Novità dalla Legge di Bilancio 2021
Con la Circolare 22 gennaio 2021, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merio alla proroga prevista anche sul 2021 per la rivalutazione societarie e dei terreni.
Per il 2020 il testo definitivo del Decreto rilancio 2020 viene definita la possibilità della rivalutazione del valore d’acquisto dei beni interessati detenuti alla data del 1° gennaio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2020 (articolo 1, commi 693 e 694, legge di bilancio 2020) – e posseduti al 1° luglio 2020, effettuando i relativi adempimenti entro il 15 novembre 2020 ossia il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata e redazione della perizia (articolo 137, decreto “Rilancio”)
Per il 2021 il testo definito della legge di bilancio ai commi 1121 ha introdotto l’ennesima proroga del valore delle partecipazioni e dei terreni pagando l’imposta sostitutiva dell’11% purchè siano posseduti alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021 (articolo 1, commi 1122 e 1123, legge di bilancio 2021).
Novità dal DL Rilancio 2020
Il Dl Rilancio 2020 prevede la possibilità di rivalutare il valore fiscale delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati ed i terreni posseduti alla data del primo luglio 2020 applicando una aliquota di rivalutazione per il pagamento dell’imposta sostitutiva pari ancora all’11 per cento.
Novità Legge di Bilancio 2019: aumenta la tassazione della plusvalenza
Prorogata anche per il 2020 la possibilità di effettuare l’affrancamento la cui prima rata dovrà essere versata entro il 30 giugno 2020 con imposta sostitutiva confermata all’11% e rateizzabile. Il tasso di interesse per la rateizzazione sarà del 3% annuo a partire dalla seconda rata. Nel caso di rivendita dell’abitazione entro cinque anni dall’acquisto o costruzione la tassazione della plusvalenza sarà aumentata dal 20 al 26%…in sintesi assistiamo ad un altro aumento delle imposte, tanto per cambiare.
Novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018
L’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni, azioni o quote di società qualificate e non è del 26% e sarà possibile per tutte le persone fisiche che le detengono al di fuori dell’esercizio d’impresa.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva consente la detassazione parziale delle plusvalenze realizzate dal primo gennaio 2019 e agli utili percepiti a partire dal primo gennaio 2018. Seppur pagherete l’imposta sostitutiva gli utili/dividendi generati/erogati saranno comunque soggetti al regime previgente. Nel seguito troverete come funziona l’imposta sostitutiva
Diamo subito alcuni chiarimenti sui punti principali:
- quanto costa l’operazione
- come si effettua
- regime fiscale di detrazione per eventuali precedenti affrancamenti
- termini di scadenza e modalità di compilazione del modello F24 con i relativi codici tributo da utilizzare
- casi particolari
Già la Legge di bilancio aveva riaperto i termini per avvalersi dell’affrancamento del valore delle partecipazioni (anche dei terreni eventualmente posseduti dalle persone fisiche e dalle società semplici).
La convenienza fiscale per l’affrancamento del valore risiede nel fatto che a fronte del versamento dell’11%% sul valore di perizia si evita la tassazione della plusvalenza, generata come differenza tra valore di costituzione iniziale e valore delle cessione, applicandoci sopra la tassazione secondo la categoria dei redditi diversi, disciplinata dall’articolo 67 del Tuir (riepilogata nel seguito).
Gli attuali scaglioni Irpef sono i seguenti
Scaglioni reddito Irpef | Aliquota | Irpef lordo |
---|---|---|
da 0 a 15.000 euro |
23% | 23% del reddito |
da 15.000,01 a 28.000 euro |
27% | 3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro |
da 28.000,01 a 55.000 euro |
38% | 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro |
da 55.000,01 a 75.000 euro |
41% | 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro |
oltre 75.000 euro | 43% | 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro |
Consideriamo che se avete una società è facile che vi collochiate all’ultimo scaglione, stiamo parlando di un differenziale tra il 43% (supponendo tutta tassazione marginale all’ultimo scaglione Irpef) e l’11% (prima era dell’8%). Tanta roba… e tanto risparmio insomma, per cui vi consiglio di affrettarvi per non restare fuori dall’agevolazione!
La convenienza risiede nel fatto che al momento della cessione delle partecipazione, laddove abbiate intenzione in un futuro prossimo di farlo, potrebbe portarvi a maturare una plusvalenza tassabile con aliquota ordinaria ben più alta, per cui l’affrancamento è un’opzione da non perdere laddove il valore della vostra società, rispetto al valore della partecipazione iniziale sia cresciuto nel tempo.
