Operazioni escluse dallo spesometro o nuovo elenco clienti fornitori: esempi

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Le operazioni escluse dal nuovo adempimento spesometro o nuovo elenco clienti fornitori di cui avete avuto modo di leggere nella guida pratica all’applicazione o anche nell’articolo di approfondimento con le domande e le risposte sono  essenzilamente quelle che difettano di uno dei requisiti di applicazione dell’Iva come il presupposto oggettivo, soggettivo o territoriale.

La prima importante novità riguarda l’abrogazione dello spesometro dal 2019 per effetto dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica. L’unica parte di dati che resterà in piedi sarà l’esterometro ossia solo le operazioni di acquisti o vendita effettuate con l’estero.

http://www.tasse-fisco.com/societa/esterometro-operazioni-estero-come-funziona-mensile-comunicazione-quali/40142/

Operazioni esclude dallo Spesometro 2019

Le operazioni escluse dallo spesometro 2017 (relative al periodo di imposta 2017) sono:

  • Operazioni Iva effettuate da produttori agricoli situati nelle zone montane
  • Contribuenti titolari di partita Iva che aderiscono al regime forfetario dei minimi
  • Contribuenti titolari di partita Iva che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile
  • Lavoratori in mobilità
  • Amministrazioni pubbliche e enti autonomi
  • Associazioni sportive dilettantistiche e assimilate ma limitatamente alle fatture emesse.

Come vedete sono da ricomprendersi anche le operazioni già individuate nei modelli Intrastat e le operazioni Extra Ue. Questo a mio avviso va contro il principio secondo cui l’agenzia delle Entrate e l’amministrazione finanziaria in genere non può obbligare il contribuente a fornire informazioni di cui è già in possesso. Se vogliamo invece vogliamo rintracciare le operazioni da includere in base al riferimento normativo per agevolarci sono le seguenti:

  • Operazioni Escluse ex art. 15
  • Non soggette IVA
  • Prestazione di servizi extra-UE
  • Non imponibile Iva
  • Esportazione Cessione intra-UE
  • Operazioni Esenti
  • Regime del margine
  • Reverse charge
  • Cessioni di rottami
  • Prestazioni relative ad edifici di cui all’art. 17
  • Operazioni con IVA assolta in altro Stato UE
  • Operazioni effettuate nell’ambito del regime MOSS da un soggetto stabilito in Italia

Le fatture dovranno essere indicate indipendentemente dall’ammontare per cui non viene previsto più alcun limite per ciascun fornitore superiore o maggiore ai 3 mila o 3600 euro come per il precedente spesometro.

Fatturazioni e operazioni relative per i produttori agricoli situati nelle zone montane (spesometro 2017)

I produttori agricoli situati nelle zone montante che aderiscono al regime speciale dell’Iva saranno integralmente esonerati tanto dalla trasmissione telematica delle fatture attive quanto di quelle passive mentre quelli situati in zone diverse da quelle montane dovranno indicare solo le operazioni relative alle fatture attive e quindi anche delle autovetture registrate.

I produttori agricoli che invece hanno aderito al regime ordinario dell’Iva dovranno effettuare comunicazione. Tale obbligo mi sento di dire che non interviene nell’analisi di convenienza economica rispetto alla scelta del regime speciale o ordinario dell’Iva.

Operazioni escluse delle amministrazioni Pubbliche ed enti locali autonomi (spesometro 2017)

Prima di tutto vi segnalo l’articolo dedicato alla definizione di amministrazione pubbliche ed enti locali automi perchè molti neanche lo sanno di lavorarci dentro talmente sono tanti gli istituti statali e parastatali che sin sono radicati nel territorio nazionale. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere tutte le operazioni relative alle vendite E quindi le fatture emesse mentre saranno esonerati per tutte quelle ricevute compresi anche eventuali note di variazione o note di credito.

Esclusioni anche tutti i regimi forfettari dei contribuenti minimi (spesometro 2017)

Sono esclusi anche tutti gli aderenti a regime forfettario dei contribuenti minimi o per l’imprenditoria giovanile in quanto non applicano l’Iva in fattura. È per questo che ci si chiede se non debbano essere esclusi dallo stesso adempimento non solo tutti quanti i regimi che prevedono l’applicazione dell’imposta sostitutiva anche dell’Iva, Ma anche tutti quei soggetti che per esempio aderiscono ai regimi speciali che consentono la non applicazione dell’Iva in fattura. Un esempio di questi all’opzione dell’articolo 36 bis del d.p.r. 633 del 1972. Tuttavia sappiamo per esempio che questo già in passato era oggetto di obbligo per cui ci sentiamo di dire che aldilà del chiarimento contenuto nella circolare n.1 del 2017 non vi sono altre categorie che consentono recensione della trasmissione dei dati della spesometro.

