SRLS – SRL Semplificata 2022 2023: cosa è e come si apre: guida fiscale

168
88120

Aggiornato il 4 Maggio 2023

gruppo di persone per una SRL semplificata

Aprire una società a responsabilità limitata semplificata (srl semplificata) con costi ridotti, capitale sociale di 1 euro, agevolazione per i giovani introdotta dal decreto sulle liberalizzazioni di Monti, diviene più semplice e meno costoso in quanto sono introdotte alcune novità in merito appunto al capitale minimo da sottoscrivere e a quello da versare come anticipo minimo legale al momento della costituzione, oltre ad alcuni adempimenti ed agevolazioni sia nella gestione sia negli adempimenti burocratici.
Il Decreto sulle liberalizzazioni di Monti modifica il codice civile nella parte relativa al libro quinto capo settimo dedicato alla società a responsabilità limitata introducendo una nuova forma di SRL semplificata.

Che cosa è la SRL semplificata

A tutti gli effetti è una soggetto giuridico al pari di una SRL comune solo che per la sua costituzione ci vorrà un capitale minimo da sottoscrivere simbolico e pari ad un euro, ripeto 1 euro, al rispetto di alcuni requisiti e comunque con capitale inferiore ai 9.999 euro che dovrà essere interamente sottoscritto e versato. Il capitale sociale dovrà essere formato solo di denaro non potendo prevedere anche conferimento in natura, d’opera o immobili o altro bene o servizio diverso.

Il novato articolo 2463-bis del Codice civile introduce la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata semplificata con un capitale sociale minimo compreso tra 1 euro e 10 mila.

Chi può aprire la SRL semplificata

Fino alla versione originale della norma non tutti potevano  accedere al regime semplificato e agevolato delle SRL semplificata infatti veniva stabilito che potevano aprire una S.r.l. solo le persone fisiche che alla data della costituzione hanno meno di 35 anni di età. Tuttavia fortunatamente è stata superata questa previsione e quindi l’obbligo ed il limite di età non esiste più.
Non sarà possibile ovviamente avere soci all’interno che abbiano oltre 35 anni e sarà possibile associarsi con altre persone sempre che rispettino i requisiti anagrafici per aprire questo nuovo tipo di società. Per coloro che hanno oltre 35 anni di età si parla di società a responsabilità limitata a capitale ridotto o anche SRLcr.

Occhio però alle novità introdotte dalla Legge 99 dell’agosto 2013 (conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76) che ha modificato alcune disposizioni in materia di Srl semplificate, ordinarie e a capitale ridotto e che trovate nel seguito.

Come si apre la SRL semplificata

Come avete avuto modo di leggere nella guida all’apertura della SRL ordinaria in cui dovevate stimare le cosiddette spese di impianto ed ampliamento ossia i costi di costituzione legate alle talvolta salate parcelle del notaio che potevano andare dai 1.500 a 3.000, o 40.000 euro per una srl con capitale sociale minimo qui assistiamo all’abolizione delle previsione dell’atto pubblico per la sua costituzione eliminando così oltre alla richiesta di finanziamento iniziale del capitale anche la fattura del notaio. Questo vale anche per le successive modificazioni dello statuto che non necessiteranno più dell’atto pubblico dal notaio essendo sufficiente la comunicazione per tutte le fattispecie di una semplice (da cui il nome della nuova SRL) comunicazione telematica al registro delle imprese mediante la procedura della SCIA o le altre procedure messe a disposizione dal legislatore fiscale e dall’amministrazione finanziaria.

Per quello che concerne la stesura dell’atto costitutivo e dello Statuto la forma dell’atto pubblico in questo caso è una forma standard emanata con il decreto 138 del 2012.

In calce all’articolo trovate poi il rimando alla Guida pratica all’apertura della società in cui potete trovare oltre ai principali passi da seguire, anche importanti chiarimenti sui regimi di responsabilità, tempi e costi dell’iniziativa imprenditoriale.

Non dimenticate che insieme all’apertura dell’impresa dovrete anche aprire la partita iva. A tal proposito vi segnalo articolo di approfondimento gratuito dedicato anche ai costi di apertura della partita IVA.

Iscrizione al registro delle imprese

Oltre alla stipula dell’atto costitutiva e all’apertura della partita Iva dovrete effettuare anche l’iscrizione nel Registro delle imprese che nei casi di una SRL ordinaria saranno soggetti al pagamento di imposte di bollo e diritti di segreterie mentre in questi casi saranno esenti e non so se l’ho scritto prima ma anche gli onorari del Notaio dovranno essere pari a zero se non limitatamente al versamento dell’imposta di registro.

