Aggiornato il 4 Maggio 2023
Abbiamo assistito alla nascita della Srl Semplificata ma anche della Srl a capitale ridotto, anche se ancora molti di voi non hanno colto le differenze, alcune sostanziali e soprattutto quali delle due risulta più conveniente.
Per iniziare vi dico subito che non esiste una più conveniente dell’altra in assoluto ma la loro convenienza dipende dalle vostre condizioni soggettive. Le principali differenze risiedono prima di tutto nella natura delle norme che le disciplinano in quanto una è codificata nel codice civile all’articolo 2463, l’altra nel decreto sviluppo, ma per chi non è un giurista riconosco che questa differenza non è sostanziale.
Chi può costituire la S.r.l.s. e S.r.l.c.r.
La differenza principale risiede in questo: la prima la possono costituire solo coloro che non hanno ancora compiuto 35 anni, la seconda solo coloro che li hanno compiuti. Entrambe le società possono essere costituite con apporto di capitale sociale ridotto e quindi è sufficiente un euro simbolico.
Lo statuto standard delle nuove S.r.l.s. e S.r.l.c.r.
Entrambe le società devono essere costituite con atto pubblico ossia dal notaio solo che presentano delle differenze. Con apposito provvedimento che troverete da scaricare nell’articolo dedicato alla Srl semplificata è stato introdotto un apposito statuto standard la cui stesura apposta perché caratteristica è resa gratuita, cosa che se foste andati da un notaio sicuramente vi avrebbe fatto pagare un onorario più o meno salato.
La S.r.l. a CAPITALE RIDOTTO, invece, consente di adottare uno statuto normale senza passare per quello standard. V’è da dire comunque che anche in presenza di nessun chiarimento ufficiale la posizione di gran parte della dottrina propende per consentire anche per le Srl semplificate l’adozione di modifiche allo statuto standard anche se quelle consentite sarebbero poche come per esempio la durata in carica dell’organo amministrativo per esempio. Va notato comunque che differenze da apportare nell’atto andranno remunerate.
Il capitale sociale delle Srl SEMPLIFICATE e a capitale ridotto
Nel vero punto di forza di queste due società non esistono differenze in quanto entrambe possono essere costituite con un capitale sociale che va da un euro a 9.999 euro da versarsi nelle mani degli amministratori (a differenza dalla classica SRL il cui capitale sociale doveva essere versata in banca) ed esclusivamente con apporto di denaro non potendo per esempio essere conferiti beni immobili o peggio ancora prestazioni d’opera.
Per quello che concerne la composizione le quote della Srls potrà essere composta solo da soci mentre per le Srl a c.r. i soci potranno essere solo persone fisiche. Inoltre dal punto di vista della governance nella Srls solo i soci possono essere eletti amministratori, mentre la Srl a c.r. possono essere nominati amministratori anche persone fisiche non socie della società.
Le differenze nella denominazione delle società
Per quello che concerne il nome delle società entrambe inoltre dovranno portare come desinenza la SRLs o la SRL a c.r. per rendere edotti i soci del ridotto capitale sociale.
La diferenza sostanziale: il compimento dei 35 anni o la cessione di quote
Nella Srls il compimento dei 35 anni impone ai soci di uscire dalla società o di cedere le quote ad un under 35 (meno di 35 anni) a sua volta. Altrimenti si dovrà passare per una trasformazione societaria in SRL ordinaria oppure in una Srl a c.r.. Nelle Srl a c.r. invece il compimento dei 35 non comporta alcun cambiamento nell’assetto o nella natura della società.
Riferimenti normativi
La Srl semplificata è disciplinata dall’articolo 3 comma 1 del Decreto legge 1 del 2012 anche se poi sempre nel codice civile all’articolo 2463-bis troverete il corpus di norme destinata a tale forma societaria. La Srl a capitale ridotto invece è introdotta dal decreto Sviluppo numero 83 del 2012 all’articolo 44.
Vi ricordo inoltre di leggere l’articolo dedicato e dove troverete il modello di Statuto Standard per la costituzione della SRL semplificata che secondo il parere della commissione di giustizia può essere parzialmente modificato.
Nuovo articolo di approfondimento sulle differenze tra SRL e SRLs
Discorso diverso invece per la tassazione dei dividendi percepiti dalla persone fisica per cui vi rimando, qualora foste interessati al relativo articolo di approfondimento:
Nel seguito alcuni articoli correlati che possono aiutarvi ad approfondire gli argomenti correlati a questo:
http://www.tasse-fisco.com/societa/srl-semplificata-srl-capitale-ridotto/13600/
http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/costi-partita-iva-apertura-annuali-fissi/9957/
Vorrei capire bene , per realizzare una comunita` alloggio per anziani ed avendo io 43 anni e la mia socia 44 mi conviene aprire una s.r.l.s o no grazie
peccato che in un altro sito che spiega le differenze e commenta l’articolo 44 viene affermato che la società a capitale ridotto paga tutte le spese notarili e non ha agevolazioni.scusate ma vi sembra poco?
ma se in una società di due soci dove uno ha meno di 35 anni e l’altro ne ha di piu come ci si deve muovere?
Grazie, molto chiaro e utile.