Fuori quindi sia i vecchi minimi ex DL 98/2011 sia i nuovi minimi DL 190/2014 che potranno però aderire facoltativamente fruendo dei vantaggi previsti dall’invio opzionale.

La circolare dell’agenzia delle entrate inserisce anche tra gli esclusi coloro che oggetto di procedure di mobilità.

Esenzione spesometro per le associazioni sportive dilettantistiche (spesometro 2017)

Stesso discorso per le associazioni le associazioni sportive dilettantistiche e assimilate che saranno parzialmente agevolati in quanto dovranno inviare solo le fatture emesse.

Ulteriore precisazione che si deve fare è che contrariamente a come era congegnato il precedente spesomoetroche prevedeva un limite di importo nell’identificazione delle fatture da inviare oggi questo limite non esiste già per cui dovrete inviare ogni operazione indipendentemente dal suo valore individuale o aggregato per cliente/fornitore.

Non solo, ma essendo state eliminate alcune operazioni da comunicare con il modello Intra, le operazioni black list e quelle delle società di leasing sembrerebbe che, in assenza di una esclusione esplicita, saranno da inserire all’interno del nuovo spesometro 2017. La lettura delle specifiche tecniche chiarirà probabilmente questo dubbio.

Nel nuovo spesometro 2017 dovranno essere indicate anche le operazioni che non saranno più annotate nei modelli Intra e nella comunicazioni Black list che fino allo scorso anno avevano una autonoma collocazione nel modello di comunicazione polivalente.

Nella precedente guida allo spesometro avete potuto constatare come esiste una ampia gamma di operazioni che devono esere oggetto di comunicazione e che formeranno l’oggetto della compilazione. In questa sede quindi forse più semplice fare riferimento a quali operazioni non vanno indicate per consetire anche ai tecnici di lavorare in termini di efficienza.

Novità 2017: nuovo spesometro trimestrale e comunicazione liquidazioni Iva periodiche

Vi ricordo che con la legge di stabilità 2017 lo spesometro diventa trimestrale (leggi articolo appositamente dedicato con le relative novità) a cui si aggiunge anche la nuova comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva. Legge questi link per conoscere le nuove caratteristiche, esclusioni ed esenzioni dagli adempimenti.

Proroga Spesometro

(articolo dedicato dove saranno riportate tutte le proroghe)

VECCHIO SPESOMETRO ANTE 2017

Le operazioni escluse dallo spesometro o Comunicazione Unica Polivalente ante 2017

In estrema sintesi  sono le importazioni, le esportazioni indicate all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dr 633/1972, le operazioni intracomunitarie, quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria e le operazioni di importo pari o superiore a tremilaseicento euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate 2013/94908 del 2 agosto 2013 però anche l’emissione della fattura o altro idoneo documento fiscale come lo scontrino o la ricevuta pone in capo all’emittente l’obbligo della comunicazione dell’operazione anche se l’emissione della fattura non era obbligatoria.

Tuttavia in sede di prima applicazione e limitatamtne alle operazioni avvenute negli anni 2012 e 2013 è consentita anche la comunicazione delle operazioni attive fatturate di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva ma dal 2014 l’emissione della fattura determina l’obbligo di indicazione nello spesometro.

Sono escluse inoltre le comunicazioni che dovrebbero essere inviate dallo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico che sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al provvedimento del 2 agosto 2013, per gli anni 2012 e 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tali soggetti sono obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivi provvedimenti attuativi. 1.2 Il punto 2.2 del provvedimento del 2 agosto 2013 è soppresso.

In sintesi

Si ricorda che le operazioni escluse sono:

  • le importazioni;
  • le esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 633/72 (c.d. esportazioni dirette, triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente);
  • le operazioni intracomunitarie;
  • le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria, ai sensi dell’art. 7, D.P.R. n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria (utenze, telefonia, ecc.);
  • le operazioni di importo almeno pari a € 3.660 (3600 per i flussi prima dell’entrata in vigore dell’Iva al 22%), effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
  • Operazioni fuori campo IVA (rimborsi assicurativi, cessioni di azienda, o regalie di beni che non formano oggetto dell’attività di valore unitario inferiore a 25,83 euro, ecc)
  • Operazioni esenti relative a operazioni finanziarie

Nel nuovo spesometro 2017 dovranno essere indicate anche le operazioni che non saranno più annotate nei modelli Intra e nella comunicazioni Black list che fino allo scorso anno avevano una autonoma collocazione nel modello di comunicazione polivalente.

Il problema dell’adeguamento dei sistemi informativi ed i costi connessi

Adeguare i sistemi informativi secondo le specifiche tecniche richiede il lavoro congiunto sia degli uffici amminisrativi preposti all’espletamento del nuovo adempimento sia da parte dei tecnici infomratici che dovranno generare il flusso infomratico da inivare telematicamente.