Guida Apertura Società: tutti i passi da seguire uno a uno

Denominazione sociale della SRLs

Essendo attenuato per così dire il regime di garanzia nei confronti dei terzi, al pari di quanto visto per le società in liquidazione, la denominazione sociale e la corrispondenza dovrà contenere la dicitura società a responsabilità limitata semplificata o SRLs. Inoltre non saranno dovuti neanche bolli o tasse o registro iniziali che nell’atto pubblico erano richieste e anche talvolta care per le tasche di giovani in cerca di fortuna e con delle buone idee ma i portafogli vuoti. Altri requisiti di minore rilevanza sono che i soci devono prevedere nello statuto societario il diritto di recesso esercitabile in 15 giorni da parte di ciascun socio.

Trasferimento e circolazione delle quote o azioni

Non è possibile se non nei confronti di soci che all’atto della cessione non abbiano ancora compiuto 35 anni di età. Si chiamano quote nel caso di società a responsabilità limitata anche se alcuni le chiamano impropriamente azioni come avviene per le SpA.

Sarà consentito lo scambio e la cessione di quote anche tra soggetti persone giuridiche anche se quando ciò se verifica avviene una trasformazione dell’atto costitutivo divenendo una SRL ordinaria con conseguente aumento di capitale sociale ad un minimo di 10000 euro; conseguentemente il Notaio dovrà effettuare le comunicazioni di rito al registro delle imprese, camera di commercio, dovrà essere variata la denominazione sociale.

Finalità della norma del Governo Monti

Monti continua nel suo disegno di agevolare concretamente l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro incentivandone anche l’imprenditorialità e cercando di eliminare le barriere all’entrate di natura burocratica che talvolta impediscono di  mettere in piedi e di far nascere idee buone e valide di molti giovani. Il rischio è quello di alimentare il sogno di molte idee non buone che ritardano poi l’effettivo ingresso nel mondo del lavoro, ma non posso che accogliere con piacere anche questa iniziativa dell’esecutivo Monti, al pari di quanto è stato previsto anche per le libere professioni con l’introduzione del nuovo regime dei minimi dal 2012.

Purtroppo si sarebbe potuto prevedere anche un regime fiscale di favore oltre che amministrativo e che incide solo sui costi di start up, chissà che questo non sia l’obiettivo a cui si sta lavorando non solo in Italia ma anche con la nuova riforma fiscale europea:-)

Compimento dei 35 anni di età

Al compimento dei 35 anni di età da parte di uno dei soci si potrà prevedere o la cessione delle quote agli altri soci secondo le modalità e le restrizioni viste sopra, ovvero alla liquidazione della società, ovvero alla trasformazione in una Srl ordinaria con tutte le conseguenze (capitale sociale minimo per esempio) e le opportunità del caso (maggiore autonomia statutaria per esempio).

Caratteristiche della SRL Semplificata

Vi sono alcune caratteristiche proprie di questo modello societario volto a favorire l’ingresso di giovani (e poi vedremo non solo) nel mondo delle imprese come per esempio primo tra tutti è che il modello standard non può essere modificato oppure i conferimenti o anche il capitale che deve essere pari ad almeno un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione;
Il 25 per cento dei conferimenti in denaro non deve essere più fatto presso una banca (tanto si parlerebbe anche solo di un euro ma può essere versato al solo organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo;

Superamento del limite dei 35 anni di età

L’articolo 9, commi 13-15-ter, del D.L. n. 76/2013 elimina il requisito dei 35 anni dei soci fondatori e il divieto di cessione delle quote a soci ultra trentacinquenni e la sanzione della nullità in caso di cessione nonostante il divieto nonchè anche l’obbligo dell’obbligo di scegliere l’amministratore tra i soli soci. Lo stesso vale per SRL a capitale ridotto.

Capitale sociale: versamento e conferimento

Seppur è possibile conferire anche solo un euro sarà necessario comunque aprire un conto corrente intestato alla società e versato in denaro per cui non si applicheranno le normative previste dal codice civile per conferimenti di servizi o conferimenti in natura. Il versamento del capitale sociale andrà effettuato all’atto di costituzione della società e per intero e non sarà possibile utilizzare assegni bancari mentre si potranno utilizzare contanti ma nel limite di mille euro oltrechè bonifici bancari. Per le SRL il capitale sociale minimo da sottoscrivere è pari a 10 mila euro anche se quello da versare è di soli 2.500 euro. Questo significa che vi impegnate a dare 10 mila euro a garanzia ma nella pratica versare solo 2.500 euro.

