Nuovo elenco clienti e fornitori 2019: lo spesometro e i chiarimenti alle Domande dall’Agenzia Entrate

37
2191

In scadenza il nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni detto spesometro o nuovo clienti e fornitori 2017, di cui avete avuto modo di parlare nella guida allo spesometro appositamente predisposta per cercare di dare un taglio pratico  per rispondere alle domande dei lettori e per trovare delle risposte che possono essere di aiuto a tutti i lettori e che con la nuova circolare 24 e 28 del 2011 trovano un ulteriore punto di riferimento per la compilazione. Iniziamo con il dire che i soggetti obbligati alla compilazione cambiano perchè cambia il nuovo limite da applicare alle operazioni interessate.

Nuovo articolo spesometro Trimestrale 2017

Dal 2018 lo spesometro si fa più leggero in quanto diviene nuovamente semestrale. Nel seguito il link alle modifiche che interverranno sui flussi relativi al periodo di imposta 2018.

spesometro-trimestrale-invio-trasmissioneVediamo come funzionerà la compilazione del nuovo spesometro trimestrale e quali le scadenze anche per verificare se si andranno ad accavallare con altri importanti adempimenti al fine sempre di fornire alcuni chiarimenti utili e rispondere alle vostre domande vista l’imminente approvazione della Legge di Bilancio 2017 che al suo interno porta alcune novità.

Spesometro trimestrale 2017: cosa cambia

Lo spesometro trimestrale consiste nell’invio periodico dei dati relativi alle operazioni Iva effettuate nel corso del trimestre precedente secondo le specifiche tecniche allegate nel seguito ed entro le scadenza da non confondersi con la trasmissione opzionale dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute.

Per le operazioni relative all’anno di imposta 2016 resta invariata la scadenza del 10 aprile 2017 nonché le specifiche tecniche. Queste ultime varieranno solo dal flusso relativo all’anno di imposta 2017. Le Specifiche tecniche per la trasmissione dei fati relativo alle fatture emesse e ricevute (spesometro 2017) Provvedimento 182070

Preparatevi a recepire le nuove specifiche tecniche dello spesometro sulle operazioni relative al periodo di imposta 2017  che trovate nel provvedimento . Vi ricordo che nei provvedimenti non troverete scritto spesometro ma dovrete fare riferimento all’articolo 21 del DL 78 del 2010 che invece di spesometro parla di “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute“.

In estrema sostanza si passa dalla comunicazione di dati una volta l’anno a quattro invii trimestrali.
Attenzione al quarto trimestre che vede l’adempimento slittare a fine febbraio non fine gennaio come potrebbe essere facile intuire.

Per il 2017 il decreto milleproroghe ha prevista due invii semestrale per venire incontro alle richieste di tutti compresi noi dottori commercialisti per cui con riferimento solo al primo anno di applicazione che riguarda la trasmissione dei dati relativi all’anno di imposta 2016 da inviare nel 2017 le scadenza saranno due:

  1. Dati relativi al primo semestre 2016 entro 18 settembre 2017 che cade di domenica per cui slitta al giorno dopo;
  2. Dati relativi al secondo semestre 2016 entro il 28 febbraio 2018 (attenzione perchè in quel periodo vi sono diverse scadenze importanti che si stanno accavallando per cui pianificate l’effort interno)

Dal 2018 e quindi per trasmettere i dati relativi al 2017 la periodicità torna ordinaria per cui si avrà finalmente (si fa per dire ovviamente perchè ci fanno lavorare il quadruplo) spesometro trimestrale per la gioia di tutti che avrà le seguenti scadenze:

  • I Trimestre entro il 31 maggio 2018 (facoltativa)
  • II trimestre 2018 entro il 16 settembre 2018 (Prorogata al 28 settembre 2017 e poi al 5 ottobre)
  • III trimestre 2018 entro il 30 novembre 2018; (facoltativa)
  • IV trimestre 2018 entro il 28 febbraio 2019

La Manovra di bilancio ha ridefinito lo spesometro rendendolo semestrale per cui restano ferme solo le scadenze relative al primo e secondo semestre 2018.

