’ente non intenda accogliere il ricorso: in tal senso si ricorda che la pubblica amministrazione non è obbligata ad intervenire in autotutela, in quanto si tratta di un potere rimesso alla sua discrezionalità (sia per quanto riguarda la decisione di riesaminare la pratica, sia per quanto riguarda l’esito).
Non è possibile invece fare ricorso contro la cartella prescritta: in questo caso essendo ormai scaduti i termini per l’impugnazione, qualora si dovesse presentare ricorso, il contribuente perderebbe la causa e sarebbe costretto a pagare le spese processuali.
È possibile non pagare la cartella esattoriale?
La risposta è sì, ma cerchiamo di essere chiari. Il contribuente è tenuto al pagamento della cartella esattoriale solo se la stessa è dovuta: non sono pochi i casi che mi sono capitati in cui il tributo richiesto dall’Agenzia delle Entrate non era dovuto. Come è possibile? Questo accade nella maggior parte dei casi o per errata compilazione nelle dichiarazioni o difficoltà da parte dei sistemi informativi di far quadrare i dati della dichiarazione ed in tal modo sono generate in automatico le cartelle di pagamento.
Vi ricordo sempre che le cartelle esattoriali dovrebbero sempre essere precedute da una avviso bonario ossia la comunicazione da parte dell’Agenzia con cui si invita il contribuente a sanare la situazione con una sanzione minima pari al 10% del tributo considerato omesso o carente.
Spesso ho sentito che la cartella esattoriale o cartella di pagamento non era dovuta oppure che il tributo era già stato pagato e questo può dipendere sia da un errore di compilazione del contribuente che non permette ai sistemi di incrociare il dichiarato con il versato ma talvolta credetemi mi è successo di far aprire l’anagrafica di un cliente e vedere che erano stati associati ai tributi di una società i versamenti di una persona fisica. In questo ovviamente il danno era duplice perché in capo ad entrambi si verificava una situazione da sanare; può capitare e sono situazioni spiacevoli in quanto il tempo perso per chiarire il malinteso con il fisco costa e anche in questo caso, ossia qualora la cartella di pagamento sia nulla perché prescritta si dovrà far valere le proprie ragioni presentando ricorso. Quello che non è giusto però è che talvolta i termini sono scaduti da talmente tanto tempo che non si capisce perché le inviino.
Consigli Pratici
In risposta ad un lettore che dopo aver ricevuto una cartella di pagamento si era recato dall’agenzia della riscossione equitalia a chiedere spiegazioni….Se vi recate da Equitalia fatevi fare un estratto delle pendenze tributarie e qualora le risultino queste somme dovute solitamente (diciamo sempre) dovrebbero far riferimento ad un numero di cartella di pagamento che le devono aver notificato pena la nullità della loro pretesa. Se trova il numero che dovrebbe iniziare con 097….allora si faccia fare anche una relata di notifica in modo da vedere chi ha ricevuto quella raccomandata contenente la cartella di pagamento. Se non ce l’hanno probabile che non si attivino per richiedere quelle somme perchè sanno che in contenzioso andrebbero a perdere
Commento di un lettore: Salve a tutti, volevo segnalare a proposito di prescrizioni, il giochino autorizzato da vecchie normative, interventi della cassazione e circolari dell’agenzia dell’entrate, di lasciare i plichi ammassati presso l’ufficio postale e riuscire ad ottenere la codifica degli stessi in modo da farli risultare accettati entro il 31/12/2012, anche se esitati successivamente. Non risulta nessun timbro sul plico inerente alla data di spedizione, ma se provi a richiedere la tracciabilità della spedizione stessa sul sito delle poste, guarda caso risulta accettato il 31/12/2012… Provate ad immaginare gli esattori davanti ai centri meccanografici delle poste per consegnare entro la mezzanotte… Povera Italia.
Buona sera Gentilmente volevo una informazione mi e’ arrivata a casa un avviso agenzia dell’entrate da pagare una somma altissima anno 2006 e 2007 5 anni sono passati cosa puo’ succedere grazie
Buonasera,
ho ricevuto una lettera, datata 21/10/2013, (non raccomandata) da parte di Equitalia, con oggetto: “…comunicazione preliminare all’avvio delle procedure esecutive e cautelari. Sollecito di pagamento(1).”