Accesso al credito in misura agevolata

La Srl semplificata inoltre dovrà avere accesso al credito bancario in misura agevolata ai giovani di età inferiore a 35 anni,

Statuto societario standard

Scaricate Atto costitutivo e Statuto Srl semplificata e leggete anche articolo con gli approfondimenti sul nuovo atto costitutivo delle Srls under 35.

L’atto costitutivo della SRL Semplificata

L’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.  Va anche ricordato che “il D.L. Crescita (D.L. n. 83/2012, art. 44) accanto alla S.r.l. semplificata prevista dal D.L. n. 1/2012 (c.d. decreto liberalizzazioni), ne aveva introdotto una nuova tipologia di società, la S.r.l. a capitale ridotto.  La S.r.l. a capitale ridotto, che si affiancava alla S.r.l. semplificata di cui all’art. 2463-bis c.c., poteva essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che avessero compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione“(cfr IPSOA)

La standardizzazione dell’atto costitutivo (non dello statuto) consente la riduzione dei costi notarili che solitamente si spendono in sede di costituzione. Per aprire una società di questa tipologia non saranno necessari i ca. 3/4 mila euro ma possiamo farcela anche con cifre ben più basse e intorno ai 1500 euro.

Leggete anche gli ulteriori approfondimento della Srls semplificata per gli under 35.

Importante: Vi ricordo che laddove abbiate compiuto 35 anni niente è perduto in quanto potete comunque costituire la nuova Srl a capitale ridotto che poco si differenzia rispetto alla Srl semplificata e le cui differenze potete approfondirle nell’articolo dedicato proprie alle differenze tra SRL semplificata e a capitale ridotto.

Aggiornamento Giugno 2012: il decreto sviluppo 2012 introduce un ulteriore elemento di novità volto a permettere anche agli over 35 l’accesso alla SRL semplificata con la nuova Srl a capitale ridotto.

È in vigore dal 23 agosto 2013 la L. 9 agosto 2013, n. 99 (conversione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76) che ha modificato alcune disposizioni in materia di Srl semplificate, ordinarie e a capitale ridotto.

Novità Post Legge 99 Agosto 2013
Le Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr), introdotte con il D.l. 83/20125, vengono abolite mentre quelle finora costituite sono convertite in automatico dal Registro delle Imprese in srl semplificate (Srls). Inoltre è eliminato per i soci il limite dei 35 anni, per cui alla Srls possono partecipare persone fisiche di qualunque età. E’ stato eliminato il divieto di cessione di quote a soggetti non aventi i requisiti d’età fissati per la costituzione della srls, e gli amministratori oggi possono anche non essere soci.

La società deve costituirsi per atto pubblico secondo il modello approvato con D.M. Giustizia n.138 del 23 giugno 2012, pubblicato in G. U. n.189 del 14 agosto 2012. In base alla modifica apportata le clausole del modello sono inderogabili ed il Capitale sociale deve essere compreso tra 1 e 9.999 euro, e può essere costituito solo da conferimenti in denaro e deve essere versato integralmente alla costituzione, nelle mani degli amministratori

Utili e distribuzione dei proventi

Inoltre una somma pari a 1/5 degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve essere mandata a formare la riserva legale fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto 10.000 Euro. La riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale e per coprire eventuali perdite, e deve essere sempre reintegrata nei casi in cui risulti diminuita per qualsiasi ragione.

Tassazione sui dividendi

Molto importante sarà poi capire quale sarà la tassazione sui dividendi che intendete staccarci a fine anno e la tassazione in modo da verificare quanto effettivamente vi resta in tasca per campare). In estrema sintesi per percepire i soldi dalla società potrete sia lavorare dentro la società e percepire una busta paga oppure staccarvi periodicamente i dividendi. Leggete a tal proposito l’articolo dedicato proprio alla tassazione dei dividendi in modo che abbiate un quadro complessivo di cosa vi conviene fare tra aprire una semplice partita Iva oppure creare una società.

Sappiate che la determinazione della tipologia della partecipazione, con diretti impatti anche sulla tassazione del dividendo percepito, dipende proprio da questo per cui solo per citare uno dei tanti esempi di tassazione che potremmo avere nel caso di una partecipazione, quota azione minoritaria detenuta da una persona fisica la tassazione sarà fissa de 26%. Ma vi sono poi quelle qualificate, quelle di società non residenti o erogate a persone fisiche che risiedono all’estero che fanno variare la tassazione.

