Quali sono le sanzioni da applicare nel caso di ritardo nell’emissione della fattura elettronica ai fini del calcolo del ravvedimento operoso con l’ausilio di un’utile tabella e le percentuali di riduzione da applicare. Ci possono essere fatturazioni elettroniche che determinano un minore versamento di Iva sanzionabile, ma ci possono anche essere omesse fatturazioni di operazioni esenti o fuori campo IVA che sottostanno ugualmente a sanzioni anche se non hanno riflessi diretti sulla determinazione della liquidazione Iva o del reddito.
Vediamo allora come funziona e come si effettua il calcolo anche con l’ausilio di tabelle e fogli di calcolo in Excel che possono tornare utili.
Ricordiamo il postulato principale che riguarda il momento di effettuazione dell’operazione e i nuovi termini per l’emissione della fattura elettronica. Per quello che concerne il primo punto in sintesi possiamo dire che il momento di effettuazione dell’operazione coincide con:
- nelle cessioni di beni mobili con la consegna della merce o, se anteriore, quella dell’incasso del corrispettivo;
- nelle prestazioni di servizi con la data di incasso del corrispettivo.
Visto che abbiamo diverse fattispecie se non gestire vendite di beni per così dire ordinari vi consiglio di leggere articolo di approfondimento gratuito dedicato proprio all’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione.
Rispetto a questo il momento di emissione potrà essere al più entro il 12 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Ravvedimento operoso: cosa c’è da sapere e come funziona
Per il calcolo del ravvedimento operoso avete bisogno di:
- Data scadenza della fattispecie sanzionabile
- Data di pagamento (tenetevi sempre un paio di giorni di margine
- Sanzione Minima ordinaria applicabile
- Tabella con percentuale sanzioni applicabili
- Tassi di interesse legali vigenti nel periodo interessato
- Calcolatrice :-)
La fattispecie sanzionatoria del ritardo nell’emissione dell fattura elettronica viene disciplinato dall’articolo 6 comma 1 e 2 del DLgs n.471/97 e viene punita con una sanzione che va dal 90% al 180% dell’imposta omessa con un minimo di 500 euro. A questo si andranno ad aggiungere anche gli interessi legali la cui decorrenza scatta dal giorno dell’omessa emissione a quello di pagamento del ravvedimento. In questo caso il ritardo ha effetti sulla corretta liquidazione dell’IVA e la sanzione per ogni fattura omessa non può essere inferiore a 500 euro.
Esempio
A titolo di esempio quindi per una fattura con imponibile di 1.000 euro e Iva 220 euro avremmo che la sanzione ordinaria sarà pari a 198 euro. Su questa andremo ad applicare le riduzioni descritte nel seguito a seconda del momento in cui ci troviamo ad effettuare il calcolo del ravvedimento operoso. Oltre questa dovrete versare anche l’Iva omessa e gli interessi. Arriverete ad un importo complessivo pari a 418 euro più interessi legali.
Per il calcolo degli interessi legali vi rimando al file in Excel che trovate in allegato.
Nel caso in cui la fattispecie non abbia inciso sulla determinazione del tributo e la corretta liquidazione dell’imposta la sanzione sarà fissa ed andrà dalle 250 alle 2.000 euro per ciascuna fattura omessa.
Il ravvedimento operoso naturalmente si applicherà sulla sanzione minima, per cui le percentuali che vedrete dopo si applicheranno all’importo più basso tra quelli previsti dalla fattispecie sanzionabile.
Ritardo emissione fattura senza Iva
Nel caso di ritardi nell’emissione di fatture senza Iva, sia nel caso queste siano riferite a fatture esenti, fuori campo Iva non imponibili la sanzione andrà dal 5% al 10% dei corrispettivi con un minimo di 500 euro.
Nel caso di ritardo nell’emissione di una fattura elettronica per operazioni esenti , non imponibili, non soggette ad Iva o a reverse charge quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito la sanzione andrà da 250 euro a 2.000 euro.
La sanzione ridotta è pari:
- a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza
- a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore
- a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore
- a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
- a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore
- a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale)
- a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Se prendiamo il caso di una fattura Ivata omessa con ritardo inferiore a 90 giorni con IVA pari a 100 euro, la sanzione applicabile sarà pari 1/9 di 500 euro ossia 55,56 euro. Essendo inferiore al minimo la sanzione sarà pari a 500 euro.
