Trattamento Fiscale Omaggi Regali Cesti Viaggi a Dipendenti, Clienti, Fornitori ai fini Ires, Iva ed Irap

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omaggi trattamento fiscaleIl trattamento fiscale degli omaggi, regali, doni, cesti natalizi, omaggi, campioni gratuiti e viaggi premio subisce delle variazioni in relazione alla natura dell’omaggio, al suo valore unitario e alla natura del soggetto che lo eroga e del beneficiario.

Possono essere destinati sia ai clienti (che rappresentano la maggioranza) sia ai lavoratori dipendenti, consulenti, agenti, rappresentanti e simili.
Possono essere oggetto di deduzione e detrazione dall’IRES, Irap ed IVA con diverse modalità che vedremo qui di seguito.

Omaggi e regali: Trattamento fiscale

Ai fini fiscali, se pur sembrerebbero essere tutti la stessa cosa hanno significati diversi e trattamento fiscali diverse, rendendo così meno conveniente alcuni e più costosi altri per via dell’impatto sulle imposte di fine anno. Alcuni infatti saranno interamente deducibili fiscalmente dalle imposte Ires ed Irap, altri no. Se pensate che l’aliquota teorica è il 24% + 3,9% parliamo di circa il 30% di risparmio in ipotesi di deduzione totale. A questo dobbiamo aggiungere l’eventuale Iva indetraibile che, come vedremo, spesso non si può portare in detrazione nelle liquidazioni iva divenendo un costo aggiuntivo (l’aliquota è del 22% ma può essere anche del 4% se parliamo di prodotti alimentari).

Le spese in questione possono assumere una diversa connotazione reddituale a seconda che il bene ceduto formi oggetto, o meno, dell’attività propria dell’impresa e a seconda che lo stesso sia ceduto a dipendenti e collaboratori oppure a soggetti terzi.

Regali, cesti e omaggi ai dipendenti

I regali ai dipendenti per esempio non hanno una finalità inerente alla produzione dei ricavi (anche se avrei qualcosa da obiettare al riguardo) per questo l’Iva che sosteniamo resta indetraibile come previsto dall’art.19, comma 1 del DPR n. 633 del 1972. Già con questo ci siamo persi il 22% del costo sostenuto.

Occhio perchè al di sopra di 258,23 euro il regalo diviene tassabile in busta paga come fringe benefit aziendale. In genere infatti ci si tiene sotto questa soglia.

Regali ai fornitori o ai clienti

In questo caso le spese sono interamente deducibili ai fini Ires ed Irap semprechè il valore unitario dei beni non superi il valore unitario di 50 euro. Entro tale limite l’Iva è detraibile. Superato tale limite si parla di spese di rappresentanza il cui trattamento fiscale è stato disciplinato con una normativa ad hoc che prevede la deducibilità fiscale ai fini Ires ed Irap in base ad alcuni scaglioni parametri al fatturato aziendale.

Anticipo che parliamo dell’1,5% per fatturati fino a 1 0 milioni di euro, 0,6% sulla parte eccedente e compresa tra 10 milioni e 50 milioni; 0,4% per la parte eccedente i 50 milioni. Anche in questo caso l’inferenza Iva non è provata per cui è indetraibile.

Cosa si intende per spese di rappresentanza e che differenza c’è rispetto agli omaggi

La definizione delle spese di rappresentanza la trovate nell’articolo 1 del Decreto Ministeriale 19 novembre 2008. Possiamo semplicemente dire che gli omaggi sono tutte le altre regalie che esulano dalla definizione di spese di rappresentanza. Sono definite in tal modo

  • le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose (lett. b);
  • le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa (lett. c);
  • le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa (lett. d);
  • ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati (lett. E).

Trattamento Fiscale degli omaggi ai fini Ires

Valore unitario inferiore a 50 euro

Gli omaggi sono interamente deducibili dall’Ires se il loro valore unitario non supera i 50,00 euro e limitatamente a quelli sostenuti nell’anno di competenza che coincide in questo caso con quello di sostenimento (e non quello di consegna del bene al cliente, dipendente). Rispetto alla tipologia in genere parliamo di cravatte, dolci, ma anche prestazioni di servizi quali le tessere dei cinema, i biglietti per la stagione del teatro.