Per questo vi consiglio di leggere l’articolo di approfondimento dove trovate anche la tabella che vi agevolerà nella comprensione e calcolo del carico impositivo ai fini Irpef.

Senza girarci troppo intorno infatti gli utili che farete ve li potete prendere o mediante la distribuzione di dividendi da deliberare in assemblea oppure mediante la busta paga che vi attribuirete nel caso siate oltrechè soci anche amministratori. A tal proposito vi consiglio di leggere l’articolo dedicato alla tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche e quello dedicato ai giusti compensi per gli amministratori. Così vedrete anche la differente tassazioni a cui sono soggette le due alternative.

Attenzione: mi raccomando!

Importante: affrancamento e rivalutazione delle quote per risparmiare parecchi soldi

Una volta scelta la forma societaria vi do anche un altro importante consiglio che vi potrà servire in futuro e che vi potrebbe far risparmiare molti soldi. Laddove il valore della vostra società dopo l’apertura cresca nel tempo (come ci auguriamo tutti) rispetto alla data della costituzione ed il valore iniziale delle quote, azioni o partecipazioni sia di gran lunga inferiore, procedere a richiedere al vostro commercialista la rivalutazione fiscale delle partecipazioni che vi consentirà, dietro il pagamento di una imposta sostitutiva ridotta, di ridurre il carico fiscale (le tasse) sull’eventuale plusvalenza che potrete generare dalla vendita delle partecipazioni o dell’intera società a terzi. Non sottovalutate questo passaggio in quanto l’opzione non è per sempre e spesso cresce di valore per cui il risparmio di imposta è davvero molto elevato.

Basti considerare che l’eventuale plusvalenza che fareste dalla vendita futura delle azioni, data dalla differenza tra valore iniziale e prezzo di vendita della società sarebbe tassato seguendo gli scaglio Irpef (che va dal 23% al 43% ma voi sarete sicuramente nell’ultimo) contro un’imposta sostitutiva ad oggi solo dell’8%.

Per farvi velocemente un calcolo della convenienza, dei costi dell’affrancamento e per sapere come muovervi leggete la Guida all’affrancamento e rivalutazione del valore della partecipazioni o quote societarie.

Regime Forfettario dei Minimi e Socio di SRL: possibile o no

L’agenzia delle entrate ha avuto modo di fornire alcuni chiarimenti all’interpretazione della lettera d) dell’articolo 1 comma, 57 del Legge 190/2014 che disciplina le cause di decadenza di ascesso e permanenze nel regime forfettario dei minimi secondo cui scatta la causa ostativa in presenza di “attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”. 

Tuttavia a mio modesto avviso questa causa ostativa non scatta sempre per cui vi consiglio di leggere anche l’articolo di approfondimento dedicato a questo argomento per verificare i casi in cui è possibile essere soci e contribuenti forfettari minimi.

Regime forfettario Minimi e Socio di Società

Se avete letto informazioni che non conoscevate e vi sono stato utile vi invito a condividere l’articolo su Facebook o Linkedin, grazie mille!

Guida apertura società tempi costi e registri imprese di commercio

Srl semplificata a capitale ridotto

Codici ATECO: cosa sono

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/codici-ateco-cosa-sono-quali-scelta/38573/

http://www.tasse-fisco.com/societa/convenienza-apertura-partita-iva-costi-guida-convenienza-vantaggi-svantaggi/32794/

http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/costi-partita-iva-apertura-annuali-fissi/9957/

Riferimenti normativi
Articolo 2463-bis c.c. introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 3, D.L. n. 1/2012.
Decreto legge numero 98 del 2011
Codice civile articolo 2463

168 Commenti

  1. Scusi: ora si ho capito. Si può servirsi della scia e per le modalità di fatturazione può seguire la stessa modalità prevista per le srl ordinarie. L’unico dubbio/speranza è che possano essere estese anche a questa tipologia d società alcuni dei regimi fiscali della trasparenza attualmente previsto solo per professionisti e associazioni.
    Altrimenti intanto può leggere l’articolo dedicato alla contabilità semplificata e ordinaria che sono certo troverà degli spunti interessanti pe vedere quali sono i libri ed i registri obbligatori.

