L’emissione di una fattura elettronica errata o sbagliata è punita con una sanzione che dipende dalla tipologia di errore e dal momento in cui procediamo con il ravvedimento operoso. Nel seguito vediamo come funziona la sanzione, quanto vale, come si effettua il calcolo del ravvedimento con la sanzione ridotta e quali sono i codici tributo da utilizzare per il versamento con il modello F 24.
Quali sono gli errori nella fattura elettronica che possiamo commettere
Vi sono diverse tipologie di errori che possiamo emettere nel momento di emissione della fattura elettronica alcuni dei quali saranno direttamente ed immediatamente segnalati dal sistema SDI altri invece potrebbero non essere rilevati. Quello che preoccupa è che quelli che non rileva sono quelli che determinano delle sanzioni a carico della società o del lavoratore autonomo che li commette.
- Omessa fatturazione di operazioni imponibili ai fini Iva: l’omessa fatturazione è una condotta sbagliata ma ravvedi bile
- Emissione di fatture senza indicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Può essere il caso tipico utenti che registrano fatture indicando o utilizzando un codice Iva è errato come potrebbe essere il caso di operazioni imponibili che vengono caricate come operazioni non imponibili Iva ex articolo 7 del DPR 633/1972 oppure escluse articolo 15, esenti articolo 10 o fuori campo Iva.
- Emissione di fatture con aliquota Iva ridotta rispetto a quella corretta (sanzione solo sulla differenza non versata)
Dobbiamo in seguito distinguere poi altre tipologie di errori che dire che possano essere più di tipo quantitativo o di coerenza e che non sono sanzionatili ma che vengono quasi tutti rilevati in sede di emissione della fattura da parte dello SDI. Per questi controlli si dovrà seguire la procedura di gestione dello scarto della fattura elettronica che trovate descritta nel seguito.
Vi sono quindi errori che per loro natura non sono rilevati dallo SDI ma che generano multe o sanzioni per la società o il contribuente che si trova a commetterli. Basti pensare all’utilizzo di una aliquota inferiore a quella corretta.
Qui andiamo alla sostanza del problema e ci occupiamo prima delle fattispecie che potrebbero determinare una sanzione e vi spiego come gestirla per ridurre al minimo il valore della sanzione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso definito dall’articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997
Ravvedimento operoso Fattura elettronica sbagliata
In questo caso dobbiamo partire sempre da quanto dispone la legge per sanzionare queste fattispecie con sanzione massima o minima. In questo caso i valori sono dal 90% al 180% dell’Iva non fatturata o fatturata in misura inferiore. La sanzione minima non potrà comunque essere inferiore a 500 euro. Il riferimento normativo è l’articolo 6 del D.Lgs. 471 del 1997. Questo perchè a differenza di altri blog solitamente io i riferimenti normativo ve li do per fornirvi degli strumenti che poi potete utilizzare in autonomia, spero che questo lo apprezziate.
Nel seguito la tabella con le nuove % di sanzioni applicabili
Tipologia Violazione | Termine presentazione F24 | Sanzione |
Errori od omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dei tributi | Entro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore |
10% della sanzione minima. Se inferiore a 500 euro 55,56 euro pari a 1/9 del minimo sanzione
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Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore |
11,25% Se inferiore a 500 euro 62,5 euro pari a 1/8 del minimo sanzione. |
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Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oentro 2 anni dall’omissione o dall’errore |
12,857 pari a 1/7 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Se inferiore a 500 euro 71,43 euro |
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Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore |
15% pari a 1/6 del minimo sanzione Solo per i limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate Se inferiore a 500 euro 83,43 euro |
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Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’art. 24, L. 4/1929 ) salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione di apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale
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18% pari a 1/5 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate. Se inferiore a 500 euro 100 euro |
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Giova segnalare che nel caso in cui avessimo omesso la fatturazione di una operazione fuori campo Iva, esente o non imponibile il profilo sanzionatorio cambia e anticipo che si riduce proprio per il fatto che non abbiamo un danno nei confronti dell’erario. Per questo trovate un apposito articolo di approfondimento.
Le somme da versare non potranno essere oggetto di rateizzazione se non nel caso in cui veniate successivamente raggiunti da una cartella di pagamento ma allora il discorso cambia.
Ravvedimento operoso operazioni senza Iva
Discorso ancora diversa nel caso in cui omettiamo la fatturazione di una operazione in split payment
Codice Tributo Ravvedimento Iva 2019 per fattura elettronica
Il codice tributo da utilizzare per il versamento del ravvedimento operoso è 8904 e nel seguito vi riporto anche le modalità di compilazione in modo da aiutarvi nella compilazione.