Nel seguito il link all’articolo alle altre piccole modifiche introdotte dalla Manovra di bilancio 2018 per lo spesometro partire dal periodo di imposta 2018./

Proroga Spesometro

(articolo dedicato dove saranno riportate tutte le proroghe)

Chiarimenti tra obbligo e opzione facoltativa

Dal 2017 lo spesometro annuale viene sostituito, sempre in onore della “semplificazione che non c’è”, da due nuovi adempimenti

  • Spesometro Trimestrale obbligatorio: riguarda la trasmissione delle operazioni effettuate rilevanti ai fini Iva che in pratica quadruplica l’adempimento che prima portava il nome di spesometro annuale, divenendo trimestrale. A questo si aggiunge anche la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva come previsto dal successivo articolo 21 Bis del 78 2010.
  • Trasmissione dati delle fatture emesse e ricevute opzionale: a questo aggiunge un altro adempimento opzionale che consiste nell’invio dei dati relativi alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/15

I soggetti che si avvalgono della trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi  dell’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dovranno considerare come già soddisfatto l’adempimento opzionale fatture emesse e ricevute opzionale e nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fatture.

Le specifiche tecniche sono le stesse ma nel caso della trasmissione telematica di tutti i dati da inserire saranno maggiori e riguardano per esempio anche la deducibilità e le detraibilità delle voci.

Armatevi quindi di pazienza perché l’abrogazione degli studi di settore tanto reclamizzata in realtà ha come contro altare, secondo me, proprio l’introduzione dei maggiori adempimenti periodici trimestrali. Anche se la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è opzionale diciamo che quasi sembrerebbe strano a questo punto non inviarli visto che il tracciato del file è molto simile ed i data base dove pescherà anche, ossia i sistemi contabili aziendali; per cui c’è da chiedersi quanto questa sia concretamente classificabile come un’opzione. Viene quasi il dubbio che chi non li invia diviene il primo sospettato.

La ratio normativa è sempre quella della lotta contro l’evasione e ci mettono anche la semplificazione anche se a me la sensazione è sempre che vi siano più adempimenti di prima, sbaglierò ma anni fa ce ne erano molti di meno. Introducono adempimenti quando basterebbe eliminare solo la banconota da 500 euro e il nero crollerebbe. Vabbè facciamo finta che crediamo che questi adempimenti siano una rivoluzione nella lotta all’evasione.

Soggetti esonerati dalla trasmissione

Esclusi i contribuenti forfettari minimi: per quello che concerne i contribuenti minimi vi anticipo che non dovranno compilarlo così come lo era per il precedente adempimento. Stiamo parlando sia di quelli che avevano accesso al regime fiscale di vantaggio previsto ex articolo 27 e ss del  DL 98 del 2011 sia per i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario dei minimi di cui alla legge 190 del 2014 in quanto esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunta per espressa previsione normativa.

La circolare n. 1 del 2017 dell’agenzia delle entrate che trovate in calce all’articolo ha confermato anche che la trasmissione dei dati deve essere effettuata dagli enti associativi che hanno optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991 per cui anche le associazioni sportive dilettantistiche e le società di capitali senza scopo di lucro limitatamente alle fatture emesse perchè quelle sugli acquisti non devono essere indicate nei registri contabili Iva.

Esclusi i produttori agricoli che operano in zone montane: lono esonerati anche i soggetti che hanno posto in essere solo operazioni esenti Iva o anche i produttori agricoli così definiti dall’articolo 34 comma 6 del DPR 633 del 1972 come anche i produttori di giochi ed intrattenimenti ex articolo 74 comma 6 come anche gli enti non commerciali e anche le società non residenti fiscalmente in italia e prive di una identificazione Iva nel territorio della repubblica Italiana.