  2. Forse non sono stato chiaro e me ne scuso.
    Il nuovo decreto Monti dice che i giovani sotto i 25 anni possono aprire una nuova societa’ a costo simbolico 1 euro senza il bisogno del notaio.
    inoltre non sono previsti bolli oneri ecc. basterebbe solo trasmetterla in via telematica.
    Ora mi chiedo per la contabilita’ della nuova societa denominata societa semplificata a responsabilita limitata secondo Voi come deve essere la futura contabilita: semplificata tipo snc sas ecc oppure ordinaria com una srl?
    grazie

  3. Approfitterei di lei per sapere se un Notaio già costituisce società Srl semplificata. Per l’apertura dell apartita Iva no, si ha anche in poche ore, dipende dal trffico di richieste che sono veicolate all’agenzia delle entrate. Può leggere l’artcolo dedicato all’ apertura della partita iva se vuole.

  4. interessante, mi farebbe piacere che la tua esperienza diretta ( in realtà la loro ) ci venisse comunicata passo passo dato che credo che sia proprio uno dei primi che costituisce con queste nuove norme,
    Credo che ci darai tu la risposta alla domanda poichè in teoria la società dovrebbe essere operativa immediatamente nella giornata stessa in cui si va dal commercialista o per lo meno così ho capito leggendo.
    ti preggo facci sapere ogni nuovo passo e notizia a riguardo di questa “avventura”.
    grazie mille se ti farai sentire e ci farai sapere

  5. Proprio oggi mio figlio e il suo socio futuro 26 e 28 anni avevano appuntamento per formare la nuava societa’Visti i tempi ristretti per prendere in mano la nuva attivita’.
    Dovranno aspettare tempi lunghi per poter avere una loro partita iva secondo voi?

  6. La nuova srl semplificata non ritengo abbia ripercussioni rilevanti sull’onorario del commercialista in quanto non influsice tanto sulla gestione quanto sull’apertura che di norma non interessa tanto commercialisti. Al massimo si ricchiede supporto nella stesura dello statuto, nella scelta della forma societaria, ma come vedi non influisce sui costi di apertura. L’onorario è funzione di tante variabili ed io ti consiglio sempredi fare un benchmarking per avere condizioni migliori e scegliere con maggiori info possibili.
    Rispetto al nuovo regime dei minimi trovi linkato nel commento precedente l’articolo dove trovi una sintesi pratica delle novità per i professionisti.

  7. Da come l’ho interpretata io mi pare che sia richiesto di “RIcostituire” ( non so che termine utilizzare debitamente dato che in realtà la srl semplificata esisterebbe di già e lavorerebbe di gia da tempo indefinito ) la società attraverso un notaio e non solo di versare i 2500 euro minimi di capitale.. se così fosse allora chiedo venia per la mia interpretazione errata e sarei pure concorde su un consolidamento della società , anche perchè credo che sarebbe un gesto naturale dell’imprenditore pulito di capitalizzar la propria attività ( o per lo meno io farei così ) però in ogni caso a quel punto ESIGEREI che la denominazione srl semplificata nel momento in cui non ho più quei benefici svanissero e si divenisse srl VERE ( mi da ancora noia fare questa distinzione come se srl semplificata non fosse vera ma è inevitabile che agli occhi dei fornotori clienti e istituti di credito si verrebbe visti in quel modo ) .
    Magari vogliono intendere che superati i 35 anni non si può essere titolari di una srl semplificata e quindi diventa obbligatorio TRASFORMARE la srl semplificata in srl e per questo occorre il notaio come accade ora ? non capisco molto questo aspetto anche perchè non si pensa che anche tutti i nostri clienti fornitori ed istituti di credito nel momento in cui la srl semplificata divenisse srl dovrebbero rinegoziare e riconsiderare tutta la posizione societaria.
    sto formulando ipotesi a caso magari le più strampalate per quanto riguarda la necessità del notaio di cui ho letto..
    attendo con ansia di avere maggior chiarezza su questi aspetti per me importanti

  8. Sull’accesso al regime agevolato anche per gli over 35 ritengo anche io che possa essere una perdita di competitività per il paese che non permetterebbe in tal modo di fare impresa a chi ha più esperienza e che potrebbe a quel punto assumere anche giovani non per forza imprenditori ma pur sempre desiderosi di lavorare. Tuttavia la stessa ratio la ritrovo nel nuovo regime nei minimi che seppur presenta dei punti ancora da chiarire alla lettere si rivolgerebbe anche quello agli under 35. Rispetto alla perdita di possesso dei requisiti al compimetno dei 35 anni di età non vedo quale possa essere questo punto assurdo: non vi viene tolto nulla a livello di tassazione ma vi si richiede in seguito di versare i 2,5 mila euro di capitale minimo o ci sono altri problemi?