Requisiti da rispettare
I beni oggetto di rivalutazione devono essere posseduti al primo gennaio 2017 (o dell’anno precedente se parliamo degli anni successivi oggetto di proroga). Con la Legge di bilancio 2018 i beni devono essere posseduto al primo gennaio 2018 e così via se vi saranno ulteriori proroghe per gli anni a venire.
Quanto costa l’affrancamento delle partecipazioni?
La prima voce di costo dell’operazione è l’onorario della perizia valutativa che varia in base alla complessità della società che si sta per valutare e al suo valore economico (enterprise value). Inutile che vi scriva la perizia valutativa dell’ENI quanto costi, perchè per quella ci sarà un plotone di periti pronti, ma per ditte individuali o SRL mi rifarei al tariffario dell’ordine dei dottori commercialisti che, anche se non più vigente per via della liberalizzazione degli onorari professionali, può rappresentare comunque un punto di riferimento importante per tracciare un onorario medio o atteso. Molto meglio sentire naturalmente i pareri di almeno tre commercialisti differenti e sentire quale onorario propongono per l’operazione, track record di operazioni similari alla vostra o di aziende operanti nello stesso settore (a parità di sevizio reso naturalmente).
La seconda voce è rappresentata dal costo dell’affrancamento, che richiede nel versamento di un’imposta sostitutiva calcolata applicando l’aliquota dell’8 per cento, da versare entro il 30 giugno 2017 (si può fruire della rateizzazione ma basterà versare la prima rata entro tale data) o data successiva se parliamo di proroghe.
Chi può effettuare la rivalutazione e l’affrancamento delle quote ai fini fiscali
Possono accedere alla agevolazione solo:
- i contribuenti persone fisiche residenti nel territorio dello stato detenuti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa e anche i soggetti non residenti per le partecipazioni in società residenti fiscalmente in Italia (non per le stabili Organizzazioni – SO in Italiani società estere;
- società semplici e ai soggetti alle stesse equiparati ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
- Enti non commerciali per le partecipazioni fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa.
Anche le partecipazioni detenute per il tramite di società fiduciarie potranno accedere alla agevolazione ma a condizione che il fiduciante rientri in una delle categoria di cui sopra.
I costi dell’affrancamento però potranno essere abbattuti da alcune componenti di costo:
La prima riguarda la possibilità di dedurre il costo della perizia fiscalmente in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi, come costo di impianto e avviamento qualora la perizia sia stata predisposta per una società.
Il secondo effetto benefico riguarda il fatto che trattandosi di costi capitalizzati questi incrementano il costo rivalutato se la perizia è stata predisposta per conto dei soci.
La circolare n. 10 del 2006 ha tuttavia chiarito che secondo loro “non può essere ulteriormente incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione” escluso però il costo della perizia. Sottolineo secondo loro perchè per me non è così, in quanto se sostengo altri costi sempre inerenti l’operazione di affrancamento inerenti la perizia o propedeutici all’asseverazione, non vedo perchè questi non possano essere ricompresi.
Il terzo effetto riguarda la nuova possibilità di portare in detrazione fiscale le eventuali imposte sostitutive versate su precedenti rivalutazioni fiscali. In passato infatti ce ne sono state differenti e molti vi hanno aderito per abbattere il valore della plusvalenza eventualmente tassabile in capo al socio cedente la quota.
Sarà infatti possibile procedere con la detrazione fiscale delle imposte sostitutive versate sui precedenti affrancamenti così come disciplinato dall’art. 7, comma 2, lettera ee) del D.L. n. 70/2011 cosa che prima l’agenzia delle entrate affermava non essere possibile prestando così il fianco a contenziosi (ma questo è un altro discorso).
Versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione e rateizzazione
Il termine di scadenza, come abbiamo detto è il 30 giugno 2018 data entro cui il contribuente deve versare almeno la prima rata affinché si consideri perfezionata l’operazione. Con la Legge di bilancio 2018 le scadenze restano invariate per cui giorni e mese sono gli stessi. Il versamento dovrà avvenire utilizzando il modello F24 in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo le cui scadenza saranno:
- prima rata 30 giugno 2018;
- seconda rata 30 giugno 2019
- terza rata 30 giugno 2020
Il costo della rateizzazione è pari ad un più che sostanzioso interesse annuo del 3% da colcolare dalla data del 30 giugno 2018.
Il codice tributo da utilizzare per l’affrancamento delle azioni resta quello definito dalla Circolare n.144 del 2008 dell’agenzia delle entrate i codici restano invariati per cui resta invariato il codice tributo 8055 per l’affrancamento di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati sia esse qualificate o non qualificate indicando sempre come anno di riferimento l’anno in cui si è effettuata la rivalutazione e non quello di versamento, indipendentemente dalla rata che state pagando.