Adempimenti abrogati

I tempi quindi a conti fatti si riducono ma in cambio abbiamo alcune importanti novità tra cui l’abrogazione dei seguenti adempimenti dal primo gennaio 2017:

  • non si dovranno più presentare gli elenchi intrastat sia per l’acquisto di beni e le prestazioni erogate sia per quelli ricevuti, ossia stiamo parlando del modello Modello INTRA-2
  • comunicazione delle operazioni verso paesi black list (quella però inserita nell’articolo 1 del Decreto Legge 40 del 2010)
  • Sono anche abolite le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing ex art. 7, comma 12 DPR n. 605/73.

Modifiche nell’invio della comunicazione

Potrebbero esserci delle modifiche nei tracciati record o nelle specifiche tecniche del nuovo spesometro in quanto a conti fatti varia solo la periodicità e non la composizione delle operazioni in esso contenute o maggiori informazioni richieste rispetto a prima per cui si dovranno attendere novità da parte dell’agenzia delle entrate nella speranza che non ci facciano sapere all’ultimo eventuali variazioni in quanto orami sapranno che, trattandosi di flussi di informazioni consistenti che interessano gli uffici dei sistemi informativi o software house, anche piccole variazioni possono necessitare di lavorazioni che richiedono tempo.

Quali operazioni inviare

Potete fare riferimento ai precedenti articoli dedicati all’argomento che, lo ricordo, oggi prevede il nome di comunicazione unica polivalente anche se nella prassi si suole chiamarlo ancora spesometro.

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE CODIFICA
 Escluse  N1 – escluse ex articolo 15
 Non soggette  N2 – non soggette
 Non imponibili  N3 – non imponibile
 Esenti  N4 – esente
 Soggette al regime del margine  N5 – regime del margine / Iva non esposta in fattura
 Soggette a inversione contabile/reverse charge  N6 – inversione contabile (reverse charge)
 Soggette a modalità speciali di
determinazione/assolvimento dell’Iva
 N7 – Iva assolta in altro Stato Ue

Per fare alcuni esempi potremmo avere le seguenti operazioni da indicare:

  • Operazioni escluse IVA: Acquisti o vendite di beni e servizi esclusi dall’Iva ai sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 633/1972
  • Operazioni non soggette ad Iva: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta – ad esempio una prestazione di servizi extra-UE – oppure per espressa disposizione di legge). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla N2 – non soggette“.
  • Operazioni non imponibili: carenti del requisiti della territorialità come ad esempio le esportazione di beni intra-UE
  • Operazioni esenti Iva: come per esempio acquisto polizza assicurativa o prestazione sanitaria.
  • Operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in fattura riguardante beni usati e disciplinata dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36 e seguenti)

Dati da inserire

L’adempimento come sapete consiste nella trasmissione secondo le relative specifiche tecniche del flusso delle fatture emesse e ricevute nel periodi di riferimento a cui si aggiungono le liquidazioni periodiche IVA. In pratica quella che prima era una facoltà per beneficiare dell’esenzione da accertamenti fiscali oggi diviene un obbligo a cui non credo che corrisponda più il regime favorevole sugli accertamento fiscali.

Al momento per quello che concerne le fattispecie di chiarimenti potrete fare riferimento ai documenti di prassi emessi dall’agenzia delle entrate e alle risposte detieni numerosi commenti che avete posto.

A livello di tracciato riportato nelle specifiche tecniche per le operazioni dove non è obbligatorio riportare il valore dell’IVA, il campo denominato “ImponibileImporto” deve riportare il valore dell’imponibile comprensivo di IVA (cfr. pagina 11 delle specifiche tecniche).

Nuovi campi deducibilità Iva e detraibilità Iva se farete opzione per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e riavute

Nelle specifiche tecniche dello pedometro potrà essere fornito il campo relativo alla percentuale di detraibilità se avete un pro rata di detraibilità diverso dal 100% o, in alternativa, la deducibilità del costo riportato in fattura perchè come ormai sono certo sapete visto che lo ripeto da anni, l’Iva che resta indetraibile diviene un costo deducibile ai fini Ires, Irap o Irpef. L’indicazione della deducibilità e detrazione Iva è facoltativa e nel seguito diamo la definizione riportata dall’agenzia delle entrate  che potrebbe sempre servirvi:

  • Detraibile: valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili.
  • Deducibile: indica se gli importi si riferiscono a spese deducibili ai fini di imposte diverse dall’Iva.