  9. grazie anche al commento di @giuseppe che condivido perchè mi pare alquanto scorretto non dare questa possibilità agli over 35 ma “nascondendosi” dietro la spiegazione del voler incentivare l’impresa giovanile non comprendo assolutamente in alcun modo come sia possibile ipotizzare che sia necessatio al compimento dei 35 anni del socio o dei soci di dover costituire il tutto tramite notaio.
    a che servirebbe davvero dato che l unico valore del notaio è legalizzare l’identità delle persone che costituiscono ? ed oltretutto secondo voi è corretto o legale legare la situazione economica di un’azienda sulla base dell’età anagrafice del socio/i ?
    scusate la ripetitività ma più analizzo quel punto e più è assurdo pensare a questo passaggio anche solo per il senso che possa avere una certificazione notarile di un’attività che ORAMAI avrebbe già avuto il suo iter ed attività sotto TUTTI gli aspetti.
    grazie per la pazienza e buona serata

  10. purtroppo è abbastanza evidente che un bando di concorso per i finanziamenti sfirs ed invitalia che è da sempre costantemente disponibile non preveda le srl semplificate ne tantomeno le menzioni essendo ancora un argomento troppo nuovo.
    proprio a tal fine non vorrei magari imbarcarmi in un impresa del genere per poi scorpire che quando parlano di srl per avere accesso al credito etc etc poi invece la srl semplificata venga vista negativamente per i motivi prima citati.
    grazie @dober per la precisazione ed a voi per i riferimenti che sto leggendo con avidità però non sono ancora riuscito a trovare un riferimento da ” tonto ” in cui si indichi che la gestiione srl da parte di commercialista ha un costo mediamente di X euro anno mentre invece con la srl semplificata sarebbe Y euro annui ( sempre valutando i costi comprensivi delle dichiarazioni varie bilancio incluso oppure in caso contrario avere un’idea dei costi da sostenere.. anche in questo caso mi auguro che le liberalizzazioni del “buon” Monti in qualche modo possano dare una botta anche a questo settore )
    Le stesse variabili X ed Y sono talmente variabili che non sono riuscito a farmi un idea se non una media che varia dai 2000 ai 4000 euro annui oppure con richieste a tot per fattura ( che mi sembra incredibile ) mentre del regime dei minimi non me ne hanno parlato in alcun modo sino ad ora ma sarò mia premura chiederlo ovviamente.

  11. Per la seconda domanda si è possibile anche costituire una srl semplificata con socio unipersonale. Rispetto al grado di affidabilità delle srl sinceramente le dico che ci sono diverse variabilli da monitorare in quanto se è vero che nelle srl vede il capitale di 10 mila euro (magro direi), nells nc lei può attaccare il patrimonio personale del socio in quanto la responsabilità è illimatata ese permette sono quasi certe che un socio di una snc ha un patrimonio maggiore si 10 mila euro. tuttavia non le nascondo che trovare i soci di snc non è sempre semplice, al contrario con una visure sulle srl emergono subito delle info.

  12. Premetto che qui scrive un dottore commercialista nonchè revisore legale oltre ad eventuali articoli scritti da altri professionisti, avvocati e non, ti posso dire che per quello che concerne l’accesso ai finanziamento devi fr riferimento al bando cosa dice: se trovi scritti Srl fa riferimento alla srl e non a quella semplificata, se invece individua l’articolo, nel quale è stata ricomresa anche la srl semplificata allora è un altro discorso, ok?
    Per quello che concerne invece il numero dei soci della nuova srl semplificata il tsto normative dice una o più persone… pertanto è sufficiente anche un solo socio e qudni vale anche la srl semplificata unipersonale per intenderci.
    Sul fronte Monti a mio avviso si sta muovendo con determinazione andando a toccare tutti i poteri forti e meno forti, cercando di dare impulso ai giovani, liberare sacche di mercato, creandone di nuove e spero che resti ancora un bel pò perchè in pochi mesi ha fatto quello che si chiedeva da qualche anno. E poi senti, detto tra noi, non sentire più tanto quel fastidioso brusio dei politici che per attirare l’attenzione sono capaci di presentare i decreti legge più assurdi fa piacere e spero questa calma regni ancora per lungo tempo, ma haimè già si sa che tra poco tempo tutto questo svanirà….e già so che i vari partiti diranno se Monti avrà avuto ragione che è stato merito loro perchè lo hanno lasciato fare approvando le leggi, mentre se Monti fallirà diranno che gli è stato imposto.
    Tornando al suo commercialista mi raccomanda lo redarguisca :-) dicendogli di aggiornarsi: è importante soprattutto prima dei propri clienti.