Per la rivalutazione dei terreni invece il codice tributo da utilizzare è 8056.
Ratio normativa
La norma è finalizzata proprio alla riduzione delle tasse sulle plusvalenze che emergerebbero dalla vendita della partecipazione, in quanto il costo fiscalmente riconosciuto della quota, azione, partecipazione o diritti similari.
Quali tipologie di partecipazioni possono essere affrancate attraverso la rivalutazione del valore fiscale
Abbiamo detto partecipazioni, azioni e quote societarie a patto che non siano di società quotate in borsa in mercati regolamentati italiani ed esteri. Anche eventuali diritti o titoli similari che danno diritto all’acquisto di azioni e per questo con una loro autonoma valutazione potranno essere affrancati: ne sono un esempio i diritto d’opzione o le obbligazioni convertibili in azioni.
Aliquota per la rivalutazione delle quote o dei terreni
L’aliquota è stata raddoppiata con la nuova normativa passando per le partecipazioni qualificate e non, dal 4% all’8%. Naturalmente questi raddoppi delle imposte passano inosservati sotto gli occhi di tutti senza che nessuno si lamenti di questi incrementi così immotivati, o meglio motivati da un’esigenza di far fare cassa all’erario. Tempi che cambiano e un popolo a cui passa sotto gli occhi qualsiasi cosa senza che nessuno dica “A”.
Per cui beccatevi il raddoppio sulle qualificate e la moltiplicazioni del 400% sulle partecipazioni non qualificate che passa dal 2% all’8%!
Sicuramente parliamo di un’agevolazione, per cui dobbiamo anche ringraziare del fatto che ancora esiste, anche se sono anni che viene confermata tanto da dover forse richiedere che sia scritta direttamente nel Tuir.
Considerate comunque che oggi per le partecipazioni non qualificate la plusvalenza viene tassata al 26% mentre per le partecipazioni qualificate si applicano gli scaglioni di reddito ma solo sul 49,72% della plusvalenza realizzata.
Esempio di rivalutazione fiscale della partecipazione
Facciamo un esempio e se avete bisogno del file xls scrivetemi che ve lo giro così per vedere un caso pratico di società il cui valore si rivaluta nel tempo e cresce oltre il 200% rispetto al valore di iscrizione iniziale o al momento della costituzione.
Facciamo così un esempio con il calcolo del costo della rivalutazione per capire quanto si potrebbe risparmiare in termini assoluti e percentuali a seconda della tipologia di partecipazione posseduta.
L’imposta sostitutiva deve essere calcolato sul valore di perizi della quota societari o del terreno rivalutato e non sull’eventuale delta tra valore di iscrizione e valore rideterminato.
Scusate fin da subito per le assunzioni e le semplificazioni, ma mi preme di più che comprendiate fin da subito quale potrebbe essere il risparmio sulle tasse che andrete a pagare.
RIVALUTAZIONE VALORE PARTECIPAZIONE | Socio A | Socio B | Socio C | |
Quota partecipazione | 100% | 67% | 27% | 7% |
Patrimonio Netto ante rivalutazione | 150.000 | 100.000 | 40.000 | 10.000 |
Valore rivalutato della partecipazione | 375.000 | 250.000 | 100.000 | 25.000 |
Costo della perizia | 4.000 | 2.667 | 1.067 | 267 |
Delta da rivalutare (Plusvalenza) | 225.000 | 150.000 | 60.000 | 15.000 |
Aliquota Imposta sostitutiva rivalutazione | 8% | 8% | 8% | 8% |
Imposta sostitutiva da versare per affrancamento | 18.000 | 12.000 | 4.800 | 1.200 |
Partecipazioni NON qualificate | Socio A | Socio C | Socio B | |
Tassazione partecipazione non qualificata senza affrancamento (26% sulla plusvalenza) | 58.500 | 39.000 | 15.600 | 3.900 |
Tassazione partecipazione non qualificata con affrancamento (imposta sostitutiva sul delta) | 18.000 | 12.000 | 4.800 | 1.200 |
Costo perizia ripartito | 4.000 | 2.667 | 1.067 | 267 |
Risparmio su partecipazioni non qualificate | 36.500 | 24.333 | 9.733 | 2.433 |
Risparmio % | 62% | 62% | 62% | 62% |
Partecipazioni qualificate | 49,72% (dal 2016 passato al 58,14%) | Socio A | Socio B | Socio C |
Plusvalenza Tassabile | 74.580 | 29.832 | 7.458 | |
Imposte da versare su partecipazione Qualificata senza Affrancamento (Scaglioni Irpef sul 49,72%) | 27.881 | 7.656 | 1.715 | |
Imposte da versare su partecipazione Qualificata con Affrancamento (imposta sostitutiva sul delta) | 12.000 | 4.800 | 1.200 | |
Costo perizia ripartito | 2.667 | 1.067 | 267 | |
Risparmio su partecipazioni non qualificate | 13.214 | 1.789 | 249 | |
Risparmio % | 47% | 23% | 14% |
Nel seguito dove potete trovare il file di calcolo in Excell per verificare l’effettivo risparmio sulle tasse anche in caso di cambio aliquota
Aliquote Irpef Persone fisiche
La differenza tra quote o partecipazioni e qualificate e non risiede nella % di possesso che si definisce QUALIFICATA, se rappresenta una percentuale superiore al 20% o 2% per società quotate, dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria ovvero al 25% o 5% per società quotate del capitale o patrimonio sociale. Non qualificate se inferiori a tali soglie.