Specifiche tecniche nuovo spesometro

Le specifiche tecniche del nuovo spesometro dovranno essere pubblicate con apposito provvedimento che troverete qui e nelle quali speriamo non vi siano novità nei tracciati o nelle informazioni da inserire in quanto come sempre modificare le impostazioni dei criteri strattoni da sistemi informatici anche complessi spesso prende tempo e porta ad errori nelle prime fasi di applicazione come fu, del resto, lo stesso spesometro. Come premesso il contenuto non varia rispetto a prima per cui dovrete inserire o munirvi dei dati anagrafici dei soggetti coinvolti, tipologia dell’operazione effettuata, la data ed il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’IVA applicata calcolata.

Specifiche tecniche Spesometro Trimestrale 2017 Provvedimento 182070

Con lo spesometro anche le liquidazioni Iva

Novità assoluta invece riguarda i dati relativi alle liquidazioni Iva periodiche sia nel caso siate contribuenti mensili sia trimestrali anche se la comunicazione sarà trimestrale e sia che siate a credito sia che siate a debito eccetto chi ne era già espressamente escluso prima.
Il contenuto delle liquidazioni ancora non è state definito anche se dopo aver dato i dati con lo spesometro non vedo cos’altro dovremmo dargli in più dal momento che ormai avranno tutto. Sulle modalità di invio o delle specifiche tecniche ancora non so dirvi nulla ma troverete le novità nell’articolo dedicato alle liquidazioni Iva periodiche mensili o trimestrali. Nel caso di contabilità separata la trasmissione sarà comunque unica.

Sanzioni in caso di omessa, ritardata, parziale comunicazione dei dati dello spesometro trimestrale

Nei casi di omessa, ritardata, incompleta o errata trasmissione dei dati dello spesometro trimestrale la sanzione prevista è di 2  euro per ciascuna fattura comunicata sbagliata o in ritardo fino ad un massimo di mille euro per cui possiamo dire che sono piuttosto contenute. Inoltre è prevista anche la riduzione della metà se sarà effettuato l’invio entro i successivi 15 giorni dalla scadenza naturale.

Verifiche da parte dell’agenzia delle entrate

Sembrerebbe che eventuali incongruenze tra dati dichiarati e versati generanno in automatico richieste di definizione da parte dell’agenzia delle entratele mediante invio di comunicazioni bonarie telematiche con invito a definire eventuali incoerenze e forse questo potrebbe determinare qualche effetto tra chi vorrebbe ravvedersi autonomamente e chi so vedrà prima inviare tale comunicazione. C’è il rischio infatti che se mi vedo arrivare la comunicazione prima del tempo potrei no beneficiare per esempio del ravvedimento sprint con aliquota sanzionatoria che parte dallo 0,2%.

Entrata in vigore

L’entrata in vigore è il 24 ottobre 2016 e per la sua operatività si avrà solo se entro 60 giorni sarà convertito in Legge.

Adempimenti correlati

Accanto allo spesometro o elenco licenzi e fornitore trovate anche la Nuova comunicazione trimestrale liquidazioni periodiche Iva

Riferimenti normativi

Spesometro Trimestrale ex Articolo 21 del /8 del 2010

Le operazioni che devono essere comunicate nel nuovo elenco clineti e fornitori sono quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura sia che siano cessioni di prodotti o di beni sia prestazioni di servizi professionali che sono state effettuate (Attenzione al concetto di effettuazione dell’operazione di cui abbiamo parlato nel corso di un articolo apposta per speigare quali operazioni rientravano nello spesometro e quali magari in virtù di questo sarebbero slittate all’anno successivo). Si farà sempre riferimento se presente il momento della registrazione e in alternativa se questo manca al momento di effettuazione.