  13. Senza nulla togliere all’attività dei notai ma al momento della costituzione oltre a fare una visura dei soci, analizzare lo statuto e vedere se rispetta i requisiti di legge, verificare che l’oggetto sociale e le norme statutarie e leggere tutto a voce alta alla presenza dei soci non mi sembra o per lomeno non ho conoscenza di altro. Quidni questa fase della constatazione o legalizzazione che mi dici in cosa consiste in pratica? Io direi che per ora è un’ottima opportunità per i giovani che hanno buone idee e che si vogliono confrontare con il mercato e cui spero che vada benissimo tanto da non dover minimamente pernsare a dover versare 2.500 euro di capitale sociale minimo e pagare 2 mila o 3 mila euro di notaio. Che ne pensi?

  14. Certo, si tratterebbe solo del bilancio, ma sarebbe già una bella cosa.
    Magari il decreto “semplificazioni” ci porterà qualche altra sorpresa!

  15. Se la nuova S.s.r.l. è comunque sullo stesso piano di una qualsiasi S.r.l., la legge 183/2011, all’articolo 14, comma 9, prevede così:
    “A partire dal l° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente comma.”
    Non hanno previsto un regime fiscale di favore perchè è già in vigore.
    Spero sia davvero così… :-)

  16. Forse qui ci sono un po di risposte a future domande.. :

    (Accesso dei giovani alla costituzione di Società a responsabilità limitata)

    1. Dopo l’art. 2463 del Codice civile, è inserito il seguente articolo 2463-bis:

    “1. Una “società semplificata a responsabilità limitata” può essere costituita da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

    2. I requisiti soggettivi dei soci devono sussistere alla data di costituzione e permanere per tutta la durata della società.

    3. Il socio che perda i requisiti di cui al primo comma, è escluso di diritto dalla società ex art. 2473 bis del Codice civile, salva la possibilità di trasformare la società in altra società di capitali secondo le norme del Codice civile.

    4. Il socio assente o dissenziente alla delibera di cui al comma precedente ha diritto di recesso nei 15 giorni successivi alla delibera di trasformazione.

    5. La società deve costituirsi con un capitale minimo di 1 euro, interamente versato alla data della costituzione. I conferimenti possono essere effettuati soltanto in denaro.

    6. Per la costituzione e le eventuali successive modifiche dell’atto costitutivo della società di cui al presente articolo non è richiesto l’atto pubblico, essendo sufficiente una comunicazione unica telematica al registro delle imprese, esente da diritti di bollo e di segreteria, nella quale sia dichiarato il possesso dei requisiti d’età, l’ammontare del capitale versato e gli ulteriori requisiti di cui all’art. 2463.

    7. Nella denominazione sociale deve apparire chiaramente la denominazione “Società semplificata a responsabilità limitata”.

    8. Salvo quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione alla società semplificata a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2462 e ss. in quanto compatibili.”

  17. leggo che quando si compiranno i 35 anni si dovrà ugualmente andare da un notaio con tutti i relativi oneri ? che assurdità è ? io parto con un ‘attività sobbarcandomi lo snobbismo di una srl semplificata a dispetto di una “reale” e con la diffidenza che sarà ancora superiore da parte degli istituti di credito ed avendo i medesimi costi di gestione di una srl e poi inevitabilmente dal notaio vado a finire ? ma che senso ha andare a certificare qualcosa che in realtà magari già da anni sta lavorando generando ovviamente annessi e connessi all’attività.
    Un notaio non dovrebbe occorrere ad una constatazione e legalizzazione PREVENTIVA ? aver letto questa cosa mi lascia un pò basito ma vediamo se qualcuno mi illumina meglio e nel frattempo procedo con le mie ricerche.

