Aggiornato il 4 Maggio 2023
Attenzione: con il Decreto Crescita 2019 le naturali scadenze sono state differite (non prorogate) al 30 novembre sia per quello che concerne il termine per l’invio delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione IRAP. Questo a partire dalla dichiarazione relativa all’anno di imposta 2018. Per tale motivo anche la scadenza per la redazione del libro inventari slitta al 31 marzo 2020.
Non valgono eventuali proroghe concesse nella presentazione della dichiarazione dei redditi che facciano slittare la data di presentazione della dichiarazione Unico.
Sarà pertanto necessario procedere alla predisposizione e alla stampa definitiva del libro inventari ai sensi dell’art. 15 del DPR 600 del 1973.
Quali informazioni deve contenere il libro inventari
Ai sensi dell’art 2217 del c.c. l’inventario deve redigersi ogni anno dall’inizio dell’esercizio dell’impresa e ogni anno e deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività dell’imprenditore estranee alla medesima. L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite.
In sintesi:
Prendete il bilancio d’esercizio in IV direttiva CEE ed aprite letteralmente le voci richieste delle immobilizzazioni fino ad identificare ciascun cespite ed il suo fondo di ammortamento e poi indicate a livello di singola anagrafica il conto dei crediti verso clienti e debiti verso fornitori.
Vidimazione e bollatura dei registri contabili
Secondo la normativa vigente i libri contabili previsti dal codice civile, libro giornale e libro degli inventari per intenderci e quelli previsti dalla normativa fiscale tributaria come il DPR n.633/1972 per registri IVA, registri cronologici dei professionisti, registro beni ammortizzabili, ecc non devono essere vidimati.
Gli altri invece che potete trovare nell’articolo dedicato alla stampa, vidimazione e compilazione dei registri obbligatori restano ancora soggetti all’obbligo di vidimazione
Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.
Chi firma l’inventario
L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore o il legale rappresentante. Per legale rappresentante deve intendersi qualsiasi soggetto avente deleghe di potere per firmare tale documento societario e che dovrà naturalmente essere conosciute nelle anagrafi delle agenzie delle entrate. Talvolta infatti ad una attribuzione dei poteri che si ottiene mediante procura notarile non si ha una successiva comunicazione in agenzia della stessa.
Entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell’art. 13 devono in ogni caso redigere l’inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell’art. 2217 del codice civile.
Ai sensi del citato articolo 15 del DPR n.600 del 1973 il libro inventari relativo all’anno di imposta 2014 per esempio deve essere redatto entro la fine del 2015.
Occhio però, come anticipato in premessa alle variazioni che possono intervenire sulle scadenze dei termini previsti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi come è avvenuto dal 2019 in poi. La scadenza storica del 30 settembre infatti è slittata al 30 novembre.
L’inventario dei beni con utilità pluriennale, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario. Nell’inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate le attività e le passività relative all’impresa. Il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, salve le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi della tecnica contabile, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell’art. 3.
Sappiate comunque che l’obbligo di redazione dei registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed il registro dei beni ammortizzabili potrà non essere rispettato qualora le operazioni rilevanti ai fini IVA siano riportate nel libro giornale con le stesse tempistiche previste per queste comprensive anche delle annotazioni relative al registro dei beni ammortizzabili che dovranno essere recepite invece nel libro inventari entro sempre la stessa scadenza.
Nel successivo articolo la differenza con il registro dei beni ammortizzabili in quanto la domanda solitamente arriva alla mente un secondo dopo “Ma perchè devo compilare due registri che mi sembrano uguali?”…avete ragione
Quali sono gli altri libri e registri obbligatori
Troverete poi un articolo di approfondimento dedicato alla tenuta dei libri e registri contabili obbligatori dove anche qui trovare dei chiarimenti, e risposte alle vostre domande.
Conservazione sostitutiva dei documenti informatici
Vi ricordo poi che avrete la possibilità di conservare elettronicamente e firmare digitalmente i documenti informatici aziendali in modo da ridurre ulteriormente i tempi di compilazione e anche i costi per l’archiviazione e dello spazio fisico che sempre uno scherzo ma non è così quando si tratta di aziende già di medie dimensioni.
Non perdetevi l’articolo dedicato all’imposta di bollo prevista per l’archiviazione sostitutiva dei documenti informatici. Per documenti intendo in primis libri e registri obbligatori per legge.
imposta di bollo prevista per l’archiviazione sostitutiva dei documenti informatici