Novità 2017: nuovo spesometro e comunicazione liquidazioni Iva periodiche

Considerate che lo spesometro annuale va in panchina per lasciare spazio, sempre per la “semplificazione” a due nuovi adempimenti:

Leggete i link correlati per gli approfondimento e le novità

Soggetti obbligati al nuovo elenco clienti e fornitori
Iniziamo con il dire che i soggetti interessati dal nuovo adempimento sono sempre i soggetti titolari di partita Iva come le società di capitali, società di persone, società in contabilità semplificata, o anche quelli che hanno optato per il regime di esenzione Iva di cui all’art. 36-bis del DPR 633 del 1972, o anche gli enti non commerciali sempre limitatamente alle operazioni commerciali per le quali si richiedeva l’apertura della parita IVA, o anche i soggetti non consierati residenti fiscalmente in Italia ma con una S.O. ovvero stabile organizzazione in Italia, ma anche quelli che hanno in Italia il rappresentante fiscale, o sono identificati direttamente in Italia.
Saranno obbligati altresì i curatori fallimentali per le imprese sottoposte a procedure concorsuali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, e come anche i lavoratori auonomi, liberi profesionisti e titolari di partita Iva che hanno optato per il regime delle nuove inizative imprenditoriale regime di cui alla Legge n. 388 del 2000, articolo 13 e non vi farei ricomprendere anche i titolari di partita Iva che sono nel regime dei minimi, in quanto risulterebbero esenti da tutta questa gamma di adempimenti e così come anche ritenuto dall’agenzia delle entrate nella circolare 24 e 28 del 2011. Tuttavia rientreranno nell’obbligo le operazioni effettuate dal giorno successivo all’uscita dal regime dei minimi di cui vi ricordo la guida pratica se volete farvi un’idea di come funzione l’adesione e la decadenza dal regime.

Situazioni particolari: operazioni di fusione o trasformazione con estinzione di uno dei soggetti (chiusura della partita Iva, estinzione prresso il registro delle imprese) e che prevede il subentro nelle posizioni attive e passive del soggetto estinto come anche il degli obblighi dichiarativi e comunicativi ad esso facenti capo facendo distinzione tra operazione straordinaria avente luogo, ossia perfezionata, (deposito dell’atto notarile firmato dalle parti interessate presso il registro delle imprese a cura del notaio) avendo cura di compilare una autonoma comunicazione per l’anno precedente se per l’anno 2011 l’operazione si perfeziona prima della scadenza dell’obbligo e per l’anno in corso invece riunire in una unica comunicazione essendo i soggetto ormai lo stesso soggetto giuridico.

Quali sono le operazioni da inserire nel nuovo elenco clienti e fornitori
Le operazioni da indicare sono quelle logicamente imponibili derivanti da clienti, fornitori, agenti, rappresentanti, consumatori finali, lavoratori autonomi, liberi professionisti e simili con cui abbiamo avuto operazioni imponibili ai fini Iva, non imponibili, cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali nonchè operazioni esenti dall’Iva così come anche descritto dalla circolare 24 e 28 dell’Agenzia delle Entrate del 2011 dell’Agenzia delle Entrate al paragrafo 3. Saranno escluse invece quelle operazioni che risultano difettanti di uo dei tre presupposti di applicazione dell’Iva ossai quello soggettivo, oggettivo o territorial: rispetto a quest’ultimo quindi non dovranno essere comunicate quelle che “sotto il prfilo territoriale non risultano rilevanti in italia” come chiarito nella circolare sopra citata.
Visualizza articolo dedicato alle operazioni escluse dallo spesometro.

Nel caso di appalto ma anche nel caso di contratti si fornitura, somministrazione che hanno alla base prestazioni abbiamo il problema di identificare se superiamo il limite a fronte di corrispettivi periodici e ritengo in questo caso dobbiamo rintracciare da quale fonte i ricavi o a quale soggetto giuridico fanno capo i costi.  Buona norma è sempre quella di analizzare il contratto e vedere a quale soggetto giuridco fanno capo e successivamente verificare il superamento del limite.

Tuttavia , anche secondo quanto chiarito dall’agenzia delle entrate nella circolare n. 24 e 28 del 2011 nonchè anche la circolare 25 del 2012  restano incluse anche le operazioni soggette al reverse charge (usati o operazioni intracomunitarie o cessione di rottami, ecc) o quelle operazioni soggette al regime del margine come nel caso dei beni usati.