  18. Certamente si sa già che 10.000 euro non sono un enormità ma per lo meno sino ad ora precludeva l’apertura di società fantoccio come nulla fosse e quindi ora questa nuova possibilità potrebbe creare si nuove società ma che il mercato tratta e considera come se fossero nemmeno della partita iva di un professionista poichè garanzie parrebbe non ve ne siano di alcun genere.
    Io però , pur cercando , non sono ancora riuscito a trovare da alcuna parte altri riferimenti ai requisiti del socio o dei soci ( ce ne può essere uno o devono essere almeno due tanto per iniziare ) oltre all’età anagrafica.
    Per l’accesso al credito confido molto in questa cosa che avete dett poichè dovrei iniziare proprio una pratica per l’accesso al microcredito con finanziamenti in parte a fondo perduto per una nuova attività in Sardegna ( è ancora considerata Italia vero ? :-) ) per cui richiedono che vi sia una srl costituita e la possibilità di poterla costituire senza dover chiedere prestiti è certamente entusiasmante.
    Però se poi i costi di gestione sono i medesimi di una srl ho il forte timore che si allargherà al via per dar accesso a maggiori “sognatori” che la tentano ma che poi magari si vanno ad inabissare in un mare profondissimo per la gestione medesima della stessa creando così ancor piu diffidenza nei confronti di questo nuovo ed interessante strumento di Mr. Monti ( che nonostante tutto quello che si dice e per cui si puo fortemente dissentire e non ne sono certo gioioso nemmeno di buona parte delle sue mosse però almeno SI E’ MOSSO e rispetto all’ignavia dei predecessori è meglio agire.. ma questo è un altro discorso che ora non ci interessa ).
    Qualcuno di voi ha qualche riferimento utile e reale per la costituzione e gestione di queste srl semplificate ( saranno indicate come srls oppure non si distingueranno in alcun modo dalle “vere” srl ? ) poichè chiedendo al commercialista non dico che sia cascato giù dalle nuvole ma poco ci manca ed a questo punto i notai , se ho capito bene, non dovrebbero nemmeno più contare nulla ( MI AUGURO ) .

  19. Se consideri che il capitale minimo da sottoscrivere (e nemmeno da versare per il 75%) è di 10 mila euro sai già che il livello di salvaguardia dei fornitori è già di per sè minimo per molte delle srl attualmente sul mercato.

  20. Allora per quello che concerne la compagine societaria per espressa previsione normativa tutti i soci devono rispettare i requisiti richiesti in merito all’età anagrafica. Invece per l’accesso ai finanziamenti regionali nulla cambia in quanto questa non è altro che una nuova forma di società che si aggiunge alle altre già in essere disciplinate dall’articolo se non erro 2463-bis che trovi riportato nell’articolo. Comunque segui sempre il sito ce ci sono novità e spunti interessanti.

  21. Interessantissima novità ma si sa già se queste nuove srls potranno avere accesso ugualmente alle linee di finanziamenti regionali o statali come invitalia sfirs etc oppure se saranno limitate in tal senso ? sarebbe un po un controsenso ma mai dire mai nel nostro paese.
    Si sa se sarà possibile costituire srl unipersonale oppure se vi sarà il à giovincolo di avere almeno un socio ( che rispetti i parametri anagrafici dettati ovviamente ).
    sto leggendo un po qua e la ma forse è ancora troppo presto per avere notizie del genere oppure mi son perso qualche riferimento importante ?
    mi piacerebbe poter procedere tempestivamente all’apertura di questa nuova srl ed approfittare di queste facilitazione ma non si capisce come e dove e se poi vi sono dei costi occulti che magari invece di facilitare ed incentivare l’imprenditorialità giovanile si potrebbe trasformare in una mera incentivazione all’APERTURA e poi ci si va a trovare con costi insostenibili di gestione o fiscali.
    scusate le tante domande ma spero davvero di trovare un valido supporto e notizie utili. grazie mille a tutti i lettori e commmentatori

  22. Non intendo che una piccola società potrebbe essere inaffidabile, anzi tutt’altro, però dalle srl solitamente ci si aspetta qualche garanzia in più rispetto a forme aziendali più piccole perchè consci del fatto che un conto deposito iniziale, se è stato versato, implicherebbe un interesse particolare all’attività.
    Non dare la possibilità a soci over 35 di poterne fare parte mi sembra anch’esso problematico. Parlo da imprenditore. Inoltre sarà ancora possibile la nascita di una srl a socio unico sottoforma di srl semplificata?

  23. L’iniziativa è interessante. Ma come saranno viste e considerate dal mercato, anche piccolo, le srl semplificate?
    Saranno forse considerate società di piccolo rilievo dunque inaffidabili? ( il mercato delle aziende funziona così ).

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.