SANZIONE PECUNIARIA IVA
Sezione modello F24 da compilare: ERARIO
Riferimento Normativo: D.Lgs. 471 del 99/99/1997
ESEMPIO 1: importo da versare
I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo
Importo: | 6.000,00 Euro |
Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento: | 2016 |
SEZIONE ERARIO | ||||||||||||||||||||||
IMPOSTE DIRETTE – IVA
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codice tributo |
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rateazione/regione/prov./mese rif. |
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anno diriferimento |
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importi a debitoversati |
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importi a creditocompensati |
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SALDO (A – B) |
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(1) |
8904 |
(2) |
(3) |
2016 |
(4) |
6.000,00 |
(5) |
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codice ufficio |
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codice atto |
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TOTALE |
A |
(6) |
B |
(7) |
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(8) |
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(9) |
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(10) |
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Campi del modello F24 | come compilare il campo |
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(1) codice tributo: | indicare 8904 |
(2) rateazione/regione/prov/mese rif: | non compilare |
(3) anno di riferimento: | Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2016 |
(4) importi a debito versati: | indicare l’importo a debito, nell’esempio 6.000,00 |
(5) importi a credito compensati: | non compilare |
(6) TOTALE A: | somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario |
(7) TOTALE B: | somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito |
(8) SALDO (A – B): | indicare il saldo (TOTALE A – TOTALE B) |
(9) codice ufficio: | non compilare |
(10) codice atto: | non compilare |
Quali Controlli effettua lo SDI
Vi sono poi altre tipologie di errori cosiddetti formali che lo SDI rileva subito al momento dell’emissione ma che tuttavia non determinano a mio avviso profili sanzionatili ma solo l’obbligo di seguire la procedura di correzione attraverso lo SDI che viene descritta nel seguito. Tuttavia la prima fattispecie è quella più importante e che è in grado di determinare un costo aggiuntivo e che per di più lo SDI non aiuta a rilevare.
Lo SDI infatti effettua solo i seguenti controlli:
- verifica della presenza di tutti i dati obbligatori della fattura così come indicato dall’articolo 21, 21-bis del Dpr n. 633/1972) che sono: denominazione del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato,l’imponibile, l’aliquota e l’Iva
- Esistenza del Codice Fiscale o della Partita Iva in anagrafe tributaria (errore da non sottovalutare se peniamo alle società che chiudono, che sono oggetto di operazioni straordinarie come scissioni o fusioni etc, chiusure di partite Iva etc)
- Esistenza del codice destinatario dello SDI dove recapitare il file
- Verifica coerenza tra aliquota, imponibile ed iva: stiamo parlando di un controllo che se non c’era forse era anche meglio. In pratica se facciamo un semplice esempio il sistema controlla che il 22% di 100 sia 22.
- Verifica validità certificato di firma per fatture emesse tra soggetti con personalità giuridica dotati di partita iva. Tra privati questo controllo non è attiva per cui le fatture potranno non essere firmate digitalmente.
- Verifica di doppi Invii della stessa fattura nel senso che controllano che non hanno lo stesso protocollo
Errori nella fattura elettronica di tipo qualitativo e scarto dello SDI
Direttamente dalla guida dell’agenzia delle entrate sulla fatturazione elettronica vi riporto poi la procedura da seguire per sanare l’errore nella fatturazione elettronica di tipo qualitativo.
Se uno o più dei controlli sopra descritti non va a buon fine, il SdI “scarta” la fattura elettronica e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di scarto all’interno della quale sarà anche indicato il codice e una sintetica descrizione del motivo dello scarto (per spiegazioni più dettagliate di tali motivi si rimanda alle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018).
La ricevuta di scarto viene trasmessa dal SdI alla medesima PEC o al medesimo canale telematico (FTP o Web Service) da cui ha ricevuto la fattura elettronica.
Inoltre, la ricevuta di scarto viene sempre messa a disposizione nell’area autenticata“Consultazione
Monitoraggio dei file trasmessi” del portale “Fatture e Corrispettivi”,sia quando viene inviata con il servizio online del medesimo portale, sia quando vieneinviata con la procedura web o l’App Fatturae gratuite sia quando la fattura viene inviata con PEC o canale telematico.
Esempio Ricevuta di scarto da parte dello SDI
Se la fattura elettronica è stata scartata dal SdI occorrerà correggere l’errore che ha prodotto lo scarto e inviare nuovamente al SdI il file della fattura corretta: al riguardo si consiglia di ricompilare la fattura con la stessa data e numerazione di quella scartata (per maggiori informazioni su questa tematica si rimanda alla circolare 13/E del 2 luglio 2018).