Tabella Ravvedimento Operoso Fattura Elettronica
Ravvedimento con sanzione minima ordinaria al: | 90% | 180% | |
Tipologia Violazione | Termine presentazione F24 | Sanzione | Sanzione |
Omesso, parziale, insufficiente versamento del tributo | Entro 14 giorni dall’omesso versamento termine per il versamento | 0,20% | 0,20% |
per ogni giorno di ritardo entro il 15esimo giorno | per ogni giorno di ritardo entro il 15esimo giorno | ||
Tra il 15esimo e 30esimogiorno | 9% | 18% | |
1/10 del minimo sanzione | 1/10 del minimo sanzione | ||
Errori od omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dei tributi | Entro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore | 10,00% | 20,00% |
1/9 del minimo sanzione | 1/9 del minimo sanzione | ||
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore | 11,25% | 22,50% | |
1/8 del minimo sanzione | 1/8 del minimo sanzione | ||
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oentro 2 anni dall’omissione o dall’errore | 12,86% | 25,71% | |
1/7 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | 1/7 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | ||
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore | 15% | 30% | |
1/6 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato | 1/6 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato | ||
Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’art. 24, L. 4/1929 ) salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione di apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale | 18% | 36% | |
1/5 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | 1/5 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | ||
Omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni | Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione | 9% | 18% |
1/10 del minimo sanzione prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni | 1/10 del minimo sanzione prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni |
Tabella con sanzione riferita a 250 euro a 2000 euro e minimo 500
Ravvedimento con sanzione minima ordinaria al: | 250,00 | 2.000,00 | 500,00 | |
Tipologia Violazione | Termine presentazione F24 | Sanzione | Sanzione | Sanzione minima |
Omesso, parziale, insufficiente versamento del tributo | Entro 14 giorni dall’omesso versamento termine per il versamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
per ogni giorno di ritardo entro il 15esimo giorno | per ogni giorno di ritardo entro il 15esimo giorno | per ogni giorno di ritardo entro il 15esimo giorno | ||
Tra il 15esimo e 30esimogiorno | 2500% | 20000% | 5000% | |
1/10 del minimo sanzione | 1/10 del minimo sanzione | 1/10 del minimo sanzione | ||
Errori od omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento dei tributi | Entro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione o entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore | 27,78 | 222,22 | 55,56 |
1/9 del minimo sanzione | 1/9 del minimo sanzione | 1/9 del minimo sanzione | ||
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore | 31,25 | 250,00 | 62,50 | |
1/8 del minimo sanzione | 1/8 del minimo sanzione | 1/8 del minimo sanzione | ||
Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oentro 2 anni dall’omissione o dall’errore | 35,71 | 285,71 | 71,43 | |
1/7 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | 1/7 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | 1/7 del minimo sanzione limitatamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | ||
Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore | 41,67 | 333,33 | 83,33 | |
1/6 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato | 1/6 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato | 1/6 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato | ||
Dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell’art. 24, L. 4/1929 ) salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione di apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale | 50,00 | 400,00 | 100,00 | |
1/5 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | 1/5 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | 1/5 del minimo sanzione SOLO per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate | ||
Omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni | Entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione | 25,00 | 200,00 | 50,00 |
1/10 del minimo sanzione prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni | 1/10 del minimo sanzione prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni | 1/10 del minimo sanzione prevista per l’omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni |
Chiarimenti dall’agenzia delle Entrate
Nel principio di diritto 23 dell’agenzia delle entrate si legge che la mancata emissione della fattura nei termini legislativamente previsti – cui va equiparata la tardività di tale adempimento (cfr. la circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999, punto 2.1) – comporta, in primis, l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997, rubricato “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”, ossia, per ciascuna violazione:
– «fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato» con un minimo di 500 euro (cfr. il comma 1, primo periodo, nonché il successivo comma 4);
– «da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo» (ipotesi specificamente introdotta dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 con decorrenza 1° gennaio 2016).
Troveranno altresì applicazione, non cumulativa, ma alternativa tra loro, gli istituti individuati nell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (concorso di violazioni e continuazione) e nell’articolo 13 del medesimo d.lgs. (c.d. “ravvedimento operoso”).
Va aggiunto che il legislatore, con specifico riferimento al primo periodo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica tramite SdI (primo semestre del 2019), tramite l’articolo 10, comma 1, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha statuito che le sanzioni individuate nell’articolo 1, comma 6, del d.lgs. n. 127 del 2015 (ossia, in base al rinvio ivi contenuto, quelle dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997):
- non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA relativa all’operazione documentata;
- sono ridotte dell’80 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo, riduzione che si applica sino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile (si veda la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019).