Spesometro e opzione per il 36-bis
Secondo la circolare numero 24 del 2011, anche i soggetti che hanno fatto opzione per il 36-bis ossia coloro che hanno fatto e chiesto dispensa dagli obblighi Iva rinunciando all’esenzione Iva devono predisporre lo spesometro solo che non essendo obbligati alla fatturazione e la registrazione potrebbero avere die problemi ad indicare la data dell’operazione nel flusso da inviare. L’agenzia delle entrate risponde che già nel provvedimento del  22 dicembre  2010  si è fatto riferimento indicando quale criterio di indivudazione quelli stabiliti dall’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, ossia dai criteri di effettuazione di un’operazione ai fini Iva.

Spesometro o operazioni con POS
Nel caso raro di acquisti effettuati con POS o carta di credito per importo superiori a 3.000  euro,  effettuati  da privati consumatori e pagati con carta di credito l’operazione dovrà essere comunicata dall’operatore finanziario  che  ha emesso la carta di credito o debito utilizzata per la  transazione,  per  il quale la soglia di riferimento è di 3.600 euro come chiarito dlala circolare 25 AE del 2012.
Nel caso invece acquisti  superiori alle soglie di 3 mila o di 3.600 euro effettuati  da  privati  e pagati  con  carta  di  credito,  l’obbligo   della   comunicazione   ricade sull’operatore finanziario, che deve adempiervi secondo le disposizioni  del Provvedimento del 29 dicembre 2011 pertanto poiché l’operatore finanziario non è in grado  di  verificare,  in  base all’estratto conto relativo  allo  strumento  di  pagamento,  gli  eventuali collegamenti contrattuali, l’obbligo di comunicazione riguarda unicamente le operazioni non inferiori alla soglia di 3.600 € come chiarito dlala circolare 25 AE del 2012.

Le risposte dell’agenzia delle entrate ad alcuni dei quesiti posti dalle associazioni di categorie che vi possono essere utili
Domande e Risposte Spesomentro 1
Domande e Risposte Spesomentro 2
Domande e Risposte Spesomentro 3
Domande e Risposte Spesomentro 4

Novità 2017: Consulta Nuovo articolo dedicato alle Domande, Risposte e chiarimenti sullo spesometro 2017

Novità 2013: in attesa di ricevere le nuove specifiche tecniche per a comunicazione dell’anno 2012 potete leggere ulteriori indicazioni le trovate nell’articolo dedicato proprio al nuovo spesometro 2013.

Le associazioni che determinano l’Iva in base all’articolo 74, comma 6, Dpr 633 del 1972 e che detraggono l’Iva forfettariamente dovranno riportare le singole operazioni nel tracciato dello spesometro relative alla cessione di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute. Inoltre le fatture passive degli enti non commerciali, nel caso le stesse si riferiscano ad acquisti relativi sia alle attività istituzionali sia a quelle commerciali, è sufficiente comunicare i soli importi riguardanti gli acquisti per attività commerciali anche se viene consentito di comunicare anche solo l’intero importo della fattura qualora abbaino problemi immagino di natura informatica.

Inoltre viene chiarito che le spese per utenze  come l’elettricità, l’acqua, il gas o il telefono non devono essere inserite nella comunicazione degli enti non commerciali come previsto dal provvedimento del 2 agosto 2013.

Novità 2017

Vi ricordo da subito che con la legge di stabilità 2017 lo spesometro diventa trimestrale (leggi articolo appositamente dedicato con le relative novità); in estrema sostanza si passa dalla comunicazione di dai una volta l’anno a quattro invii trimestrali le cui scadenze sono

Trimestre di riferimentoScadensa trasmissione
I Trimestre 42886
II Trimestre 42978
III Trimestre 43069
IV Trimestre 43159

Attenzione al quarto trimestre che vede l’adempimento slittare a fine febbraio non fine gennaio come potrebbe essere facile intuire.