Chi può effettuare la perizia di valutazione delle quote o partecipazioni societarie
Purtroppo la perizia dovrà essere richiesta obbligatoriamente a soggetti abilitati a svolgere questo compito in quanto sono penalmente sanzionabili che sono professionisti iscritti agli albi di dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nonché revisori legali dei conti. Potrà altresì essere richiesta a periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del Testo Unico di cui al R.D. n. 2011/1934.
I soggetti titolati a redigere la perizia valutativa della quota societaria o dei terreni oggetto di rivalutazione sono i dottori commercialisti iscritti regolarmente all’albo o anche i periti iscritti alle Camere di commercio. La perizia deve essere asseverata anche se il momento all’asseverazione può non coincidere con quello di trasferimento ma può essere traslato fino al versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva così come chiarito dalla Risoluzione Ministeriale n. 53 del 2015.
Per i terreni sono titolati anche gli iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, periti agrari o industriali, agronomi o agrotecnici.
Ricordiamo che i profili di responsabilità del professionista che si trova a redigere la perizia sgonfiano nell’ambito penale così come definito dall’articolo 64 c.p.c. se ha colpe gravi.
Compilazione della dichiarazione dei redditi 730 o Modello Unico
I soggetti che si sono avvalsi dell’affrancamento del valore delle quote o dei terreni dovranno indicare questa opzione nel quadro RT – Sezione VII per le quote e RM – Sezione X, per la rivalutazione dei terreni. Per i contribuenti che presentano il modello 730, in aggiunta al modello di dichiarazione devono compilare il previsto riquadro del quadro RT o RM del modello Redditi, unitamente al frontespizio e presentare tale modello Redditi con le relative modalità e rispetto dei termini.
Riferimento normativo rivalutazione della partecipazione, quote o terreni
Articoli 5 e 7 della Legge n.448/2001
Leggi anche
Tassazione dei dividendi societari per capire in base agli utili prodotti come sono poi effettivamente tassati i proventi derivanti dalla mia società in quanto spesso questo sfugge all’imprenditore solitamente più attento a fare soldi che vedere quelli che gli restano in tasca dopo averli presi.
Chiaro facilmente comprensibile. Complimenti all’ autore dell’ articolo. Grazie . Posso avere il file Excel
indicato.
Non avete specificato il fatto che questa norma noon fissa un termine per la vendita della partecipazione . Cioè il possessore non deve attendere un periodo minimo di tempo per poter vendere la partecipazione utilizzando come costo il valore rivalutato
Ottimo articolo.
Si può avere il file excel se possibile. Grazie
Buongiorno,
complimenti per l’articolo. Posso ricevere il file excel per fare qualche calcolo? Grazie
complimenti per l articolo, chiedo anche io il file excel grazie
ma nel calcolo dell’importo da assoggettare ad affrancamento è corretto detrarre il patrimonio netto (costo della partecipazione) ante rivalutazione?
Non ho trovato nulla che lo autorizzi ne nulla che lo vieti ma molti altri professionisti sottopongono a tassazione l’intero importo della partecipazione rivalutata anche il capitale sociale.
non è proprio ovvio a mio modesto avviso: perchè se lei non rivaluta e domani mattina viene un compratore che vorrebbe comprarsi la sua azienda ad una cifra iperbolica (e lo spero per lei), dovrebbe attendere a farlo o la proroga della norma. Sulle somme corrisposte e non realizzate non è possibile richiedere indietro alcunchè
La rivalutazione si può fare se, come ovvio, c’è una reale possibilità di realizzare il valore aggiunto. Ma se, pagato la rivalutazione, non si dovesse arrivare alla chiusura (mancata realizzazione del surplus di valore) cosa succede alla somma di denaro versata? E’ persa?
Articolo chiaro, molto ben strutturato. Chiedo il file Excel se possibile. Grazie !