Categoria  a parte meritano i cesti natalizi che nel corso degli anni sono diventati sempre più costosi tanto da far ritenere che il valore unitario non sia da considerarsi relativamente all’intero cesto natalizio ma al singolo bene che lo compone

Valore unitario maggiore di 50 euro

In questo caso si dovrà verificare il rispetto dei requisiti di inerenza e congruità stabiliti dal Decreto Ministeriale 19 novembre 2008 in cui sono identificate la caratteristiche delle spese ed il limite annuo massimo deducibile tarato sull’ammontare della somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni che trovate nel seguito. Le classi di deducibilità sono:

  • 1.3% per ricavi fino a 10 milioni di euro
  • 0,5% per ricavi tra 10 e 50 milioni euro
  • 0,1% per ricavi superiori a 50 milioni di euro

Questi limiti sono validi fino al 2015. Il Decreto Cresci Italia 147 del 2015 ha imposto l’innalzamento di tali limiti che deve essere recepito in un altro decreto che introduce i nuovi limiti:

  • 1,5% per fatturati fino a 1 0 milioni di euro
  • 0,6% sulla parte eccedente e compresa tra 10 milioni e 50 milioni;
  • 0,4% per la parte eccedente i 50 milioni.

Ai fini Iva il valore unitario di 50 euro, qualora acquistate prodotti fuori vi consentirà di detrarre l’Iva sull’acquisto e di regalare tali beni senza dover assoggettare la vendita, per così dire, nuovamente ad Iva. L’operazione del regalo infatti è fuori campo Iva.

Regalo di prodotti aziendali o servizi

Nel caso di prodotti aziendali regalati dovrei sempre emettere fattura in cui annoterete che trattasi di cessione gratuita. Per evitare contestazioni da parte del fisco vi ricordo sempre di annotare anche sul documento di trasporto che trattasi di cessione gratuita fuori campo Iva ex articolo 2, comma 2 del DPR n. 633 del 1972.

Lo stesso vale nel caso di servizi gratuitamente offerti ed erogati.

Trattamento Fiscale ai fini Irap

Ai fin Irap si applica il principio di derivazione delle norme sulle variazioni in aumento e in diminuzione dal valore della produzione netta applicando le regole previste per l’Ires per cui si dovrà considerare l’imputazione a conto economico secondo i principi di redazione del bilancio civilistico o IAS/IFRS.

Nel caso di omaggi e regalie ai dipendenti inutile dire che ai fini dell’Irap non saranno oggetto di deduzione qualora siano attribuibili a spese per personale dipendente ed entrando nella busta paga del dipendente. Qualora invece fossero per intenderci oneri di utilità sociale che non sono tassati in busta paga del singolo dipendente ma sono strumentali all’attività lavorativi seppure non rientrano effettivamente nel costo del personale allora potranno

Trattamento Iva sugli omaggi e regali e cesti di natale

Su questa tipologia di acquisti l’iva è indetraibile se gli omaggi, le regali o i cesti hanno un valore unitario superiore ad un dato limite. La discriminante nel caso di Iva è contenuta nell’articolo 2 comma 4 del DPR 633 del 1972.

Se i beni oggetto di omaggio non costituiscono beni derivanti dall’attività di impresa so verifica prima di tutto se rispettano la definizione di spese di rappresentanza e se di costo unitario inferiore a 50 euro l’Iva è detraibile. Se superiore a 50 euro è indetraibile. Nel sono un esempio i famosi cesti di natale :-)

Laddove il regalo sia diretto ai dipendenti il costo resta deducibile ai fini Ires ed Irap in base a quanto disciplinato dall’articolo 108 del Tuir. Per i dipendenti invece questi fringe benefit strano esentati dalla tassazione fino ad un valore di 258,23 euro.

Al di sopra costituiscano reddito da tassare in busta paga al pari d una retribuzione.

Omaggi e regali nel caso di lavoratori autonomi, professionisti, agenti e rappresentanti e simili con partita Iva

In questo caso valgono le stesse regole viste sopra in merito alla natura degli omaggi e delle regali che acquistiamo durante le festività natalizie ma anche nel corso dell’anno di imposte e sempre che rispettino quei limiti sopra indicati ai fini dell’Ires, dell’Iva e dell’Irap, il legislatore fissa un ulteriore limite in termini di valori assoluti e parametrati al volume d’affari. Il lavoratore autonomo infatti non potrà acquistare omaggi per più dell’1% dei propri compensi percepiti e quindi secondo un criterio di cassa.

Il regime fiscale degli omaggi

Abbiamo affrontato insieme nel primo articolo dedicato al regime fiscale degli omaggi che potete consultare liberamente.

Guida alle spese di rappresentanza

Rispetto al caso in cui si superino i limiti potete consultare la Guida Fiscale alle Spese di Rappresentanza

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