Prima di procedere alla compilazione del codice tributo deputato a inserire la sanzione derivante dal calcolo vi ricordo di un nuovo interessante articolo dedicato alla detrazione Iva relativa alle fatture che pervengono a cavallo d’anno tra dicembre e gennaio
Detrazione IVA Fatture a Cavallo d’anno Dicembre – gennaio: come funziona
Novità 2023 > Ravvedimento Speciale o Ridotto con sanzioni ancora più basse ma indirizzato ad una platea minore di contribuenti in quanto introduce alcuni requisiti per accedervi. In calce a questo articolo trovate i parametri del ravvedimento speciale o ridotto.
Codice Tributo 8911
Il Codice Tributo da utilizzare per le sanzioni afferenti il ritardo nell’emissione della fattura elettronica è 8911. Nel seguito trovate la modalità di compilazione. SANZIONI PECUNIARIE PER ALTRE VIOLAZIONI TRIBUTARIE RELATIVE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI ALLE IMPOSTE SOSTITUTIVE ALL’IRAP E ALL’IVA
Sezione modello F24 da compilare: ERARIO
Riferimento Normativo: D.Lgs. 471 del 99/99/1997
ESEMPIO 1: importo da versare
I dati proposti nell’esempio sono solo a titolo esemplificativo
Importo: | 6.000,00 Euro |
Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento: | 2017 |
SEZIONE ERARIO | ||||||||||||||||||||||
IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI |
codice tributo | rateazione/regione/ prov./mese rif. |
anno di riferimento |
importi a debito versati |
importi a credito compensati |
SALDO (A – B) | ||||||||||||||||
(1) | 8911 | (2) | (3) | 2017 | (4) | 6.000,00 | (5) | |||||||||||||||
codice ufficio | codice atto | TOTALE | A | (6) | B | (7) | (8) | |||||||||||||||
(9) | (10) |
Campi del modello F24 | come compilare il campo |
---|---|
(1) codice tributo: | indicare 8911 |
(2) rateazione/regione/prov/mese rif: | non compilare |
(3) anno di riferimento: | Anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2017 |
(4) importi a debito versati: | indicare l’importo a debito, nell’esempio 6.000,00 |
(5) importi a credito compensati: | non compilare |
(6) TOTALE A: | somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario |
(7) TOTALE B: | somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito |
(8) SALDO (A – B): | indicare il saldo (TOTALE A – TOTALE B) |
(9) codice ufficio: | non compilare |
(10) codice atto: | non compilare |
Rispetto al ritardo nell’emissione della fattura questa è disciplinata dall’articolo 6 del D.lgs n.471/97
Il 26.02.2021 ho emesso tre fatture che sono state scartate (il corrispettivo ancora non e’ stato liquidato) ed ancora non si e’ provveduto ad effettuare la dichiarazione trimestrale dell’IVA.Posso rimediare ancora senza incorrere in sanzioni?
salve emesse n. 7 fatture ma non risultano nel cassetto fiscale perchè non è stato messo 0000000 ma l’imposta trimestrale è stata versata regolarmente. fatture del 4 trimestre del 2019 registrate nel 2021
Cosa devo fare ? come calcolare la sanzione?
non è esattamente così: la determinazione della percentuale da applicare a titolo di sanzione dipende dipende dal numero di giorni che intercorrono dalla data di SCADENZA e la data di pagamento. Se regolarizza la fattura lo faccia contestualmente. La ringrazio dello spunto perchè effettivamente poteva prestare il fianco ad intpretazioni.
io sinceramente non riesco a capire se il computo dei 90 giorni debba essere calcolato tra la data della violazione (omesso invio) e la data della regolarizzazione (invio della fattura), oppure se tra la data della violazione e la data del pagamento con F24. Il ravvedimento dice che se l’omissione è regolarizzata entro 90 giorni la sanzione è ridotta a un nono… ok… ma quindi chi regolarizza la fattura con 15 giorni di ritardo e paga dopo 180 giorni, paga sempre 1/9, consapevole del rischio che se nel frattempo gli arriva un avviso bonario piglierà la sanzione piena?
Non sa che soddisfazione questi commenti…..sapere di aiutare qualcuno e farlo senza chiedergli alcunchè mi riempie di orgoglio
Completo e chiaro.