Esempi di operazioni escluse dallo spesometro

A questo punto possiamo vedere quali sono direttamente le operazioni che sono da escludere dal nuovo elenco clienti fornitori. Prime tra tutte sono le operazioni che difettano di uno dei presupposti di applicazione dell’Iva ossia il presupposto territoriale, oggettivo e soggettivo: questo implica che quelle per esempio non rilevanti territorialmente in italia non andranno inserite in fase di compilazione dello spesometro.

Il principio che deve garantirsi e che è stato già oggetto anche delle indicazioni del decreto sviluppo 2011 è quello di non creare una duplicazione delle informazioni richieste al contribuente in quanto come abbiamo visto la generazione dei file fa emergere si sacche di evasione fiscale ma è pur vero che questo genera un costo al sistema imprese in termini di tempo e risorse preposte a tale scopo anche dal lato delle aziende.

Secondo tale ragionamento saranno escluse dall’obbligo di comunicazione anche le esportazioni di beni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633 del 1972 perchè essendo soggette all’emissione della bolletta doganale sono di per sè conosciute  al fisco. La circolare n.24 del 2011 dell’agenzia delle entrate chiarisce inoltre che sono da ricomprendere anche le esportazioni indirette di cui all’articolo 8 del DPR 633 del 1972 ma lettera c) e anche le triangolazioni comunitarie definite dall’articolo 58 del decreto legge n. 331 del 1993.

Sono escluse anche dalla comunicazione anche le operazioni che segnaliamo per il tramite della comunicazione Black List di cui al Decreto Legge 40 del 2010.

Sempre al fine di impedire la duplicazione degli adempimenti sono fatte salve le operazioni che già rientrano nell’ambito delle operazioni da comunicare alla anagrafe tributaria e quindi per fare un esempio i contratti di assicurazione, gli interessi sui mutui dati ai dipendenti, i sinistri accaduti nell’esercizio ed i premi per assicurazioni sulla vita, o ai contratti di assicurazione e ai contratti di somministrazione di energia elettrica o anche come chiarito nell’ambito del decreto sviluppo di quei pagamenti che transitano mediante carte di credito, carte di debito o anche carte prepagate come, a titolo di esempio, i corrispettivi purchè tali carte non siano emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale.

Sempre oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria vi sono anche le operazioni di cessione e acquisto di case, appartamenti immobili, che vedono come una controparte un soggetto persona fisica residente in italia che ha comprato casa direttamente dal costruttore.

Inoltre sono escluse anche le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario ed oggetto della comunicazione intrastat come per fare un esempio possiamo immaginare la vendita di un bene ad un soggetto francese oppure un servizio di recupero crediti da un soggetto comunitario e altri esempi che potrete anche leggere negli articoli scritti a proposito dll’Intrastat.

Ma possiamo includere nella previsione di esclusione anche i casi di impostazione di beni da parte di soggetti extracomunitari che sono già di per sè oggetto di bolletta doganale.

Regime dei minimi e spesometro

Inoltre sono esclusi dall’adempimetno i soggetti aderenti al regime dei minimi (di cui sarebbe molto comodo che si alzasse il limite attualmente fermo a 30.000 euro).

In ultimo la circolare contraddistingue come escluse anche i passaggi interni di beni tra rami d’azienda, documentati con fattura. Sono escluse anche le operazioni esenti relativamente ai soggetti che hanno optato per il regime opzionale dell’esenzione Iva di cui all.articolo 36-bis del DPR 633 del1972.

Vi ricordo inoltre che potete leggere anche le risposte ad alcune domande anche a seguito della chiarimetni del 24 del 2011 dell’agenzia delle entrate sullo spesometro. Potete anche leggere le ulteriori circolari dell’agenzia delle entrate che sono state scritte sulll’argomento come per esempio la numero 2 del 2011 e la più importante numero 53 del 2010.

http://www.tasse-fisco.com/societa/errori-correzioni-spesometro-come-evitare-sanzioni/37510/

Spesometro per le pubbliche amministrazioni

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’esclusione anche per il 2015 tra i soggetti obbligati alla presentazione dello spessimetro delle pubblica amministrazione e autonoma e anche i soggetti che trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie al sistema Tessera sanitaria.

Inoltre anche i soggetti che effettuano operazioni al dettaglio e gli operatori turistici non sono tenuti a comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3 mila euro, al netto dell’Iva.

Le novità, in un provvedimento di prossima pubblicazione, sono state anticipate da un comunicato stampa dell’Agenzia.

Aggiornamento 25 ottobre 2011: l’agenzia delle entrate da alcuni chiarimenti sullo spesometro.

 Spesometro e data effettuazione operazione
Domande e risposte Spesometro

2 Commenti

  1. ho fatture emesse a PRIVATI CEE per vendita merci con l’applicazione dell’IVA
    Va nello spesometro ?

    Grazie

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