Atto notificato il: 31/10/2012
Tipologia debito: IRPEF indennità fine rapporto lav. dipendente – ANNO: 2005
Visto che non me ne intendo molto, vorrei solo capire se posso ritenere la richiesta prescritta. E in caso affermativo, dovrei presentare ricorso o aspettare una successiva notifica, visto che in questa lettera non viene trattata la possibilità del ricorso?
Grazie mille!
Andrea
Buongiorno,
non ho presentato la dichiarazione dei redditi nel 2007 e nel 2008, relativa a quanto guadagnato nel 2006 e 2007.
Nel 2012, a marzo, ho ricevuto, giustamente, un avviso di accertamento.
Ora ho rateizzato e sto pagando tale debito.
A oggi non mi è ancora arrivato l’avviso di accertamento dall’agenzia delle entrate per l’anno 2007 (cud 2008).
Ne sono stupito.
Mi metto il cuore in pace nella certezza arriverà?
Una seconda cosa:
per la prescrizione fa fede quando viene notificata (ossia quando vedo in posta l’avviso di giacenza), la data in cui viene iscritta a ruolo o ancora il timbro sulla busta?
Grazie
Allora: procedere da solo sarebbe un pò rischioso in quanto dovrebbe andare da Equitalia e verificare con loro se le richieste sono dovute. Nelle sue condizioni però dubito che vi si possa recare per cui la strada di dare incarico ad un avvocato o un commercialista non è male. Al più le dica che sarà pagato mediante il rimborso spese in sentenza.
buonasera,ho ricevuto cartelle esattoriali per gli anni 2001/2002/2003 con cifre
da capogiro e fantascientifiche,ho 74 anni,da due la ditta che mi dava lavoro si è trasferita e senza pagarmi,Equitalia mi ha dato 5 giorni per pagare,dopo mi espropria,ma non so cosa poichè sono ammalato al cuore e vivo con pensione da 456
euro mensili,ho strane idee per la testa ,vi scrivo per chiedervi un aiuto solo per consigliarmi cosa devo fare.Vi prego ditemi cosa posso fare,siate buoni,che Dio vi benedica,sono distrutto,ho parlato con un avvocato ma la cifra richiesta non è alla mia portata.
Grazie di tutto.
1) che il termine prescrizionale cui fare riferimento in sede di accertamento contributivo è quello quinquennale previsto dall’art. 3, comma 9 della legge 335/95, in luogo di quello decennale sancito dall’art. 19, 1° comma, della legge 576/80
2) che il “dies a quo” per il computo del detto termine prescrizionale quinquennale, ai sensi del 2° comma dell’art. 19 della legge 576/80 che deve ritenersi ancora oggi vigente, decorre dalla data di effettiva spedizione alla Cassa delle comunicazioni contenenti gli esatti dati dichiarati ai fini IRPEF e IVA;
3) che ogni “atto interruttivo” dei termini prescrizionali, ove concretamente realizzato in data anteriore al 17.8.1995, interrompe la prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio, comportando il decorso di un nuovo termine prescrizionale decennale, come espressamente previsto dall’art. 3, co. 9 della legge 335/95. Qualora non siano stati compiuti atti interruttivi prima del 17.08.1995, il termine di prescrizione quinquennale decorre da quest’ultima data purché, a norma della legislazione precedente (art. 19 legge 576/1980) non residui un termine inferiore;
4) che alle sanzioni ed agli interessi di cui all’apposito regolamento, da considerarsi accessori rispetto alla contribuzione dovuta, si applicano i medesimi termini prescrizionali previsti per le contribuzioni dovute, salvo le sanzioni di natura amministrativa per omesso o ritardato invio del mod. 5 (art. 5 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni deliberato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 23 luglio 2010 e approvato con Ministeriale del 23 dicembre 2010 – G.U. n. 304 del 30 dicembre 2010), il cui termine prescrizionale, sempre quinquennale, decorrerà dal primo giorno successivo al termine previsto per l’invio del modello stesso.
preso dal forum della cassa forense
ho ricevuto un sollecito di pagamento per contributi non versati alla cassa geometri del 2007, volevo sapere se sono prescritti grazie
I termini come potrà vedere sono più lunghi anche se consiglio nel caso delle imposte di registro di verificare anche con il testo unico dell’imposta di registro n.131 del 1986
salve ho ricevuto solo oggi un`avviso di liquidazione, da Agenzia entrate, per imposta di registro su registrazione sentenza emessa il 18-3-2011 . Chiedo se la richiesta puo’ essere considerata prescritta o decaduta , dato che arriva oltre 2 anni dall’avvenimento. Grazie Tommaso
Prima cosa, fonamdamentale, è capire se il suo avvocato è una persona di fiducia. Questo ritengo sia importante pechè sono certo che non proverà a presentare ricorso sulla base di un presupposto debole. L’errata notifica è un vizio che può portare all’annullamento della cartella, ma non sempre. Inoltre mi parla della prescrizione e questa sarebbe prescritta indipendentemente dal luogo della notifica.