Articoli di Approfondimento:

Modelli da Scaricare
Chiarimenti Spesometro Agenzia Entrate

Riferimenti normativi: DL 78 del 2010

37 Commenti

  1. Salve, ho un gruppo amatoriale di teatro,che emette fatture nessuna delle quali raggiunge la cifra dei 3600,00 euro. Devo inserirle ugualmente nello spesometro?

  2. Buongiorno,
    io o la contabilità separata per az. agricola (inf. ai 7.000,00) e agriturismo (solo ric. fisc. inf. a 3.000,00 e qualche fattura di acquisto merce e servizi. I dati per lo spesometro devo unirli o bisogna fare 2 file?
    Grazie
    Emma

  3. Salve, vorrei sapere se un fisioterapista che ha fatture es.art.10 n.18 DPR 633/72 ( quindi senza iva) deve presentare la comunicazione polivalente per queste operazioni o si puo’limitare a presentarla per i soli acquisti? Grazie in anticipo

  4. Se ha operazioni a zero significa che non ne ha per cui per quale motivo dovrebbe compilarlo con queste posizioni?

  5. ho alcune società che non hanno fatture emesse nè fatture di acquisto, lo spesometro devo inviarlo comunque a zero? perchè il programma non lo prevede.
    posso stare tranquilla che non incorrerò in sanzioni per il mancato adempimento?

  6. salve,sono una fisioterapista che da quest’anno non rientra piu nel regime minimi.ho parita iva ed emetto fatture ma le nostre operazioni sono esenti iva…in tutto questo come si colloca lo spesometro?perche nessuno mi sa ire neanche il caf ad oggi se lo devo o non lo devo fare.grazie mille grillo gessica

  7. Gli acquisti di beni da un soggetto non residente ma con rappresentante fiscale in Italia devono essere indicati nel quadro BL dello spesomento?

  8. Salve,
    Noi siamo incerti per quanto riguarda il nuovo elenco clienti/fornitori per le operazione del 2012.
    Abbiamo un ristorante che oltre alle ricevute fiscali emette anche fatture.
    La domanda é: Fino ad ora abbiamo registrato solo i corrispettivi sommando assieme fatture e ricevute, ma ora con gli elenchi come dobbiamo comportarci con le fatture? Dobbiamo registrarle sul registro delle fatture emesse? E per quanto riguarda gli agenti che ricevono fatture dei ristoranti? Continuiamo con il riepilogativo oppure anche queste registrarle una ad una?
    Grazie!

  9. Per le operazioni che non conmplenao l’obbligo di emissione della fattura è previsto come limite non 3.000 euro ma 3.600 euro ecco perchè glielo scarta, per cui controlli di aver impostato bene all’inizio i campi.

  10. salve, vorrei porvi una domanda: un medico esente iva quindi solo clienti privati con codice fiscale,con un’unica parcella superiore a euro 3.000 vi chiedo:
    va presentato lo spesometro? ho provato a inserirlo nel “dettaglio 1 soggetti non titolari di p.iva” ma mi dice “importo dovuto non deve essere inferiore a 3600 euro” la parcella è di 3500 euro.
    Cosa devo fare?
    Grazie

  11. No, le operazioni dal primo luglio sono quelle non soggette a fatturazione non il contrario.

  12. Salve,
    avrei una domanda da porvi:
    la modifica apportata al decreto tra le altre cose prevede che per il 2011 dovranno essere indicate tutte le fatture superiori a 3000.00 dal 1° luglio…
    la domanda è questa: se è stato stipulato un contratto che prevede il pagamento in modo frazionato con un acconto versato in giugno di ad es. 2000.00 euro ed un saldo versato in luglio di altri 2000.00 euro, come devo comportarmi? il saldo da solo non supera i 3000.00 euro, ma considerando l’esistenza di un contratto e sommato dunque all’importo di giugno li supera…
    devo considerare anche l’acconto nonostante nonostante sia stato versato prima del 1° luglio o non devo considerarlo e quindi non inserire neanche il saldo in quanto inferiore a 3000.00 euro?
    Grazie!

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.