Buonnasera. In seguito a un accertamento 2011 su dichiarazione 2006 ho ricevuto una cartella esattoriale. Secondo un avvocato che ho consultato si potrebbe impugnare la cartella per errata notifica. In tal modo la cartella sarebbe nulla e si compirebbe così la prescrizione del tributo (5 anni). Io però ho molti dubbi su questa interpretazione. Secondo lei è corretta?
Se ritenga sia prescritta provi prima ad anadare in Equitalia a richiedere uno sgravio (SCRITTO) della cartella e se dicono di no sarà costretto a presentare ricorso e per questo domandi ad un dottore commercialista. Chiedete ovviamente anche il rimborso spese.
Purtroppo se consulta la tabella vedrà che la cartella probabilmente non si è prescritta
Salve, in seguito ad un controllo da parte dell’agenzia delle entrate inerente alla mia posizione fiscale 2008, mi è stata richiesta una cifra da pagare.
La cartella mi è stata notificata il giorno 23/10/2013.
Cosa posso fare visto che sono passati 5 anni?
Buona sera, ho ricevuto il 17/10/13 un avviso di accertamento per omessa dichiarazione relativa all’imposta comunale I.C.I. per l’anno 2007 , visto che sono trascorsi i 5 anni è da pagare, come mi devo comportare . Grazie
Cordiali saluti
Purtroppo no e se consulta la tabella sotto vedrà facilmente se la cartella si è prescritta. E nel suo caso mi sembra proprio di no. Purtroppo non le nascondo che questa cosa degli uffici del personale che si sbagliano a fare i conteggi o non fanno i conguagli in busta paga sono più frequenti di quello che sembra. Provi a chiederle di farsi pagare le sanzioni o al più fate 50 e 50.
salve allora nell 2008 ho fatto la dichiarazione dei redditi e fino a qui tutto ok fino ad oggi che mi arriva una lettera dell’agenzia delle entrate che vuole circa 2000 euro da me x non avere dichiarato 9000 euro di malattia ricorrente sempre a quell’anno e a quella dichiarazione ora che devo fare io al consulente ho dato tutte le carte ma lui si e dimenticato di inserire la malattia come mi devo comportare ora? queste cose non vanno in prescrizione?
Appunto perchè ha delel carte in mano aggiunge anche la prescrizione. Prima vada allo sportello e veda se gliela annullano direttamente senza presentare ricorso. Poi se non lo fanno contatti un dottore commercialista e presenti ricorso.
salve mi arrivato un accertamento dall’agenzie dell’entrate della dichiarazione dei redditi del 2008 dove ce scritto che devo pagare ma io volevo chiedere visto che mi arrivata dopo 5 anni cioè il 17/10/2013 e da pagare o e nulla grazie poi vorrei sapere come muovermi visto con o carte in mano da presentare per tutelarmi
Diciamo che il 31 dicembre 2013 potrebbe avere un motivo in più per brindare…
Consulti la tabella che è molto utile per il calcolo
Equitalia mi manda una cartella esattoriale anno 1997 – cod. 714s -714t-731i-978i-978s978t- notificato ad ottobre 2013- la prima notificazione risale al 2006 mentre l’ultima al 2013- chiedendo il pagamento dell’importo riportato.
Vorrei sapere se la i ridetti tributi si sono prescritti.
grazie.
Ciao
nel 2006 avevo 2 cud e nel 2007 mi sono dimenticato presentare la dichiarazione per il 2006. Ad oggi non mi è arrivato nessun accertamento fiscale, è già andata in prescrizione?
No è ancora pendente per cui vada all’agenzia e si facci fare la riliquidazione.
Ciao!
sistemando un po’ di scartoffie, mi sono resa conto di non aver pagato un accertamento di un’anomalia relativa alla dichiarazione del 2007. Questa richiesta di pagamento l’ho ricevuta a marzo del 2010. Può ancora arrivarmi la richiesta di pagamento da Equitalia o ormai è entrata in prescrizione? Sono in pena.